15.2020.76
Notifica di un precetto esecutivo mediante Posta A Plus. Condizioni per procedervi secondo l’Ordinanza COVID-19
16 febbraio 2021Italiano11 min
Locarno un’esecuzione nei confronti di PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 95'323.07
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.76
Lugano
16 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 3 agosto 2020 della
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
o meglio contro la decisione del 22 luglio 2020 di ammettere l’opposizione all’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
5 giugno 2020 la RI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio di esecuzione (UE) di
Locarno un’esecuzione nei confronti di PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 95'323.07
oltre ad accessori.
B. Dando
seguito alla predetta domanda, lo stesso giorno l’Ufficio ha emesso il precetto
esecutivo n. __________ e l’ha inviato al domicilio dell’escusso
mediante raccomandata, che però è ritornata all’UE, siccome l’escusso non l’ha
ritirata.
C. Facendo capo alla possibilità prevista dall’art.
7 dell’Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale
in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto
procedurale, detta in seguito “Ordinanza COVID-19”), il 18 giugno 2020 l’organo
esecutivo ha quindi tentato nuovamente di notificare il precetto esecutivo
mediante Posta A Plus. Dal tracciamento di tale invio (n. __________), risulta
che il recapito è avvenuto il 19 giugno 2020.
D. In
mancanza di opposizione, su richiesta della procedente di proseguire l’esecuzione,
il 13 luglio 2020 l’organo esecutivo ha emesso l’avviso di pignoramento per il
3 agosto 2020.
E. Ricevuto
l’atto appena menzionato, con e-mail del 21 luglio 2020 PI 1 ha comunicato all’UE
che la raccomandata contenente il precetto esecutivo non gli era giunta, che
una notifica fittizia era esclusa e che pertanto non era possibile per l’escutente
domandare la continuazione dell’esecuzione. In ogni caso, egli ha pure dichiarato d’interporre opposizione (“Rechtsvorschlag”) al precetto.
F. In
risposta, mediante e-mail del 22 luglio 2020 l’Ufficio ha comunicato di aver
intimato il precetto con un invio Posta A Plus, come previsto dall’Istruzione
n. 7 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.
G. Lo
stesso giorno, il patrocinatore dell’escusso ha contattato telefonicamente l’UE
e poi confermato per e-mail che a causa della situazione pandemica e di un
soggiorno all’estero il suo cliente non aveva ricevuto il precetto esecutivo né
mediante raccomandata né tramite Posta A Plus, e neppure l’Ufficio l’aveva informato
in anticipo di tale invio per telefono o per iscritto. Ciò posto, egli ha
chiesto di annullare il precetto e l’avviso di pignoramento e di dargliene
conferma scritta non appena possibile.
H. Trattando
l’e-mail in questione quale domanda di restituzione del termine per interporre
opposizione giusta i combinati art. 33 LEF e 8 dell’Ordinanza COVID-19, con
provvedimento del 22 luglio 2020 l’Ufficio ha ammesso l’opposizione al precetto
esecutivo e respinto la domanda di proseguimento dell’esecuzione.
I. Con
ricorso del 3 agosto 2020 la RI 1 si aggrava contro tale decisione, chiedendone
l’annullamento, come pure che la restituzione del termine per formulare
opposizione sia respinta, che l’opposizione al precetto sia dichiarata
ingiustificata e tardiva, quindi non ammessa, e di conseguenza che l’esecuzione
segua il suo corso.
L. Con
osservazioni del 17 agosto 2020 PI 1 si è opposto al ricorso, postulandone la
reiezione, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera nelle sue del 9
settembre 2020.
M. Dopo
aver chiesto il 18 settembre 2020 a questa Camera l’invio dell’intero incarto
dell’UE e preannunciato di volersi determinare sulle osservazioni dell’escusso,
il 4 novembre 2020 la procedente ha presentato una replica spontanea con cui ha
ribadito in sostanza le proprie conclusioni ricorsuali.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni
dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). La ricorrente ha invero
ricevuto la decisione contestata il 23 luglio 2020, ovvero durante le
ferie estive (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC). Il
termine di ricorso è quindi iniziato il primo giorno utile dopo le ferie (cfr. DTF
96 III 50 consid. 3), vale a dire lunedì 3 agosto 2020, di modo che il ricorso,
inoltrato quel giorno stesso, è tempestivo.
2. La
ricorrente postula l’annullamento della decisione impugnata, siccome – a suo
parere – il precetto esecutivo è stato validamente notificato all’escusso il 19
giugno 2020, quest’ultimo non ha presentato una richiesta motivata di
restituzione del termine di opposizione e la RI 1 non è stata formalmente sentita
prima che l’UE decidesse di ammettere l’opposizione. L’insorgente fa notare in
particolare che PI 1 doveva necessariamente aspettarsi la notifica del noto
precetto, poiché il 18 giugno 2020 aveva ricevuto, in veste di organo della PI
2, con sede a __________, il precetto esecutivo n. __________ del Betreibungsamt Zürich 4 per l’incasso dello stesso credito, contro il quale aveva interposto
opposizione in nome e per conto dell’escussa. A dire della ricorrente, l’escusso
è pure venuto a conoscenza della domanda di esecuzione soggiacente al precetto
in esame nel momento in cui ha ricevuto l’istanza di conciliazione dell’11
giugno 2020 presentata dinanzi al Tribunal
de première instance di Ginevra per l’incasso del
relativo credito, alla quale è allegato tale documento, sicché anche in questo
caso PI 1 doveva attendersi di ricevere il precetto e prendere pertanto tutti i
provvedimenti necessari per interporre tempestiva opposizione.
Da
parte sua, il resistente ribadisce nelle osservazioni di non aver ricevuto il
precetto esecutivo né mediante raccomandata né per Posta A Plus. Rileva altresì
che l’UE non lo ha preventivamente avvisato per telefono o per iscritto dell’intenzione
di notificargli il precetto tramite Posta A Plus, venendo meno a quanto prevede
l’art. 7 cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza COVID-19. Egli è dunque del parere di
aver interposto tempestiva opposizione non appena venuto a conoscenza del
Considerandi
precetto esecutivo, sicché la domanda di continuazione dell’esecuzione andava
respinta, come fatto dall’Ufficio.
2.1
Giusta
l’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19, in deroga agli articoli 34, 64
capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d’esecuzione
e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso
di ricevimento senza ricevuta se un primo tentativo di notificazione per via
ordinaria è fallito (lett. a) e il destinatario è stato informato in
merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica, elettronica o
di altro tipo al più tardi il giorno precedente la notificazione (lett. b). In
tal caso, l’avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l’attestazione
di cui all’articolo 72 capoverso 2 LEF (art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19).
Secondo il rapporto del Consiglio federale su tale norma, di cui un estratto è
pubblicato nelle Istruzioni n. 7 e 8 dell’Alta vigilanza in materia di
esecuzione e fallimento (esecuzioni e fallimenti
nella «situazione straordinaria»), “in
caso di controversia competerà all’autorità all’origine della notificazione
provare che l’informazione preliminare è stata corretta in termini temporali e
formali”.
2.2
Nel
caso in rassegna, è pacifico che dopo un primo tentativo infruttuoso di
notifica nelle forme ordinarie, ovvero mediante invio raccomandato, l’UE ha trasmesso
il precetto esecutivo per Posta A Plus, modalità di spedizione che permette di
tracciare l’invio, ma non fornisce una ricevuta da parte del ricevente. Il
primo presupposto previsto dall’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 per
ricorrere alla notifica agevolata in tempo di pandemia in luogo della
notificazione ordinaria è pertanto adempiuto. Altrettanto non si può dire
invece del secondo presupposto. Agli atti non è presente alcuna prova che l’Ufficio,
almeno il giorno precedente la notifica, abbia informato l’escusso per
telefono, in via elettronica o in altro modo dell’intenzione di procedere all’invio
del precetto tramite Posta A Plus. Neppure in sede di osservazioni, l’UE
pretende e comprova di aver agito in tal senso. A fronte di tali circostanze,
dal momento che l’escusso contesta di aver ricevuto il precetto, il recapito di
tale atto avvenuto il 19 giugno 2020 mediante Posta A Plus non può considerarsi
una valida notifica né secondo gli art. 34 e 64 cpv. 1 LEF né in base all’art.
7.
dell’Ordinanza COVID-19.
2.3
Non
porta a diversa conclusione la tesi della ricorrente secondo cui l’escusso
doveva aspettarsi di ricevere un precetto esecutivo, siccome è venuto a
conoscenza della relativa domanda di esecuzione nel momento in cui ha ricevuto
l’istanza di conciliazione alla quale era allegato tale documento. Dagli atti prodotti
con il ricorso emerge invero che PI 1 ha
ricevuto l’istanza in questione il 9 luglio 2020 (doc. 7), allorquando
i tentativi di notifica del precetto esecutivo mediante invio raccomandato
(spedito il 5 giugno e ritornato all’UE il 18 giugno 2020) e per Posta A Plus (spedito
il 18 giugno e recapitato il 19 giugno 2020) erano già avvenuti. Nemmeno si può
concludere ch’egli dovesse attendersi di ricevere il noto precetto per il
fatto che il 18 giugno 2020 gli era stato consegnato, in qualità di organo,
quello spiccato nei confronti della PI 2. A parte il fatto che pure in tal
caso i due tentativi di notifica da parte dell’UE avevano già avuto luogo (l’ultimo proprio il 18 giugno 2020, ma
come visto sopra [consid. 2.2], in maniera irregolare), non si può presumere
che un debitore solidale debba necessariamente aspettarsi di ricevere un
precetto esecutivo solo perché il creditore ha già escusso l’altro debitore
solidale. Ciò non cambia neanche qualora, come nel caso di specie, l’escutente
abbia in passato (nel settembre 2019) già promosso un’esecuzione contro
entrambi i debitori solidali, per di più per l’incasso di un credito d’importo diverso
da quello posto nell’esecuzione al vaglio (cfr. doc. 8-9 e 12-13).
Per
dovizia di precisione, va pure rilevato che, come emerge dall’art. 72 cpv. 2
LEF, neppure si può applicare alla notifica del precetto esecutivo mediante
invio raccomandato la finzione della notificazione allo scadere del termine di
giacenza postale prevista dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, evenienza che, ad
ogni modo, presuppone che “il destinatario dovesse aspettarsi una
notificazione” (sentenza della CEF 15.2016.112 del 12 gennaio 2017, consid. 2.1),
ciò che come esposto poc’anzi non è il caso nella fattispecie.
3.
Alla
luce di quanto precede, non occorre esaminare, come chiesto nel ricorso, se
erano riunite le condizioni per accogliere un’eventuale domanda di
restituzione del termine per interporre opposizione giusta gli art. 33 LEF e 8
dell’Ordinanza COVID-19, dal momento che la notificazione del precetto
esecutivo con invio Posta A Plus non è avvenuta in modo regolare e di
conseguenza il termine di opposizione neppure ha cominciato a decorrere, per
tacere del fatto che con e-mail del 22 luglio 2020 (doc. 8 allegato alle
osservazioni al ricorso) il patrocinatore dell’escusso in realtà non aveva
chiesto all’Ufficio la restituzione del termine per fare opposizione, ma aveva contestato la notificazione
del precetto esecutivo, postulandone l’annullamento, così come quello
dell’avviso di pignoramento.
Tuttavia,
preso atto della decisione dell’UE di ammettere la sua opposizione e di
respingere la domanda di continuazione dell’esecuzione, l’escusso ha rinunciato
alla sua richiesta di annullamento del precetto esecutivo (osservazioni al
ricorso, ad 12), sicché non si pone più la questione di un’eventuale nuova
notifica di quell’atto. Ancorché per altre
ragioni, la decisione impugnata si rivela dunque corretta nel suo
risultato, di modo che il ricorso va respinto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.