15.2020.84
Istanza di restituzione del termine d’opposizione al precetto esecutivo
6 ottobre 2020Italiano6 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.84
Lugano
6 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza di restituzione del termine d’opposizione formulata il 24
agosto 2020 da
RI 1
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano promossa nei suoi confronti da
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 16'905.65 oltre
agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019 invocando quale titolo di credito il “riconoscimento di debito (pagamento stipendi)
1.3.2019 riconosciuto solidalmente da Fincasa Servizi Integrati SA”. Dopo un primo tentativo di notifica postale infruttuoso, il precetto
esecutivo è stato consegnato all’escusso il 14 novembre 2019 dalla Polizia
Malcantone Est.
B. Il
28 novembre 2019 RI 1 ha comunicato per e-mail all’UE: “con la presente rigetto totalmente l importo.
Scrivano prima all azienda”. Con lo stesso mezzo di
comunicazione, il 3 dicembre 2019 l’UE ha risposto all’escusso di non poter
prendere in considerazione la sua opposizione in quanto tardiva.
C. Il
10 agosto 2020, in presenza dell’escusso l’UE ha eseguito il pignoramento,
rivelatosi infruttuoso.
D. Con
ricorso del 24 agosto 2020, RI 1 chiede la restituzione del termine di
opposizione al precetto esecutivo, facendo valere di non averne avuto “contezza” in ragione
delle cattive condizioni di salute in cui versava nella prima metà del novembre
del 2019.
Considerato
in diritto: 1. Per
l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve
dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il
precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.
Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.
2. Il
ricorrente non contesta di non avere interposto opposizione entro
dieci giorni dalla notifica del precetto esecutivo, che ha iniziato a
decorrere il giorno seguente alla consegna del precetto, avvenuta il 14 novembre 2019 (come attestato a tergo del precetto esecutivo). Egli non fa alcun accenno alla sua opposizione interposta con
e-mail del 28 novembre 2019 e non contesta la decisione d’irricevibilità
comunicatagli il 3 dicembre 2019. È del resto pacifico che la stessa era
tardiva, il termine d’opposizione essendo scaduto lunedì 25 novembre 2019 (art.
74 cpv. 1 LEF e 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
3. RI
1, tuttavia, chiede la restituzione del termine di opposizione, facendo valere
di non avere avuto “contezza” del precetto esecutivo in ragione delle cattive condizioni di salute
in cui versava nella prima metà del novembre del 2019. Produce uno scritto dell’11
novembre 2019 intestato alla __________, una società con sede a __________
(VA), da lui qualificato come certificato medico a conferma dei suoi problemi
di salute.
Considerandi
3.1
La
restituzione di un termine stabilito dalla LEF va chiesta all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria
competente (art. 33 cpv. 4 LEF). Ove la domanda riguardi,
come nel caso concreto, il termine di opposizione (art. 74 LEF), che non è un
termine giudiziario, la competenza spetta all’autorità di vigilanza cantonale, nel
Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL
280.200]) Sotto questo profilo la domanda in esame è ricevibile.
3.2
Secondo
l’art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione di un termine della LEF è
subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa. L’istanza dev’essere scritta e motivata e dev’essere inoltrata entro il medesimo termine
dalla cessazione dell’impedimento
presso l’autorità competente compiendo l’atto omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,
n. 25 ad art. 33 LEF). Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di
restituzione di un termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta
a impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale
non causata da colpa dell’escusso o a un motivo
di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà (Nordmann, op.
cit., n. 9-10 ad art. 33 e i riferimenti ivi citati; sentenze della CEF
15.2015.81
del 6 ottobre 2014 consid. 4; 15.2016.70 del 6 settembre 2016 consid. 1.1).
3.3
Come
visto il termine d’opposizione è di dieci giorni dalla notificazione del
precetto esecutivo. L’istanza di
restituzione di questo termine deve
quindi essere inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. Nel caso in esame, il ricorrente non
indica quando il preteso impedimento sarebbe cessato. Comunque sia, risulta
dagli atti ch’egli è stato in grado d’interporre opposizione il 28 novembre
2019.
(sopra ad B). Interposto solo il 21 agosto 2020 (data del timbro postale sulla busta contenente il ricorso datato
11.
agosto 2020), l’istanza di
restituzione del termine di opposizione è pertanto ampiamente tardiva e
pertanto irricevibile. Sarebbe anche intempestiva come ricorso contro la
decisione 3 dicembre 2019 d’irricevibilità dell’opposizione.
3.4
Nelle
circostanze descritte si rivela superfluo esaminare se le “cattive condizioni di salute” che il ricorrente pretende essere le sue al momento della notifica del
precetto esecutivo giustificavano una restituzione del termine di opposizione.
4.
Le
censure espresse dal ricorrente riguardanti il merito del credito posto in
esecuzione esulano dal potere di cognizione di questa Camera nella sua veste di
autorità di vigilanza. In mancanza di una tempestiva opposizione, rientrerebbero
semmai nella competenza del giudice (art. 85a LEF).
5.
Il
fatto che RI 1 sia a suo dire disoccupato e senza sostanza non è una
circostanza che secondo la legge osta alla continuazione dell’esecuzione, per
tacere del fatto ch’egli non ha formulato altre conclusioni all’infuori della
restituzione del termine di opposizione.
6.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.