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Decisione

15.2020.76

Notifica di un precetto esecutivo mediante Posta A Plus. Condizioni per procedervi secondo l’Ordinanza COVID-19

16 febbraio 2021Italiano11 min

Locarno un’esecuzione nei confronti di PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 95'323.07

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.76

Lugano

16 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 3 agosto 2020 della

RI 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

o meglio contro la decisione del 22 luglio 2020 di ammettere l’opposizione all’esecuzione

n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

(patrocinato dall’ PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

5 giugno 2020 la RI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio di esecuzione (UE) di

Locarno un’esecuzione nei confronti di PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 95'323.07

oltre ad accessori.

B. Dando

seguito alla predetta domanda, lo stesso giorno l’Ufficio ha emesso il precetto

esecutivo n. __________ e l’ha inviato al domicilio dell’escusso

mediante raccomandata, che però è ritornata all’UE, siccome l’escusso non l’ha

ritirata.

C. Facendo capo alla possibilità prevista dall’art.

7 dell’Ordinanza sul­le misure nella giustizia e nel diritto procedurale

in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto

procedurale, detta in seguito “Ordinanza COVID-19”), il 18 giugno 2020 l’organo

esecutivo ha quindi tentato nuovamente di notificare il precetto esecutivo

mediante Posta A Plus. Dal tracciamen­to di tale invio (n. __________), risulta

che il recapito è avvenuto il 19 giugno 2020.

D. In

mancanza di opposizione, su richiesta della procedente di proseguire l’esecuzione,

il 13 luglio 2020 l’organo esecutivo ha emes­so l’avviso di pignoramento per il

3 agosto 2020.

E. Ricevuto

l’atto appena menzionato, con e-mail del 21 luglio 2020 PI 1 ha comunicato all’UE

che la raccomandata contenente il precetto esecutivo non gli era giunta, che

una notifica fittizia era esclusa e che pertanto non era possibile per l’escu­tente

domandare la continuazione dell’esecuzione. In ogni caso, egli ha pure dichiarato d’interporre opposizione (“Rechtsvorschlag”) al precetto.

F. In

risposta, mediante e-mail del 22 luglio 2020 l’Ufficio ha comunicato di aver

intimato il precetto con un invio Posta A Plus, come previsto dall’Istruzione

n. 7 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.

G. Lo

stesso giorno, il patrocinatore dell’escusso ha contattato telefonicamente l’UE

e poi confermato per e-mail che a causa della situazione pandemica e di un

soggiorno all’estero il suo cliente non aveva ricevuto il precetto esecutivo né

mediante raccomandata né tramite Posta A Plus, e neppure l’Ufficio l’aveva informato

in anticipo di tale invio per telefono o per iscritto. Ciò posto, egli ha

chiesto di annullare il precetto e l’avviso di pignoramento e di dargliene

conferma scritta non appena possibile.

H. Trattando

l’e-mail in questione quale domanda di restituzione del termine per interporre

opposizione giusta i combinati art. 33 LEF e 8 dell’Ordinanza COVID-19, con

provvedimento del 22 luglio 2020 l’Ufficio ha ammesso l’opposizione al precetto

esecutivo e respinto la domanda di proseguimento dell’esecuzione.

I. Con

ricorso del 3 agosto 2020 la RI 1 si aggrava contro tale decisione, chiedendone

l’an­­nullamento, come pure che la restituzione del termine per formulare

opposizione sia respinta, che l’opposizione al precetto sia dichiarata

ingiustificata e tardiva, quindi non ammessa, e di conseguenza che l’esecuzione

segua il suo corso.

L. Con

osservazioni del 17 agosto 2020 PI 1 si è opposto al ricorso, postulandone la

reiezione, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera nelle sue del 9

settembre 2020.

M. Dopo

aver chiesto il 18 settembre 2020 a questa Camera l’invio dell’intero incarto

dell’UE e preannunciato di volersi determinare sulle osservazioni dell’escusso,

il 4 novembre 2020 la procedente ha presentato una replica spontanea con cui ha

ribadito in sostanza le proprie conclusioni ricorsuali.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni

dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). La ricorrente ha invero

ricevuto la decisione con­testata il 23 luglio 2020, ovvero durante le

ferie estive (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC). Il

termine di ricorso è quindi iniziato il primo giorno utile dopo le ferie (cfr. DTF

96 III 50 consid. 3), vale a dire lunedì 3 agosto 2020, di modo che il ricorso,

inoltrato quel giorno stesso, è tempestivo.

2. La

ricorrente postula l’annullamento della decisione impugnata, siccome – a suo

parere – il precetto esecutivo è stato validamente notificato all’escusso il 19

giugno 2020, quest’ultimo non ha presentato una richiesta motivata di

restituzione del termine di opposizione e la RI 1 non è stata formalmente sentita

prima che l’UE decidesse di ammettere l’opposizione. L’insorgente fa notare in

particolare che PI 1 doveva necessariamente aspettarsi la notifica del no­to

precetto, poiché il 18 giugno 2020 aveva ricevuto, in veste di organo della PI

2, con sede a __________, il precetto esecutivo n. __________ del Betreibungsamt Zürich 4 per l’in­­casso dello stesso credito, contro il quale aveva interposto

opposizione in nome e per conto dell’escussa. A dire della ricorrente, l’escusso

è pure venuto a conoscenza della domanda di esecuzione soggiacente al precetto

in esame nel momento in cui ha ricevuto l’istanza di conciliazione dell’11

giugno 2020 presentata dinanzi al Tribunal

de première instance di Ginevra per l’incasso del

relativo credito, alla quale è allegato tale documento, sicché anche in questo

caso PI 1 doveva attendersi di ricevere il precetto e prendere pertanto tutti i

provvedimenti necessari per interporre tempestiva opposizione.

Da

parte sua, il resistente ribadisce nelle osservazioni di non aver ricevuto il

precetto esecutivo né mediante raccomandata né per Posta A Plus. Rileva altresì

che l’UE non lo ha preventivamente avvisato per telefono o per iscritto dell’intenzione

di notificargli il precetto tramite Posta A Plus, venendo meno a quanto prevede

l’art. 7 cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza COVID-19. Egli è dunque del parere di

aver interposto tempestiva opposizione non appena venuto a conoscenza del

Considerandi

precetto esecutivo, sicché la domanda di continuazione dell’esecuzione andava

respinta, come fatto dal­l’Ufficio.

2.1

Giusta

l’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19, in deroga agli articoli 34, 64

capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla

esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d’esecuzione

e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso

di ricevimento senza ricevuta se un primo tentativo di notificazione per via

ordinaria è fallito (lett. a) e il destinatario è stato informato in

merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica, elettronica o

di altro tipo al più tardi il giorno precedente la notificazione (lett. b). In

tal caso, l’avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l’attestazione

di cui all’articolo 72 capoverso 2 LEF (art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19).

Secondo il rapporto del Consiglio federale su tale norma, di cui un estratto è

pubblicato nelle Istruzioni n. 7 e 8 dell’Alta vigilanza in materia di

esecuzione e fallimento (esecuzioni e fallimenti

nella «situazione straordinaria»), “in

caso di controversia competerà all’autorità all’origine della notificazione

provare che l’informazione preliminare è stata corretta in termini temporali e

formali”.

2.2

Nel

caso in rassegna, è pacifico che dopo un primo tentativo infruttuoso di

notifica nelle forme ordinarie, ovvero mediante invio raccomandato, l’UE ha trasmesso

il precetto esecutivo per Posta A Plus, modalità di spedizione che permette di

tracciare l’invio, ma non fornisce una ricevuta da parte del ricevente. Il

primo presupposto previsto dall’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 per

ricorrere alla notifica agevolata in tempo di pandemia in luogo della

notificazione ordinaria è pertanto adempiuto. Altrettanto non si può dire

invece del secondo presupposto. Agli atti non è presente alcuna prova che l’Ufficio,

almeno il giorno precedente la notifica, abbia informato l’escusso per

telefono, in via elettronica o in altro modo dell’intenzione di procedere all’invio

del precetto tramite Posta A Plus. Neppure in sede di osservazioni, l’UE

pretende e comprova di aver agito in tal senso. A fronte di tali circostanze,

dal momento che l’escusso contesta di aver ricevuto il precetto, il recapito di

tale atto avvenuto il 19 giugno 2020 mediante Posta A Plus non può considerarsi

una valida notifica né secondo gli art. 34 e 64 cpv. 1 LEF né in base all’art.

7.

dell’Ordinanza COVID-19.

2.3

Non

porta a diversa conclusione la tesi della ricorrente secondo cui l’escusso

doveva aspettarsi di ricevere un precetto esecutivo, siccome è venuto a

conoscenza della relativa domanda di esecuzione nel momento in cui ha ricevuto

l’istanza di conciliazione alla quale era allegato tale documento. Dagli atti prodotti

con il ricorso emerge invero che PI 1 ha

ricevuto l’istanza in que­stione il 9 luglio 2020 (doc. 7), allorquando

i tentativi di notifica del precetto esecutivo mediante invio raccomandato

(spedito il 5 giugno e ritornato all’UE il 18 giugno 2020) e per Posta A Plus (spedito

il 18 giugno e recapitato il 19 giugno 2020) erano già avvenuti. Nemmeno si può

concludere ch’egli dovesse attendersi di riceve­re il noto precetto per il

fatto che il 18 giugno 2020 gli era stato consegnato, in qualità di organo,

quello spiccato nei confronti del­la PI 2. A parte il fatto che pure in tal

caso i due tentativi di notifica da parte dell’UE avevano già avuto luogo (l’ultimo proprio il 18 giugno 2020, ma

come visto sopra [con­sid. 2.2], in maniera irregolare), non si può presumere

che un debitore solidale debba necessariamente aspettarsi di ricevere un

precetto esecutivo solo perché il creditore ha già escusso l’altro debitore

solidale. Ciò non cambia neanche qualora, come nel ca­so di specie, l’escutente

abbia in passato (nel settembre 2019) già promosso un’esecuzione contro

entrambi i debitori solidali, per di più per l’incasso di un credito d’importo diverso

da quello posto nell’esecuzione al vaglio (cfr. doc. 8-9 e 12-13).

Per

dovizia di precisione, va pure rilevato che, come emerge dal­l’art. 72 cpv. 2

LEF, neppure si può applicare alla notifica del precetto esecutivo mediante

invio raccomandato la finzione della notificazione allo scadere del termine di

giacenza postale prevista dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, evenienza che, ad

ogni modo, presuppone che “il destinatario dovesse aspettarsi una

notificazione” (sentenza della CEF 15.2016.112 del 12 gennaio 2017, consid. 2.1),

ciò che come esposto poc’anzi non è il caso nella fattispecie.

3.

Alla

luce di quanto precede, non occorre esaminare, come chiesto nel ricorso, se

erano riunite le condizioni per accogliere un’even­tuale domanda di

restituzione del termine per interporre opposizione giusta gli art. 33 LEF e 8

dell’Ordinanza COVID-19, dal momento che la notificazione del precetto

esecutivo con invio Posta A Plus non è avvenuta in modo regolare e di

conseguenza il termine di opposizione neppure ha cominciato a decorrere, per

tacere del fatto che con e-mail del 22 luglio 2020 (doc. 8 allegato alle

osservazioni al ricorso) il patrocinatore dell’escusso in realtà non aveva

chiesto all’Ufficio la restituzione del termine per fare opposizione, ma aveva contestato la notificazione

del precetto ese­cutivo, postulandone l’annullamento, così come quello

dell’avviso di pignoramento.

Tuttavia,

preso atto della decisione dell’UE di ammettere la sua opposizione e di

respingere la domanda di continuazione dell’e­secuzione, l’escusso ha rinunciato

alla sua richiesta di annullamento del precetto esecutivo (osservazioni al

ricorso, ad 12), sicché non si pone più la questione di un’eventuale nuova

notifica di quell’atto. Ancorché per altre

ragioni, la decisione impugnata si rivela dunque corretta nel suo

risultato, di modo che il ricorso va respinto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.