15.2020.90
Ricorso contro l’inventario beni vincolati a un diritto di ritenzione. Importo del credito da garantire. Oggetti impignorabili. Stima
24 dicembre 2020Italiano9 min
(UE) di Lugano di procedere nei confronti della PI 1 all’erezione dell’inventario
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.90
Lugano
24 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 21 settembre 2020 della
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’inventario a tutela del
diritto di ritenzione allestito il 10 settembre 2020 nella procedura n. __________
promossa dalla ricorrente nei confronti della
PI 1,
(rappresentata dall’amministratore
unico RA 1, )
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con domanda del 7 settembre 2020
la RI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano di procedere nei confronti della PI 1 all’erezione dell’inventario
degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione presenti nei “locali commerciali (esercizio pubblico__________
__________”, per un credito di complessivi fr. 35'433.30,
relativo alla pigione e all’acconto spese accessorie scaduti dal 1° aprile 2020
al 30 giugno 2020 e a quelli in corso dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020.
Quale giustificazione della domanda, la procedente ha indicato di aver disdetto
il contratto di locazione per mora per il 31 ottobre 2020 e menzionato che sulle pigioni sono dovuti interessi del 7% dalle scadenze del 1° aprile
e del 1° luglio 2020 e che la conduttrice è anche in mora nel pagamento dei contributi di pubblicità per il 2020, di fr. 3'148.85.
B. Dando seguito alla predetta domanda, il 10 settembre 2020 l’UE ha
provveduto, alla presenza dell’amministratore unico della conduttrice, a
inventariare quanto segue a garanzia di un credito indicato in due
trimestralità di fr. 17'716.65 ognuna:
N.
Oggetti
Stima CHF
Osservazioni
1.
Sagomati esterni 45m2, color
rosso
3'000.00
Considerandi
2.
sala pranzo al 1° piano e
toilettes) 211m2 (piastrelle grigie)
18'000.00
3.
4.
porte interne grigie con stipite
in ferro
2'400.00
4.
1.
cucina completa di: cucina a 4 Pavimentazione interna (bar, cucina, scale,
fuochi marca Lotus con cappa aspiratrice; 3 tavoli da lavoro in acciaio inox,
1.
scaldapiatti, 1 mobile lavabo in acciaio inox, frigorifero marca Aspes e
forno ad aria steamer marca Lainox
12'000.00
Totale CHF 35'400.00
C. Con
ricorso del 21 settembre 2020, la RI 1 ha postulato l’aumento nel verbale d’inventario
del capitale del credito da lei vantato da complessivi fr. 35'433.30 a fr. 38'582.15,
aggiungendovi il contributo di fr. 3'148.85 per la pubblicità, di togliere
dall’inventario i beni di cui ai numeri 2 e 4 o in via subordinata di ordinare
all’UE di effettuare una nuova stima degli stessi se del caso tramite periti. In
relazione alla cucina inventariata al n. 4 la ricorrente ha chiesto di
procedere a stimare i suoi singoli componenti. La RI 1 ha poi chiesto di
completare l’inventario fino a concorrenza di fr. 39'668.90, includendovi le
derrate alimentari (segnatamente gli alcolici), riservata la facoltà della
conduttrice di procedere al loro utilizzo previo deposito nelle mani dell’UE
del relativo controvalore a garanzia.
D. Con
osservazioni del 9 ottobre 2020 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera,
mentre la PI 1 è rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 10 settembre 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Il
locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili
che vi si trovano e servono al loro uso e godimento: il diritto si estende in
termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso
(art. 268 cpv. 1 CO). Anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di
locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la
provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 283 cpv. 1 LEF). L’ufficio
fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al
locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del
pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti
che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (art. 268 cpv.
3.
CO; Schnyder/Wiede in: Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 283 LEF).
3.
Giusta
l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli arnesi, gli
apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e
alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Al riguardo la ricorrente solleva la questione di sapere se la pavimentazione interna
e la cucina inventariati costituiscano strumenti necessari al debitore per l’esercizio
della sua professione. Essa però non approfondisce oltre la questione rilevando
che la debitrice è una persona giuridica. E ciò a ragione: infatti la
norma non è applicabile alle persone giuridiche, le quali per natura non
esercitano una “professione” (DTF 80 III 16; sentenza del Tribunale federale
9C_48/2010 del 9 giugno 2010, consid. 3.2.1).
4.
Prima
di procedere all’erezione di un inventario giusta l’art. 283 LEF, l’ufficio d’esecuzione,
in via pregiudiziale, deve procedere a un esame sommario dei suoi presupposti.
In particolare, esso deve verificare se, prima facie, esiste tra le
parti un valido contratto di locazione di locali commerciali e se il credito
vantato dall’escutente verte su pigioni o prestazioni analoghe, quali spese accessorie, indennità per rescissione anticipata
del contratto, ecc. L’ufficio può,
per ragioni di diritto materiale, rifiutare di erigere l’inventario
degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l’inesistenza
(o la minore estensione) di questo diritto è manifesta e inequivocabile. L’esame
di merito sull’esistenza e l’estensione
del diritto di ritenzione, così come sull’esistenza e l’ammontare del credito
garantito vantato dal locatore, è infatti demandato al giudice nell’ambito di
un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF)
(sentenza della CEF 15.2012.71 del 30 luglio 2012, RtiD 2013 I 849 n.
62c, consid. 2 e i rinvii).
4.1
Nelle
osservazioni al ricorso, l’Ufficio rileva a ragione che nella domanda
d’inventario la ricorrente ha indicato quali crediti da garantire solo le
pigioni del secondo e terzo trimestre del 2020, di fr. 17'716.65 ognuna.
La menzione degli interessi del 7% sulle pigioni e del contributo di pubblicità
di fr. 3'148.85 non figura nella voce “Importo del credito” bensì nella
voce “Giustificazione della domanda d’inventario”. La censura è dunque
infondata.
4.2
Per
abbondanza occorre del resto rilevare che la ricorrente ha convalidato l’inventario con l’esecuzione n. __________
in via di realizzazione di pegno manuale solo per le due note
trimestralità, oltre agli interessi del 5% rispettivamente dal 1° aprile e dal
1° luglio 2020, di modo che l’inventario sarebbe comunque da considerare
decaduto per il contributo di pubblicità e per la differenza del 2% sugli
interessi di mora.
5.
L’ufficio
procede all’erezione dell’inventario applicando per analogia le disposizioni
concernenti il pignoramento (Stoffel/Oulevey,
op. cit., n. 26 ad art. 283). È tenuto in particolare a
stimare gli oggetti inventariati e, in principio, a non
inventariarne più di quanto basti per soddisfare la pretesa avanzata dal
sedicente creditore, interessi e spese compresi (art. 97 LEF e 268b cpv.
1.
CO; DTF 108 III 123 consid. 5). Per l’art. 92
cpv. 2 LEF gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo
eccederebbe di così poco la somma da non giustificare la loro realizzazione
sono impignorabili.
5.1
La ricorrente argomenta in riferimento alla posizione n. 2 del verbale
d’inventario che la rimozione della pavimentazione interna dal massetto sul
quale essa è incollata risulta pressoché impossibile dato che le singole
piastrelle ne verrebbero “fatalmente” rotte. A mente sua, in ogni caso, il valore delle singole piastrelle
asportate dal pavimento sarebbe comunque vicino a zero tenuto conto del tempo
necessario a rimuoverle.
5.2
Tali
affermazioni non sono state contestate né dall’UE nelle sue osservazioni né
dall’escussa, rimasto silente. E sono condivisibili. Non figura nell’incarto
dell’UE alcun’indicazione oggettiva e concreta sulla fattibilità e il costo
della rimozione delle piastrelle, sulle spese di ripristino dei locali nello
stato anteriore – il contratto di locazione escludendo peraltro un’indennità
per le migliorie a carico della locatrice (doc. A, n. 19.2) – né sulla
possibilità di venderle a un prezzo sufficiente giusta l’art.
92.
cpv. 2 LEF (sopra consid. 5). Le piastrelle inventariate
al n. 2 non risultano quindi realizzabili. In parziale accoglimento del ricorso
vanno dichiarate impignorabili e depennate dall’inventario.
6.
Secondo la ricorrente il fatto che l’UE abbia stimato i beni
inventariati della cucina in modo collettivo le impedisce di valutare la congruità
della stima. Essa chiede pertanto che sia proceduto a una nuova stima “al ribasso” della
cucina, se del caso tramite periti del ramo, con una valutazione separata dei
singoli componenti indicati nel verbale
(frigo, lavabo, ecc.). La ricorrente non spiega però perché la
valutazione globale dell’UE le impedirebbe di valutarne la congruenza né motiva
la sua richiesta di stimare la cucina “al ribasso”. Trattandosi di una cucina
professionale pare ragionevole ipotizzarne la vendita in blocco, sicché se ne
giustifica una stima complessiva. La ricorrente non indica d’altronde
concretamente alcun “perito del ramo” cui potrebbe essere affidata la stima
particolareggiata. Su questo punto il ricorso si rivela irricevibile.
7.
In
definitiva, l’incarto va retrocesso all’UE affinché proceda a depennare dall’inventario le
piastrelle inventariate al n. 2 e a completarlo aggiungendovi eventuali altri
beni arredanti i locali fino a concorrenza di fr. 35'433.30 (art. 97 cpv.
2.
LEF).
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che è
fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di procedere come indicato al considerando
7.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.