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Decisione

15.2020.8

Inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione. Decadenza in caso di mancata convalida dell’inventario. Deposito degli oggetti in virtù di un decreto di sfratto. Responsabilità dell’ufficio d’esecuzione

27 febbraio 2020Italiano6 min

RI 1 il 15 novembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. __________);

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.8

Lugano

27 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sullo scritto 21 gennaio 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativamente

all’inventario di ritenzione n. __________ allestito il 3 dicembre 2014 nei

confronti della ricorrente a richiesta di

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 3 dicembre 2014 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha

allestito l’inventario degli oggetti vincolati da diritto di ritenzione

presenti nell’ufficio (adibito a studio legale) ubicato al __________ piano,

interno __________, del __________ in __________ a __________, che PI 1 aveva

ceduto in sublocazione a RI 1 a garanzia delle pigioni scadute dal dicembre del

Fatti

2013 al novembre del 2014, per complessivi fr. 12'000.–;

che

quello stesso giorno è stato pure eseguito lo sfratto pronunciato nei confronti

RI 1 il 15 novembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. __________);

che

l’UE ha lasciato i beni inventariati in custodia della sublocatrice, la quale

li ha fatti depositare presso i magazzini della __________ a __________ in

conformità del decreto di sfratto;

che

con sentenza del 14 aprile 2015 (inc. 15.2015.1) questa Camera ha parzialmente

accolto il ricorso interposto da RI 1 contro l’inventario, nel senso che ha

fatto ordine all’UE di completare il verbale d’inventario menzionando nella

colonna delle osservazioni come impignorabili alcuni beni specificati (scrivania

con sedia e cassettiera, personal computer, stampante/fotocopiatrice, fax, materiale

di cancelleria, testi, riviste e libri giuridici, vasi con

piante verdi), e mettendoli a disposizione della

ricorrente, dietro sua esplicita richiesta e previo appuntamento, presso il

deposito della __________ SA;

che a distanza di quasi cinque anni dai fatti,

con scritto del 21 gen­naio 2020, RI 1 espone di aver constatato sin

dall’inizio, nel 2015, che mancavano nell’inventario due credenze-librerie di fr. 30'000.–,

afferma di aver scoperto nel 2017 la scomparsa dal locale soffitta di vari

oggetti di valore (tra altri una bicicletta da cor­sa e un computer portatile),

rileva di aver provveduto nell’ottobre del 2018 a ritirare alcuni oggetti

indicati nella sentenza del 2015 (personal computer, stampante/fotocopiatrice e

fax) e allega di aver saputo nel settembre del 2019 dalla __________ SA che l’inventario

era decaduto, la quale le ha fatto pervenire una fattura del 12 novembre 2019

di fr. 1'550.90 per le spese di magazzinaggio del quarto trimestre del

2019;

che

RI 1 ritiene l’UE responsabile per gli oggetti scomparsi e non inventariati così

come per il personal computer “__________”, a suo dire danneggiato

esteticamente e non più funzionante quando l’ha

ritirato nel 2018, e chiede alla Camera di pren­dere posizione al

riguardo;

che

RI 1 domanda inoltre alla Camera di ordinare all’UE “di presenziare ufficialmente alla verifica e

restituzione dell’inventario con allestimento di inventario e relativo verbale” e di prendere a carico la fattura della __________ SA;

che

lo scritto in esame non indica le basi legali sulle quali si fondano le

richieste;

che

le parti possono adire la Camera quale autorità di vigilanza cantonale (giusta

l’art. 3 LPR) soltanto con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF;

che

il ricorso ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo e deve

servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non

ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale

errato comportamento dell’or­­gano di esecuzione forzata in vista di una

successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.);

che

la Camera non è quindi abilitata a pronunciarsi sui pretesi danni segnalati,

per tacere del fatto che RI 1 non ha prodotto

Considerandi

alcun indizio in merito alla responsabilità dell’UE per la scom­parsa

degli oggetti non inventariati e per la scarica atmosferica molto probabilmente

all’origine del danno al personal computer;

che

la Camera non è neppure competente per esaminare le richieste di verifica dell’inventario

e di presa a carico della fattura di deposito per il quarto trimestre del 2019

come se fosse l’autorità di primo grado, siccome RI 1 non pare aver

preventivamente sottoposto tali domande all’UE;

che

ad ogni modo la misura dell’inventario di ritenzione (art. 283 LEF),

contrariamente al sequestro (art. 275 LEF che rinvia agli art. 96 e 98 segg.),

non comporta da parte dell’ufficio d’esecuzione la presa in custodia degli

oggetti inventariati né altre misure conservative prima che l’opposizione

all’esecuzione di convalida dell’in­­ventario sia stata definitivamente

rigettata (DTF 127 III 112 consid. 3);

che

nel frattempo gli oggetti inventariati sono lasciati nei vani in

cui si trovano con il divieto al debitore, dietro comminatoria delle

sanzioni penali previste dall’art. 169 CP, di allontanarli prima che sia pagato

il credito del procedente, o siano state fornite garanzie sufficienti (v.

seconda avvertenza sulla prima pagina del verbale d’inventario);

che

la legge non prevede, di conseguenza, l’obbligo per l’ufficio di restituire i

beni inventariati nel caso in cui, come nella fattispecie, l’inventario decada

in seguito alla sua mancata tempestiva convalida, giacché essi sono sempre

rimasti in suo possesso;

che

nel caso specifico – è bene ricordarlo – gli oggetti inventariati sono stati

depositati presso la __________ SA non per decisione dell’UE, ma come

conseguenza dell’ordine di sfratto (v. sentenza CEF 15.2015.1 consid. 5.4)

sotto la responsabilità della sublocatrice;

che

del resto RI 1 avrebbe potuto in ogni tempo riprenderli tutti, compresi quelli

non dichiarati impignorabili (senza restrizio­ni), a condizione di firmare una

dichiarazione indicante l’indirizzo del nuovo luogo di deposito nel Distretto di

Lugano e il divieto fatto a lei, con comminatoria delle sanzioni penali

previste dall’art. 169 CP, di poi allontanarne gli oggetti prima che sia pagato

il credito di fr. 12'000.– più interessi e spese (stessa sentenza consid. 6);

che

il deposito degli oggetti inventariati non essendo di competenza dell’UE, non

gli sono neppure addebitabili le fatture per i relativi costi;

che

le richieste di RI 1 si avverano non solo irricevibili ma pure infondate;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è da trattare come ricorso, lo scritto 21

gennaio 2020 di RI 1 è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.