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Decisione

15.2020.93

Garanzia ex art. 277 LEF. Presa in custodia da parte dell’ufficio d’esecuzione dei beni sequestrati. Consultazione degli atti. Contestazione del valore di stima degli oggetti sequestrati

29 gennaio 2021Italiano10 min

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.93

Lugano

29 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 7 settembre 2020 della

RI 1

(patrocinata dalla PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la decisione di prestazione di garanzia emessa il 20 agosto

2020 nelle procedure n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei

confronti di

PI 1,

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto: A. Su istanza della PI 1, con decreti di sequestro del 13 e del 22

luglio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei

confronti di RI 1, a concorrenza rispettivamente di fr. 7'051'947.51 e fr. 6'804'515.78

oltre agli accessori, il sequestro di “tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura quali ad esempio,

senza che la presente sia esaustiva, opere d’arte, gioielli, suppellettili e

qualsiasi altro bene mobile pignorabile, alcuno escluso”, di spettanza del debitore presenti presso la sua abitazione di __________,

oltre a immobili, veicoli, conti bancari e azioni.

B. Il

14 e il 22 luglio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito i

sequestri. Il contenuto della cassaforte del debitore è stato prelevato per

essere depositato presso l’UE, mentre il resto dei beni mobili sequestrati è

stato lasciato in sua custodia “sotto

sua responsabilità a norma di legge”.

C. RI

1 ha interposto opposizione sia ai decreti di sequestro sia alle esecuzioni n. __________

e __________ avviate dalla PI 1 a convalida dei sequestri.

D. A

domanda della procedente, l’UE aveva predisposto il collocamento presso i

magazzini della __________ degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione

del debitore.

E. Con

ricorso del 25 agosto 2020, RI 1 si è opposto al prelievo in questione. Il

ricorso è stato accolto da questa Camera con decisione del 27 ottobre 2020 (inc.

15.2020.81).

F. Il

20 agosto 2020 l’UE ha deciso di lasciare nella disponibilità del debitore i

beni indicati ai numeri 18, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 45 e 51 dei

verbali di sequestro dietro il versamento di una garanzia di fr. 2'800.–

giusta l’art. 277 LEF.

G. Il

7 settembre 2020 la PI 1 ha interposto ricorso contro questa decisione,

chiedendo in via principale che la stessa sia annullata e che i beni vengano

presi in consegna dal­l’Ufficio. In via subordinata la ricorrente ha postulato

che l’ammon­tare della garanzia sia determinato in almeno fr. 10'000.–.

H. Con

osservazioni del 17 settembre 2020 PI 1 ha concluso per la reiezione del

ricorso, come pure l’UE nelle sue del 22 settembre 2020.

Fatti

I. Nelle

repliche spontanee del 30 settembre 2020 alle osservazioni di PI 1 e del 5

ottobre 2020 a quelle dell’UE, la RI 1 ha confermato le proprie conclusioni. Il

debitore ha poi ribadito le sue con duplica spontanea del 16 ottobre 2020.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – il 7 settembre 2020, ossia nel termine di 10 giorni a

decorrere dal 28 agosto 2020, giorno in cui alla ricorrente è stato notificato

il precedente ricorso interposto da PI 1 il 25 agosto 2020, con il quale la

stessa è venuta a conoscenza della decisione impugnata (allegazione rimasta incontestata), il ricorso ora in esame è in linea

di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. A sostegno della richiesta formulata in via principale di annullare

la decisione impugnata e di ordinare all’UE di prendere in consegna i beni

lasciati nella disponibilità del debitore, la RI 1 non adduce alcuna

argomentazione, rimandando a quelle di fatto e di diritto da lei proposte nella

precedente procedura ricorsuale (inc. n. 15.2020.81). A mente di PI 1 il

ricorso in esame sarebbe quindi irricevibile, in quanto la RI 1, contrariamente

a quanto richiesto all’art. 7 cpv. 3 lett. c LPR, ha omesso di esporre le

circostanze di fatto e le motivazioni di diritto che sorreggono il ricorso.

2.1 Vero

è che per l’art. 7 cpv. 3 LPR il ricorso deve indicare le domande, la

motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova. A ben vedere nel caso in esame

il ricorso indica la motivazione della domanda principale, ovvero il documento,

a disposizione della Camera e della controparte, in cui essa si trova (le

osservazioni del 7 settembre 2020 al precedente ricorso del 25 agosto 2020).

Parrebbe quindi eccessivamente formalista dichiarare irricevibile il ricorso in

esame per carente motivazione. La questione è del resto senza risvolti pratici

dal momento che il ricorso risulta ad ogni modo infondato.

2.2 In

effetti, nella decisione del 27 ottobre 2020 (inc. n. 15.2020.81) la

Camera ha già avuto modo di spiegare che per ottenere dall’uf­ficio

d’esecuzione la presa in consegna dei beni mobili pignorati o sequestrati il

creditore deve giustificare che la misura cautelare è necessaria a garantire i

propri diritti esecutivi (art. 98 cpv. 3 LEF; sentenza della CEF 15.2007.41 del

7 settembre 2007 consid. 3), ovvero rendere verosimile una minaccia per i suoi

interessi (Le­brecht in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 58 ad § 22). In mancanza d’in­­dizi

di rischio di trafugamento o di deprezzamento degli

oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione del debitore, la Camera ha annullato la decisione dell’UE di

collocarli presso i magazzini della Bolliger&Tanzi. Secondo la logica di

economia processuale invocata nel ricorso ora in rassegna, basta quindi rinviare

alla motivazione contenuta nella decisione del 27 ottobre 2020 per respingere

anche la domanda (principale) della RI 1 volta ad annullare la

decisione qui impu-gnata e di ordinare all’UE di prendere in consegna i beni

lasciati nella disposizione del debitore.

3. La

ricorrente chiede di avere accesso a tutta la documentazione relativa alla

concessione della garanzia a favore di PI 1 e a tutte le informazioni in merito

agli oggetti per i quali è stata versata la garanzia. La reclamante non

dimostra e neppure sostiene però di aver richiesto invano l’UE in tale senso o

di essersi imbattuta in un suo rifiuto. Può postulare in ogni tempo l’accesso

agli atti direttamente all’UE. Su questo punto il ricorso è senza oggetto.

4. La RI 1 postula in via subordinata che l’am­montare

della garanzia sia commisurato al valore dei beni sequestrati ed in ogni caso

che lo stesso non sia inferiore a fr. 10'000.– in quanto l’importo

indicato nel verbale di sequestro è secondo lei notevolmente inferiore a quello

reale. Al riguardo la ricorrente chiede che i beni vengano inventariati al loro

valore venale effettivo a mezzo di persona cognita e competente in materia. Nelle

repliche spontanee essa fa valere che, contrariamente a quanto sostiene il

debitore nelle sue osservazioni, l’impugnazione del valore di stima degli

oggetti sequestrati non era proponibile già al momento della notifica dei

Considerandi

verbali di sequestro, ma soltanto a decorrere dalla presa di conoscenza della

decisione qui impugnata. Essa infatti, forte del sequestro di tutti i beni

rinvenuti al domicilio del debitore, non aveva in precedenza un interesse degno

di protezione a impugnarne le stime. La ricorrente contesta quindi di avere

ammesso per atti concludenti la correttezza dei valori di stima indicati dall’UE.

4.1

All’esecuzione del sequestro si applicano per

analogia le norme (art. 91 a 109 LEF) relative all’esecuzione del

pignoramento (art. 275 LEF), segnatamente l’art.

97.

cpv. 1 LEF, sicché l’UE deve sti­mare i beni sequestrati facendosi assistere,

ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata

con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono

chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del

regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di

fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza

della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014 consid. 7.3). Il termine sia di ricorso

sia di richiesta di una nuova stima è di dieci giorni (Foëx, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25

e 26 ad art. 97 LEF; sentenza della CEF 15.2002.158 del 19

novembre 2002 consid. 3/a).

4.2

In

concreto i verbali di sequestro sono stati intimati alle parti il 31 luglio

2020.

Da essi emerge che il valore dei beni indicati ai numeri

18, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 45 e 51 è stato quantificato dall’UE in

complessivi fr. 2'800.–. Se riteneva tale stima inferiore al valore reale

dei beni, la procedente doveva entro dieci giorni interporre ricorso contro i

verbali di sequestro. Che l’interesse del­la creditrice di

contestare la stima sia sorto concretamente solo quando PI 1 ha chiesto di

poter far uso della facoltà concessagli dall’art. 277 LEF non le viene in

soccorso. Tale facol­tà, poiché è prevista dalla legge, doveva esserle chiara

sin dal ricevimento dei verbali di sequestro. Il termine di ricorso all’auto­rità

di vigilanza non dipende del resto dall’interesse del ricorrente bensì dalla

conoscenza del provvedimento da impugnare (art. 17 cpv. 2 LEF). L’entrata in

forza delle decisioni degli organi di esecuzione, volta a garantire la

sicurezza del diritto, osta alla possibilità di rimetterle in discussione ove l’interesse

a contestarle sorga dopo la scadenza del termine di ricorso. D’altronde la

scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza del termine di ricorso non è considerata

un motivo di restituzione del termine (sentenze della CEF 15.2017.22 del 4

aprile 2017 consid. 1, 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31c,

consid. 2.3, e 15.2016.70 del 6 settembre 2016, consid. 1.1).

4.2.1

Una

nuova stima si giustifica solo in presenza di un cambiamento delle circostanze

da considerare per stimare il valore del bene pignorato o sequestrato, oppure

se la stima esistente era solo approssimativa per forza di cose (DTF 52 III 180

consid. 1; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 21 ad art. 277 LEF). Un

eventuale errore iniziale dell’ufficio d’esecuzione non può invece essere

corretto con una nuova stima (cfr. sentenza della CEF 15.2018.35 del 12

ottobre 2018 consid. 2.4, massimata in RtiD 2019 I 660 n. 74c).

4.2.2

Nella

fattispecie la ricorrente non fa valere alcuna modifica delle circostanze

oggettive che determinano il valore di stima dei beni in discussione. La sua

contestazione e la richiesta di una nuova stima per mezzo di perizia sono

pertanto tardive. Ne segue che la decisione dell’UE di lasciare la

disponibilità dei noti oggetti pignorati a favore del debitore dietro la

prestazione di una garanzia pari al loro valore di stima, di complessivi fr. 2'800.–,

è conforme al disposto dell’art. 277 LEF e merita quindi conferma.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– avv.

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.