15.2020.95
Pignoramento di un conto bancario pressoché svuotato dall’escusso tra la decisione di dissequestro del conto e il ricorso vincente contro tale decisione
5 marzo 2021Italiano7 min
presso la Banca __________, con sede a __________, sino a concorrenza rispettivamente
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.95
Lugano
5 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 31 agosto 2020 della
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il pignoramento emesso il 28 giugno 2020 a favore del gruppo n.
25, composto anche delle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dai
ricorrenti nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Su
istanze della Confederazione Svizzera e dello Stato del Cantone Ticino fondate
su numerosi attestati di carenza di beni, con decreti del 7 giugno 2019 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro di tutti
gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni
tipo depositati in particolare sulla relazione n. CH__________ intestata a PI 1
presso la Banca __________, con sede a __________, sino a concorrenza rispettivamente
di fr. 42'251.10 e fr. 6'078.40.
B. Dando
seguito ai decreti, l’11 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al sequestro (n. __________
e __________) del conto bancario appena citato, il cui saldo a quel
momento ammontava a fr. 6'505.49.
C. Il
27 giugno 2019 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno chiesto
l’emissione dei precetti esecutivi a convalida dei sequestri.
D. Il 28 giugno 2019 l’Ufficio ha emanato due nuovi verbali che
annullavano e sostituivano i precedenti, dichiarando i sequestri infruttuosi perché
il blocco del conto avrebbe precluso al debitore di svolgere la sua attività
indipendente e di far fronte alle spese personali e di acquisto di materiali,
atteso che sul conto sequestrato confluivano gli acconti e i pagamenti dei
clienti, il debitore usandolo a sua volta per pagare i propri fornitori. Lo
stesso giorno l’UE ha comunicato alla Banca che i
sequestri erano da considerarsi nulli e come non avvenuti.
E. Con un primo ricorso del 3 luglio 2019, la
Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino si sono aggravati a
questa Camera contro i verbali di sequestro del 28 giugno 2019, chiedendone l’annullamento,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, concesso dal presidente della
Camera il 10 luglio 2019, nel senso di mantenere in vigore i sequestri fino
alla decisione nel merito limitatamente al saldo esistente al momento della
loro esecuzione.
F. Dando
seguito alla decisione appena menzionata, l’11 luglio 2019 l’UE ha proceduto al
sequestro del conto bancario presso la Banca __________ limitatamente a fr. 6'505.49.
A quel momento, però, il saldo ammontava a soli fr. 40.99 a seguito di
prelevamenti effettuati nel frattempo dall’escusso.
G. Con decisione del 31 ottobre 2019 (inc.
15.2019.53) la Camera ha accolto i ricorsi, annullando i
verbali di sequestro e facendo ordine all’UE di sequestrare il conto limitatamente
a fr. 6'505.49.
H. A
domanda dei sequestranti, il 29 novembre 2019 l’UE ha emesso i precetti
esecutivi (n. __________ e __________) a convalida dei sequestri. Il 9 marzo
2020 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino ne hanno chiesto
la prosecuzione.
I. Il
26 giugno 2020 l’UE ha pignorato il noto conto corrente,
che presentava a quella data un saldo di fr. 124.99, oltre a fr. 839.–
mensili (pari al reddito dell’attività indipendente dell’escusso quale
carpentiere eccedente il suo minimo esistenziale, stabilito dall’UE in fr. 3'660.90).
L. Con
un nuovo ricorso del 3 settembre 2020, la Confederazione Svizzera e lo Stato
del Cantone Ticino hanno chiesto che il verbale di pignoramento venga
modificato “nel rispetto di
quanto ordinato” da questa Camera nella sentenza del
31 ottobre 2019.
M. Mediante
osservazioni del 24 settembre 2020 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera. PI 1 è invece rimasto silente.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta al
più presto il 22 agosto 2020, il ricorso consegnato alla posta il 31 agosto
2020.
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
I
ricorrenti si dolgono che il pignoramento sia avvenuto senza rispettare quanto deciso da questa Camera nella
decisione del 31 ottobre 2019, in cui aveva ordinato il sequestro degli
averi depositati sul conto presso la __________ limitatamente a fr. 6'505.49,
decisione che non trova conferma nel verbale di pignoramento.
3.
Nel
periodo intercorrente tra il dissequestro del conto, avvenuto il 28
giugno 2019, e l’11 luglio 2019, quando l’Ufficio l’ha nuovamente
sequestrato limitatamente a fr. 6'505.49 come disposto dal presidente
della Camera, il conto presentava, a seguito dei prelevamenti nel frattempo effettuati dall’escusso, un saldo di soli fr. 40.99,
poi salito a fr. 124.99 il giorno del pignoramento. L’UE non poteva
ovviamente pignorare più del saldo, ossia obbligare la Banca a versargli più di
fr. 124.99. Quanto a eventuali bonifici successivi al pignoramento,
trattandosi molto verosimilmente di versamenti di clienti dell’escusso l’UE ha
correttamente proceduto al pignoramento della parte del reddito netto medio
della sua attività professionale eccedente il suo minimo esistenziale in
conformità con quanto prescritto dall’art. 93 LEF. I ricorrenti non muovono
censure al riguardo. Se PI 1 dovesse persistere a non versare le trattenute, l’UE
potrà sempre pignorare eventuali somme bonificate sul conto nel frattempo,
anche estranee alla sua attività professionale, dal momento che il verbale di
pignoramento vale quale attestato di carenza di beni provvisorio (art. 115 cpv.
3.
LEF).
4.
Dall’estratto
conto del 25 settembre 2020 acquisito agli atti dall’UE, risulta che PI 1 vi ha
prelevato fr. 19'900.– in contanti il 2 luglio 2019, svuotandolo quasi
completamente (il saldo residuo ammontante a fr. 40.99).
Stanti le circostanze, v’è da chiedersi se tale atto non configuri gli estremi di
frode nel pignoramento (art. 163 CP), qualora tutto o parte della somma sia
ancora in suo possesso, o di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art.
164.
CP) ove l’abbia donata o consumata per beni o servizi che non rientrano nel
suo minimo esistenziale o nella sua attività
professionale. L’UE è invitato a interrogare PI 1 sull’uso fatto della
somma prelevata il 2 luglio 2019 e a decidere se segnalare l’accaduto al
Ministero pubblico, unitamente al mancato versamento delle trattenute mensili di fr. 839.– (art. 169 CP).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
L’Ufficio d’esecuzione è invitato a interrogare PI
1.
sull’uso fatto della somma prelevata il 2 luglio 2019 e a
decidere se segnalare l’accaduto al Ministero pubblico, unitamente al mancato
versamento delle trattenute mensili di fr. 839.–.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.