15.2020.9
Domanda di realizzazione. Contestazione della pretesa posta in esecuzione
16 marzo 2020Italiano5 min
procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 500.– per “tasse di giudizio, spese e oneri come da
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Incarto n.
Fatti
15.2020.9
Lugano
16 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 17 gennaio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la domanda di realizzazione presentata il 10 gennaio 2020
nell’esecuzione n. 2795769 (facente parte del gruppo n. 2) promossa nei
confronti della ricorrente dallo
Stato Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. 2795769 emesso dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano l’11 luglio 2019, lo Stato del Canton Ticino
procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 500.– per “tasse di giudizio, spese e oneri come da
decisione del 17 luglio 2018 emanata dalla Camera di diritto tributario del
Tribunale di appello inc. 80.2018.84 - 80.2018.85 del 17.07.2018”;
che
il 28 novembre 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto a
pignorare a favore di quell’esecuzione e di due altre formanti il gruppo n. 2 (n.
2783169 dello stesso Stato del Canton Ticino e n. 2816550 del Comune di __________)
uno scrittoio in legno del XVIII secolo, stimato in fr. 5'000.–;
che
il 10 gennaio 2020 l’UE ha comunicato all’escussa la domanda di realizzazione
presentata dallo Stato del Canton Ticino nell’esecuzione n. 2795769;
che
con scritto del 17 gennaio 2020, indirizzato al presidente del Consiglio di
Stato ticinese con copia all’UE, RI 1 ha dichiarato di avere ritirato quello
stesso giorno la comunicazione della domanda di realizzazione con un bollettino
di pagamento riferito al saldo dell’esecuzione (fr. 696.90) e di ritornarlo
allo Stato del Canton Ticino “quale
Creditore”, facendo valere che “questa vicenda legale amministrativa” è iniziata nel 1989 e che non esiste alcuna comunione ereditaria
relativa a suo marito, deceduto il 20 febbraio 2015, e ha chiesto, quale sua
esecutrice testamentaria, il tempo necessario perché possa giustificare il suo
gesto;
che
nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di
valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori
atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla
Considerandi
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200),
siccome le contestazioni della ricorrente vertono sul merito del credito posto
in esecuzione;
che
in linea di massima la comunicazione della domanda di realizzazione (art. 120
LEF) è impugnabile con ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2009.5
del 5 febbraio 2009, RtiD 2009 II 723 n. 43c, consid.1.2/a, Frey in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 7 ad art. 120 LEF), ovvero
nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR);
che
nella fattispecie, tuttavia, RI 1 in realtà non contesta la comunicazione della domanda di realizzazione
in sé, bensì, da quanto è dato di capire dalle sommarie indicazioni contenute
nel suo scritto e da precedenti lettere al presidente del Consiglio di Stato
rinvenute negli atti, la legittimità della pretesa
posta in esecuzione;
che
la ricorrente chiede la sospensione di ogni procedura dello Stato finché questo
non avrà risposto ai suoi appelli tesi alla restituzione dell’eredità lasciatale
dal marito;
che
scopo del ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è quello di
consentire a chi è toccato da un provvedimento ordinato da un organo di
esecuzione forzata di contestarne la legalità o la proporzionalità così come di
dolersi del ritardo o del rifiuto di agire;
che
invece per contestare la pretesa posta in esecuzione l’escusso deve in primo
luogo interporre opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e se del caso
far valere le sue ragioni davanti al giudice del rigetto dell’opposizione (art.
80.
seg. LEF);
che
nel caso in esame RI 1 non ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non può neppure rimettere in discussione la legittimità della pretesa dedotta
in esecuzione dallo Stato con un ricorso all’autorità di vigilanza;
che
la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) non le conferisce
d’altronde il diritto di ottenere la sospensione dell’esecuzione in attesa di
risposte alle sue domande;
che
il ricorso si rivela pertanto inammissibile;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.