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Decisione

15.2020.77

Comminatoria di fallimento. Contestazione del credito posto in esecuzione

24 agosto 2020Italiano4 min

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.77

Lugano

24 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 5 agosto 2020 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 giugno 2020 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,

(rappresentata dalla RA 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

16 aprile 2020 la PI 1 ha promosso un’esecuzione presso il Betreibungsamt Zug

nei confronti della RI 1, all’epoca apparentemente con sede a Z__________, per

l’incasso di complessivi fr. 7'378.13 oltre agli accessori.

B. Dando

seguito alla domanda, il Betreibungsamt

Zug ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e il

18 maggio 2020 l’ha notificato all’escussa, la quale non ha interposto

opposizione.

C. Venuta

a conoscenza dal Betreibungsamt

Zug che l’8 giugno 2020 l’escussa aveva trasferito la

sua sede a M__________, con do-

manda

del 5 agosto 2020 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio

di proseguire l’esecuzione.

D. Assegnato

all’esecuzione il nuovo n. __________ e appurato che l’e­­scussa non aveva

fatto opposizione, il 28 luglio 2020 l’UE le ha notificato la comminatoria di

fallimento.

E. Con

ricorso del 5 agosto 2020, trasmesso direttamente a questa Camera, la RI 1 si

oppone alla comminatoria di fallimento.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento

di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di

diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di

fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni

formali (Otto­mann/Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio

d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

Considerandi

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2.

Nel

caso specifico, la RI 1 contesta la comminatoria di fallimento, sostenendo di

non voler pagare un importo di cui non ha mai usufruito, “nonostante tutte le telefonate e mail

inviate”.

3.

Quanto

censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza

del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non

spetta né all’UE né all’au­­torità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di

censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1

LEF). La ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni interponendo

opposizione al precetto esecutivo e, se l’escutente ne avesse chiesto il

rigetto, esponendole al giudice del rigetto dell’opposi­­zione (art. 82 LEF).

Non appaiono d’altronde dati motivi formali d’annullamento della comminatoria

di fallimento. È segnatamente data la competenza territoriale dell’UE a

emettere e notificare la comminatoria di fallimento, il trasferimento di sede

dell’escussa in Ticino essendo avvenuto prima della notificazione di tale atto

(art. 53 LEF

a contrario).

4.

Stante

l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare né il ricorso né la

decisione all’escutente (cfr. art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL

280.200]).

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione alla RI 1, , .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.