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Comminatoria di fallimento. Contestazione del credito posto in esecuzione
24 agosto 2020Italiano4 min
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
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Incarto n.
15.2020.77
Lugano
24 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 5 agosto 2020 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 giugno 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
(rappresentata dalla RA 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
16 aprile 2020 la PI 1 ha promosso un’esecuzione presso il Betreibungsamt Zug
nei confronti della RI 1, all’epoca apparentemente con sede a Z__________, per
l’incasso di complessivi fr. 7'378.13 oltre agli accessori.
B. Dando
seguito alla domanda, il Betreibungsamt
Zug ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e il
18 maggio 2020 l’ha notificato all’escussa, la quale non ha interposto
opposizione.
C. Venuta
a conoscenza dal Betreibungsamt
Zug che l’8 giugno 2020 l’escussa aveva trasferito la
sua sede a M__________, con do-
manda
del 5 agosto 2020 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio
di proseguire l’esecuzione.
D. Assegnato
all’esecuzione il nuovo n. __________ e appurato che l’escussa non aveva
fatto opposizione, il 28 luglio 2020 l’UE le ha notificato la comminatoria di
fallimento.
E. Con
ricorso del 5 agosto 2020, trasmesso direttamente a questa Camera, la RI 1 si
oppone alla comminatoria di fallimento.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento
di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di
diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di
fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni
formali (Ottomann/Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio
d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
Considerandi
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2.
Nel
caso specifico, la RI 1 contesta la comminatoria di fallimento, sostenendo di
non voler pagare un importo di cui non ha mai usufruito, “nonostante tutte le telefonate e mail
inviate”.
3.
Quanto
censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza
del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non
spetta né all’UE né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di
censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1
LEF). La ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni interponendo
opposizione al precetto esecutivo e, se l’escutente ne avesse chiesto il
rigetto, esponendole al giudice del rigetto dell’opposizione (art. 82 LEF).
Non appaiono d’altronde dati motivi formali d’annullamento della comminatoria
di fallimento. È segnatamente data la competenza territoriale dell’UE a
emettere e notificare la comminatoria di fallimento, il trasferimento di sede
dell’escussa in Ticino essendo avvenuto prima della notificazione di tale atto
(art. 53 LEF
a contrario).
4.
Stante
l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare né il ricorso né la
decisione all’escutente (cfr. art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL
280.200]).
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione alla RI 1, , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.