15.2020.65
Domanda dell’escusso volta alla restituzione d’importi pignorati. Perenzione delle esecuzioni per tardiva presentazione della domanda di realizzazione. Ritardo a pignorare
23 settembre 2020Italiano5 min
con ricorso del 20 giugno 2020, RI 1 ha impugnato la “non-decisione sull’istanza-diffida” del 10 giugno 2020;
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Incarto n.
15.2020.65
Lugano
23 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 20 giugno 2020 di
RI 1 HR-__________
(per indirizzo: RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la “non-decisione
sull’istanza-diffida”
inoltrata dalla ricorrente il 10 giugno 2020 intesa al versamento della somma
di fr. 14'587.30 incassata dall’Ufficio nel quadro del pignoramento di
rendita del 5 marzo 2020 a favore del gruppo n. 3 composto delle esecuzioni di
Stato Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 3, __________
(rappresentata da __________, __________)
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 5 marzo 2020 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano ha pignorato a favore del gruppo n. 3 (composto delle –
sei – esecuzioni promosse contro RI 1 dai creditori menzionati in ingresso) la
somma di fr. 14'587.30 versata sul suo conto dall’PI 4 in rate di fr. 2'083.90
mensili nel-l’ambito di un precedente pignoramento della rendita d’invalidità LAINF che l’escussa vanta
nei confronti dell’PI 4;
che
Fatti
il 23 aprile 2020 l’UE ha emesso il relativo verbale di pignoramento e l’ha
notificato alla figlia dell’escussa, RA 1;
che
con scritto del 19 maggio 2020, a nome della madre RA 1 ha contestato la
notifica a lei del verbale di pignoramento (e delle domande di realizzazione
dell’8 maggio) e chiesto all’UE di notificare tutti gli atti al domicilio della
madre in Croazia;
che
RA 1 ha inoltre sollevato l’eccezione d’incompetenza territoriale dell’UE, in
quanto la madre è domiciliata all’estero, ha eccepito la perenzione delle
esecuzioni del gruppo n. 3 in virtù dell’art. 121 LEF e ha postulato il
versamento in favore della madre “senza
altri ritardi e indugi” dei fr. 14'587.30
depositati all’UE;
che
il 10 giugno 2020 RA 1 ha diffidato l’UE a rispondere alle sue richieste del 19
maggio entro due giorni;
che
con ricorso del 20 giugno 2020, RI 1 ha impugnato la “non-decisione sull’istanza-diffida” del 10 giugno 2020;
che
un ricorso per denegata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 17 cpv. 3
LEF);
che
nelle sue osservazioni al ricorso del 10 luglio 2020, l’UE rileva a ragione che
l’argomento principale sul quale la ricorrente fonda la sua richiesta di
restituzione dei fr. 14'587.30 – ovvero il suo
domicilio all’estero – è già stato definitivamente respinto con le decisioni di
questa Camera del 23 aprile 2019 (inc. 15.2018.78) e del Tribunale federale del
3 giugno 2020 (inc. 5A_406/2019), come peraltro ricordato nelle sentenze di
questa Camera dell’11 dicembre 2019 (inc. 15.2019.55 e 15.2019.76, consid. 3.2
e 3.3);
che
la ricorrente non può pretendere dall’UE che continui a rispondere a richieste
Considerandi
e censure già definitivamente respinte;
che
pure le critiche relative ai pignoramenti eseguiti a favore dei gruppi n. 1 e 2
sono oggetto di una decisione definitiva (sentenze
della CEF 15.2019.76 dell’11 dicembre 2019, consid. 4, e del Tribunale federale
5A_37/2020 del 5 marzo 2020), sulla quale non è possibile tornare;
che alla ricorrente non può essere non noto che
ove il pignoramento verta, come nel caso in esame, su denaro contante o averi
de-positati sul conto dell’ufficio d’esecuzione, l’escutente non è tenuto a
presentare una domanda di realizzazione, sicché le esecuzioni del gruppo n. 3
non possono considerarsi perente nel senso dell’art. 121 LEF a prescindere
dalla data delle (superflue) domande di realizzazione (pluricitata sentenza
della CEF 15.2019.76, consid. 5);
che
l’UE, come richiesto dalla ricorrente negli scritti 6 e 19 maggio 2020, ha
proceduto a notificare il verbale di pignoramento al suo indirizzo in Croazia,
sicché le censure contenute nelle “controdeduzioni” del 24 luglio e nello
scritto del 10 agosto 2020 risultano abusive;
che
la contestazione della legittimazione processuale della rappresentante della PI
3, la __________, è senza oggetto dal momento che la stessa non ha presentato
osservazioni al ricorso;
che
oltre che tardiva è infondata la doglianza circa la pretesa violazione dell’art.
89.
LEF, secondo cui il pignoramento dev’essere eseguito senza indugio, giacché
la norma protegge gli interessi del creditore e non del debitore, di modo che
il ritardo a procedere all’esecuzione del pignoramento non ne comporta né la
nullità né l’annullabilità, bensì solo la possibilità per il creditore d’interporre
un ricorso per ritardata giustizia all’autorità di vigilanza (sentenza della
CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014, consid. 3.1 e i rinvii);
che
nella sua veste di autorità di vigilanza la Camera non è competente per
statuire sulla richiesta formulata dalla ricorrente il 27 agosto 2020, volta a ordinare all’UE di versarle
almeno fr. 4'500.–, pari alla parte della somma depositata non
necessaria al pagamento delle esecuzioni formanti il gruppo n. 3;
che
la richiesta va infatti rivolta in prima battuta all’autorità di prima istanza,
ovvero all’UE;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– __________,
;
– ;
– __________,
__________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.