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Decisione

15.2020.91

Notifica del precetto esecutivo a un’impiegata di una società incaricata per contratto di rappresentare la società escussa

26 gennaio 2021Italiano4 min

nelle osservazioni al ricorso del 14 settembre 2020, RA 2 rileva per conto dell’escussa

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.91

Lugano

26 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 27 agosto 2020 della

RI 1 IT-

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 24 luglio 2020

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della

PI 1

(rappresentata dalla RA 1, )

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a domanda della RI 1, il 24 luglio 2020 l’Ufficio d’ese­­cuzione (UE) di Lugano ha emesso il precetto

esecutivo n. __________ contro la società PI 1 per l’incasso di fr. 60'386.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2019 sulla scorta di un contratto di trasporto di merci del 5 febbraio 2019 e di fr. 3'822.70 per i costi di recupero del

credito e per le spese legate alla procedura d’ingiunzione;

che

Fatti

il precetto esecutivo è stato consegnato il 18 agosto 2020 nelle mani di PI 2,

dipendente della rappresentante del­-l’escussa, la RA 1, la quale ha interposto

opposizione totale all’esecuzione;

che

con il ricorso in esame, del 27 agosto 2020, l’escutente contesta la validità

della notifica del precetto esecutivo, facendo valere che PI 2 non era

autorizzata a ritirarlo siccome non ha alcun “apparente legame” con l’escussa;

che

il fatto per lei di essersi trovata nei locali della RA 1, il cui

amministratore unico RA 2 è anche gerente dell’escussa, è secondo la ricorrente

assolutamente ininfluente, poiché le due società godono di una personalità

giuridica distinta e indipendente;

che

la ricorrente chiede pertanto di considerare la notifica del precetto esecutivo

come non avvenuta e di procedervi nuovamente per via di pubblicazione (art. 66

LEF), l’opposizione interposta da PI 2 dovendo a suo dire essere ritenuta come

non valida;

che

nelle osservazioni al ricorso del 14 settembre 2020, RA 2 rileva per conto dell’escussa

che PI 2 è dipendente della RA 1, alla quale la PI 1 ha conferito un mandato di

rappresentanza anche nelle pratiche amministrative, sicché era autorizzata a

ritirare il precetto esecutivo;

che

nelle sue del 18 settembre l’UE tiene ugualmente la notifica per efficace in

virtù dell’art. 65 LEF, ricordando che secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale e di questa Camera è pure valida la notifica fatta a un impiegato di

una terza società che esercita la propria attività negli stessi locali della

società escussa, qualora il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto

senza ritardo a un rappresentante della società escussa (DTF 96 III 4 consid.

1; sentenza della CEF 15.2018.51 del 7 novembre 2018 consid. 3.1);

che

nella fattispecie, invero, non risulta dagli atti il luogo in cui è stata

effettuata la notifica contestata, né pertanto se in tale luogo l’escussa e la RA

1 condividano locali;

che

la questione può ad ogni modo rimanere indecisa, poiché anche se la notifica ad

PI 2 e l’opposizione interposta da quest’ultima dovessero ritenersi inefficaci,

questi atti sono stati ratificati dall’escussa con le osservazioni al ricorso,

con effetto retroattivo (sentenza della CEF 15.2017.15 del 4 marzo 2017, RtiD

2017 II 868 n. 39c consid. 5);

che

del resto anche a voler seguire la tesi principale della ricorrente, il

precetto esecutivo non andrebbe notificato in via edittale come da lei

richiesto, ma andrebbe reputato notificato, per la pri­ma volta in modo valido,

a RA 2 in occasione della notifica del ricorso, sicché le sue osservazioni

dovrebbero essere parificate a una valida e tempestiva opposizione;

che

il ricorso va di conseguenza respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv.

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.