15.2020.68
Pignoramento di due unità di comproprietà per piani gravate di un pegno collettivo. Copertura dei crediti posti in esecuzione
23 ottobre 2020Italiano4 min
(PPP) n. __________6 e __________8, ognuna di 191⁄1000, della particella n. __________ RFD di __________,
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Incarto n.
15.2020.68
Lugano
23 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 12 giugno 2020 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 3 giugno 2020 a favore del
gruppo n. 1, composto di diverse esecuzioni promosse nei confronti del
ricorrente da
PI 1, __________ (es. n. __________77, __________80 e __________53)
(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, __________)
Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________72)
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________01)
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
3 giugno 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a favore dei
creditori appena menzionati, le cui pretese ammontano complessivamente a poco
più di fr. 9'300.–, le unità di proprietà per piani
(PPP) n. __________6 e __________8, ognuna di 191⁄1000, della particella n. __________ RFD di __________,
di proprietà dell’escusso RI 1. L’UE ha stimato le PPP in fr. 200'000.–
ciascuna e indicato che sulle stesse grava una cartella ipotecaria di primo
grado di fr. 320'000.– a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino.
B. Con
ricorso del 12 giugno 2020, RI 1 chiede di limitare il pignoramento alla sola
PPP n. __________6, il cui valore di stima di fr. 200'000.– copre secondo
lui ampiamente i crediti posti in esecuzione.
C. Con
osservazioni del 23 giugno 2020 il PI 1 ha postulato la conferma del
pignoramento, mentre l’Ufficio esazione e condoni, nelle sue del 25 giugno
2020, si è rimesso al giudizio della Camera.
Da
parte sua l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso con osservazioni del 3
luglio 2020, facendo presente che il debito ipotecario è attualmente di fr. 316'000.–.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 4 giugno 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente fa valere che il valore di stima della sola PPP n. __________, di fr. 200'000.–,
copre ampiamente i crediti posti in esecuzione. Dimentica però che l’unità è
gravata di una cartella ipotecaria di primo grado di fr. 320'000.–,
che garantisce un credito ammontante attualmente a fr. 316'000.–.
Significa che in caso di realizzazione del fondo l’intero ricavo
Considerandi
presumibilmente di fr. 200'000.– andrebbe a favore
della creditrice ipotecaria, il cui diritto prevale su quello dei creditori
pignoranti chirografari (art. 146 cpv. 2 e 219 cpv. 1 LEF). Donde la necessità
di pignorare, come deciso dall’UE, anche l’altra unità, pure essa gravata del
pegno, così da garantire che dopo il soddisfacimento della creditrice
ipotecaria rimanga un saldo (stimabile in fr. 84'000.–) a favore dei
chirografari (sentenza della CEF 15.2019.104 del 20 gennaio 2020 consid. 3).
Infondato,
il ricorso va respinto.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.