15.2020.69
Sequestro e precetto esecutivo a convalida. Ricorso tardivo
27 ottobre 2020Italiano5 min
Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro di otto telefoni cellulari,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.69
Lugano
27 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 giugno 2020 di
RI 1 d’ignota dimora
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ dell’8 maggio 2020 e
contro il precetto esecutivo a convalida del sequestro emesso nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Su
richiesta di PI 1, il 30 aprile 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro di otto telefoni cellulari,
di un computer (PC) e di tre computer portatili presso il Servizio reperti
della Polizia cantonale. L’8 maggio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Bellinzona ha eseguito il sequestro di quattro cellulari e di un PC portatile,
il resto dei beni indicati nel decreto di sequestro essendo stati
dissequestrati dal Ministero pubblico e consegnati a RI 1 il 4 maggio 2020 alla
sua uscita dal carcere.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 maggio 2020 dall’UE di
Bellinzona, PI 1 ha escusso RI 1 a convalida del sequestro per fr. 4'152'838.72
complessivi oltre a interessi e spese, indicando quale titolo di credito la
sentenza della Corte delle Assisi criminali del 30 dicembre 2018 e il verbale d’interrogatorio
del 6 settembre 2019. Il precetto esecutivo è stato notificato a RI 1 con
pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio svizzero di commercio
del 19 maggio 2020, mentre il decreto e il verbale di sequestro gli sono stati
notificati, sempre in via edittale, una prima volta il 15 maggio 2020 e una
seconda, in seguito alla correzione di dati errati, il 12 giugno 2020.
C. Con
ricorso del 24 giugno 2020, RI 1 ha confermato la sua intenzione di “disconoscere” il
sequestro e di opporsi anche agli atti successivi.
D. Con
osservazioni del 6 luglio 2020 PI 1 ha chiesto di dichiarare il ricorso
irricevibile in quanto tardivo e irrispettoso dei requisiti formali dell’art. 7
LPR, e in via subordinata ha postulato la sua reiezione nel merito. Nelle sue
del 16 luglio 2020, l’UE ha concluso ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso dev’essere presentato all’autorità di vigilanza cantonale
– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso in
esame, ci si potrebbe chiedere se RI 1 non avrebbe già dovuto ricorrere contro
la prima pubblicazione del decreto e verbale di sequestro, del 15 maggio 2020,
dal momento che i dati rettificati nella seconda pubblicazione del 12 giugno
2020 – ossia la cittadinanza e la data di nascita del debitore – non gl’impedivano
di certo di comprendere di essere lui il debitore e di ricorrere quindi contro
il decreto e verbale di sequestro già a quel momento. Comunque sia, anche volendo considerare questi atti
notificatigli solo il 12 giugno 2020 (giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF),
il ricorso, interposto solo il 24 giugno 2020, ovvero più di dieci giorni dopo
la seconda pubblicazione, si rivela tardivo.
Considerandi
2.
Ad
ogni modo va rilevato, per abbondanza, che il ricorso era destinato all’insuccesso
perché anche un debitore domiciliato all’estero può essere escusso in
Svizzera al luogo di situazione dei beni sequestrati (art. 52 LEF), mentre la
segnalazione secondo cui gli oggetti sequestrati apparterebbero a terzi non ne
osta né il sequestro né il pignoramento ove la proprietà dei terzi non sia ma-nifesta
(e il ricorrente non fornisce prove al riguardo); semplicemente l’Ufficio d’esecuzione
dovrà avviare la procedura prevista agli art. 106 segg. LEF qualora verranno
comunicati precisamente l’identità e il domicilio degli asseriti proprietari.
3.
Alla
richiesta del presidente della Camera di comunicare l’indirizzo postale del suo
domicilio attuale, il 20 luglio 2020 RI 1 ha risposto di cambiare spesso il
proprio luogo di residenza e di non essere in grado di fornire un indirizzo
postale presso le strutture ricettive in cui soggiorna. Ha precisato che la sua
vecchia domiciliazione postale presso una casella postale a Dubai era ancora
attiva, ma ha auspicato una comunicazione via posta elettronica di una copia
degli atti da notificargli. In queste circostanze, una notifica della decisione
odierna a Dubai non avrebbe senso dal momento che il ricorrente stesso ammette
di non risiedervi. Essendo egli d’ignota dimora, la decisione gli va notificata
in via edittale (art. 141 cpv. 1 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 14 della
legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 280.200]). Eccezionalmente il ricorrente
verrà avvertito per posta elettronica della pubblicazione.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– per
pubblicazione e messaggio elettronico;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46
cpv. 2 LTF.