15.2020.86
Esecuzione del sequestro chiesto da una massa fallimentare estera senza preventivo riconoscimento del decreto di fallimento in Svizzera
9 febbraio 2021Italiano12 min
2012), volta al riconoscimento e all’exequatur della sentenza n. __________/2019 del
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.86
Lugano
9 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 agosto 2020 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
riferito all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 13 maggio
2020 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti del
ricorrente su istanza della
PI 1
(rappresentata dal curatore fallimentare,
rag. __________
e patrocinata dall’ PR 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta di una prima istanza presentata il 28
aprile 2020 dalla società italiana PI 1 (in stato di fallimento dal 3 aprile
2012), volta al riconoscimento e all’exequatur della sentenza n. __________/2019 del
Tribunale di Milano con contestuale richiesta di sequestro, con decreto del 29
aprile 2020 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato nei
confronti di RI 1 il sequestro
dell’intero capitale sociale della __________, composto di 200 quote di fr. 100.– cadauna,
del mobilio e di ogni altro bene mobile o cartevalori presso il domicilio del
debitore sequestrato, sino a concorrenza di € 548'473.80, pari a fr. 580'943.44.
Il se-questro è però risultato infruttuoso, perché il debitore aveva nel
frattempo lasciato il domicilio indicato sul decreto di sequestro.
B. Adito con una nuova istanza inoltrata dalla PI 1
il 12 maggio 2020, il giorno seguente il medesimo Pretore ha nuovamente decretato nei confronti di RI 1 il sequestro degli
stessi beni presso il suo nuovo domicilio, sino a concorrenza di € 548'473.80, pari a fr. 576'995.–.
C. Dando
seguito al nuovo decreto, il 13 maggio 2020 l’Ufficio di esecuzione (UE) di
Mendrisio ha proceduto al sequestro delle quote sociali e di diversi beni
mobili che si trovavano all’interno dell’appartamento del debitore sequestrato.
Il 31 luglio 2020 ha quindi emesso il relativo verbale di sequestro.
D. Con
ricorso del 14 agosto 2020 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendo che siano estromessi dal sequestro diversi beni ch’egli reputa
impignorabili.
E. Mediante
osservazioni del 25 agosto 2020 la PI 1 si è opposta al ricorso, postulandone
la reiezione, e l’UE è giunto alla stessa conclusione nelle sue del 7 settembre
2020.
F. Il
23 settembre 2020 il presidente di questa Camera ha impartito alla PI 1 un
termine di dieci giorni per produrre una visura camerale del Registro Imprese
della Camera di commercio relativa alla società stessa e l’eventuale decisione
di riconoscimento del suo fallimento in Svizzera.
G. Con
scritto del 5 ottobre 2020 la sequestrante ha prodotto la visura camerale. Per
quanto attiene invece alla seconda richiesta, essa ha sostenuto in sostanza che
non è necessario il preventivo riconoscimento in Svizzera della decisione
italiana che ne ha dichiarato il fallimento, rinviando alle motivazioni già invocate
nella sua prima istanza del 28 aprile 2020.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 7 agosto 2020, il ricorso
presentato il 14 agosto 2020 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Ancor
prima di esaminare il merito del ricorso, occorre verificare se la PI 1, quale
massa fallimentare estera, è legittimata a condurre un processo (“Prozessführungsbefugnis”
nella terminologia in lingua tedesca), nonostante il decreto del suo fallimento
non sia stato (ancora) riconosciuto in Svizzera. La mancanza di tale
presupposto potrebbe invero portare a constatare la nullità del decreto di sequestro,
come pure della sua esecuzione, rendendo il ricorso senza oggetto.
3. Nelle
osservazioni del 5 ottobre 2020 la PI 1 sostiene che alla fattispecie si
applicano le norme imperative della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12) ancor prima del diritto interno,
sicché un riconoscimento del fallimento estero in Svizzera non risulta
necessario. Essa fa valere che il Pretore ha accolto l’istanza di exequatur con decisione
del 29 aprile 2020, confermata con il decreto di sequestro del 13 maggio 2020, senza
ritenere necessario alcun preventivo riconoscimento del decreto di fallimento
italiano. Osserva altresì che, quale corollario, il Pretore ha ordinato il noto
sequestro in base all’art. 47 CLug. Ciò premesso, la massa fallimentare
italiana reputa di non agire per disporre di propri beni situati in Svizzera,
bensì semplicemente per porre in esecuzione una sentenza italiana, in cui la
sua legittimazione è già stata accertata, sicché non può più essere oggetto di
analisi e giudizio ad opera del giudice svizzero dell’exequatur, pena la violazione
della CLug. A suo dire, la giurisprudenza citata nell’ordinanza del 23
settembre 2020 si riferisce a casi diversi, dove non s’impone l’applicazione
della CLug, ovvero del preminente diritto internazionale pubblico.
3.1 Secondo
costante giurisprudenza, in materia di fallimento la Svizzera si attiene al
principio di territorialità. Un fallimento aperto all’estero non esplica
quindi effetti in Svizzera, se non alle condizioni e secondo le modalità
definite dal diritto svizzero, e segnatamente dal capitolo 11 della Legge
federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), ovvero dagli art.
166 a 175 LDIP. Anzitutto il decreto di fallimento estero dev’essere riconosciuto
in Svizzera, ciò che presuppone l’adempimento dei presupposti degli art. 166 e
167 LDIP. Il riconoscimento del decreto estero comporta l’apertura di un
cosiddetto “fallimento ancillare” o “mini-fallimento” limitato ai beni del
fallito situati in Svizzera, cui si applicano le regole del diritto svizzero
dei fallimenti (art. 170 cpv. 1 LDIP). La liquidazione della massa svizzera è
gestita di principio dall’ufficio dei fallimenti svizzero (art. 170 cpv. 3
LDIP) e il provento serve anzitutto a disinteressare i crediti garantiti da
pegno e i crediti pignoratizi privilegiati, di creditori domiciliati in
Svizzera (art. 172 cpv. 1 LDIP), mentre solo un’eventuale eccedenza è messa a disposizione dell’amministrazione
straniera del fallimento o dei creditori legittimati se la graduatoria
estera è riconosciuta in Svizzera (art. 173 LDIP).
Sapere
se una massa fallimentare estera, rispettivamente il suo amministratore, può
disporre di beni situati in Svizzera al posto del fallito è una questione di
diritto del fallimento da esaminare alla luce della legge svizzera. L’amministratore
estero è unicamente legittimato a domandare il riconoscimento del decreto di
fallimento estero e nel contempo l’adozione di provvedimenti conservativi in
Svizzera (art. 166 cpv. 1 e 168 LDIP), nonché – una volta riconosciuto il
decreto di fallimento estero – proporre l’azione revocatoria giusta gli art.
285 a 289 LEF (art. 171 LDIP), qualora l’ufficio dei fallimenti e i creditori
iscritti nella graduatoria vi abbiano rinunciato. La massa fallimentare estera
non è invece autorizzata a compiere atti esecutivi, presentare un’azione
giudiziaria contro un eventuale debitore del fallito o insinuare un credito nel
fallimento del debitore in Svizzera. Tale limitazione ha per scopo di evitare che
Considerandi
gli amministratori esteri possano eludere il sistema previsto dagli art. 166 a
175.
LEF e segnatamente il privilegio a favore dei creditori domiciliati in
Svizzera (sentenza del Tribunale federale 5A_520/2016 del 19 gennaio 2017,
consid. 2.1 e riferimenti citati; sentenza della CEF 14.2010.11 del 19 aprile
2010, RtiD 2010 II 733 n. 75c, consid. 2), impedendo ai primi di sottrarre ai
secondi attivi da inventariare nel fallimento ancillare (DTF 134 III 378
consid. 9.2.4; 139 III 239 consid. 4.2).
3.2
Nel
caso in rassegna, è incontestato che il decreto di fallimento della PI 1 non è
stato (ancora) riconosciuto in Svizzera. Alla luce della giurisprudenza poc’anzi
evocata, la massa fallimentare ricorrente non era quindi legittimata ad agire
in giudizio per chiedere un sequestro. Contrariamente a quanto essa crede, l’autorizzazione
di una massa fallimentare estera a condurre un processo (“Prozessführungsbefugnis”) è
una questione di diritto fallimentare, che esula dal campo d’applicazione della
CLug, come risulta dal suo art. 1 n. 2 lett. b, a prescindere dal fatto che
l’esecuzione della decisione italiana sulla quale si fonda il sequestro sia
disciplinata dalla CLug (sentenza 5A_520/2016 citata, consid. 2.2; Peter Strickler, Die Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren
in der Schweiz im Vergleich mit Deutschland, Österreich und der
Europäischen Union, 2017, n. 241).
3.3
Ad ogni modo, non è qui in discussione
la validità della decisione di exequatur emanata in base agli art. 33 e segg. CLug né, come afferma rettamente
la sequestrante, il fatto che in quell’ambito la decisione straniera non può
formare oggetto di un riesame del merito (art. 36 CLug). L’unica questione di
rilievo è invece la vali-dità del decreto di sequestro del 13 maggio 2020
emanato in virtù del diritto interno (art. 271 e segg. LEF) indipendentemente
dal fatto che la relativa istanza sia stata presentata al di fuori di una
procedura di exequatur, come è il caso nella fattispecie, o al contrario in tale ambito quale
misura cautelare nel senso dell’art. 47 CLug, norma che – va ricordato – rinvia
del resto al diritto dello Stato richiesto per l’adozione di simili misure (“in conformità della legge dello Stato
richiesto”), vale a dire nel caso concreto al diritto
svizzero.
3.4
Ciò
posto, il credito sul quale la ricorrente fonda la richiesta di sequestro è di
tutta evidenza un diritto patrimoniale di sua pertinenza da ritenersi localizzato
in Svizzera, siccome il terzo debitore – RI 1
– vi è domiciliato (art. 167 cpv. 3 LDIP). Ora, solo le autorità svizzere sono
abilitate a realizzare e far valere i beni in Svizzera della persona fallita
all’estero, e ciò comprende la presentazione di atti
esecutivi o di azioni giudiziarie (sopra consid. 3.1), come appunto un’istanza
di sequestro. Che abbia carattere solo conservativo, provvisorio, non è di
rilievo. Le uniche misure conservative che
l’amministrazione estera è legittimata a postulare sono quelle previste
dall’art. 168 LDIP nel quadro di una procedura di riconoscimento in Svizzera
del decreto di fallimento estero. Del resto, per mantenere la sua validità il sequestro dev’essere convalidato con un’esecuzione
o un’azione (art. 279 LEF), atti
che tuttavia una massa fallimentare estera non è legittimata a compiere (sopra
consid. 3.1 i.f.).
Ne
segue che anche l’istanza di sequestro a garanzia di un credito del debitore
fallito all’estero dev’essere considerata come un atto che la massa
fallimentare estera non è autorizzata a presentare in Svizzera (sentenza
14.2010.11
citata, consid. 2; Franco Lorandi,
Handlungsspielraum ausländischer Insolvenzmassen in der Schweiz, AJP/PJA 2008,
563), alla stessa stregua della promozione di un’esecuzione (DTF 129 III 688
consid. 5.3 i.f.), dell’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenza
del Tribunale federale 5A_ 520/2016 citata, consid. 2.2) o di un’azione
giudiziaria contro un eventuale debitore del fallito in Svizzera (DTF 134 III
378.
consid. 9.2.4; v. per altri esempi: Strickler,
op. cit., n. 222 e segg.). Il motivo è sempre lo stesso: evitare che venga
eluso il sistema di assistenza giudiziaria previsto dal capitolo 11 della LDIP,
il cui fine è in particolare di privilegiare i creditori domiciliati in
Svizzera (sopra, consid. 3.1) e impedire in generale che l’amministrazione della
massa fallimentare estera possa beneficiare degli stessi poteri che competono
all’amministrazione di una massa fallimentare svizzera (DTF 134 III 378 consid.
9.2.4), ciò che sarebbe contrario al principio di territorialità.
3.5
Da
quanto appena esposto consegue che nella fattispecie il curatore del fallimento
della PI 1 non era legittimato a chiedere il noto sequestro. La riscossione del
credito contro RI 1 compete in principio all’amministrazione del fallimento
ancillare svizzera (art. 243 LEF per il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP) o, in
caso di sua rinuncia, ai creditori che eventualmente vi si saranno insinuati e
ne avranno ottenuto la cessione (art. 260 LEF). Solo ove anche questi ultimi vi
rinunciassero, il curatore italiano potrebbe agire direttamente per l’incasso del
credito. Va inoltre riservata l’ipotesi in cui non sono stati insinuati crediti
secondo l’art. 172 cpv. 1 LDIP e l’amministrazione straniera del fallimento ha istato
per la rinuncia alla liquidazione del fallimento ancillare, ciò che
comporterebbe la facoltà per quest’ultima d’incassare personalmente il credito
in questione (art. 174a cpv. 1 e 4 LDIP). Ma anche in tale evenienza la
massa fallimentare estera non può prescindere dal richiedere dapprima il
riconoscimento del decreto di fallimento estero (Walther, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht des Jahres 2017, in: ZBJV 155/2019, pag.
373)
4.
Difettando
alla PI 1 la legittimazione a condurre il processo,
ovvero un presupposto processuale (Zürcher in: Sutter- Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar
zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 69 ad art. 59 CPC), l’istanza
di sequestro del 12 maggio 2020 avrebbe dovuto essere dichiarata d’ufficio
irricevibile (art. 60 CPC) anziché essere accolta. Va dunque constatata pure d’ufficio,
giusta l’art. 22 cpv. 1 LEF, la nullità dell’esecuzione del sequestro, e
segnatamente del verbale impugnato, siccome viola prescrizioni – gli art. 166
segg. LDIP – emanate nell’interesse di persone che non sono parte del
procedimento (i potenziali creditori domiciliati in Svizzera). Con la
dichiarazione di nullità dell’esecuzione del sequestro il ricorso del terzo
debitore diventa senza oggetto e va di conseguenza stralciato dal ruolo (art.
24b cpv. 1 LPR).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. È dichiarata nulla l’esecuzione del sequestro n. __________. Di conseguenza,
il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.