15.2020.91
Notifica del precetto esecutivo a un’impiegata di una società incaricata per contratto di rappresentare la società escussa
26 gennaio 2021Italiano4 min
nelle osservazioni al ricorso del 14 settembre 2020, RA 2 rileva per conto dell’escussa
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.91
Lugano
26 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 27 agosto 2020 della
RI 1 IT-
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 24 luglio 2020
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della
PI 1
(rappresentata dalla RA 1, )
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a domanda della RI 1, il 24 luglio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso il precetto
esecutivo n. __________ contro la società PI 1 per l’incasso di fr. 60'386.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2019 sulla scorta di un contratto di trasporto di merci del 5 febbraio 2019 e di fr. 3'822.70 per i costi di recupero del
credito e per le spese legate alla procedura d’ingiunzione;
che
Fatti
il precetto esecutivo è stato consegnato il 18 agosto 2020 nelle mani di PI 2,
dipendente della rappresentante del-l’escussa, la RA 1, la quale ha interposto
opposizione totale all’esecuzione;
che
con il ricorso in esame, del 27 agosto 2020, l’escutente contesta la validità
della notifica del precetto esecutivo, facendo valere che PI 2 non era
autorizzata a ritirarlo siccome non ha alcun “apparente legame” con l’escussa;
che
il fatto per lei di essersi trovata nei locali della RA 1, il cui
amministratore unico RA 2 è anche gerente dell’escussa, è secondo la ricorrente
assolutamente ininfluente, poiché le due società godono di una personalità
giuridica distinta e indipendente;
che
la ricorrente chiede pertanto di considerare la notifica del precetto esecutivo
come non avvenuta e di procedervi nuovamente per via di pubblicazione (art. 66
LEF), l’opposizione interposta da PI 2 dovendo a suo dire essere ritenuta come
non valida;
che
nelle osservazioni al ricorso del 14 settembre 2020, RA 2 rileva per conto dell’escussa
che PI 2 è dipendente della RA 1, alla quale la PI 1 ha conferito un mandato di
rappresentanza anche nelle pratiche amministrative, sicché era autorizzata a
ritirare il precetto esecutivo;
che
nelle sue del 18 settembre l’UE tiene ugualmente la notifica per efficace in
virtù dell’art. 65 LEF, ricordando che secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale e di questa Camera è pure valida la notifica fatta a un impiegato di
una terza società che esercita la propria attività negli stessi locali della
società escussa, qualora il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto
senza ritardo a un rappresentante della società escussa (DTF 96 III 4 consid.
1; sentenza della CEF 15.2018.51 del 7 novembre 2018 consid. 3.1);
che
nella fattispecie, invero, non risulta dagli atti il luogo in cui è stata
effettuata la notifica contestata, né pertanto se in tale luogo l’escussa e la RA
1 condividano locali;
che
la questione può ad ogni modo rimanere indecisa, poiché anche se la notifica ad
PI 2 e l’opposizione interposta da quest’ultima dovessero ritenersi inefficaci,
questi atti sono stati ratificati dall’escussa con le osservazioni al ricorso,
con effetto retroattivo (sentenza della CEF 15.2017.15 del 4 marzo 2017, RtiD
2017 II 868 n. 39c consid. 5);
che
del resto anche a voler seguire la tesi principale della ricorrente, il
precetto esecutivo non andrebbe notificato in via edittale come da lei
richiesto, ma andrebbe reputato notificato, per la prima volta in modo valido,
a RA 2 in occasione della notifica del ricorso, sicché le sue osservazioni
dovrebbero essere parificate a una valida e tempestiva opposizione;
che
il ricorso va di conseguenza respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv.
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.