15.2020.79
Ricorso contro la notificazione di precetti esecutivi fuori dal domicilio del debitore. Istanza di restituzione del termine di ricorso
29 ottobre 2020Italiano7 min
2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il Cantone Zurigo procede contro __________ per l’incasso di fr. 62'388.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.79
Lugano
29 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 agosto 2020 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro i precetti esecutivi emessi nei confronti del ricorrente il 6
febbraio 2020 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dallo
Staat Zürich, Zurigo
(rappresentato dal Kantonales Steueramt
Zürich,
Dienstabteilung Inkasso (DAIE), Zurigo)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 6 febbraio
2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il Cantone Zurigo procede contro __________ per l’incasso di fr. 62'388.–
e fr. 181'152.–, oltre agli interessi del 4.5% dal 15 dicembre 2019. Quale
causa del credito l’escutente ha indicato l’“Erbschaftssteuer, gemäss Verfügung des kantonalen
Steueramtes Zürich n. 2017/40 0806”, rispettivamente “n. 2017/40 0807”.
B. Con
“istanza di restituzione del
termine art.39 cov.4 LEF e ricorso art.17 LEF” del 18
agosto 2020, RI 1 ha chiesto la restitu-zione del termine per proporre ricorso
e l’annullamento dei precetti esecutivi, protestate tasse, spese e ripetibili.
C. Con
osservazioni del 25 agosto 2020 l’escutente ha chiesto la reiezione dell’istanza
mentre nelle sue del 7 settembre 2020 l’UE si è rimesso al giudizio della
Camera per quanto attiene all’istanza di restituzione del termine e ha
postulato la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – contro un provvedimento dell’ufficio di esecuzione, in
particolare contro l’emissione e la notifica di un precetto esecutivo, dev’essere
interposto entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv.
2 LEF). Nella fattispecie, RI 1 non contesta che il ricorso sia tardivo – a
ragione perché i precetti esecutivi gli sono stati notificati il 15 febbraio
2020 – dal momento che in base all’art. 33 cpv. 4 LEF egli postula la
restituzione del termine di ricorso, a quanto pare contro la notifica dei
precetti esecutivi, ancorché ne concluda all’annullamento.
2. La
restituzione di un termine stabilito dalla LEF va chiesta all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria
competente (art. 33 cpv. 4 LEF). Ove la domanda riguardi,
come nel caso concreto, il termine di ricorso (art. 17 cpv. 2 LEF), che non è
un termine giudiziario, la competenza spetta all’autorità di vigilanza
cantonale. Sotto questo profilo la domanda in esame è ricevibile.
2.1 Secondo
l’art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione di un termine della LEF è
subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa. L’istanza dev’essere scritta e motivata e dev’essere inoltrata entro il medesimo termine
dalla cessazione dell’impedimento
presso l’autorità competente compiendo l’atto omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art.
33 LEF; Erard in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 33 LEF). Tra i
motivi di restituzione di un termine la giurisprudenza e la dottrina citano l’improvviso
sopraggiungere di una grave malattia,
tale da impossibilitare il richiedente ad agire entro il termine o a incaricare
un terzo del compimento del relativo
atto (DTF 112 V 225; sentenza della
CEF 15.2019.22 dell’11 luglio 2019 consid. 3.2 e i rinvii).
2.2 Come
visto, il termine di ricorso è di dieci giorni dalla notificazione del precetto
esecutivo. L’istanza di restituzione
di questo termine deve quindi essere
inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione
dell’impedimento. In concreto, il ricorrente allega che i precetti esecutivi
Considerandi
gli sono stati notificati il 18 febbraio 2020 presso il domicilio di una sua
conoscente a __________, dove ha soggiornato durante le cure oncologiche cui si
è sottoposto presso l’Ospedale __________. Debilitato dalla sua grave malattia,
egli afferma di essere riuscito solo a fare opposizione, ma di non avere avuto
la forza e la lucidità per occuparsi delle esecuzioni né di aver potuto
confrontarsi con terzi in relazione all’avvenuta notifica e ai mezzi di difesa
a sua disposizione. È solo dopo aver potuto finalmente farsi accompagnare al
proprio domicilio di __________ il 31 luglio 2020 ch’egli ha potuto prendere un
primo contatto con la sua patrocinatrice e spedirle, il 17 agosto, la
documentazione comprovante il suo stato di salute. Ritiene quindi
implicitamente tempestiva l’istanza di restituzione del termine di ricorso da
lui inoltrata il 18 agosto 2020.
2.3
Ora,
il ricorrente non prova di essere stato davvero impossibilitato senza sua colpa
durante ben sei mesi perlomeno a designarsi un rappresentante incaricato di
occuparsi delle questioni esecutive o di contattare un avvocato a tale scopo,
ad esempio la conoscente presso la quale abitava e da lui indicata quale
persona di contatto sul formulario di ammissione alla clinica __________ (doc.
C accluso al ricorso). Si può d’altronde dubitare dell’utilità di tornare in
Ticino per riunire la documentazione comprovante il suo stato di salute,
giacché avrebbe potuto farsi rilasciare le attestazioni mediche necessarie
direttamente a __________ presso l’ospedale o il suo medico (ancorché non
risulta avere avuto appuntamenti tra il 15 gennaio e il 13 luglio 2020, v. doc.
E). L’istanza è quindi tardiva e perciò inammissibile.
3.
Sia
precisato, per abbondanza, che nel merito il ricorrente confonde il foro
esecutivo, definito agli art. 46 segg. LEF, con il luogo di notificazione degli
atti esecutivi, disciplinato dagli art. 64 segg. LEF. L’art. 46 cpv. 1 LEF
attribuisce di principio la competenza (dal profilo territoriale) di escutere
le persone fisiche all’ufficio d’esecuzione nel cui circondario esse hanno il
domicilio, ovvero nel caso in esame all’Ufficio d’esecuzione di __________.
Mentre l’art. 64 cpv. 1 LEF prevede sì che la notificazione ha luogo di regola
al domicilio dell’escusso, ma può essere fatta anche nel luogo in cui questi esercita
abitualmente la sua professione e più in generale in ogni luogo in cui risulta
possibile consegnargli personalmente l’atto da notificare (sentenza della CEF
15.2019.63
del 28 novembre 2019 consid. 3.2; Jeanneret/Lembo
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 64 LEF),
quindi anche presso una conoscente a __________. La notifica postale può
d’altronde avvenire validamente all’infuori del circondario d’esecuzione senza
previa rogatoria (art. 4 al. 2 a contrario et 66 cpv. 2 LEF; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 8 ad art. 66).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.