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Decisione

15.2020.65

Domanda dell’escusso volta alla restituzione d’importi pignorati. Perenzione delle esecuzioni per tardiva presentazione della domanda di realizzazione. Ritardo a pignorare

23 settembre 2020Italiano5 min

con ricorso del 20 giugno 2020, RI 1 ha impugnato la “non-decisione sull’istanza-diffida” del 10 giugno 2020;

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.65

Lugano

23 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 20 giugno 2020 di

RI 1 HR-__________

(per indirizzo: RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la “non-decisione

sull’i­stanza-diffida”

inoltrata dalla ricorrente il 10 giugno 2020 intesa al versamento della somma

di fr. 14'587.30 incassata dall’Ufficio nel quadro del pignoramento di

rendita del 5 marzo 2020 a favore del gruppo n. 3 composto delle esecuzioni di

Stato Canton Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 3, __________

(rappresentata da __________, __________)

Ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 5 marzo 2020 l’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Lugano ha pignorato a favore del gruppo n. 3 (composto delle –

sei – esecuzioni promosse contro RI 1 dai creditori menzionati in ingresso) la

somma di fr. 14'587.30 versata sul suo conto dall’PI 4 in rate di fr. 2'083.90

mensili nel-l’ambito di un precedente pignoramento della rendita d’invalidità LAINF che l’escussa vanta

nei confronti dell’PI 4;

che

Fatti

il 23 aprile 2020 l’UE ha emesso il relativo verbale di pignoramento e l’ha

notificato alla figlia dell’escussa, RA 1;

che

con scritto del 19 maggio 2020, a nome della madre RA 1 ha contestato la

notifica a lei del verbale di pignoramento (e delle domande di realizzazione

dell’8 maggio) e chiesto all’UE di notificare tutti gli atti al domicilio della

madre in Croazia;

che

RA 1 ha inoltre sollevato l’eccezione d’incompetenza territoriale dell’UE, in

quanto la madre è domiciliata all’estero, ha eccepito la perenzione delle

esecuzioni del gruppo n. 3 in virtù dell’art. 121 LEF e ha postulato il

versamento in favore della madre “senza

altri ritardi e indugi” dei fr. 14'587.30

depositati all’UE;

che

il 10 giugno 2020 RA 1 ha diffidato l’UE a rispondere alle sue richieste del 19

maggio entro due giorni;

che

con ricorso del 20 giugno 2020, RI 1 ha impugnato la “non-decisione sull’istanza-diffida” del 10 giugno 2020;

che

un ricorso per denegata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 17 cpv. 3

LEF);

che

nelle sue osservazioni al ricorso del 10 luglio 2020, l’UE rileva a ragione che

l’argomento principale sul quale la ricorrente fonda la sua richiesta di

restituzione dei fr. 14'587.30 – ovvero il suo

domicilio all’estero – è già stato definitivamente respinto con le decisioni di

questa Camera del 23 aprile 2019 (inc. 15.2018.78) e del Tribunale federale del

3 giugno 2020 (inc. 5A_406/2019), come peraltro ricordato nelle sentenze di

questa Camera dell’11 dicembre 2019 (inc. 15.2019.55 e 15.2019.76, consid. 3.2

e 3.3);

che

la ricorrente non può pretendere dall’UE che continui a rispondere a richieste

Considerandi

e censure già definitivamente respinte;

che

pure le critiche relative ai pignoramenti eseguiti a favore dei gruppi n. 1 e 2

sono oggetto di una decisione definitiva (sentenze

della CEF 15.2019.76 dell’11 dicembre 2019, consid. 4, e del Tribunale federale

5A_37/2020 del 5 marzo 2020), sulla quale non è possibile tornare;

che alla ricorrente non può essere non noto che

ove il pignoramen­to verta, come nel caso in esame, su denaro contante o averi

de-positati sul conto dell’ufficio d’esecuzione, l’escutente non è tenuto a

presentare una domanda di realizzazione, sicché le esecuzioni del gruppo n. 3

non possono considerarsi perente nel senso del­l’art. 121 LEF a prescindere

dalla data delle (superflue) domande di realizzazione (pluricitata sentenza

della CEF 15.2019.76, consid. 5);

che

l’UE, come richiesto dalla ricorrente negli scritti 6 e 19 maggio 2020, ha

proceduto a notificare il verbale di pignoramento al suo indirizzo in Croazia,

sicché le censure contenute nelle “controdeduzioni” del 24 luglio e nello

scritto del 10 agosto 2020 risultano abusive;

che

la contestazione della legittimazione processuale della rappresentante della PI

3, la __________, è senza oggetto dal momento che la stessa non ha presentato

osservazioni al ricorso;

che

oltre che tardiva è infondata la doglianza circa la pretesa violazione dell’art.

89.

LEF, secondo cui il pignoramento dev’essere eseguito senza indugio, giacché

la norma protegge gli interessi del creditore e non del debitore, di modo che

il ritardo a procedere all’esecuzione del pignoramento non ne comporta né la

nullità né l’annullabilità, bensì solo la possibilità per il creditore d’interporre

un ricorso per ritardata giustizia all’autorità di vigilanza (sentenza della

CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014, consid. 3.1 e i rinvii);

che

nella sua veste di autorità di vigilanza la Camera non è competente per

statuire sulla richiesta formulata dalla ricorrente il 27 agosto 2020, volta a ordinare all’UE di versarle

almeno fr. 4'500.–, pari alla parte della somma depositata non

necessaria al pagamento delle esecuzioni formanti il gruppo n. 3;

che

la richiesta va infatti rivolta in prima battuta all’autorità di prima istanza,

ovvero all’UE;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– __________,

;

– ;

– __________,

__________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.