15.2020.67
Ricorso contro il precetto esecutivo. Requisiti affinché l’emissione di un precetto esecutivo sia abusiva
10 febbraio 2021Italiano9 min
A. Come richiesto da PI 1, il 16 giugno 2020 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________ per l’incasso di fr. 893'293.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.67
Lugano
10 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 giugno 2020 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 16 giugno 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Come richiesto da PI 1, il 16 giugno 2020 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________ per l’incasso di fr. 893'293.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2017, menzionando quale motivo del
credito i “danni causati da
licenziamento illegittimo o abusivo”.
B. Dopo
aver interposto opposizione, con ricorso del 30 giugno 2020 RI 1 si aggrava contro il PE, chiedendo a questa Camera di dichiarare la domanda d’esecuzione e il precetto
esecutivo nulli, di ordinare all’UE di registrarne la nullità nel suo registro
e di ordinare al procedente di consegnare all’UE, con la comminatoria dell’art.
292 CP, l’esemplare del PE in suo possesso, affinché l’Ufficio provveda alla
sua distruzione.
C. Con
osservazioni del 10 luglio 2020 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è
rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 16 giugno 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente si duole che l’escutente si è servito di uno strumento offerto dal
diritto esecutivo in maniera impropria, solamente con lo scopo di angariarlo,
giacché egli non è mai stato il datore di lavoro del procedente, bensì solo un
dirigente della sua ex datrice di lavoro, la PI 2. Il ricorrente ritiene
pertanto di non avere la legittimazione passiva.
3. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente
abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può
essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza
del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2
consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione
né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta
in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la
minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza
5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;
DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve
– sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto
eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115
III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di
porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili
giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del
17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
3.1 Per
il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa
dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere
i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto
(art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno
che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un
credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale
e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento
giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso
per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio
d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del
vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_ 595/2012 del 24 ottobre
2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che
contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul
comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di
abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso
dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé
(sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2;
BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2018.52
del 20 luglio 2018, consid. 3.1).
3.2 L’ufficio
d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti
esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale
competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure
nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in
sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata,
consid. 3.2 e rinvii). Dal 1° gennaio
Considerandi
2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo genere
di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv. 3
lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi
di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019,
RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2), che permette all’escusso di bloccare gli
effetti negativi del precetto esecutivo in modo relativamente semplice e veloce.
4.
Nel
caso specifico PI 1 pretende di vantare nei confronti non solo della sua ex
datrice di lavoro la PI 2, contro la quale ha promosso una causa in Pretura, ma
pure nei confronti del dipendente della stessa e qui ricorrente una pretesa per
“danni causati da licenziamento
illegittimo o abusivo” (doc. B). Nelle proprie
osservazioni PI 1 contesta di aver presentato la domanda di esecuzione allo
scopo di angariare l’escusso. Fa valere di essere stato licenziato abusivamente
dalla PI 2 e imputa a RI 1 di aver avuto un ruolo attivo in siffatto
licenziamento. Inoltre, a suo dire, nella causa civile “di cui all’inc. no. OR.2018.51” il ricorrente avrebbe rilasciato quale testimone dichiarazioni
tendenti a screditarlo ingiustamente. Il resistente si duole infine che RI 1 ha
pure dichiarato di aver deciso con il suo superiore il suo licenziamento, che
gli ha causato gravissimi danni.
4.1
Da
quanto esposto emerge che l’esecuzione impugnata risulta diretta contro una
persona che l’escutente considera effettivamente
suo debitore ed è fondata su motivi apparentemente non estranei all’istituto dell’esecuzione, che né l’UE né la Camera sono
abilitati a sindacare. Come esposto in precedenza, non spetta infatti alle
autorità di esecuzione esaminare la fondatezza della pretesa invocata dall’escutente.
Non si può a priori tenere per impossibile una responsabilità dell’escusso per
atti illeciti. D’altra parte, neppure emergono dagli atti concreti indizi per
ritenere che l’esecuzione abbia carattere manifestamente abusivo o che il
comportamento dell’escutente sia contraddittorio. Di fronte a un unico precetto
esecutivo emesso in tempi recenti – sicché non si può d’acchito escludere che il
procedente prosegua l’esecuzione – per un motivo non manifestamente estraneo
all’istituto dell’esecuzione (incasso di un credito per
risarcimento danni causati da atto illecito) non appaiono realizzati i
requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato
un chiaro abuso di diritto. Se PI 1 non dovesse avviare una procedura tendente
al rigetto dell’opposizione entro tre mesi dalla notifica del precetto
esecutivo, il ricorrente potrà sempre presentare all’UE una domanda di non
divulgazione giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. E in ogni tempo gli è
aperta la via dell’azione di annullamento dell’esecuzione al foro esecutivo
(art. 85a nLEF), anche in procedura sommaria se, come allega, il caso è
manifesto (art. 257 CPC).
4.2
Un
manifesto abuso di diritto nemmeno può desumersi dal fatto che nello stesso
periodo l’escutente ha promosso anche nei confronti di un altro dipendente
della sua ex datrice di lavoro un’esecuzione per la stessa pretesa fatta
valere contro RI 2, con lo stesso importo e la medesima causale (doc. C accluso
al ricorso). Non si può invero
escludere a priori che due persone possano rispondere solidalmente o
congiuntamente dello stesso debito, circostanza che in ogni caso non spetta né
all’UE né a questa Camera di stabilire, bensì al giudice del merito (sentenza
della CEF 15.2015.68/69 del 19 settembre 2016 consid. 6.1).
4.3
D’altronde,
il solo fatto che il ricorrente pretenda di aver agito a nome e per conto della
propria datrice di lavoro unitamente a un altro dipendente non costituisce in
sé un motivo giustificativo generale che escluda per principio ogni sua
responsabilità personale indipendente per atti illeciti, specie per eventuali
informazioni o dichiarazioni false.
4.4
Alla
luce delle considerazioni che precedono non appaiono realizzati i
requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato
un chiaro abuso di diritto. Il ricorso si rivela pertanto infondato.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.