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Decisione

15.2020.95

Pignoramento di un conto bancario pressoché svuotato dall’escusso tra la decisione di dissequestro del conto e il ricorso vincente contro tale decisione

5 marzo 2021Italiano7 min

presso la Banca __________, con sede a __________, sino a concorrenza rispettivamente

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.95

Lugano

5 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 31 agosto 2020 della

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro il pignoramento emesso il 28 giugno 2020 a favore del gruppo n.

25, composto anche delle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dai

ricorrenti nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su

istanze della Confederazione Svizzera e dello Stato del Cantone Ticino fondate

su numerosi attestati di carenza di beni, con decreti del 7 giugno 2019 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro di tutti

gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni

tipo depositati in particolare sulla relazione n. CH__________ intestata a PI 1

presso la Banca __________, con sede a __________, sino a concorrenza rispettivamente

di fr. 42'251.10 e fr. 6'078.40.

B. Dando

seguito ai decreti, l’11 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al sequestro (n. __________

e __________) del conto bancario appena citato, il cui saldo a quel

momento ammontava a fr. 6'505.49.

C. Il

27 giugno 2019 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno chiesto

l’emissione dei precetti esecutivi a convalida dei sequestri.

D. Il 28 giugno 2019 l’Ufficio ha emanato due nuovi verbali che

annullavano e sostituivano i precedenti, dichiarando i sequestri infruttuosi perché

il blocco del conto avrebbe precluso al debitore di svolgere la sua attività

indipendente e di far fronte alle spese personali e di acquisto di materiali,

atteso che sul conto sequestrato confluivano gli acconti e i pagamenti dei

clienti, il debitore usandolo a sua volta per pagare i propri fornitori. Lo

stesso giorno l’UE ha comunicato alla Banca che i

sequestri erano da considerarsi nulli e come non avvenuti.

E. Con un primo ricorso del 3 luglio 2019, la

Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino si sono aggravati a

questa Camera contro i verbali di sequestro del 28 giugno 2019, chiedendone l’an­nullamento,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, concesso dal presidente della

Camera il 10 luglio 2019, nel senso di mantenere in vigore i sequestri fino

alla decisione nel merito limitatamente al saldo esistente al momento della

loro esecuzione.

F. Dando

seguito alla decisione appena menzionata, l’11 luglio 2019 l’UE ha proceduto al

sequestro del conto bancario presso la Ban­ca __________ limitatamente a fr. 6'505.49.

A quel momento, però, il saldo ammontava a soli fr. 40.99 a seguito di

prelevamenti effettuati nel frattempo dall’escusso.

G. Con decisione del 31 ottobre 2019 (inc.

15.2019.53) la Camera ha accolto i ricorsi, annullando i

verbali di sequestro e facendo ordine all’UE di sequestrare il conto limitatamente

a fr. 6'505.49.

H. A

domanda dei sequestranti, il 29 novembre 2019 l’UE ha emesso i precetti

esecutivi (n. __________ e __________) a convalida dei sequestri. Il 9 marzo

2020 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino ne hanno chiesto

la prosecuzione.

I. Il

26 giugno 2020 l’UE ha pignorato il noto conto corrente,

che presentava a quella data un saldo di fr. 124.99, oltre a fr. 839.–

mensili (pari al reddito dell’attività indipendente dell’escusso quale

carpentiere eccedente il suo minimo esistenziale, stabilito dall’UE in fr. 3'660.90).

L. Con

un nuovo ricorso del 3 settembre 2020, la Confederazione Svizzera e lo Stato

del Cantone Ticino hanno chiesto che il verbale di pignoramento venga

modificato “nel rispetto di

quanto ordinato” da questa Camera nella sentenza del

31 ottobre 2019.

M. Mediante

osservazioni del 24 settembre 2020 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera. PI 1 è invece rimasto silente.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro dieci giorni dal­la notifica dell’atto impugnato avvenuta al

più presto il 22 agosto 2020, il ricorso consegnato alla posta il 31 agosto

2020.

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

I

ricorrenti si dolgono che il pignoramento sia avvenuto senza rispettare quanto deciso da questa Camera nella

decisione del 31 ot­tobre 2019, in cui aveva ordinato il sequestro degli

averi depositati sul conto presso la __________ limitatamente a fr. 6'505.49,

decisione che non trova conferma nel verbale di pignoramento.

3.

Nel

periodo intercorrente tra il dissequestro del conto, avvenuto il 28

giugno 2019, e l’11 luglio 2019, quando l’Ufficio l’ha nuovamen­te

sequestrato limitatamente a fr. 6'505.49 come disposto dal presidente

della Camera, il conto presentava, a seguito dei prelevamenti nel frattempo effettuati dall’escusso, un saldo di soli fr. 40.99,

poi salito a fr. 124.99 il giorno del pignoramento. L’UE non poteva

ovviamente pignorare più del saldo, ossia obbligare la Banca a versargli più di

fr. 124.99. Quanto a eventuali bonifici successivi al pignoramento,

trattandosi molto verosimilmente di versamenti di clienti dell’escusso l’UE ha

correttamente proceduto al pignoramento della parte del reddito netto medio

della sua attività professionale eccedente il suo minimo esistenziale in

conformità con quanto prescritto dall’art. 93 LEF. I ricorrenti non muovono

censu­re al riguardo. Se PI 1 dovesse persistere a non versare le trattenute, l’UE

potrà sempre pignorare eventuali som­me bonificate sul conto nel frattempo,

anche estranee alla sua attività professionale, dal momento che il verbale di

pignoramento vale quale attestato di carenza di beni provvisorio (art. 115 cpv.

3.

LEF).

4.

Dall’estratto

conto del 25 settembre 2020 acquisito agli atti dal­l’UE, risulta che PI 1 vi ha

prelevato fr. 19'900.– in contanti il 2 luglio 2019, svuotandolo quasi

completamente (il sal­do residuo ammontante a fr. 40.99).

Stanti le circostanze, v’è da chiedersi se tale atto non configuri gli estremi di

frode nel pignoramento (art. 163 CP), qualora tutto o parte della somma sia

ancora in suo possesso, o di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art.

164.

CP) ove l’abbia donata o consumata per beni o servizi che non rientrano nel

suo minimo esistenziale o nella sua attività

professionale. L’UE è invitato a interrogare PI 1 sull’uso fatto della

somma prelevata il 2 luglio 2019 e a decidere se segnalare l’accaduto al

Ministero pubblico, unitamente al mancato versamento delle trattenute mensili di fr. 839.– (art. 169 CP).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

L’Ufficio d’esecuzione è invitato a interrogare PI

1.

sull’uso fatto della somma prelevata il 2 luglio 2019 e a

decidere se segnalare l’accaduto al Ministero pubblico, unitamente al mancato

versamento delle trattenute mensili di fr. 839.–.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.