15.2020.93
Garanzia ex art. 277 LEF. Presa in custodia da parte dell’ufficio d’esecuzione dei beni sequestrati. Consultazione degli atti. Contestazione del valore di stima degli oggetti sequestrati
29 gennaio 2021Italiano10 min
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.93
Lugano
29 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 7 settembre 2020 della
RI 1
(patrocinata dalla PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione di prestazione di garanzia emessa il 20 agosto
2020 nelle procedure n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei
confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Su istanza della PI 1, con decreti di sequestro del 13 e del 22
luglio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei
confronti di RI 1, a concorrenza rispettivamente di fr. 7'051'947.51 e fr. 6'804'515.78
oltre agli accessori, il sequestro di “tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura quali ad esempio,
senza che la presente sia esaustiva, opere d’arte, gioielli, suppellettili e
qualsiasi altro bene mobile pignorabile, alcuno escluso”, di spettanza del debitore presenti presso la sua abitazione di __________,
oltre a immobili, veicoli, conti bancari e azioni.
B. Il
14 e il 22 luglio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito i
sequestri. Il contenuto della cassaforte del debitore è stato prelevato per
essere depositato presso l’UE, mentre il resto dei beni mobili sequestrati è
stato lasciato in sua custodia “sotto
sua responsabilità a norma di legge”.
C. RI
1 ha interposto opposizione sia ai decreti di sequestro sia alle esecuzioni n. __________
e __________ avviate dalla PI 1 a convalida dei sequestri.
D. A
domanda della procedente, l’UE aveva predisposto il collocamento presso i
magazzini della __________ degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione
del debitore.
E. Con
ricorso del 25 agosto 2020, RI 1 si è opposto al prelievo in questione. Il
ricorso è stato accolto da questa Camera con decisione del 27 ottobre 2020 (inc.
15.2020.81).
F. Il
20 agosto 2020 l’UE ha deciso di lasciare nella disponibilità del debitore i
beni indicati ai numeri 18, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 45 e 51 dei
verbali di sequestro dietro il versamento di una garanzia di fr. 2'800.–
giusta l’art. 277 LEF.
G. Il
7 settembre 2020 la PI 1 ha interposto ricorso contro questa decisione,
chiedendo in via principale che la stessa sia annullata e che i beni vengano
presi in consegna dall’Ufficio. In via subordinata la ricorrente ha postulato
che l’ammontare della garanzia sia determinato in almeno fr. 10'000.–.
H. Con
osservazioni del 17 settembre 2020 PI 1 ha concluso per la reiezione del
ricorso, come pure l’UE nelle sue del 22 settembre 2020.
Fatti
I. Nelle
repliche spontanee del 30 settembre 2020 alle osservazioni di PI 1 e del 5
ottobre 2020 a quelle dell’UE, la RI 1 ha confermato le proprie conclusioni. Il
debitore ha poi ribadito le sue con duplica spontanea del 16 ottobre 2020.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – il 7 settembre 2020, ossia nel termine di 10 giorni a
decorrere dal 28 agosto 2020, giorno in cui alla ricorrente è stato notificato
il precedente ricorso interposto da PI 1 il 25 agosto 2020, con il quale la
stessa è venuta a conoscenza della decisione impugnata (allegazione rimasta incontestata), il ricorso ora in esame è in linea
di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. A sostegno della richiesta formulata in via principale di annullare
la decisione impugnata e di ordinare all’UE di prendere in consegna i beni
lasciati nella disponibilità del debitore, la RI 1 non adduce alcuna
argomentazione, rimandando a quelle di fatto e di diritto da lei proposte nella
precedente procedura ricorsuale (inc. n. 15.2020.81). A mente di PI 1 il
ricorso in esame sarebbe quindi irricevibile, in quanto la RI 1, contrariamente
a quanto richiesto all’art. 7 cpv. 3 lett. c LPR, ha omesso di esporre le
circostanze di fatto e le motivazioni di diritto che sorreggono il ricorso.
2.1 Vero
è che per l’art. 7 cpv. 3 LPR il ricorso deve indicare le domande, la
motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova. A ben vedere nel caso in esame
il ricorso indica la motivazione della domanda principale, ovvero il documento,
a disposizione della Camera e della controparte, in cui essa si trova (le
osservazioni del 7 settembre 2020 al precedente ricorso del 25 agosto 2020).
Parrebbe quindi eccessivamente formalista dichiarare irricevibile il ricorso in
esame per carente motivazione. La questione è del resto senza risvolti pratici
dal momento che il ricorso risulta ad ogni modo infondato.
2.2 In
effetti, nella decisione del 27 ottobre 2020 (inc. n. 15.2020.81) la
Camera ha già avuto modo di spiegare che per ottenere dall’ufficio
d’esecuzione la presa in consegna dei beni mobili pignorati o sequestrati il
creditore deve giustificare che la misura cautelare è necessaria a garantire i
propri diritti esecutivi (art. 98 cpv. 3 LEF; sentenza della CEF 15.2007.41 del
7 settembre 2007 consid. 3), ovvero rendere verosimile una minaccia per i suoi
interessi (Lebrecht in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 58 ad § 22). In mancanza d’indizi
di rischio di trafugamento o di deprezzamento degli
oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione del debitore, la Camera ha annullato la decisione dell’UE di
collocarli presso i magazzini della Bolliger&Tanzi. Secondo la logica di
economia processuale invocata nel ricorso ora in rassegna, basta quindi rinviare
alla motivazione contenuta nella decisione del 27 ottobre 2020 per respingere
anche la domanda (principale) della RI 1 volta ad annullare la
decisione qui impu-gnata e di ordinare all’UE di prendere in consegna i beni
lasciati nella disposizione del debitore.
3. La
ricorrente chiede di avere accesso a tutta la documentazione relativa alla
concessione della garanzia a favore di PI 1 e a tutte le informazioni in merito
agli oggetti per i quali è stata versata la garanzia. La reclamante non
dimostra e neppure sostiene però di aver richiesto invano l’UE in tale senso o
di essersi imbattuta in un suo rifiuto. Può postulare in ogni tempo l’accesso
agli atti direttamente all’UE. Su questo punto il ricorso è senza oggetto.
4. La RI 1 postula in via subordinata che l’ammontare
della garanzia sia commisurato al valore dei beni sequestrati ed in ogni caso
che lo stesso non sia inferiore a fr. 10'000.– in quanto l’importo
indicato nel verbale di sequestro è secondo lei notevolmente inferiore a quello
reale. Al riguardo la ricorrente chiede che i beni vengano inventariati al loro
valore venale effettivo a mezzo di persona cognita e competente in materia. Nelle
repliche spontanee essa fa valere che, contrariamente a quanto sostiene il
debitore nelle sue osservazioni, l’impugnazione del valore di stima degli
oggetti sequestrati non era proponibile già al momento della notifica dei
Considerandi
verbali di sequestro, ma soltanto a decorrere dalla presa di conoscenza della
decisione qui impugnata. Essa infatti, forte del sequestro di tutti i beni
rinvenuti al domicilio del debitore, non aveva in precedenza un interesse degno
di protezione a impugnarne le stime. La ricorrente contesta quindi di avere
ammesso per atti concludenti la correttezza dei valori di stima indicati dall’UE.
4.1
All’esecuzione del sequestro si applicano per
analogia le norme (art. 91 a 109 LEF) relative all’esecuzione del
pignoramento (art. 275 LEF), segnatamente l’art.
97.
cpv. 1 LEF, sicché l’UE deve stimare i beni sequestrati facendosi assistere,
ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata
con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono
chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del
regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di
fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza
della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014 consid. 7.3). Il termine sia di ricorso
sia di richiesta di una nuova stima è di dieci giorni (Foëx, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25
e 26 ad art. 97 LEF; sentenza della CEF 15.2002.158 del 19
novembre 2002 consid. 3/a).
4.2
In
concreto i verbali di sequestro sono stati intimati alle parti il 31 luglio
2020.
Da essi emerge che il valore dei beni indicati ai numeri
18, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 45 e 51 è stato quantificato dall’UE in
complessivi fr. 2'800.–. Se riteneva tale stima inferiore al valore reale
dei beni, la procedente doveva entro dieci giorni interporre ricorso contro i
verbali di sequestro. Che l’interesse della creditrice di
contestare la stima sia sorto concretamente solo quando PI 1 ha chiesto di
poter far uso della facoltà concessagli dall’art. 277 LEF non le viene in
soccorso. Tale facoltà, poiché è prevista dalla legge, doveva esserle chiara
sin dal ricevimento dei verbali di sequestro. Il termine di ricorso all’autorità
di vigilanza non dipende del resto dall’interesse del ricorrente bensì dalla
conoscenza del provvedimento da impugnare (art. 17 cpv. 2 LEF). L’entrata in
forza delle decisioni degli organi di esecuzione, volta a garantire la
sicurezza del diritto, osta alla possibilità di rimetterle in discussione ove l’interesse
a contestarle sorga dopo la scadenza del termine di ricorso. D’altronde la
scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza del termine di ricorso non è considerata
un motivo di restituzione del termine (sentenze della CEF 15.2017.22 del 4
aprile 2017 consid. 1, 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31c,
consid. 2.3, e 15.2016.70 del 6 settembre 2016, consid. 1.1).
4.2.1
Una
nuova stima si giustifica solo in presenza di un cambiamento delle circostanze
da considerare per stimare il valore del bene pignorato o sequestrato, oppure
se la stima esistente era solo approssimativa per forza di cose (DTF 52 III 180
consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 21 ad art. 277 LEF). Un
eventuale errore iniziale dell’ufficio d’esecuzione non può invece essere
corretto con una nuova stima (cfr. sentenza della CEF 15.2018.35 del 12
ottobre 2018 consid. 2.4, massimata in RtiD 2019 I 660 n. 74c).
4.2.2
Nella
fattispecie la ricorrente non fa valere alcuna modifica delle circostanze
oggettive che determinano il valore di stima dei beni in discussione. La sua
contestazione e la richiesta di una nuova stima per mezzo di perizia sono
pertanto tardive. Ne segue che la decisione dell’UE di lasciare la
disponibilità dei noti oggetti pignorati a favore del debitore dietro la
prestazione di una garanzia pari al loro valore di stima, di complessivi fr. 2'800.–,
è conforme al disposto dell’art. 277 LEF e merita quindi conferma.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– avv.
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.