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Decisione

15.2020.79

Ricorso contro la notificazione di precetti esecutivi fuori dal domicilio del debitore. Istanza di restituzione del termine di ricorso

29 ottobre 2020Italiano7 min

2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il Cantone Zurigo procede contro __________ per l’incasso di fr. 62'388.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.79

Lugano

29 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 agosto 2020 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro i precetti esecutivi emessi nei confronti del ricorrente il 6

febbraio 2020 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dallo

Staat Zürich, Zurigo

(rappresentato dal Kantonales Steueramt

Zürich,

Dienstabteilung Inkasso (DAIE), Zurigo)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 6 febbraio

2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il Cantone Zurigo procede contro __________ per l’incasso di fr. 62'388.–

e fr. 181'152.–, oltre agli interessi del 4.5% dal 15 dicembre 2019. Quale

causa del credito l’escutente ha indicato l’“Erbschaftssteuer, gemäss Verfügung des kantonalen

Steueramtes Zürich n. 2017/40 0806”, rispettivamente “n. 2017/40 0807”.

B. Con

“istanza di restituzione del

termine art.39 cov.4 LEF e ricorso art.17 LEF” del 18

agosto 2020, RI 1 ha chiesto la restitu-zione del termine per proporre ricorso

e l’annullamento dei precetti esecutivi, protestate tasse, spese e ripetibili.

C. Con

osservazioni del 25 agosto 2020 l’escutente ha chiesto la reiezione dell’istanza

mentre nelle sue del 7 settembre 2020 l’UE si è rimesso al giudizio della

Camera per quanto attiene all’istanza di restituzione del termine e ha

postulato la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – contro un provvedimento dell’ufficio di esecuzione, in

particolare contro l’emissione e la notifica di un precetto esecutivo, dev’essere

interposto entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv.

2 LEF). Nella fattispecie, RI 1 non contesta che il ricorso sia tardivo – a

ragione perché i precetti esecutivi gli sono stati notificati il 15 febbraio

2020 – dal momento che in base all’art. 33 cpv. 4 LEF egli postula la

restituzione del termine di ricorso, a quanto pare contro la notifica dei

precetti esecutivi, ancorché ne concluda all’annullamento.

2. La

restituzione di un termine stabilito dalla LEF va chiesta all’au­­torità di vigilanza o all’autorità giudiziaria

competente (art. 33 cpv. 4 LEF). Ove la domanda riguardi,

come nel caso concreto, il termine di ricorso (art. 17 cpv. 2 LEF), che non è

un termine giudiziario, la competenza spetta all’autorità di vigilanza

cantonale. Sotto questo profilo la domanda in esame è ricevibile.

2.1 Secondo

l’art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione di un termine della LEF è

subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire

entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa. L’istanza dev’essere scritta e motivata e dev’essere inoltrata entro il medesimo termine

dalla cessazione dell’impedimento

presso l’autorità competente compiendo l’atto omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art.

33 LEF; Erard in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 33 LEF). Tra i

motivi di restituzione di un termine la giurisprudenza e la dottrina citano l’improvviso

sopraggiungere di una grave malattia,

tale da impossibilitare il richiedente ad agire entro il termine o a incaricare

un terzo del compimento del relativo

atto (DTF 112 V 225; sentenza della

CEF 15.2019.22 dell’11 luglio 2019 consid. 3.2 e i rinvii).

2.2 Come

visto, il termine di ricorso è di dieci giorni dalla notificazione del precetto

esecutivo. L’istanza di restituzione

di questo termine deve quindi essere

inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione

del­l’impedimento. In concreto, il ricorrente allega che i precetti esecutivi

Considerandi

gli sono stati notificati il 18 febbraio 2020 presso il domicilio di una sua

conoscente a __________, dove ha soggiornato durante le cure oncologiche cui si

è sottoposto presso l’Ospedale __________. Debilitato dalla sua grave malattia,

egli afferma di essere riuscito solo a fare opposizione, ma di non avere avuto

la forza e la lucidità per occuparsi delle esecuzioni né di aver potuto

confrontarsi con terzi in relazione all’avvenuta notifica e ai mezzi di difesa

a sua disposizio­ne. È solo dopo aver potuto finalmente farsi accompagnare al

proprio domicilio di __________ il 31 luglio 2020 ch’egli ha potuto prendere un

primo contatto con la sua patrocinatrice e spedirle, il 17 agosto, la

documentazione comprovante il suo stato di salute. Ritiene quindi

implicitamente tempestiva l’istanza di restituzione del termine di ricorso da

lui inoltrata il 18 agosto 2020.

2.3

Ora,

il ricorrente non prova di essere stato davvero impossibilitato senza sua colpa

durante ben sei mesi perlomeno a designarsi un rappresentante incaricato di

occuparsi delle questioni esecutive o di contattare un avvocato a tale scopo,

ad esempio la conoscente presso la quale abitava e da lui indicata quale

persona di contatto sul formulario di ammissione alla clinica __________ (doc.

C accluso al ricorso). Si può d’altronde dubitare dell’utilità di tornare in

Ticino per riunire la documentazione comprovante il suo stato di salute,

giacché avrebbe potuto farsi rilasciare le attestazioni mediche necessarie

direttamente a __________ presso l’ospedale o il suo medico (ancorché non

risulta avere avuto appuntamenti tra il 15 gennaio e il 13 luglio 2020, v. doc.

E). L’istanza è quindi tardiva e perciò inammissibile.

3.

Sia

precisato, per abbondanza, che nel merito il ricorrente confonde il foro

esecutivo, definito agli art. 46 segg. LEF, con il luogo di notificazione degli

atti esecutivi, disciplinato dagli art. 64 segg. LEF. L’art. 46 cpv. 1 LEF

attribuisce di principio la competenza (dal profilo territoriale) di escutere

le persone fisiche all’ufficio d’esecuzione nel cui circondario esse hanno il

domicilio, ovvero nel caso in esame all’Uf­ficio d’esecuzione di __________.

Mentre l’art. 64 cpv. 1 LEF prevede sì che la notificazione ha luogo di regola

al domicilio dell’escusso, ma può essere fatta anche nel luogo in cui questi esercita

abitualmente la sua professione e più in generale in ogni luogo in cui risulta

possibile consegnargli personalmente l’atto da notificare (sentenza della CEF

15.2019.63

del 28 novembre 2019 consid. 3.2; Jean­neret/Lembo

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 64 LEF),

quindi anche presso una conoscente a __________. La notifica postale può

d’altronde avvenire validamente all’infuori del circondario d’esecuzione senza

previa rogatoria (art. 4 al. 2 a contrario et 66 cpv. 2 LEF; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 8 ad art. 66).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.