15.2020.7
Notificazione del precetto esecutivo nei Paesi Bassi per posta. Cambiamento di domicilio dell’escusso. Onere della prova della notifica
15 luglio 2020Italiano8 min
oltre ad accessori, indicando quale oggetto del pegno la particella n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.7
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 gennaio 2020 di
RI 1 (ZG)
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 7 ottobre 2019
nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa nei confronti
della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
2 ottobre 2019 la PI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Lugano un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare nei
confronti d’RI 1 per l’incasso di fr. 600'000.–
oltre ad accessori, indicando quale oggetto del pegno la particella n. __________
RFD di __________, in comproprietà per 1⁄5 di RI 1 e per 4⁄5 di PI 2, e come titoli le cartelle ipotecarie
dal 9° al 14° rango.
B. Dando
seguito alla predetta domanda, il 7 ottobre 2019 l’UE ha emesso il precetto
esecutivo n. __________ e ha chiesto in via rogatoria al Betreibungsamt Zug di
notificarlo all’indirizzo indicato dall’escutente (“__________”).
C. Tramite
scritto dell’8 ottobre 2019 il Betreibungsamt
Zug ha comunicato all’UE di non poter procedere alla notifica,
siccome secondo i propri accertamenti l’escussa si era trasferita
presumibilmente nei Paesi Bassi, all’indirizzo “__________”.
D. Il
15 ottobre 2019 l’UE di Mendrisio, cui l’atto era stato trasmesso per
competenza interna, ha quindi inviato il precetto esecutivo all’indirizzo dell’escussa nei Paesi Bassi mediante raccomandata
con avviso di ricevimento n. __________. Tale missiva è stata
recapitata il 19 ottobre 2019 alle ore 14:28.
E. Con
ricorso del 13 gennaio 2020 RI 1 si aggrava contro la notifica del precetto,
chiedendo di dichiararla nulla, rispettivamente di annullarla. Essa postula
pure il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, ciò che il presidente
di questa Camera ha concesso mediante ordinanza del 23 gennaio 2020.
F. Tramite
osservazioni del 2 luglio 2020 l’organo esecutivo si è rimesso al giudizio
della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. La PI 1 è invece
rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. La ricorrente contesta la validità della notificazione del precetto
esecutivo, sostenendo di aver risieduto nei Paesi Bassi, ad Amsterdam soltanto fino
al 1° settembre 2019 e di essere rientrata in seguito in Svizzera, dapprima a
Zurigo e poi a __________ (ZG), ove risiede tuttora. Essa ritiene in queste
condizioni che l’organo esecutivo avrebbe dovuto intimarle il precetto al suo
domicilio svizzero anziché all’estero.
1.1 La
notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64
a 66 LEF. Se il debitore è domiciliato all’estero e non ha designato né un
rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi,
la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero
o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul
territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art.
66 cpv. 1 e 3 LEF; Jeanneret/Lembo
in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 66 LEF).
Salvo se è eseguita per il tramite
di un agente diplomatico o consolare svizzero presente in loco con l’accordo
o la tolleranza dello Stato estero, la notificazione all’estero è disciplinata
dal diritto internazionale o dal diritto dello Stato estero (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 13 ad
art. 72 LEF).
Nei
rapporti tra la Svizzera e i Paesi Bassi vige in questo ambito la
Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla
comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), che si applica anche agli atti esecutivi
svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi, ma soltanto qualora vertano su
debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1;
sentenza della CEF 15.2018.11 dell’8 giugno 2018, consid. 1.1). Avendo i Paesi
Bassi rinunciato a prevalersi del principio di reciprocità, è consentita anche
la notifica di atti esecutivi per posta (cfr. art. 10 lett. a CLA65 e le
informazioni dell’Ufficio federale di giustizia pubblicate sul sito www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivilrecht/wegleitungen/uebermittlungsweg-art-10a.html).
Come la notifica in via rogatoria (art. 5 cpv. 1 lett. a CLA65; Gauthey/Markus, L’entraide judiciaire
internationale en matière civile, 2014, n. 430), quella in via postale è
disciplinata dal diritto dello Stato in cui è eseguita (lex fori executionis) (Conférence de la
Considerandi
Haye – Bureau permanent, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention
Notification, 4a ed. 2016, n. 257). La prova della notifica degli
atti esecutivi e del momento in cui è avvenuta spetta, a ogni modo, all’organo
esecutivo che vi ha provveduto (DTF 120 III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5/c;
sentenza della CEF 15.2014.29 del 24 giugno 2014, consid. 2.1).
1.2
Come
emerge dal certificato di domicilio allegato al ricorso (doc. 3) – rimasto
incontestato –, il 1° settembre 2019 RI 1 si è trasferita da Amsterdam (Paesi
Bassi) a Zurigo (Svizzera). In seguito, ella afferma di essersi spostata a __________
(Canton Zugo), ove tuttora risiede, ciò che neppure è contestato. Alla luce di
tali circostanze, è verosimile che il 19 ottobre 2019, giorno in cui la
raccomandata n. __________ è stata recapitata nei Paesi
Bassi, la ricorrente non abitasse più all’indirizzo indicato dall’escutente. Ad
ogni modo, in mancanza di qualsivoglia informazione e in particolare dell’avviso
di ricevimento della raccomandata, che non è più tornato all’UE (v. doc. 2,
pag. 3: e-mail del 10 gennaio 2020, ore 10:10), non è possibile stabilire se la
firma presente sull’attestazione di tracciamento (“Track & Trace”) fornita
dalla posta olandese (doc. 2), che l’insorgente contesta essere sua, appartiene
a una persona legittimata a ritirare la corrispondenza per conto di lei.
Ne discende che l’Ufficio non è in grado di comprovare che la notifica sia
avvenuta conformemente all’art. 66 cpv. 3 LEF, sicché non può considerarsi
valida.
2.
La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio
sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel
termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è
mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua
nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il
vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del
contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti. Di
conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o
interporre opposizione comincia a decorrere da tale
conoscenza (sentenza della CEF 15.2019.63 del 28 novembre 2019, consid. 4 e
riferimenti menzionati).
2.1
Nel caso in rassegna, la ricorrente
sostiene di essere venuta a conoscenza dell’esistenza
dell’esecuzione soltanto il 10 gennaio 2020, allorquando ha eseguito degli accertamenti
presso l’UE di Lugano. Non vi è però prova ch’ella abbia preso atto del contenuto
del precetto, che non risulta esserle mai pervenuto direttamente, nemmeno in
forma irregolare (ad esempio per e-mail o via fax). A fronte di tale
considerazione, non si può ritenere che l’escussa abbia avuto conoscenza del
contenuto del precetto esecutivo, sicché la notificazione avvenuta il 19
ottobre 2019 si rivela assolutamente nulla, circostanza che va costatata d’ufficio
in qualsiasi momento (sopra, consid. 2.1). Il ricorso s’avvera dunque fondato.
2.2
In
accoglimento del gravame, la notificazione del precetto esecutivo dev’essere
dichiarata nulla. L’Ufficio è quindi tenuto a notificare nuovamente il precetto
a RI 1 presso l’avv. PA 1 in virtù della procura 9 gennaio 2020 acclusa al
ricorso (doc. 4), ma prima di procedere in tal senso chiederà alla PI 1 se
intende mantenere la domanda di esecuzione del 2 ottobre 2019, ritenuto che,
come menzionato nelle osservazioni dell’organo esecutivo, il 4 maggio 2020 essa
ha avviato nei confronti d’RI 1, indicata come domiciliata in __________ (ZG), una
nuova esecuzione (n. __________) in via di realizzazione dello stesso pegno per
l’incasso del medesimo importo sulla scorta degli identici titoli di credito.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è
dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano e Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.