Lexipedia

Decisione

15.2020.9

Domanda di realizzazione. Contestazione della pretesa posta in esecuzione

16 marzo 2020Italiano5 min

procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 500.– per “tasse di giudizio, spese e oneri come da

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

15.2020.9

Lugano

16 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 17 gennaio 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro la domanda di realizzazione presentata il 10 gennaio 2020

nell’esecuzione n. 2795769 (facente parte del gruppo n. 2) promossa nei

confronti della ricorrente dallo

Stato Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. 2795769 emesso dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano l’11 luglio 2019, lo Stato del Canton Ticino

procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 500.– per “tasse di giudizio, spese e oneri come da

decisione del 17 luglio 2018 emanata dalla Camera di diritto tributario del

Tribunale di appello inc. 80.2018.84 - 80.2018.85 del 17.07.2018”;

che

il 28 novembre 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto a

pignorare a favore di quell’esecuzione e di due altre formanti il gruppo n. 2 (n.

2783169 dello stesso Stato del Canton Ticino e n. 2816550 del Comune di __________)

uno scrittoio in legno del XVIII secolo, stimato in fr. 5'000.–;

che

il 10 gennaio 2020 l’UE ha comunicato all’escussa la doman­da di realizzazione

presentata dallo Stato del Canton Ticino nel­l’esecuzione n. 2795769;

che

con scritto del 17 gennaio 2020, indirizzato al presidente del Consiglio di

Stato ticinese con copia all’UE, RI 1 ha dichiarato di avere ritirato quello

stesso giorno la comunicazione della domanda di realizzazione con un bollettino

di pagamento riferito al saldo dell’esecuzione (fr. 696.90) e di ritornarlo

allo Stato del Canton Ticino “quale

Creditore”, facendo valere che “questa vicenda legale amministrativa” è iniziata nel 1989 e che non esiste alcuna comunione ereditaria

relativa a suo marito, deceduto il 20 febbraio 2015, e ha chiesto, quale sua

esecutrice testamentaria, il tempo necessario perché possa giustificare il suo

gesto;

che

nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di

valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori

atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla

Considerandi

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200),

siccome le contestazioni della ricorrente vertono sul merito del credito posto

in esecuzione;

che

in linea di massima la comunicazione della domanda di realizzazione (art. 120

LEF) è impugnabile con ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2009.5

del 5 febbraio 2009, RtiD 2009 II 723 n. 43c, consid.1.2/a, Frey in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,

n. 7 ad art. 120 LEF), ovvero

nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR);

che

nella fattispecie, tuttavia, RI 1 in realtà non contesta la comunicazione della domanda di realizzazione

in sé, bensì, da quanto è dato di capire dalle sommarie indicazioni contenute

nel suo scritto e da precedenti lettere al presidente del Consiglio di Stato

rinvenute negli atti, la legittimità della pretesa

posta in esecuzione;

che

la ricorrente chiede la sospensione di ogni procedura dello Stato finché questo

non avrà risposto ai suoi appelli tesi alla restituzione dell’eredità lasciatale

dal marito;

che

scopo del ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è quello di

consentire a chi è toccato da un provvedimento ordinato da un organo di

esecuzione forzata di contestarne la legalità o la proporzionalità così come di

dolersi del ritardo o del rifiuto di agire;

che

invece per contestare la pretesa posta in esecuzione l’escus­so deve in primo

luogo interporre opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e se del caso

far valere le sue ragioni davanti al giudice del rigetto dell’opposizione (art.

80.

seg. LEF);

che

nel caso in esame RI 1 non ha interposto opposizione al precetto esecutivo e

non può neppure rimettere in discussione la legittimità della pretesa dedotta

in esecuzione dallo Stato con un ricorso all’autorità di vigilanza;

che

la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) non le conferisce

d’altronde il diritto di ottenere la sospensione del­l’esecuzione in attesa di

risposte alle sue domande;

che

il ricorso si rivela pertanto inammissibile;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.