15.2020.78
Ricorso contro avviso d’incanto. Competenza a dichiarare irricevibile un ricorso. Circondario d’esecuzione. Validità temporale della stima peritale
9 settembre 2020Italiano11 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 novembre 2018 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.78
Lugano
9 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 15 luglio e 18 agosto 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’avviso d’incanto e il valore di stima peritale in esso menzionato
emesso il 10 luglio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
e contro il provvedimento del 10 agosto 2020 con
il quale l’Ufficio ha dichiarato irricevibile il ricorso del 15 luglio 2020
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 novembre 2018 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 in via di
realizzazione del pegno immobiliare per l’incasso di fr. 448'000.–, oltre
agli interessi del 3% dal 3 ottobre 2018, e di fr. 31'000.– oltre agli
interessi del 7.75% dalla stessa data. Quale oggetto del pegno la procedente ha
indicato la particella n. __________ RFD di C__________.
B. L’opposizione
interposta dall’escusso al precetto esecutivo è stata rigettata in via
provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano con sentenza del 18 febbraio
2019.
C. Con
decisione del 12 giugno 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha poi
dichiarato irricevibile l’azione di disconoscimento del debito presentata da RI
1, in quanto quest’ultimo non ha provveduto a versare l’anticipo delle spese
giudiziarie.
D. Il
28 agosto 2019 la creditrice ha presentato la domanda di vendita e il 2
settembre 2019 l’UE di Lugano ha comunicato all’escusso la ricezione della
stessa con invio raccomandato ritirato dall’escusso il 6 settembre 2019.
E. Con un
primo avviso d’incanto pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) e sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del __________ l’UE di Mendrisio
ha fissato la scadenza per l’insinuazione
degli oneri fondiari al __________, il
deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri a partire dal __________ e l’incanto del fondo al __________, indicando in fr. 892'000.–
il suo valore di stima peritale.
F. Il
27 febbraio 2020 l’UE ha trasmesso all’escusso copia del bando d’incanto a
mezzo invio postale raccomandato, ritirato dallo stesso il giorno successivo.
G. Il
13 marzo 2020 RI 1 ha scritto all’UE di Mendrisio contestando il valore di
stima peritale, in quanto il perito avrebbe omesso di considerare il valore del
terreno eccedente, che in una precedente perizia del 2 novembre 2014 lo stesso
perito avrebbe stabilito in fr. 286'500.–.
H. Il
16 marzo 2020 l’UE ha comunicato al ricorrente che il perito non ha più
attribuito alcun valore venale al terreno eccedente perché lo stesso, dapprima posto
nella Zona residenziale Estensiva R2, nel 2016 è stato integrato nella nuova
zona di piano regolatore denominata “__________",
essenzialmente destinata al mantenimento e recupero degli edifici
esistenti senza indici di sfruttamento.
I. In
seguito alla sospensione straordinaria delle esecuzioni decretata dal Consiglio
federale in ragione della pandemia di COVID-19, con provvedimento del 2 aprile
2020 l’UE ha annullato tutte le aste che erano state previste fino al 31 agosto
2020, tra cui quella riferita al fondo di proprietà del ricorrente.
L. Con un
nuovo avviso d’incanto pubblicato sul Foglio ufficiale cant-onale (FUC) e sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del __________ l’UE di
Mendrisio ha rifissato per il __________ l’incanto
della particella n. __________ RFD di C__________. Come nel precedente bando ha
indicato in fr. 892'000.– il suo valore di stima peritale.
M. Con
ricorso del 15 luglio 2020, RI 1 chiede che la procedura di realizzazione del
suo fondo venga annullata.
N. Il
20 luglio 2020 l’UE ha chiesto al ricorrente di produrre altre nove copie del
ricorso nel termine di dieci giorni, avvisandolo che altrimenti lo stesso
sarebbe stato dichiarato irricevibile.
O. Con
provvedimento del 10 agosto 2020 l’UE ha poi dichiarato irricevibile il ricorso
15 luglio 2020 di RI 1, siccome il ricorrente non ha ritirato la raccomandata
del 20 luglio 2020 e quindi non ha dato seguito alla richiesta nella stessa
contenuta.
P. Con
nuovo ricorso del 18 agosto 2020 RI 1 chiede di annullare il provvedimento del 10
agosto 2020 dell’UE, di evadere nel merito il ricorso del 15 luglio 2020 e di
sospendere la procedura esecutiva di realizzazione del fondo.
Considerato
in diritto: 1. I ricorsi in esame sono diretti contro due provvedimenti
emessi dall’UE di Mendrisio nell’ambito della medesima procedura esecutiva. I
due ricorsi possono dunque essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv.
1 LPR e 51 LPamm, le cause conservando comunque la loro individualità nel senso
che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
Considerandi
2.
Nel
secondo ricorso dell’8 agosto 2020 RI 1 argomenta di non aver mai ricevuto la
richiesta del 20 luglio 2020 dell’UE di produrre altre nove copie del primo ricorso
del 15 luglio 2020. Egli ritiene il primo ricorso perfettamente ricevibile e
chiede pertanto di trattarlo nel merito. Evidenzia che la richiesta dell’UE gli
è stata trasmessa durante le ferie esecutive.
2.1
Giusta
l’art. 7 cpv. 5 LPR, se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore
legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati
prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in
lingua italiana, è fissato un termine perento-rio, non superiore a quello di
ricorso, per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà
preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile. Non spetta
però all’UE, bensì a questa Camera, nella sua veste di autorità
cantonale di vigilanza, pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso. La
decisione dell’UE del 10 agosto 2020, è pertanto nulla.
2.2
Ciò posto, v’è da chiedersi se il primo ricorso debba essere
dichiarato irricevibile da questa Camera per le stesse ragioni addotte dall’UE.
Ora, esso ha intimato la richiesta di produrre altre copie del ricorso il 20
luglio 2020 durante le ferie esecutive estive (dal 15 al 31 luglio, art. 56 n.
2.
LEF, applicabile anche in materia ricorsuale per il rinvio dell’art. 13 LPR).
Il termine assegnato al ricorrente non ha quindi iniziato a decorrere prima del
primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III
76), lunedì 3 agosto 2020. Visto che il ricorrente non l’ha ritirata, la
raccomandata potrebbe essere presunta notificata solo il settimo giorno di
giacenza postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF), ovvero il 10 agosto 2020, sicché il termine sarebbe scaduto il
20.
agosto, ovvero dopo la presentazione del secondo ricorso. Ci si potrebbe
addirittura chiedere se la notifica non sia da ritenere inefficace dal momento
che il ricorrente non doveva aspettarsi una notifica – nel senso dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC – durante le ferie esecutive.
La
questione può invero rimanere indecisa dal momento che il primo ricorso è
infondato, come verrà esposto nei successivi considerandi. Per lo stesso motivo
si può anche tralasciare l’intimazione al ricorrente di un nuovo termine per produrre
le copie mancanti del primo ricorso.
3.
Nel primo ricorso RI 1 ha contestato anzitutto la competenza territoriale
dell’UE di Mendrisio, che ha proceduto a pubblicare il bando, sostenendo che
conformemente all’art. 51 cpv. 2 LEF l’ufficio competente sarebbe quello di
Lugano, sul cui territorio si trova il fondo ipotecato.
Il
ricorrente misconosce tuttavia che dal 1° gennaio 2015 esiste un solo Ufficio
di esecuzione con un circondario esteso all’intero Cantone (art. 1 cpv. 1 della
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento [LALEF, RL 280.100]), composto internamente dalle sedi principali di
Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e dalle agenzie di Acquarossa, Biasca,
Cevio e Faido (art. 1 cpv. 3 LALEF). L’unico ufficiale di esecuzione (art. 2
cpv. 1 LALEF nella sua versione in vigore dal 1° febbraio 2020) può ripartire
il lavoro dell’Ufficio tra le sue sedi e i suoi funzionari secondo le necessità
e disponibilità. In questa ottica, il settore delle realizzazioni immobiliari
del Sottoce-neri è stato assegnato alla sede di Mendrisio, la quale era quindi
competente per emettere il bando. La censura del ricorrente si avvera così
infondata.
4.
Il
ricorrente contesta anche la perizia estimativa che ha attribuito al fondo un
valore di fr. 892'000.–, ritenendola errata, in quanto non considererebbe
vari elementi che contribuiscono a determinare il valore dell’immobile.
4.1
Orbene,
l’UE di Mendrisio ha pubblicato una prima volta l’avviso d’incanto del fondo in
questione sul FUC e sul FUSC del __________ e lo ha trasmesso personalmente
anche ad RI 1 mediante invio postale raccomandato del 27 febbraio 2020, da lui
ritirato il giorno successivo. Sia nell’avviso d’incanto del 28 febbraio, sia
in quello successivo del 10 luglio, l’UE ha stabilito il valore di stima del
fondo in fr. 892'000.– sulla scorta del rapporto peritale del 29 novembre
2020.
dello Studio peritale __________. Laddove mira a rimettere in discussione il
valore di stima peritale attribuito al fondo, il ricorso del 15 luglio 2020
risulta ampiamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF) e per questo motivo va
dichiarato irricevibile.
4.2
Sta di fatto che già il 13 marzo 2020 RI 1 aveva
comunicato all’UE contestazioni in merito alla stima peritale. Ma pur
volendo considerarlo quale ricorso, tale scritto risulterebbe comunque tardivo,
giacché RI 1 aveva ritirato il primo avviso d’incanto il 28 febbraio 2020,
sicché il termine di ricorso era scaduto lunedì 9 marzo 2020.
4.3
Secondo il ricorrente la perizia non sarebbe più attuale poiché il
perito ha vincolato la validità della perizia estimativa da lui allestita a sei
mesi dalla data del sopralluogo, avvenuto il 29 novembre 2019 (punti n. 1.1 e
1.2
del referto).
Sennonché
il perito non precisa quali “circostanze
reali, economiche e giuridiche o altri fattori influenti sul valore venale” avrebbero giustificato una modifica della stima entro sei mesi. Ad
ogni modo non spettava a lui – per di più anticipatamente – bensì all’UE stabilire
se la stima poteva servire anche per l’asta del 5 novembre 2020 (cfr. art.
44.
RFF). Di principio la stima vale anche per una nuova asta (cfr. art. 64
cpv. 3 RFF). Nel caso in esame, comunque sia, dagli atti non risultano motivi
per cui la stima del 29 novembre 2019 non corrisponderebbe più alla situazione
attuale e il ricorrente non specifica circostanze verificatesi dopo la
comunicazione del primo bando (da lui contestato tardivamente, v. sopra consid.
4.2) che esigerebbero la modifica della perizia o l’allestimento di una nuova.
La censura va pertanto respinta.
5.
Per
quanto riguarda poi l’argomentazione secondo cui il trapasso di proprietà della
particella n. __________ RFD di __________ non sarebbe assoggettato alla LAFE,
va evidenziato che nel bando d’incanto l’UE si è correttamente limitato a
ricordare agli interessati l’esistenza della LAFE, senza indicare se il fondo
posto in vendita vi sia assoggettato, ritenuto che una tale decisione non gli
compete, essendo di esclusiva competenza delle autorità preposte all’applicazione
di questa legge. Anche su questo punto il ricorso manca di consistenza.
6.
Diversamente
da quanto affermato da RI 1, risulta dagli atti che il 2 settembre 2019 l’UE di
Lugano gli ha comunicato la ricezione della domanda di vendita ed egli ha
ritirato la relativa raccomandata postale il 6 settembre 2019. Ad ogni buon
conto la domanda di vendita è stata presentata, il 28 agosto 2019, ben prima
della scadenza del termine di perenzione di due anni dalla notifica del
precetto esecutivo (avvenuta nello specifico il 22 novembre 2018) prescritto
dall’art. 154 cpv. 1 LEF, anche senza considerare la sospensione dei termini
intervenuta a seguito dell’opposizione interposta dall’escusso.
7.
Stante
l’esito del ricorso, la domanda di sospendere la procedura esecutiva contenuta
nel secondo ricorso è senza oggetto.
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso del 18 agosto 2020 è accolto e di conseguenza la
decisione del 10 agosto 2020 è dichiarata nulla.
2.
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso del 15 luglio 2020 è respinto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.