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Decisione

15.2020.90

Ricorso contro l’inventario beni vincolati a un diritto di ritenzione. Importo del credito da garantire. Oggetti impignorabili. Stima

24 dicembre 2020Italiano9 min

(UE) di Lugano di procedere nei confronti della PI 1 all’erezione dell’inventario

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.90

Lugano

24 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 21 settembre 2020 della

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’inventario a tutela del

diritto di ritenzione allestito il 10 settembre 2020 nella procedura n. __________

promossa dalla ricorrente nei confronti della

PI 1,

(rappresentata dall’amministratore

unico RA 1, )

ritenuto

in

fatto:

Fatti

A. Con domanda del 7 settembre 2020

la RI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Lugano di procedere nei confronti della PI 1 all’erezione dell’inventario

degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione presenti nei “locali commerciali (esercizio pubblico__________

__________”, per un credito di complessivi fr. 35'433.30,

relativo alla pigione e all’acconto spese accessorie scaduti dal 1° aprile 2020

al 30 giugno 2020 e a quelli in corso dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020.

Quale giustificazione della domanda, la procedente ha indicato di aver disdetto

il contratto di locazione per mora per il 31 ottobre 2020 e menzionato che sulle pigioni sono dovuti interessi del 7% dalle scadenze del 1° aprile

e del 1° luglio 2020 e che la conduttrice è anche in mora nel pagamento dei contributi di pubblicità per il 2020, di fr. 3'148.85.

B. Dando seguito alla predetta domanda, il 10 settembre 2020 l’UE ha

provveduto, alla presenza dell’amministratore unico della conduttrice, a

inventariare quanto segue a garanzia di un credito indicato in due

trimestralità di fr. 17'716.65 ognuna:

N.

Oggetti

Stima CHF

Osservazioni

1.

Sagomati esterni 45m2, color

rosso

3'000.00

Considerandi

2.

sala pranzo al 1° piano e

toilettes) 211m2 (piastrelle grigie)

18'000.00

3.

4.

porte interne grigie con stipite

in ferro

2'400.00

4.

1.

cucina completa di: cucina a 4 Pavimentazione interna (bar, cucina, scale,

fuochi marca Lotus con cappa aspiratrice; 3 tavoli da lavoro in acciaio inox,

1.

scaldapiatti, 1 mobile lavabo in acciaio inox, frigorifero marca Aspes e

forno ad aria steamer marca Lainox

12'000.00

Totale CHF 35'400.00

C. Con

ricorso del 21 settembre 2020, la RI 1 ha postulato l’aumento nel verbale d’inventario

del capitale del credito da lei vantato da complessivi fr. 35'433.30 a fr. 38'582.15,

aggiungendovi il contributo di fr. 3'148.85 per la pubblicità, di togliere

dal­l’inventario i beni di cui ai numeri 2 e 4 o in via subordinata di ordinare

all’UE di effettuare una nuova stima degli stessi se del caso tramite periti. In

relazione alla cucina inventariata al n. 4 la ricorrente ha chiesto di

procedere a stimare i suoi singoli componenti. La RI 1 ha poi chiesto di

completare l’inventario fino a concorrenza di fr. 39'668.90, includendovi le

derrate alimentari (segnatamente gli alcolici), riservata la facoltà della

conduttrice di procedere al loro utilizzo previo deposito nelle mani dell’UE

del relativo controvalore a garanzia.

D. Con

osservazioni del 9 ottobre 2020 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera,

mentre la PI 1 è rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 10 settembre 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Il

locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili

che vi si trovano e servono al loro uso e godimento: il diritto si estende in

termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso

(art. 268 cpv. 1 CO). Anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di

locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la

provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 283 cpv. 1 LEF). L’ufficio

fa l’in­ventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al

locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del

pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti

che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (art. 268 cpv.

3.

CO; Schnyder/Wiede in: Basler

Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 283 LEF).

3.

Giusta

l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli arnesi, gli

apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e

alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Al riguardo la ricorrente solleva la questione di sapere se la pavimentazione interna

e la cucina inventariati costituiscano strumenti necessari al debitore per l’esercizio

della sua professione. Essa però non approfondisce oltre la questione rilevando

che la debitrice è una persona giuridica. E ciò a ragione: infatti la

norma non è applicabile alle persone giuridiche, le quali per natura non

esercitano una “professione” (DTF 80 III 16; sentenza del Tribunale federale

9C_48/2010 del 9 giugno 2010, consid. 3.2.1).

4.

Prima

di procedere all’erezione di un inventario giusta l’art. 283 LEF, l’ufficio d’esecuzione,

in via pregiudiziale, deve procedere a un esame sommario dei suoi presupposti.

In particolare, esso de­ve verificare se, prima facie, esiste tra le

parti un valido contratto di locazione di locali commerciali e se il credito

vantato dall’escu­tente verte su pigioni o prestazioni analoghe, quali spese accessorie, indennità per rescissione anticipata

del contratto, ecc. L’uffi­cio può,

per ragioni di diritto materiale, rifiutare di erigere l’inventa­rio

degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l’inesistenza

(o la minore estensione) di questo diritto è manifesta e inequivocabile. L’esame

di merito sull’esistenza e l’e­­stensione

del diritto di ritenzione, così come sull’esistenza e l’am­­montare del credito

garantito vantato dal locatore, è infatti demandato al giudice nell’ambito di

un’eventuale procedura di rigetto del­l’opposizione (art. 79 segg. LEF)

(sentenza della CEF 15.2012.71 del 30 luglio 2012, RtiD 2013 I 849 n.

62c, consid. 2 e i rinvii).

4.1

Nelle

osservazioni al ricorso, l’Ufficio rileva a ragione che nella domanda

d’inventario la ricorrente ha indicato quali crediti da garantire solo le

pigioni del secondo e terzo trimestre del 2020, di fr. 17'716.65 ognuna.

La menzione degli interessi del 7% sulle pigioni e del contributo di pubblicità

di fr. 3'148.85 non figura nella voce “Importo del credito” bensì nella

voce “Giustificazione della domanda d’inventario”. La censura è dunque

infondata.

4.2

Per

abbondanza occorre del resto rilevare che la ricorrente ha convalidato l’inventario con l’esecuzione n. __________

in via di realizzazione di pegno manuale solo per le due note

trimestralità, oltre agli interessi del 5% rispettivamente dal 1° aprile e dal

1° luglio 2020, di modo che l’inventario sarebbe comunque da considerare

decaduto per il contributo di pubblicità e per la differenza del 2% sugli

interessi di mora.

5.

L’ufficio

procede all’erezione dell’inventario applicando per analogia le disposizioni

concernenti il pignoramento (Stoffel/Oulevey,

op. cit., n. 26 ad art. 283). È tenuto in particolare a

stimare gli og­getti inventariati e, in principio, a non

inventariarne più di quanto basti per soddisfare la pretesa avanzata dal

sedicente creditore, interessi e spese compresi (art. 97 LEF e 268b cpv.

1.

CO; DTF 108 III 123 consid. 5). Per l’art. 92

cpv. 2 LEF gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo

eccederebbe di così poco la somma da non giustificare la loro realizzazione

sono impignorabili.

5.1

La ricorrente argomenta in riferimento alla posizione n. 2 del verbale

d’inventario che la rimozione della pavimentazione interna dal massetto sul

quale essa è incollata risulta pressoché impossibile dato che le singole

piastrelle ne verrebbero “fatalmente” rotte. A mente sua, in ogni caso, il valore delle singole piastrelle

asportate dal pavimento sarebbe comunque vicino a zero tenuto conto del tempo

necessario a rimuoverle.

5.2

Tali

affermazioni non sono state contestate né dall’UE nelle sue osservazioni né

dall’escussa, rimasto silente. E sono condivisibili. Non figura nell’incarto

dell’UE alcun’indicazione oggettiva e concreta sulla fattibilità e il costo

della rimozione delle piastrelle, sulle spese di ripristino dei locali nello

stato anteriore – il contratto di locazione escludendo peraltro un’indennità

per le migliorie a carico della locatrice (doc. A, n. 19.2) – né sulla

possibilità di venderle a un prezzo sufficiente giusta l’art.

92.

cpv. 2 LEF (sopra consid. 5). Le piastrelle inventariate

al n. 2 non risultano quindi realizzabili. In parziale accoglimento del ricorso

vanno dichiarate impignorabili e depennate dall’inventario.

6.

Secondo la ricorrente il fatto che l’UE abbia stimato i beni

inventariati della cucina in modo collettivo le impedisce di valutare la congruità

della stima. Essa chiede pertanto che sia proceduto a una nuova stima “al ribasso” della

cucina, se del caso tramite periti del ramo, con una valutazione separata dei

singoli componenti indicati nel verbale

(frigo, lavabo, ecc.). La ricorrente non spiega pe­rò perché la

valutazione globale dell’UE le impedirebbe di valutarne la congruenza né motiva

la sua richiesta di stimare la cucina “al ribasso”. Trattandosi di una cucina

professionale pare ragionevole ipotizzarne la vendita in blocco, sicché se ne

giustifica una stima complessiva. La ricorrente non indica d’altronde

concretamente alcun “perito del ramo” cui potrebbe essere affidata la stima

particolareggiata. Su questo punto il ricorso si rivela irricevibile.

7.

In

definitiva, l’incarto va retrocesso all’UE affinché proceda a depennare dall’inventario le

piastrelle inventariate al n. 2 e a completarlo aggiungendovi eventuali altri

beni arredanti i locali fino a concorrenza di fr. 35'433.30 (art. 97 cpv.

2.

LEF).

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che è

fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di procedere come indicato al considerando

7.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.