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Decisione

15.2020.66

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

20 novembre 2020Italiano8 min

spettanti all’escusso nella comunione ereditaria dello zio fu PI 1, composta anche delle zie PI 2 e PI 3. L’Ufficio ha indicato quale bene appartenente alla comunione il

Source ti.ch

PI 3

Incarto n.

15.2020.66

Lugano

20 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella procedura

avviata con istanza 23 giugno

2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di

realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

PI 4, __________

nell’eredità giacente fu PI 1 (†

2015), composta oltre al nipote PI 4

delle sorelle del defunto

PI 2, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

PI 3, __________

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso da:

PI 5, __________

PI 6, __________

(rappresentata dalla RA 1, __________)

PI 7, __________

PI 8, __________

PI 9, __________

PI 10, __________

PI 11, __________

PI 12, __________

(rappresentata dalla RA 2, __________)

PI 13, __________

PI 14, __________

(rappresentati dall’RA 3, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle 25 esecuzioni

promosse nei confronti di PI 4 per oltre fr. 100'000.– complessivi, il 26

settembre 2017, il 12 settembre 2018 e il 29 aprile 2019 l’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Lugano ha pignorato i diritti

spettanti all’escusso nella comunione ereditaria dello zio fu PI 1, composta anche delle zie PI 2 e PI 3. L’Ufficio ha indicato quale bene appartenente alla comunione il

fondo n. __________ sito sul territorio del Comune di __________. Nei verbali

di pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’interessenza pignorata il valore di

stima di fr. 1.–, indicando che il valore effettivo ne sarebbe stato

stabilito dopo la domanda di realizzazione.

B. Avendo i creditori presentato le domande di

vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 16 ottobre 2019 a norma dell’art.

9 dell’Ordinanza del Tribunale federale

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della

quale nessuna conciliazione è

potuta essere raggiunta in assenza di tutti i creditori eccetto uno. In questo

frangente l’Ufficio ha attribuito al fondo di proprietà della comunione ereditaria

un valore di stima di fr. 2'000'000.– sulla ba­se della valutazione

immobiliare del 13 aprile 2017 allestita dal­l’arch. __________ su incarico

dell’avv. PA 2, patrocinatore di PI 3. Da tale importo l’Ufficio ha dedotto fr. 1'100'000.–,

corrispondente al valore nominale della cartella ipotecaria gravante il fondo, e ha pertanto attribuito alla quota ereditaria di ⅓ del

debitore il valore di fr. 300'000.–.

C. Il

18 novembre 2019, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota

ereditaria pignorata. Nel termine

impartito gli è pervenuta la proposta di PI 3, che ha comunicato il proprio

interesse all’acquisto, se del caso unitamen­te alla sorella, della quota del

fratello per fr. 100'000.–. PI 2, da parte sua, ha comunicato all’UE di

aver formulato con la sorella un’offerta al nipote per rilevare la sua quota, sufficiente

a soddisfare tutti creditori procedenti, ch’egli ha però rifiutato.

D. Il

23 giugno 2020 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvi-sando la loro vendita

ai pubblici incanti. Come in sede di conciliazione l’UE ha attribuito all’intera

sostanza ereditaria un valore com­plessivo di fr. 900'000.– e all’interessenza del debitore

un valore di fr. 300'000.–.

E. Con

messaggio di posta elettronico del 26 ottobre 2020 PI 3 ha comunicato all’Ufficio

che il debito ipotecario effettivo esistente ammonta a fr. 800'000.–, a

cui vanno aggiunti interessi di fr. 56'250.– al 31 ottobre 2020.

Considerato

in

diritto:

1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca

tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando

poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10

cpv. 1 ODiC). L’autorità

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della

comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei

diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota

pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione

del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

Considerandi

2.

Nel

caso di specie, come visto, l’Ufficio ha stimato la quota ereditaria del debitore in fr. 300'000.–. Ora, le pretese per cui i creditori

sono giunti allo stadio del pignoramento ascendevano al 24 giugno 2020 a

complessivi fr. 101'364.20. Questo importo rappresenta all’incirca un

terzo del valore di stima della quota di PI 4, e ancor meno se si considera che

in base a quanto comunicato all’Ufficio da PI 3 il 26 ottobre 2020 l’onere

ipotecario effettivo parrebbe essere di soli fr. 856'250.– in luogo dei fr. 1'100'000.– considerati dall’Ufficio. Ciò posto,

sussiste il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo

ampiamente inferiore al suo valore reale, non avendo i creditori alcun

interesse, in sede di asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore abbia

superato l’importo totale dei loro crediti.

2.1

In

queste circostanze risultano manifestamente insufficienti le offerte di

acquisto della quota del fratello formulate da PI 3 (per fr. 100'000.–) e

da PI 2 (per un prezzo pari al totale dei crediti a favore dei quali è stato

eseguito il pignoramento), mentre la proposta dell’UE di realizzare la quota

all’asta appare inopportuna.

2.2

Il

modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a

differenza della vendita all’asta può essere ordinato anche quando il valore

della quota pignorata non è determinato almeno approssimativamente, garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa

riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della

quota ai creditori giu­sta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv.

1.

ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC).

Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da

saldare con quanto

otterrà l’escus­­so nella divisione (art.

13.

cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di

procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n.

58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di

evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è

stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a

trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e

dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart

in: Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).

3.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). Incomberà quindi

a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora

i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di

rappresentare l’escusso nella procedura

(sentenza della CEF 15.2001.287 dell’11 gennaio 2002). Le spese connesse

alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13

cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del

pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono

inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente raggirare la

tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

L’Ufficio

procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimen­to dei creditori, a

realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere

disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei

quali la quota è stata pignorata.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecu­­zione di Lugano di

sostituirsi a PI 4 nella comunione ereditaria fu PI 1 ch’egli compone con PI 3,

di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto

attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando

3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 2.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano e,

per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.