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Decisione

15.2020.71

Realizzazione di un bene immobiliare che era oggetto di sequestro penale. Nuova decisione dopo rinvio dell’incarto da parte del Tribunale federale

1 ottobre 2020Italiano5 min

o meglio contro l’annullamento del-l’asta deciso il 22 agosto 2018 nell’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

15.2020.71

Rinvio TF

Lugano

1 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nuovamente sul ricorso presentato il 23 giugno 2020 (inc. 15.2018.96)

dalla

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro l’annullamento del-l’asta deciso il 22 agosto 2018 nell’esecuzione

n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

procedura che

interessa anche

PI 2, PI 2

(patrocinata dall’avv. PR 1, )

PI 3,

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

la RI 1 procede contro PI 1

per l’incasso di fr. 1'379'764.70 oltre agli interessi del 5% dal 1°

luglio 2014 sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 aprile 2018 dall’Ufficio di

esecuzione (UE) di Mendrisio in via di realizzazione del

pegno immobiliare gravante la particella n. __________ RFD di __________, di

comproprietà dell’escusso in ragione di 5/100 e di sua moglie PI 2 in ragione di 95/100, fondo sul quale vigeva

un blocco ordinato il 20 ottobre 2014 nel­l’ambito del procedimento penale

aperto nei confronti di PI 1 (inc. 60.2014.272);

che

con provvedimento del 28 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio

ha annullato motu proprio l’incanto del fondo fissato per il 27 novembre 2018 dopo essere venuto

a conoscenza che la sentenza emessa il 18 luglio 2018 dalla Corte delle assise

criminali (inc. 72.2015.218/72.2018. 73), che disponeva la

Considerandi

cancellazione del blocco penale a registro fondiario, era

stata impugnata mediante appello;

che

con decisione del 23 aprile 2019 (inc. 15.2018.96) questa Camera ha respinto il

ricorso interposto l’8 settembre 2018 dalla ban­ca escutente contro l’annullamento

appena menzionato;

che

mediante sentenza del 23 giugno 2020 (inc. 5A_367/2019) la II Corte di diritto

civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile inoltrato

dalla RI 1 il 6 maggio 2019 contro la decisione cantonale e di conseguenza l’ha

annullata, rinviando l’incarto a questa Camera perché accertasse se la decisione

dell’UE di fissare l’incanto per il 27 novembre 2018 fosse da considerare nulla

(consid. 6.2) e verificasse se il diritto della ricorrente di accedere agli

atti era stato tutelato, segnatamente in merito alle decisioni penali topiche

(consid. 7.4);

che

(solo) nelle sue osservazioni in sede federale PI 2 ha segnalato che il 18

marzo 2019 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha

significato lo stralcio del procedimento di appello avviato contro la sentenza

18.

luglio 2018, precisando però che il blocco penale era rimasto menzionato a

registro fondiario;

che

in risposta all’ordinanza del 16 luglio 2020 del presidente di questa Camera, il

presidente del Tribunale penale cantonale ha confermato con scritto del 20

luglio 2020 che la decisione emanata dalla Corte delle assise criminali il 18

luglio 2018 è integralmente passata in giudicato;

che

preso atto di tale risposta e accertato inoltre che il blocco penale era

stato nel frattempo cancellato (v. estratto RF aggiornato al 6 agosto 2020 agli

atti), in ossequio alla decisione del Tribunale federale il presidente di questa Camera, con ordinanza del 10 ago­-sto

2020, ha inviato alle parti i predetti documenti e ha loro assegnato un termine

di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni;

che

entro il termine impartito nessuna parte ha reagito;

che

venuto meno il blocco, non si pone più la questione di sapere se l’UE poteva

validamente annullare l’asta sua sponte;

che

a onore di chiarezza, comunque sia, a mente di questa Camera sono nulle (art.

22.

cpv. 1 LEF) le decisioni delle autorità di esecuzione e fallimenti prese in

dispregio di un blocco penale, laddove esso tende a salvaguardare l’interesse

di terzi che non sono necessariamente parte nel procedimento esecutivo

(potenziali accusatori privati) e/o l’interesse pubblico (nel caso concreto

dello Stato, volto alla garanzia del pagamento di multa, tassa di giustizia e spese procedurali, v. il dispositivo

n. 7 della decisione 18 luglio 2018 della Corte delle assise criminali);

che,

ciò posto, appurato che l’unico impedimento alla realizzazio­ne è decaduto, il ricorso

va accolto;

che

di conseguenza va ordinato all’UE di dare immediatamente seguito alla domanda

di realizzazione della procedente, fissando senza indugio l’incanto dell’immobile;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio di procedere indilatamente alla realizzazione della

particella n. __________ RFD di __________ agli incanti pubblici.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– , , ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.