15.2020.70
Sequestro delle pretese del debitore contro un datore di lavoro insufficientemente designato (ditta individuale)
24 settembre 2020Italiano5 min
salario percepito da PI 1 presso il “PI 2, __________, sino a concorrenza di fr. 2'968.35
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.70
Lugano
24 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 8 luglio 2020 di
RI 1
(rappresentata dalla RA
1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o
meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza nell’esecuzione del sequestro
n. __________ decretato il 25 giugno 2020 dal Giudice di Pace del circolo di
Lugano Ovest su istanza della ricorrente nei confronti di
PI 1, IT-__________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che su istanza di RI 1, con decreto del 25 giugno 2020 il Giudice
Fatti
di Pace del circolo di Lugano Ovest ha ordinato il sequestro del
salario percepito da PI 1 presso il “PI 2, __________, sino a concorrenza di fr. 2'968.35
oltre a interessi e spese;
che in fase di esecuzione del sequestro l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano ha allestito il seguente
calcolo del minimo esistenziale di PI 1:
Redditi
Debitrice
fr.
3'000.00
Totale
fr.
3'000.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
960.00
Supplemento figlio
fr.
480.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferta
fr.
345.00
1'092 km/mese a
0.316 fr./km = 345.–
(v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2020)
Totale
fr.
1'996.00
che
l’UE ha quindi sequestrato presso il “PI 2, __________” ogni
importo eccedente il minimo vitale dell’escussa stabilito in fr. 1'996.–;
che
con il ricorso dell’8 luglio 2020, RI 1 chiede di sottoporre il reddito dell’escussa
a una verifica approfondita, di ridurre il minimo base e il supplemento per
figlio all’importo del reddito di cittadinanza italiano, di esaminare se dal
reddito dell’escussa sono già state trattenute le spese per i pasti e di
computare 1'028 km (anziché 1'092) nel calcolo delle spese di trasferta;
che
con osservazioni del 10 agosto 2020 l’UE si è opposto al ricorso, mentre PI 1
non ha presentato osservazioni;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 7 luglio 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che
il sequestro verte sul salario dell’escussa presso il “PI 2, __________”;
che
tuttavia la ricerca di “__________” effettuata da questa
Camera sul sito internet della Confederazione (Indice
centrale delle ditte della Confederazione, Zefix) e su quello del Registro di
Considerandi
commercio del Canton Ticino non ha dato alcun risultato;
che
tale entità non risulta quindi avere alcuna personalità giuridica propria;
che
il sequestro di un credito nei confronti di un terzo debitore inesistente, che
non può pertanto fungere da datore di lavoro, si rivela incontestabilmente
nullo ai sensi dell’art. 22 LEF;
che
non si può invero escludere che il “PI 2” sia una ditta individuale non obbligata a iscrizione nel registro di
commer-cio (v. art. 36 ORC), gestita dall’escussa o da un terzo;
che
nella prima ipotesi RI 1 non potrebbe, comunque sia, essere la propria datrice
di lavoro, sicché il sequestro del suo salario risulterebbe giuridicamente
impossibile;
che
nella seconda ipotesi il sequestro si avverrebbe pure impossibile data la
mancata identificazione del terzo titolare della ditta individuale PI 2;
che
quando il decreto si rivela incontestabilmente nullo, in
particolare quando, come in concreto, il decreto di sequestro è lacunoso o
impreciso, l’ufficio deve rifiutarne l’esecuzione (DTF 142 III 294 consid. 2.1),
la quale, in ogni caso, sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22
LEF (Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
49.
ad § 51, n. 49 con rif.; Reiser,
in:
Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 275 LEF);
che
di conseguenza gli atti di esecuzione del sequestro compiuti dall’UE sono
nulli;
che
si avvera pertanto inutile esaminare le censure relative al calcolo del minimo
esistenziale dell’escussa;
che
non occorre neppure verificare se l’escussa percepisce redditi da attività
indipendente, siccome l’UE non può estendere il sequestro a beni non menzionati
nel decreto di sequestro né eseguire accertamenti al riguardo (DTF 130 III 583
consid. 2.2.3; sentenze della CEF 15.2014.54 del 25 luglio 2014 consid. 3.2 e
15.2013
120 del 27 febbraio 2014 consid. 2);
che
il ricorso va pertanto respinto e la nullità di tutti gli atti d’esecuzione
del sequestro accertata d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
È
accertata d’ufficio la nullità di tutti gli atti d’esecuzione del sequestro
decretato il 25 giugno 2020 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.