15.2020.71
Realizzazione di un bene immobiliare che era oggetto di sequestro penale. Nuova decisione dopo rinvio dell’incarto da parte del Tribunale federale
1 ottobre 2020Italiano5 min
o meglio contro l’annullamento del-l’asta deciso il 22 agosto 2018 nell’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2020.71
Rinvio TF
Lugano
1 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nuovamente sul ricorso presentato il 23 giugno 2020 (inc. 15.2018.96)
dalla
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’annullamento del-l’asta deciso il 22 agosto 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
procedura che
interessa anche
PI 2, PI 2
(patrocinata dall’avv. PR 1, )
PI 3,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
la RI 1 procede contro PI 1
per l’incasso di fr. 1'379'764.70 oltre agli interessi del 5% dal 1°
luglio 2014 sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 aprile 2018 dall’Ufficio di
esecuzione (UE) di Mendrisio in via di realizzazione del
pegno immobiliare gravante la particella n. __________ RFD di __________, di
comproprietà dell’escusso in ragione di 5/100 e di sua moglie PI 2 in ragione di 95/100, fondo sul quale vigeva
un blocco ordinato il 20 ottobre 2014 nell’ambito del procedimento penale
aperto nei confronti di PI 1 (inc. 60.2014.272);
che
con provvedimento del 28 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio
ha annullato motu proprio l’incanto del fondo fissato per il 27 novembre 2018 dopo essere venuto
a conoscenza che la sentenza emessa il 18 luglio 2018 dalla Corte delle assise
criminali (inc. 72.2015.218/72.2018. 73), che disponeva la
Considerandi
cancellazione del blocco penale a registro fondiario, era
stata impugnata mediante appello;
che
con decisione del 23 aprile 2019 (inc. 15.2018.96) questa Camera ha respinto il
ricorso interposto l’8 settembre 2018 dalla banca escutente contro l’annullamento
appena menzionato;
che
mediante sentenza del 23 giugno 2020 (inc. 5A_367/2019) la II Corte di diritto
civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile inoltrato
dalla RI 1 il 6 maggio 2019 contro la decisione cantonale e di conseguenza l’ha
annullata, rinviando l’incarto a questa Camera perché accertasse se la decisione
dell’UE di fissare l’incanto per il 27 novembre 2018 fosse da considerare nulla
(consid. 6.2) e verificasse se il diritto della ricorrente di accedere agli
atti era stato tutelato, segnatamente in merito alle decisioni penali topiche
(consid. 7.4);
che
(solo) nelle sue osservazioni in sede federale PI 2 ha segnalato che il 18
marzo 2019 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha
significato lo stralcio del procedimento di appello avviato contro la sentenza
18.
luglio 2018, precisando però che il blocco penale era rimasto menzionato a
registro fondiario;
che
in risposta all’ordinanza del 16 luglio 2020 del presidente di questa Camera, il
presidente del Tribunale penale cantonale ha confermato con scritto del 20
luglio 2020 che la decisione emanata dalla Corte delle assise criminali il 18
luglio 2018 è integralmente passata in giudicato;
che
preso atto di tale risposta e accertato inoltre che il blocco penale era
stato nel frattempo cancellato (v. estratto RF aggiornato al 6 agosto 2020 agli
atti), in ossequio alla decisione del Tribunale federale il presidente di questa Camera, con ordinanza del 10 ago-sto
2020, ha inviato alle parti i predetti documenti e ha loro assegnato un termine
di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni;
che
entro il termine impartito nessuna parte ha reagito;
che
venuto meno il blocco, non si pone più la questione di sapere se l’UE poteva
validamente annullare l’asta sua sponte;
che
a onore di chiarezza, comunque sia, a mente di questa Camera sono nulle (art.
22.
cpv. 1 LEF) le decisioni delle autorità di esecuzione e fallimenti prese in
dispregio di un blocco penale, laddove esso tende a salvaguardare l’interesse
di terzi che non sono necessariamente parte nel procedimento esecutivo
(potenziali accusatori privati) e/o l’interesse pubblico (nel caso concreto
dello Stato, volto alla garanzia del pagamento di multa, tassa di giustizia e spese procedurali, v. il dispositivo
n. 7 della decisione 18 luglio 2018 della Corte delle assise criminali);
che,
ciò posto, appurato che l’unico impedimento alla realizzazione è decaduto, il ricorso
va accolto;
che
di conseguenza va ordinato all’UE di dare immediatamente seguito alla domanda
di realizzazione della procedente, fissando senza indugio l’incanto dell’immobile;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio di procedere indilatamente alla realizzazione della
particella n. __________ RFD di __________ agli incanti pubblici.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– , , ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.