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Decisione

15.2020.64

Spese esecutive. Ricorso volto a constatare l’errato comportamento dell’UE dichiarato irricevibile

24 agosto 2020Italiano6 min

dicitura “NESSUNA OPPOSIZIONE”, con domanda del 16 gennaio 2020 il procedente ha

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.64

Lugano

24 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul “reclamo” 18 giugno 2020 di

RI 1

(rappresentato da RA 2, titolare della ditta

individuale

RA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno

nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________

emesso il 27 novem­bre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno, RI 1

procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 5'800.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° novembre 2019.

B. Ricevuto

il suo esemplare del precetto esecutivo, ove è apposto il timbro dell’UE con la

dicitura “NESSUNA OPPOSIZIONE”, con domanda del 16 gennaio 2020 il procedente ha

chiesto la continuazione dell’esecuzione.

C. Mediante decisione del 20 gennaio 2020 l’organo

esecutivo ha res- pinto la domanda, indicando che l’escussa aveva in realtà interposto

opposizione. Ha inoltre trascritto in calce alla decisione una distinta delle spese

di fr. 9.– (fr. 8.– per tasse e fr. 1.– per spese) a carico di RI

1. Il 31 gennaio 2020 ha quindi trasmesso all’escutente il relativo conteggio

unitamente al bollettino di versamento.

D. Tramite

scritto del 5 febbraio 2020 RI 1 ha chiesto ragguagli all’Ufficio su quanto

accaduto. Il 7 febbraio 2020 que­st’ultimo ha risposto che, sebbene dall’esemplare

del precetto esecutivo per il creditore appaia che l’escussa non ha fatto

opposizione, in realtà secondo l’attestazione di tracciamento (“Track & Trace”)

della Posta relativa alla raccomandata n. __________ contenente il precetto, l’opposizione

risulta registrata, motivo per cui l’UE ha reputato che fosse stata interposta

tempestivamente.

E. Il

9 marzo 2020 l’Ufficio ha trasmesso all’escutente un richiamo di pagamento. Con

e-mail del 22 marzo 2020 costui si è detto sorpreso del sollecito, osservando

in particolare che dopo il suo scrit­to del 5 febbraio 2020 si sarebbe

aspettato delle scuse, anziché fatture e richiami. Egli ha dunque invitato l’UE

a “far pervenire una presa di

posizione della Camera di esecuzione e fallimenti”.

F. In

risposta alla predetta comunicazione, mediante e-mail del 27 marzo 2020 l’organo

esecutivo ha spiegato che quanto successo è dovuto a un errore della Posta, la

quale non aveva riportato nel sistema informatico dell’UE l’opposizione

interposta dall’escussa il 4 dicembre 2020. L’Ufficio ha altresì comunicato che

a causa di tale disguido avrebbe proceduto all’annullamento della fattura.

G. Il

24 aprile e il 2 giugno 2020 l’Ufficio ha inviato a RI 1 rispettivamente un

nuovo conteggio delle spese di fr. 9.– a suo carico e un ulteriore sollecito

di pagamento. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 18 giugno 2020 l’escutente

si aggrava contro l’operato dell’UE, chiedendo indicazioni per l’inoltro della

nota d’o­­norario della fiduciaria che lo rappresenta e la conferma ch’egli e

la fiduciaria hanno pagato quanto dovuto sia agli uffici d’esecu­­zione che

agli altri servizi del Cantone.

H. Con

scritto del 13 luglio 2020 l’Ufficio si è scusato con l’escutente per l’emissione

del nuovo richiamo di pagamento della fattura del 31 gennaio 2020 e ne ha

confermato l’annullamento. Alla luce di tale missiva, il 16 luglio 2020 la

Camera ha chiesto a RI 1 se intendeva mantenere o meno il ricorso. Egli è però

rimasto silente.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorrente si duole del tempo inutilmente sprecato a causa dell’o­­perato

dell’UE, sostenendo che dopo la sua segnalazione del 5 febbraio 2020 avrebbe

gradito ricevere le necessarie spiegazioni, in particolare per quanto attiene

alla “presunta” opposizione interposta dall’escussa, che ritiene priva di

fondamento e che nel frattempo è stata rigettata dalla Pretura del Distretto di

Locarno Città. L’insorgente rivela che il gravame è volto a segnalare questa

situazione incresciosa e anomala, onde ottenere informazioni per l’inoltro

della nota d’onorario del suo fiduciario e la conferma ch’e­­gli e quest’ultimo

hanno sempre pagato quanto dovuto agli uffici d’esecuzione e agli altri servizi

del Cantone.

1.1 Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza

cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In

particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di

procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice

constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione

forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF

(Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad

art. 17 LEF, con rif.).

1.2 Nel caso in rassegna, non si disconosce che l’operato dell’UE è lungi

dall’essere stato ineccepibile. Prestando maggiore attenzio­ne, l’Ufficio

avrebbe potuto evitare d’inviare ulteriori solleciti di pagamento dopo aver preannunciato

l’annullamento della fattura in questione. Ad ogni modo, come ammette l’insorgente

stesso, il ricorso non è inteso ad annullare un provvedimento dell’organo

esecutivo, bensì a constatarne l’errato comportamento, al fine di pretendere in

seguito un risarcimento per i pretesi danni subiti. In tal senso, per i motivi sopra

evocati (consid. 1.1) il ricorso s’avvera irricevibile. Per far valere un’eventuale

pretesa di risarcimento per responsabilità dello Stato giusta l’art. 5 LEF, il

ricorrente deve invero rivolgersi direttamente al competente giudice del merito,

non a questa Camera, tra i cui compiti istituzionali non rientra neppure quello

di confermare che RI 1 e/o il suo rappresentante hanno pagato quanto dovuto

agli uffici d’esecuzione e agli altri servizi del Cantone.

1.3 Per quanto concerne infine l’opposizione interposta dall’escussa, a

scanso d’equivoci va rilevato che l’escutente ha già ottenuto spiegazioni nello

scritto del 7 febbraio e nell’e-mail del 27 marzo 2020 dell’Ufficio, fermo

restando che, come egli afferma nel gravame, nel frattempo l’opposizione è stata

rigettata, sicché la questione è senza rilevanza pratica.

Considerandi

2.

Stante

l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare né il ricorso né la

decisione all’escussa (cfr. art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL

280.200]), la quale del resto non sembra disporre di un interesse

degno di protezione nella presente procedura, non essendo toccata direttamente

dall’operato dell’UE riferito alla fattura emessa a carico dell’escutente.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RA 2, RA 1, .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.