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Decisione

15.2020.68

Pignoramento di due unità di comproprietà per piani gravate di un pegno collettivo. Copertura dei crediti posti in esecuzione

23 ottobre 2020Italiano4 min

(PPP) n. __________6 e __________8, ognuna di 191⁄1000, della particella n. __________ RFD di __________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.68

Lugano

23 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 12 giugno 2020 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 3 giugno 2020 a favore del

gruppo n. 1, composto di diverse esecuzioni promosse nei confronti del

ricorrente da

PI 1, __________ (es. n. __________77, __________80 e __________53)

(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, __________)

Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________72)

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________01)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

3 giugno 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a favore dei

creditori appena menzionati, le cui pretese ammontano complessivamente a poco

più di fr. 9'300.–, le unità di proprietà per piani

(PPP) n. __________6 e __________8, ognuna di 191⁄1000, della particella n. __________ RFD di __________,

di proprietà dell’escusso RI 1. L’UE ha stimato le PPP in fr. 200'000.–

ciascuna e indicato che sulle stesse grava una cartella ipotecaria di primo

grado di fr. 320'000.– a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino.

B. Con

ricorso del 12 giugno 2020, RI 1 chiede di limitare il pignoramento alla sola

PPP n. __________6, il cui valore di stima di fr. 200'000.– copre secondo

lui ampiamente i crediti posti in esecuzione.

C. Con

osservazioni del 23 giugno 2020 il PI 1 ha postulato la conferma del

pignoramento, mentre l’Ufficio esazione e condoni, nelle sue del 25 giugno

2020, si è rimesso al giudizio della Camera.

Da

parte sua l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso con osservazioni del 3

luglio 2020, facendo presente che il debito ipotecario è attualmente di fr. 316'000.–.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 4 giugno 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente fa valere che il valore di stima della sola PPP n. __________, di fr. 200'000.–,

copre ampiamente i crediti posti in esecuzione. Dimentica però che l’unità è

gravata di una cartella ipotecaria di primo grado di fr. 320'000.–,

che garantisce un credito ammontan­te attualmente a fr. 316'000.–.

Significa che in caso di realizzazio­ne del fondo l’intero ricavo

Considerandi

presumibilmente di fr. 200'000.– andrebbe a favore

della creditrice ipotecaria, il cui diritto prevale su quello dei creditori

pignoranti chirografari (art. 146 cpv. 2 e 219 cpv. 1 LEF). Donde la necessità

di pignorare, come deciso dal­l’UE, anche l’altra unità, pure essa gravata del

pegno, così da garantire che dopo il soddisfacimento della creditrice

ipotecaria rimanga un saldo (stimabile in fr. 84'000.–) a favore dei

chirografari (sentenza della CEF 15.2019.104 del 20 gennaio 2020 consid. 3).

Infondato,

il ricorso va respinto.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.