15.2020.8
Inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione. Decadenza in caso di mancata convalida dell’inventario. Deposito degli oggetti in virtù di un decreto di sfratto. Responsabilità dell’ufficio d’esecuzione
27 febbraio 2020Italiano6 min
RI 1 il 15 novembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. __________);
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Incarto n.
15.2020.8
Lugano
27 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sullo scritto 21 gennaio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativamente
all’inventario di ritenzione n. __________ allestito il 3 dicembre 2014 nei
confronti della ricorrente a richiesta di
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 3 dicembre 2014 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha
allestito l’inventario degli oggetti vincolati da diritto di ritenzione
presenti nell’ufficio (adibito a studio legale) ubicato al __________ piano,
interno __________, del __________ in __________ a __________, che PI 1 aveva
ceduto in sublocazione a RI 1 a garanzia delle pigioni scadute dal dicembre del
Fatti
2013 al novembre del 2014, per complessivi fr. 12'000.–;
che
quello stesso giorno è stato pure eseguito lo sfratto pronunciato nei confronti
RI 1 il 15 novembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. __________);
che
l’UE ha lasciato i beni inventariati in custodia della sublocatrice, la quale
li ha fatti depositare presso i magazzini della __________ a __________ in
conformità del decreto di sfratto;
che
con sentenza del 14 aprile 2015 (inc. 15.2015.1) questa Camera ha parzialmente
accolto il ricorso interposto da RI 1 contro l’inventario, nel senso che ha
fatto ordine all’UE di completare il verbale d’inventario menzionando nella
colonna delle osservazioni come impignorabili alcuni beni specificati (scrivania
con sedia e cassettiera, personal computer, stampante/fotocopiatrice, fax, materiale
di cancelleria, testi, riviste e libri giuridici, vasi con
piante verdi), e mettendoli a disposizione della
ricorrente, dietro sua esplicita richiesta e previo appuntamento, presso il
deposito della __________ SA;
che a distanza di quasi cinque anni dai fatti,
con scritto del 21 gennaio 2020, RI 1 espone di aver constatato sin
dall’inizio, nel 2015, che mancavano nell’inventario due credenze-librerie di fr. 30'000.–,
afferma di aver scoperto nel 2017 la scomparsa dal locale soffitta di vari
oggetti di valore (tra altri una bicicletta da corsa e un computer portatile),
rileva di aver provveduto nell’ottobre del 2018 a ritirare alcuni oggetti
indicati nella sentenza del 2015 (personal computer, stampante/fotocopiatrice e
fax) e allega di aver saputo nel settembre del 2019 dalla __________ SA che l’inventario
era decaduto, la quale le ha fatto pervenire una fattura del 12 novembre 2019
di fr. 1'550.90 per le spese di magazzinaggio del quarto trimestre del
2019;
che
RI 1 ritiene l’UE responsabile per gli oggetti scomparsi e non inventariati così
come per il personal computer “__________”, a suo dire danneggiato
esteticamente e non più funzionante quando l’ha
ritirato nel 2018, e chiede alla Camera di prendere posizione al
riguardo;
che
RI 1 domanda inoltre alla Camera di ordinare all’UE “di presenziare ufficialmente alla verifica e
restituzione dell’inventario con allestimento di inventario e relativo verbale” e di prendere a carico la fattura della __________ SA;
che
lo scritto in esame non indica le basi legali sulle quali si fondano le
richieste;
che
le parti possono adire la Camera quale autorità di vigilanza cantonale (giusta
l’art. 3 LPR) soltanto con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF;
che
il ricorso ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo e deve
servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non
ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale
errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una
successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.);
che
la Camera non è quindi abilitata a pronunciarsi sui pretesi danni segnalati,
per tacere del fatto che RI 1 non ha prodotto
Considerandi
alcun indizio in merito alla responsabilità dell’UE per la scomparsa
degli oggetti non inventariati e per la scarica atmosferica molto probabilmente
all’origine del danno al personal computer;
che
la Camera non è neppure competente per esaminare le richieste di verifica dell’inventario
e di presa a carico della fattura di deposito per il quarto trimestre del 2019
come se fosse l’autorità di primo grado, siccome RI 1 non pare aver
preventivamente sottoposto tali domande all’UE;
che
ad ogni modo la misura dell’inventario di ritenzione (art. 283 LEF),
contrariamente al sequestro (art. 275 LEF che rinvia agli art. 96 e 98 segg.),
non comporta da parte dell’ufficio d’esecuzione la presa in custodia degli
oggetti inventariati né altre misure conservative prima che l’opposizione
all’esecuzione di convalida dell’inventario sia stata definitivamente
rigettata (DTF 127 III 112 consid. 3);
che
nel frattempo gli oggetti inventariati sono lasciati nei vani in
cui si trovano con il divieto al debitore, dietro comminatoria delle
sanzioni penali previste dall’art. 169 CP, di allontanarli prima che sia pagato
il credito del procedente, o siano state fornite garanzie sufficienti (v.
seconda avvertenza sulla prima pagina del verbale d’inventario);
che
la legge non prevede, di conseguenza, l’obbligo per l’ufficio di restituire i
beni inventariati nel caso in cui, come nella fattispecie, l’inventario decada
in seguito alla sua mancata tempestiva convalida, giacché essi sono sempre
rimasti in suo possesso;
che
nel caso specifico – è bene ricordarlo – gli oggetti inventariati sono stati
depositati presso la __________ SA non per decisione dell’UE, ma come
conseguenza dell’ordine di sfratto (v. sentenza CEF 15.2015.1 consid. 5.4)
sotto la responsabilità della sublocatrice;
che
del resto RI 1 avrebbe potuto in ogni tempo riprenderli tutti, compresi quelli
non dichiarati impignorabili (senza restrizioni), a condizione di firmare una
dichiarazione indicante l’indirizzo del nuovo luogo di deposito nel Distretto di
Lugano e il divieto fatto a lei, con comminatoria delle sanzioni penali
previste dall’art. 169 CP, di poi allontanarne gli oggetti prima che sia pagato
il credito di fr. 12'000.– più interessi e spese (stessa sentenza consid. 6);
che
il deposito degli oggetti inventariati non essendo di competenza dell’UE, non
gli sono neppure addebitabili le fatture per i relativi costi;
che
le richieste di RI 1 si avverano non solo irricevibili ma pure infondate;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è da trattare come ricorso, lo scritto 21
gennaio 2020 di RI 1 è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.