15.2020.61
Ricorso contro il calcolo del ME irricevibile nella misura in cui non è stato firmato dalla ricorrente entro il termine impartitole
26 agosto 2020Italiano3 min
9 cpv. 2 LPR);
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.61
Lugano
26 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 giugno 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca
nelle diverse esecuzioni (n. __________, __________, ecc.) promosse nei
confronti della ricorrente rispettivamente dalle società
PI 1,
PI 2,
PI 3,
PI 4,
PI 5,
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nelle diverse esecuzioni (n. __________, __________, ecc.) promosse dalle
società PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 nei confronti di RI 1, il 28 maggio 2020
l’Ufficio di esecuzione di Biasca ha determinato la quota pignorabile dei
redditi dell’escussa e le ha notificato il relativo calcolo;
che con
ricorso dell’8 giugno 2020 presentato direttamente a questa Camera RI 1 si
aggrava contro il predetto provvedimento;
che
non avendo la ricorrente né un suo eventuale patrocinatore legittimato firmato
l’allegato di ricorso, con ordinanza del 12 giugno 2020 il presidente di questa
Camera le ha impartito un termine di 10 giorni per far pervenire una copia
firmata del gravame giusta l’art. 7 cpv. 5 della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);
che
nonostante abbia ritirato l’invio raccomandato contenente l’ordinanza il 15 giugno 2020 (v. tracciamento
della raccomandata n. __________), l’insorgente non ha dato seguito all’ordinanza
entro il termine assegnatole;
che
a norma dell’art. 7 cpv. 5 LPR il ricorso va dunque dichiarato irricevibile,
siccome sprovvisto della firma della ricorrente o di un suo rappresentante
legittimato (art. 7 cpv. 2 LPR);
che
stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario
notificare alle società escutenti né il ricorso né la decisione (cfr. art.
Fatti
9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Considerandi
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.