15.2020.97
Contestazione dell’elenco oneri e delle condizioni d’asta. Assoggettamento alla LAFE. Richiesta di differimento dell’asta. Contestazione d’ipoteche legali del fisco
13 ottobre 2020Italiano4 min
d’asta, senza precisare però quali presupposti non sarebbero adempiuti e senza criticare le DTF 125 III 123 segg.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.97
Lugano
13 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul “ricorso (art. 17 LEF)” presentato il 25 settembre 2020 da
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’elenco oneri e le condizioni d’incanto relativi al fondo n. __________
RFD di __________ di sua proprietà depositati nell’esecuzione n. __________1
promossa nei suoi confronti dalla
PI 1, __________
Ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
Fatti
il ricorrente contesta nuovamente la competenza territoriale dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Mendrisio, facendo valere che il foro esecutivo è al luogo
di situazione del fondo, a __________;
che
la Camera ha già avuto modo di respingere la stessa censura sollevata da RI 1
in un precedente ricorso contro l’avviso d’incanto, sicché è sufficiente
rinviare alla motivazione contenuta nella sentenza 15.2020.78 del 9 settembre
2020 (consid. 3), con cui egli non si confronta;
che
pure la contestazione dell’assoggettamento del fondo alla LAFE è già stata
trattata dalla Camera nella decisione appena ci-tata (al consid. 5), alla quale
ci si può dunque limitare a rinviare, con la precisazione che anche
l’acquisizione di stabili commerciali da parte di persone all’estero è
subordinata a condizioni (art. 18a cpv. 1 OAFE [RS 211.412.411]), che
possono essere esaminate in linea di massima solo dopo l’aggiudicazione (art.
19 LAFE [RS 211.412.41);
che
il ricorrente contesta inoltre l’esistenza dei presupposti legali, giusta
l’art. 142 LEF, per procedere all’aggiudicazione del fondo con doppio turno
d’asta, senza precisare però quali presupposti non sarebbero adempiuti e senza criticare le DTF 125 III 123 segg.
e 126 III 290 segg. citate a giustificazione della facoltà per il creditore di
chiedere il doppio turno d’asta onde poter disdire eventuali contratti di
locazione per la successiva scadenza legale;
che
il ricorso, su questo punto sprovvisto di motivazione (in sfregio dell’art. 7
cpv. 3 lett. c della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
Considerandi
esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), è irricevibile;
che
le richieste volte alla vendita a trattative private del fondo da realizzare
(art. 143b LEF) – peraltro senz’indicazione dell’identità del preteso
interessato –, a una ripartizione provvisoria (art. 144 cpv. 2 LEF) – senza
precisazione dell’oggetto della stessa – e al differimento dell’asta (art. 141
LEF) rientrano tutte, in prima battuta, nella competenza dell’UE, che il
ricorrente non risulta avere interpellato in merito;
che
presentate in modo prematuro direttamente all’autorità di vigilanza, tali
richieste sono pure esse irricevibili;
che
eventuali dubbi sull’esistenza o sul quantum dei crediti insinuati tempestivamente
non autorizzano l’ufficio d’esecuzione a respingerne l’inserimento nell’elenco
oneri (art. 36 cpv. 2 RFF) né all’autorità di vigilanza adita con un ricorso
(art. 17 LEF) di ordinarne la cancellazione, ma chi intende contestarli deve
presentare opposizione all’elenco oneri entro dieci giorni dalla sua
comunicazione e l’ufficio impartirà un termine per promuovere azione
giudiziaria di contestazione dell’elenco sulla scorta degli art. 106 segg. LEF
(art. 140 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2012.55/61 dell’11 giugno 2012
consid. 2.7);
che
la contestazione delle ipoteche legali iscritte a favore dello Stato del Canton
Ticino e del Comune di __________ espressa dal ricorrente risulta così
irricevibile in questa procedura, ma va trat-tata dall’UE come opposizione all’elenco
oneri secondo la procedura degli art. 106 segg. LEF;
che
stante l’esito del giudizio odierno, si può prescindere dal notificare agli
interessati sia il ricorso sia la decisione (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
ad .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.