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Decisione

15.2020.61

Ricorso contro il calcolo del ME irricevibile nella misura in cui non è stato firmato dalla ricorrente entro il termine impartitole

26 agosto 2020Italiano3 min

9 cpv. 2 LPR);

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.61

Lugano

26 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 giugno 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca

nelle diverse esecuzioni (n. __________, __________, ecc.) promosse nei

confronti della ricorrente rispettivamente dalle società

PI 1,

PI 2,

PI 3,

PI 4,

PI 5,

Ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nelle diverse esecuzioni (n. __________, __________, ecc.) promos­se dalle

società PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 nei confronti di RI 1, il 28 maggio 2020

l’Ufficio di esecuzione di Biasca ha determinato la quota pignorabile dei

redditi dell’escussa e le ha notificato il relativo calcolo;

che con

ricorso dell’8 giugno 2020 presentato direttamente a questa Camera RI 1 si

aggrava contro il predetto provvedimento;

che

non avendo la ricorrente né un suo eventuale patrocinatore legittimato firmato

l’allegato di ricorso, con ordinanza del 12 giugno 2020 il presidente di questa

Camera le ha impartito un termine di 10 giorni per far pervenire una copia

firmata del gravame giusta l’art. 7 cpv. 5 della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);

che

nonostante abbia ritirato l’invio raccomandato contenente l’ordinanza il 15 giugno 2020 (v. tracciamento

della raccomandata n. __________), l’insorgente non ha dato seguito al­l’ordinanza

entro il termine assegnatole;

che

a norma dell’art. 7 cpv. 5 LPR il ricorso va dunque dichiarato irricevibile,

siccome sprovvisto della firma della ricorrente o di un suo rappresentante

legittimato (art. 7 cpv. 2 LPR);

che

stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario

notificare alle società escutenti né il ricorso né la decisione (cfr. art.

Fatti

9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Considerandi

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.