15.2020.66
Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria
20 novembre 2020Italiano8 min
spettanti all’escusso nella comunione ereditaria dello zio fu PI 1, composta anche delle zie PI 2 e PI 3. L’Ufficio ha indicato quale bene appartenente alla comunione il
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PI 3
Incarto n.
15.2020.66
Lugano
20 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella procedura
avviata con istanza 23 giugno
2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di
realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
PI 4, __________
nell’eredità giacente fu PI 1 (†
2015), composta oltre al nipote PI 4
delle sorelle del defunto
PI 2, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
PI 3, __________
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso da:
PI 5, __________
PI 6, __________
(rappresentata dalla RA 1, __________)
PI 7, __________
PI 8, __________
PI 9, __________
PI 10, __________
PI 11, __________
PI 12, __________
(rappresentata dalla RA 2, __________)
PI 13, __________
PI 14, __________
(rappresentati dall’RA 3, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle 25 esecuzioni
promosse nei confronti di PI 4 per oltre fr. 100'000.– complessivi, il 26
settembre 2017, il 12 settembre 2018 e il 29 aprile 2019 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano ha pignorato i diritti
spettanti all’escusso nella comunione ereditaria dello zio fu PI 1, composta anche delle zie PI 2 e PI 3. L’Ufficio ha indicato quale bene appartenente alla comunione il
fondo n. __________ sito sul territorio del Comune di __________. Nei verbali
di pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’interessenza pignorata il valore di
stima di fr. 1.–, indicando che il valore effettivo ne sarebbe stato
stabilito dopo la domanda di realizzazione.
B. Avendo i creditori presentato le domande di
vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 16 ottobre 2019 a norma dell’art.
9 dell’Ordinanza del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della
quale nessuna conciliazione è
potuta essere raggiunta in assenza di tutti i creditori eccetto uno. In questo
frangente l’Ufficio ha attribuito al fondo di proprietà della comunione ereditaria
un valore di stima di fr. 2'000'000.– sulla base della valutazione
immobiliare del 13 aprile 2017 allestita dall’arch. __________ su incarico
dell’avv. PA 2, patrocinatore di PI 3. Da tale importo l’Ufficio ha dedotto fr. 1'100'000.–,
corrispondente al valore nominale della cartella ipotecaria gravante il fondo, e ha pertanto attribuito alla quota ereditaria di ⅓ del
debitore il valore di fr. 300'000.–.
C. Il
18 novembre 2019, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota
ereditaria pignorata. Nel termine
impartito gli è pervenuta la proposta di PI 3, che ha comunicato il proprio
interesse all’acquisto, se del caso unitamente alla sorella, della quota del
fratello per fr. 100'000.–. PI 2, da parte sua, ha comunicato all’UE di
aver formulato con la sorella un’offerta al nipote per rilevare la sua quota, sufficiente
a soddisfare tutti creditori procedenti, ch’egli ha però rifiutato.
D. Il
23 giugno 2020 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvi-sando la loro vendita
ai pubblici incanti. Come in sede di conciliazione l’UE ha attribuito all’intera
sostanza ereditaria un valore complessivo di fr. 900'000.– e all’interessenza del debitore
un valore di fr. 300'000.–.
E. Con
messaggio di posta elettronico del 26 ottobre 2020 PI 3 ha comunicato all’Ufficio
che il debito ipotecario effettivo esistente ammonta a fr. 800'000.–, a
cui vanno aggiunti interessi di fr. 56'250.– al 31 ottobre 2020.
Considerato
in
diritto:
1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca
tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando
poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10
cpv. 1 ODiC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della
comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei
diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione
del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
Considerandi
2.
Nel
caso di specie, come visto, l’Ufficio ha stimato la quota ereditaria del debitore in fr. 300'000.–. Ora, le pretese per cui i creditori
sono giunti allo stadio del pignoramento ascendevano al 24 giugno 2020 a
complessivi fr. 101'364.20. Questo importo rappresenta all’incirca un
terzo del valore di stima della quota di PI 4, e ancor meno se si considera che
in base a quanto comunicato all’Ufficio da PI 3 il 26 ottobre 2020 l’onere
ipotecario effettivo parrebbe essere di soli fr. 856'250.– in luogo dei fr. 1'100'000.– considerati dall’Ufficio. Ciò posto,
sussiste il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo
ampiamente inferiore al suo valore reale, non avendo i creditori alcun
interesse, in sede di asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore abbia
superato l’importo totale dei loro crediti.
2.1
In
queste circostanze risultano manifestamente insufficienti le offerte di
acquisto della quota del fratello formulate da PI 3 (per fr. 100'000.–) e
da PI 2 (per un prezzo pari al totale dei crediti a favore dei quali è stato
eseguito il pignoramento), mentre la proposta dell’UE di realizzare la quota
all’asta appare inopportuna.
2.2
Il
modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a
differenza della vendita all’asta può essere ordinato anche quando il valore
della quota pignorata non è determinato almeno approssimativamente, garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa
riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della
quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv.
1.
ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC).
Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da
saldare con quanto
otterrà l’escusso nella divisione (art.
13.
cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di
procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n.
58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di
evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è
stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a
trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e
dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart
in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).
3.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire
nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state
pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). Incomberà quindi
a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora
i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di
rappresentare l’escusso nella procedura
(sentenza della CEF 15.2001.287 dell’11 gennaio 2002). Le spese connesse
alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13
cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del
pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono
inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente raggirare la
tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
L’Ufficio
procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a
realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere
disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei
quali la quota è stata pignorata.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di
sostituirsi a PI 4 nella comunione ereditaria fu PI 1 ch’egli compone con PI 3,
di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto
attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando
3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 2.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano e,
per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.