15.2020.64
Spese esecutive. Ricorso volto a constatare l’errato comportamento dell’UE dichiarato irricevibile
24 agosto 2020Italiano6 min
dicitura “NESSUNA OPPOSIZIONE”, con domanda del 16 gennaio 2020 il procedente ha
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Incarto n.
15.2020.64
Lugano
24 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul “reclamo” 18 giugno 2020 di
RI 1
(rappresentato da RA 2, titolare della ditta
individuale
RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno
nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 27 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno, RI 1
procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 5'800.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° novembre 2019.
B. Ricevuto
il suo esemplare del precetto esecutivo, ove è apposto il timbro dell’UE con la
dicitura “NESSUNA OPPOSIZIONE”, con domanda del 16 gennaio 2020 il procedente ha
chiesto la continuazione dell’esecuzione.
C. Mediante decisione del 20 gennaio 2020 l’organo
esecutivo ha res- pinto la domanda, indicando che l’escussa aveva in realtà interposto
opposizione. Ha inoltre trascritto in calce alla decisione una distinta delle spese
di fr. 9.– (fr. 8.– per tasse e fr. 1.– per spese) a carico di RI
1. Il 31 gennaio 2020 ha quindi trasmesso all’escutente il relativo conteggio
unitamente al bollettino di versamento.
D. Tramite
scritto del 5 febbraio 2020 RI 1 ha chiesto ragguagli all’Ufficio su quanto
accaduto. Il 7 febbraio 2020 quest’ultimo ha risposto che, sebbene dall’esemplare
del precetto esecutivo per il creditore appaia che l’escussa non ha fatto
opposizione, in realtà secondo l’attestazione di tracciamento (“Track & Trace”)
della Posta relativa alla raccomandata n. __________ contenente il precetto, l’opposizione
risulta registrata, motivo per cui l’UE ha reputato che fosse stata interposta
tempestivamente.
E. Il
9 marzo 2020 l’Ufficio ha trasmesso all’escutente un richiamo di pagamento. Con
e-mail del 22 marzo 2020 costui si è detto sorpreso del sollecito, osservando
in particolare che dopo il suo scritto del 5 febbraio 2020 si sarebbe
aspettato delle scuse, anziché fatture e richiami. Egli ha dunque invitato l’UE
a “far pervenire una presa di
posizione della Camera di esecuzione e fallimenti”.
F. In
risposta alla predetta comunicazione, mediante e-mail del 27 marzo 2020 l’organo
esecutivo ha spiegato che quanto successo è dovuto a un errore della Posta, la
quale non aveva riportato nel sistema informatico dell’UE l’opposizione
interposta dall’escussa il 4 dicembre 2020. L’Ufficio ha altresì comunicato che
a causa di tale disguido avrebbe proceduto all’annullamento della fattura.
G. Il
24 aprile e il 2 giugno 2020 l’Ufficio ha inviato a RI 1 rispettivamente un
nuovo conteggio delle spese di fr. 9.– a suo carico e un ulteriore sollecito
di pagamento. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 18 giugno 2020 l’escutente
si aggrava contro l’operato dell’UE, chiedendo indicazioni per l’inoltro della
nota d’onorario della fiduciaria che lo rappresenta e la conferma ch’egli e
la fiduciaria hanno pagato quanto dovuto sia agli uffici d’esecuzione che
agli altri servizi del Cantone.
H. Con
scritto del 13 luglio 2020 l’Ufficio si è scusato con l’escutente per l’emissione
del nuovo richiamo di pagamento della fattura del 31 gennaio 2020 e ne ha
confermato l’annullamento. Alla luce di tale missiva, il 16 luglio 2020 la
Camera ha chiesto a RI 1 se intendeva mantenere o meno il ricorso. Egli è però
rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorrente si duole del tempo inutilmente sprecato a causa dell’operato
dell’UE, sostenendo che dopo la sua segnalazione del 5 febbraio 2020 avrebbe
gradito ricevere le necessarie spiegazioni, in particolare per quanto attiene
alla “presunta” opposizione interposta dall’escussa, che ritiene priva di
fondamento e che nel frattempo è stata rigettata dalla Pretura del Distretto di
Locarno Città. L’insorgente rivela che il gravame è volto a segnalare questa
situazione incresciosa e anomala, onde ottenere informazioni per l’inoltro
della nota d’onorario del suo fiduciario e la conferma ch’egli e quest’ultimo
hanno sempre pagato quanto dovuto agli uffici d’esecuzione e agli altri servizi
del Cantone.
1.1 Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza
cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In
particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione
forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF
(Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad
art. 17 LEF, con rif.).
1.2 Nel caso in rassegna, non si disconosce che l’operato dell’UE è lungi
dall’essere stato ineccepibile. Prestando maggiore attenzione, l’Ufficio
avrebbe potuto evitare d’inviare ulteriori solleciti di pagamento dopo aver preannunciato
l’annullamento della fattura in questione. Ad ogni modo, come ammette l’insorgente
stesso, il ricorso non è inteso ad annullare un provvedimento dell’organo
esecutivo, bensì a constatarne l’errato comportamento, al fine di pretendere in
seguito un risarcimento per i pretesi danni subiti. In tal senso, per i motivi sopra
evocati (consid. 1.1) il ricorso s’avvera irricevibile. Per far valere un’eventuale
pretesa di risarcimento per responsabilità dello Stato giusta l’art. 5 LEF, il
ricorrente deve invero rivolgersi direttamente al competente giudice del merito,
non a questa Camera, tra i cui compiti istituzionali non rientra neppure quello
di confermare che RI 1 e/o il suo rappresentante hanno pagato quanto dovuto
agli uffici d’esecuzione e agli altri servizi del Cantone.
1.3 Per quanto concerne infine l’opposizione interposta dall’escussa, a
scanso d’equivoci va rilevato che l’escutente ha già ottenuto spiegazioni nello
scritto del 7 febbraio e nell’e-mail del 27 marzo 2020 dell’Ufficio, fermo
restando che, come egli afferma nel gravame, nel frattempo l’opposizione è stata
rigettata, sicché la questione è senza rilevanza pratica.
Considerandi
2.
Stante
l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare né il ricorso né la
decisione all’escussa (cfr. art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL
280.200]), la quale del resto non sembra disporre di un interesse
degno di protezione nella presente procedura, non essendo toccata direttamente
dall’operato dell’UE riferito alla fattura emessa a carico dell’escutente.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a RA 2, RA 1, .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.