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Decisione

15.2020.7

Notificazione del precetto esecutivo nei Paesi Bassi per posta. Cambiamento di domicilio dell’escusso. Onere della prova della notifica

15 luglio 2020Italiano8 min

oltre ad accessori, indicando quale oggetto del pegno la particella n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.7

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 gennaio 2020 di

RI 1 (ZG)

(patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 7 ottobre 2019

nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa nei confronti

della ricorrente dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

2 ottobre 2019 la PI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio d’esecuzione (UE) di

Lugano un’esecuzione in via di re­alizzazione del pegno immobiliare nei

confronti d’RI 1 per l’incasso di fr. 600'000.–

oltre ad accessori, indicando quale oggetto del pegno la particella n. __________

RFD di __________, in comproprietà per 1⁄5 di RI 1 e per 4⁄5 di PI 2, e come titoli le cartelle ipotecarie

dal 9° al 14° rango.

B. Dando

seguito alla predetta domanda, il 7 ottobre 2019 l’UE ha emesso il precetto

esecutivo n. __________ e ha chiesto in via rogatoria al Betreibungsamt Zug di

notificarlo all’indirizzo indicato dal­l’escutente (“__________”).

C. Tramite

scritto dell’8 ottobre 2019 il Betreibungsamt

Zug ha comunicato all’UE di non poter procedere alla notifica,

siccome secon­do i propri accertamenti l’escussa si era trasferita

presumibilmente nei Paesi Bassi, all’indirizzo “__________”.

D. Il

15 ottobre 2019 l’UE di Mendrisio, cui l’atto era stato trasmesso per

competenza interna, ha quindi inviato il precetto esecutivo al­l’indirizzo dell’escussa nei Paesi Bassi mediante raccomandata

con avviso di ricevimento n. __________. Tale missiva è sta­ta

recapitata il 19 ottobre 2019 alle ore 14:28.

E. Con

ricorso del 13 gennaio 2020 RI 1 si aggrava contro la notifica del precetto,

chiedendo di dichiararla nulla, rispettivamente di annullarla. Essa postula

pure il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, ciò che il presidente

di questa Camera ha concesso mediante ordinanza del 23 gennaio 2020.

F. Tramite

osservazioni del 2 luglio 2020 l’organo esecutivo si è rimesso al giudizio

della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. La PI 1 è invece

rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. La ricorrente contesta la validità della notificazione del precetto

esecutivo, sostenendo di aver risieduto nei Paesi Bassi, ad Amsterdam soltanto fino

al 1° settembre 2019 e di essere rientrata in seguito in Svizzera, dapprima a

Zurigo e poi a __________ (ZG), ove risiede tuttora. Essa ritiene in queste

condizioni che l’organo esecutivo avrebbe dovuto intimarle il precetto al suo

domicilio svizzero anziché all’estero.

1.1 La

notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64

a 66 LEF. Se il debitore è domiciliato all’estero e non ha designato né un

rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi,

la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero

o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul

territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art.

66 cpv. 1 e 3 LEF; Jean­neret/Lembo

in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 66 LEF).

Salvo se è eseguita per il tramite

di un agente diplomatico o consolare svizzero presente in loco con l’accordo

o la tolleranza dello Stato estero, la notificazione all’estero è disciplinata

dal diritto internazionale o dal diritto dello Stato estero (Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 13 ad

art. 72 LEF).

Nei

rapporti tra la Svizzera e i Paesi Bassi vige in questo ambito la

Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla

comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), che si applica anche agli atti esecutivi

svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi, ma soltanto qualora vertano su

debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1;

sentenza della CEF 15.2018.11 dell’8 giugno 2018, consid. 1.1). Avendo i Paesi

Bassi rinunciato a prevalersi del principio di reciprocità, è consentita anche

la notifica di atti esecutivi per posta (cfr. art. 10 lett. a CLA65 e le

informazioni dell’Ufficio federale di giustizia pubblicate sul sito www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivilrecht/wegleitungen/uebermittlungs­weg-art-10a.html).

Come la notifica in via rogatoria (art. 5 cpv. 1 lett. a CLA65; Gauthey/Markus, L’entraide judiciaire

internationale en matière civile, 2014, n. 430), quella in via postale è

disciplinata dal diritto dello Stato in cui è eseguita (lex fori executionis) (Conféren­ce de la

Considerandi

Haye – Bureau permanent, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention

Notification, 4a ed. 2016, n. 257). La prova della notifica degli

atti esecutivi e del momento in cui è avvenuta spetta, a ogni modo, all’organo

esecutivo che vi ha provveduto (DTF 120 III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5/c;

sentenza della CEF 15.2014.29 del 24 giugno 2014, consid. 2.1).

1.2

Come

emerge dal certificato di domicilio allegato al ricorso (doc. 3) – rimasto

incontestato –, il 1° settembre 2019 RI 1 si è trasferita da Amsterdam (Paesi

Bassi) a Zurigo (Svizzera). In seguito, ella afferma di essersi spostata a __________

(Canton Zu­go), ove tuttora risiede, ciò che neppure è contestato. Alla luce di

tali circostanze, è verosimile che il 19 ottobre 2019, giorno in cui la

raccomandata n. __________ è stata recapitata nei Paesi

Bassi, la ricorrente non abitasse più all’indirizzo indicato dall’escu­­tente. Ad

ogni modo, in mancanza di qualsivoglia informazione e in particolare dell’avviso

di ricevimento della raccomandata, che non è più tornato all’UE (v. doc. 2,

pag. 3: e-mail del 10 gennaio 2020, ore 10:10), non è possibile stabilire se la

firma presente sul­l’attestazione di tracciamento (“Track & Trace”) fornita

dalla posta olandese (doc. 2), che l’insorgente contesta essere sua, appartiene

a una persona legittimata a ritirare la corrispondenza per conto di lei.

Ne discende che l’Ufficio non è in grado di comprovare che la notifica sia

avvenuta conformemente all’art. 66 cpv. 3 LEF, sicché non può considerarsi

valida.

2.

La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio

sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel

termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è

mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua

nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il

vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del

contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti. Di

conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o

interporre opposizione comincia a decorrere da tale

conoscenza (sentenza della CEF 15.2019.63 del 28 novembre 2019, consid. 4 e

riferimenti menzionati).

2.1

Nel caso in rassegna, la ricorrente

sostiene di essere venuta a co­noscenza dell’esistenza

dell’esecuzione soltanto il 10 gennaio 2020, allorquando ha eseguito degli accertamenti

presso l’UE di Lugano. Non vi è però prova ch’ella abbia preso atto del contenuto

del precetto, che non risulta esserle mai pervenuto direttamente, nemmeno in

forma irregolare (ad esempio per e-mail o via fax). A fronte di tale

considerazione, non si può ritenere che l’escussa abbia avuto conoscenza del

contenuto del precetto esecutivo, sicché la notificazione avvenuta il 19

ottobre 2019 si rivela assolutamente nulla, circostanza che va costatata d’ufficio

in qualsiasi momento (sopra, consid. 2.1). Il ricorso s’avvera dunque fondato.

2.2

In

accoglimento del gravame, la notificazione del precetto esecutivo dev’essere

dichiarata nulla. L’Ufficio è quindi tenuto a notificare nuovamente il precetto

a RI 1 presso l’avv. PA 1 in virtù della procura 9 gennaio 2020 acclusa al

ricorso (doc. 4), ma prima di procedere in tal senso chiederà alla PI 1 se

intende mantenere la domanda di esecuzione del 2 ottobre 2019, ritenuto che,

come menzionato nelle osservazioni dell’organo esecutivo, il 4 maggio 2020 essa

ha avviato nei confronti d’RI 1, indicata come domiciliata in __________ (ZG), una

nuova esecuzione (n. __________) in via di realizzazione dello stesso pegno per

l’incasso del medesimo importo sulla scorta degli identici titoli di credito.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è

dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

di esecuzione di Lugano.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano e Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.