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Decisione

15.2020.69

Sequestro e precetto esecutivo a convalida. Ricorso tardivo

27 ottobre 2020Italiano5 min

Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro di otto telefoni cellulari,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.69

Lugano

27 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 giugno 2020 di

RI 1 d’ignota dimora

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ dell’8 maggio 2020 e

contro il precetto esecutivo a convalida del sequestro emesso nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su

richiesta di PI 1, il 30 aprile 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro di otto telefoni cellulari,

di un computer (PC) e di tre computer portatili presso il Servizio reperti

della Polizia cantonale. L’8 maggio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di

Bellinzona ha eseguito il sequestro di quattro cellulari e di un PC portatile,

il resto dei beni indicati nel decreto di sequestro essendo stati

dissequestrati dal Ministero pubblico e consegnati a RI 1 il 4 maggio 2020 alla

sua uscita dal carcere.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 maggio 2020 dal­l’UE di

Bellinzona, PI 1 ha escusso RI 1 a convalida del sequestro per fr. 4'152'838.72

complessivi oltre a interessi e spese, indicando quale titolo di credito la

sentenza della Corte delle Assisi criminali del 30 dicembre 2018 e il verbale d’interrogatorio

del 6 settembre 2019. Il precetto esecutivo è stato notificato a RI 1 con

pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio svizzero di commercio

del 19 maggio 2020, mentre il decreto e il verbale di sequestro gli so­no stati

notificati, sempre in via edittale, una prima volta il 15 mag­gio 2020 e una

seconda, in seguito alla correzione di dati errati, il 12 giugno 2020.

C. Con

ricorso del 24 giugno 2020, RI 1 ha confermato la sua intenzione di “disconoscere” il

sequestro e di opporsi anche agli atti successivi.

D. Con

osservazioni del 6 luglio 2020 PI 1 ha chiesto di dichiarare il ricorso

irricevibile in quanto tardivo e irrispettoso dei requisiti formali dell’art. 7

LPR, e in via subordinata ha postulato la sua reiezione nel merito. Nelle sue

del 16 luglio 2020, l’UE ha concluso ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso dev’essere presentato all’autorità di vigilanza cantonale

– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso in

esame, ci si potrebbe chiedere se RI 1 non avrebbe già dovuto ricorrere contro

la prima pubblicazione del decreto e verbale di sequestro, del 15 maggio 2020,

dal momento che i dati rettificati nella seconda pubblicazione del 12 giugno

2020 – ossia la cittadinanza e la data di nascita del debitore – non gl’impedivano

di certo di comprendere di essere lui il debitore e di ricorrere quindi contro

il decreto e verbale di sequestro già a quel momento. Comunque sia, anche volendo considerare questi atti

notificatigli solo il 12 giu­gno 2020 (giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF),

il ricorso, interposto solo il 24 giugno 2020, ovvero più di dieci giorni dopo

la seconda pubblicazione, si rivela tardivo.

Considerandi

2.

Ad

ogni modo va rilevato, per abbondanza, che il ricorso era destinato all’insuccesso

perché anche un debitore domiciliato al­l’e­stero può essere escusso in

Svizzera al luogo di situazione dei beni sequestrati (art. 52 LEF), mentre la

segnalazione secondo cui gli oggetti sequestrati apparterebbero a terzi non ne

osta né il sequestro né il pignoramento ove la proprietà dei terzi non sia ma-nifesta

(e il ricorrente non fornisce prove al riguardo); semplicemente l’Ufficio d’esecuzione

dovrà avviare la procedura prevista agli art. 106 segg. LEF qualora verranno

comunicati precisamente l’identità e il domicilio degli asseriti proprietari.

3.

Alla

richiesta del presidente della Camera di comunicare l’indirizzo postale del suo

domicilio attuale, il 20 luglio 2020 RI 1 ha risposto di cambiare spesso il

proprio luogo di residenza e di non essere in grado di fornire un indirizzo

postale presso le strutture ricettive in cui soggiorna. Ha precisato che la sua

vecchia domiciliazione postale presso una casella postale a Dubai era ancora

attiva, ma ha auspicato una comunicazione via posta elettronica di una copia

degli atti da notificargli. In queste circostanze, una notifica della decisione

odierna a Dubai non avrebbe senso dal momento che il ricorrente stesso ammette

di non risiedervi. Essendo egli d’ignota dimora, la decisione gli va notificata

in via edittale (art. 141 cpv. 1 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 14 della

legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 280.200]). Eccezionalmente il ricorrente

verrà avvertito per posta elettronica della pubblicazione.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– per

pubblicazione e messaggio elettronico;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46

cpv. 2 LTF.