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Decisione

15.2020.84

Istanza di restituzione del termine d’opposizione al precetto esecutivo

6 ottobre 2020Italiano6 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 ottobre 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.84

Lugano

6 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza di restituzione del termine d’opposizione formulata il 24

agosto 2020 da

RI 1

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano promossa nei suoi confronti da

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 ottobre 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 16'905.65 oltre

agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019 invocando quale titolo di credito il “riconoscimento di debito (pagamento stipendi)

1.3.2019 riconosciuto solidalmente da Fincasa Servizi Integrati SA”. Dopo un primo tentativo di notifica postale infruttuoso, il precetto

esecutivo è stato consegnato all’escusso il 14 novembre 2019 dalla Polizia

Malcantone Est.

B. Il

28 novembre 2019 RI 1 ha comunicato per e-mail all’UE: “con la presente rigetto totalmente l importo.

Scrivano prima all azienda”. Con lo stesso mezzo di

comunicazione, il 3 dicembre 2019 l’UE ha risposto all’escusso di non poter

prendere in considerazione la sua opposizione in quanto tardiva.

C. Il

10 agosto 2020, in presenza dell’escusso l’UE ha eseguito il pignoramento,

rivelatosi infruttuoso.

D. Con

ricorso del 24 agosto 2020, RI 1 chiede la restituzione del termine di

opposizione al precetto esecutivo, facendo valere di non averne avuto “contezza” in ragione

delle cattive condizioni di salute in cui versava nella prima metà del novembre

del 2019.

Considerato

in diritto: 1. Per

l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve

dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il

precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.

Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.

2. Il

ricorrente non contesta di non avere interposto opposizione entro

dieci giorni dalla notifica del precetto esecutivo, che ha iniziato a

decorrere il giorno seguente alla consegna del precetto, avvenuta il 14 novembre 2019 (come attestato a tergo del precetto ese­cutivo). Egli non fa alcun accenno alla sua opposizione interposta con

e-mail del 28 novembre 2019 e non contesta la decisione d’ir­ricevibilità

comunicatagli il 3 dicembre 2019. È del resto pacifico che la stessa era

tardiva, il termine d’opposizione essendo scaduto lunedì 25 novembre 2019 (art.

74 cpv. 1 LEF e 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

3. RI

1, tuttavia, chiede la restituzione del termine di opposizione, facendo valere

di non avere avuto “contezza” del precetto esecutivo in ragione delle cattive condizioni di salute

in cui versava nella prima metà del novembre del 2019. Produce uno scritto dell’11

novembre 2019 intestato alla __________, una società con sede a __________

(VA), da lui qualificato come certificato medico a conferma dei suoi problemi

di salute.

Considerandi

3.1

La

restituzione di un termine stabilito dalla LEF va chiesta all’au­­torità di vigilanza o all’autorità giudiziaria

competente (art. 33 cpv. 4 LEF). Ove la domanda riguardi,

come nel caso concreto, il termine di opposizione (art. 74 LEF), che non è un

termine giudiziario, la competenza spetta all’autorità di vigilanza cantonale, nel

Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL

280.200]) Sotto questo profilo la domanda in esame è ricevibile.

3.2

Secondo

l’art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione di un termine della LEF è

subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire

entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa. L’istanza dev’essere scritta e motivata e dev’essere inoltrata entro il medesimo termine

dalla cessazione dell’impedimento

presso l’autorità competente compiendo l’atto omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,

n. 25 ad art. 33 LEF). Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di

restituzione di un termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta

a impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale

non causata da colpa dell’escusso o a un motivo

di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà (Nordmann, op.

cit., n. 9-10 ad art. 33 e i riferimenti ivi citati; sentenze della CEF

15.2015.81

del 6 ottobre 2014 consid. 4; 15.2016.70 del 6 settembre 2016 consid. 1.1).

3.3

Come

visto il termine d’opposizione è di dieci giorni dalla notificazione del

precetto esecutivo. L’istanza di

restituzione di questo termine deve

quindi essere inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. Nel caso in esame, il ricorrente non

indica quando il preteso impedimento sarebbe cessato. Comunque sia, risulta

dagli atti ch’egli è stato in grado d’interporre opposizione il 28 novembre

2019.

(sopra ad B). Interposto solo il 21 agosto 2020 (data del timbro postale sulla busta contenente il ricorso datato

11.

agosto 2020), l’i­stanza di

restituzione del termine di opposizione è pertanto ampiamente tardiva e

pertanto irricevibile. Sarebbe anche intempestiva come ricorso contro la

decisione 3 dicembre 2019 d’irricevibi­lità del­l’opposizione.

3.4

Nelle

circostanze descritte si rivela superfluo esaminare se le “cattive condizioni di salute” che il ricorrente pretende essere le sue al momento della notifica del

precetto esecutivo giustificavano una restituzione del termine di opposizione.

4.

Le

censure espresse dal ricorrente riguardanti il merito del credito posto in

esecuzione esulano dal potere di cognizione di questa Camera nella sua veste di

autorità di vigilanza. In mancanza di una tempestiva opposizione, rientrerebbero

semmai nella competenza del giudice (art. 85a LEF).

5.

Il

fatto che RI 1 sia a suo dire disoccupato e senza sostanza non è una

circostanza che secondo la legge osta alla continuazione dell’esecuzione, per

tacere del fatto ch’egli non ha formulato altre conclusioni all’infuori della

restituzione del termine di opposizione.

6.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza

è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.