15.2020.98
Ricorso contro l’avviso d’incanto immobiliare nella procedura di fallimento. Le azioni di contestazione della graduatoria e un blocco LAFE menzionato a registro fondiario per ciascun fondo inventariato impediscono la realizzazione forzata?
12 maggio 2021Italiano14 min
27 ottobre 2017 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha pubblicato l’apertura
Source ti.ch
Incarti n.
15.2020.98
15.2020.99
Lugano
12 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi 25 settembre 2020 di
RI
1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
o meglio contro l’avviso d’incanto immobiliare pubblicato il 15 settembre 2020 nei
fallimenti delle società
PI 1,
PI 2,
procedura che interessa
anche
PI 3,
(rappresentato dall’RA 1, )
PI 4,
(rappresentato dall’PI 12, )
PI 5,
PI 6,
PI 10,
PI 7,
(tutte patrocinate dall’ PR 1, )
PI 8,
PI 9,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
due decreti del 21 settembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ha dichiarato il fallimento della PI 1 e quello della PI 2, entrambe con
sede a __________, a far tempo dal 22 settembre 2017 alle ore 10:00.
B. Il
27 ottobre 2017 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha pubblicato l’apertura
delle liquidazioni in procedura sommaria sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
(FUSC).
C. Entro
il termine per insinuare le pretese nei confronti delle fallite, RI 1 ha notificato nel fallimento della PI 1 un
credito di fr. 100'000.– e nel fallimento della PI 2 un credito di fr. 283'823.40.
D. Il
28 febbraio e nuovamente il 4 marzo 2019 l’UF ha comunicato a RI 1 di aver
respinto le sue pretese, ciò che figura anche nelle graduatorie depositate dal
1° al 19 marzo 2020. Essa ha quindi presentato due azioni di contestazione
della graduatoria dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, le
quali sono tuttora pendenti (__________). Mediante due ulteriori azioni ha pure
contestato i crediti insinuati dalle società PI 6, con sede a __________, e PI
7, con sede a __________. Tali procedure (__________ e __________) sono
attualmente sospese in attesa dell’esito delle prime due.
E. Il
15 settembre 2020 l’Ufficio ha pubblicato sul FUSC e sul Foglio ufficiale cantonale
(FUC) l’avviso d’incanto per il 10 novembre 2020 delle proprietà per piani n. __________,
__________ e __________ del fondo n. __________ RFD di __________, appartenenti
alla PI 1, e della proprietà per piani n. __________ del medesimo fondo appartenente
alla PI 2.
F. Con
due distinti ricorsi (15.2020.98 e 15.2020.99) del 25 settembre 2020 RI 1 si
aggrava contro l’avviso d’incanto,
chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto
sospensivo. Tramite separata istanza dello stesso giorno domanda inoltre l’ammissione
al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Mediante
osservazioni del 5 ottobre 2020 il PI 3 si rimette al giudizio della Camera,
mentre nelle loro del 12 ottobre 2020 la PI 6, la PI 10, la PI 7 e l’PI 5 si
oppongono ai ricorsi, postulando che siano dichiarati irricevibili o che siano
respinti. L’UF non ha invece formulato osservazioni.
H. Con
decreto del 12 ottobre 2020 il presidente di questa Camera ha congiunto le due procedure
di ricorso e ha concesso effetto sospensivo ai gravami.
I. Preso
atto di tale decisione, l’Ufficio ha annullato gli incanti mediante
pubblicazione sul FUSC e FUC del 23 ottobre 2020.
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato pubblicato sul FUSC e FUC del 15
settembre 2020, il ricorso inviato il 25 settembre 2020 è in linea di principio
ricevibile sotto questo profilo (art. 17 LEF).
In
linea di principio, il ricorso diventa senza oggetto o privo d’interesse
giuridico ove il provvedimento impugnato venga riconsiderato dall’ufficio d’esecuzione
o dei fallimenti nel senso voluto dal ricorrente (art. 17 cpv. 4 LEF) oppure l’esecuzione
o la domanda all’origine dell’atto contestato sia ritirata oppure diventi
perenta per legge. Invece nel caso in cui, come nella fattispecie, l’ufficio
annulla l’avviso d’incanto con riferimento alla concessione dell’effetto
sospensivo al ricorso senza evocare motivi di riconsiderazione e i creditori
non dichiarino di rinunciare alla vendita, il ricorso non può essere
considerato senza interesse, e di conseguenza stralciato dal ruolo in virtù
dell’art. 24b cpv. 1 LPR, siccome le questioni
sollevate dal ricorrente si riproporranno al momento dell’emanazione
del nuovo avviso d’incanto. Nulla osta pertanto a entrare nel merito del
ricorso.
2. Nel
ricorso RI 1 fa valere anzitutto che la vendita dei noti fondi pregiudicherebbe
i propri diritti, siccome sono ancora pendenti sia le azioni di contestazione
della graduatoria da lei promosse, sia un’azione riferita all’accertamento
della qualità di azionista del suo ex marito PI 11 e un procedimento penale avviato contro quest’ultimo dalla Staatsanwaltschaft di __________. Sennonché essa non spiega
perché tali procedure impedirebbero la realizzazione
forzata e quali danni essa subirebbe in caso di vendita, per tacere del fatto
che, comunque sia, le azioni di contestazione della graduatoria non ostano alla
vendita forzata degli attivi inventariati in una procedura di fallimento, ma
soltanto al riparto dei ricavi, che non potrà infatti avvenire prima che la
graduatoria sia divenuta definitiva (art. 261 LEF e 83 cpv. 1 RUF). Neppure la
pendenza dell’altra azione civile e del procedimento penale portano a diversa
conclusione, giacché la ricorrente non ha dimostrato che in queste procedure
sia stata eventualmente pronunciata la sospensione della tenuta degli incanti
pubblici o sia stato ordinato il sequestro conservativo dei fondi messi in
vendita. Soltanto eventuali contestazioni relative ai diritti di pegno o altri
diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o
notificati da terzi potrebbero tutt’al più impedire la realizzazione degli
immobili (art. 128 cpv. 1 RFF), contestazioni che però nei due fallimenti in
questione nessuno ha mosso.
3. L’insorgente
reputa altresì che nella fattispecie non è possibile procedere alla vendita, poiché
per ciascun fondo è menzionato a registro fondiario un divieto di disporre – vale
a dire un blocco del registro fondiario nel
senso dell’art. 56 lett. c dell’Ordinanza sul registro fondiario (ORF, RS
211.432.1) – ordinato il 23 ottobre 2009 dall’allora Autorità di I
istanza LAFE del Distretto di Lugano (attualmente l’Autorità cantonale di I
istanza LAFE) in base all’art. 23 della Legge federale sull’acquisto di fondi
da parte di persone all’estero (LAFE, RS 211.412.41), al fine di mantenere
immutato lo stato di fatto e di diritto nell’ambito di una procedura di
accertamento aperta nei confronti delle due fallite in merito all’acquisto dei
noti immobili (v. decisione assunta d’ufficio).
3.1 In
sé, il blocco del registro fondiario nel senso dell’art. 56 ORF è una misura
che vieta unicamente all’ufficio dei registri di procedere a determinate
operazioni su un foglio del libro mastro, ovvero che impedisce d’iscrivervi
operazioni che hanno un effetto costitutivo, non invece quelle di portata
dichiarativa, come l’aggiudicazione in una procedura di esecuzione forzata
(sentenza della CEF 15.2017.56 del 19 febbraio 2018, consid. 5.1 e 5.2 e
riferimenti citati).
3.2 Tuttavia,
la questione di sapere se e in che misura un blocco del registro fondiario abbia
effetti in una procedura di esecuzione forzata dev’essere esaminata
separatamente per ogni singolo tipo di blocco in funzione del diritto materiale
sul quale esso si fonda (Dominic Staible/Beat Vogt, Grundbuchsperren, RNRF 2017, 239
ad IV/B). Così un blocco riguardante un sequestro penale (art. 56 lett.
a ORF e 266 cpv. 3 CPP) impedisce la vendita del fondo sul quale grava ove
tende a garantire una futura confisca in natura giusta gli art. 70 cpv. 1 o 72
CP (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) oppure la restituzione ai danneggiati (art.
263 cpv. 1 lett. c CPP), dal momento che la realizzazione di oggetti confiscati
in virtù di leggi d’ordine penale è disciplinata da norme proprie e non dalla
LEF (art. 44 LEF). Per contro il sequestro penale a garanzia delle pretese di
risarcimento dello Stato o del danneggiato (art. 263 cpv. 1 lett. b CPP) non
fondano alcuna pretesa privilegiata in loro favore nell’ambito dell’esecuzione
forzata (art. 71 cpv. 3 CP; DTF 142 III 176 consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2014.138
del 23 marzo 2015, RtiD 2015 II 880 n. 48c consid. 5 e i rinvii).
3.3 Il
Considerandi
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che una restrizione della facoltà di disporre ordinata
dall’autorità sulla scorta dell’art. 16 DAFE (norma sostanzialmente di
medesimo tenore dell’attuale art. 23 LAFE), anche qualora fosse disciplinata
nei suoi effetti dall’art. 960 CC, ciò che ha comunque ritenuto assai dubbio,
non vieta la realizzazione di pegni preesistenti né la realizzazione ordinaria nell’esecuzione
forzata (DTF 111 III 31 consid. 3/b). Nel diritto vigente, il blocco dell’art. 56 lett. c ORF è parificato a una
menzione di una restrizione di diritto pubblico giusta l’art. 962 CC (v. il
titolo della sezione 3 “Notificazioni di menzioni” che precede gli art. 53
segg. ORF) e non a un’annotazione a norma dell’art. 960 CC. In sé, questa
classificazione non permette ancora di determinare gli effetti del blocco
nell’esecuzione forzata. Né la LEF (e segnatamente l’art. 44) né la LAFE
disciplinano esplicitamente i rapporti tra i due ambiti giuridici.
3.4
Nel
caso in rassegna, l’Autorità di I istanza del Distretto di Lugano ha ordinato l’iscrizione
del blocco del registro fondiario al fine di mantenere immutato lo stato di
fatto e di diritto dei noti immobili nelle more della procedura di accertamento
successivo dell’obbligo dell’autorizzazione (art. 25 cpv. 1bis
LAFE) aperta nei confronti delle due fallite e volta a stabilire se esse hanno
fornito all’autorità competente e all’ufficiale del registro fondiario
indicazioni inesatte o incomplete su fatti rilevanti per l’obbligo dell’autorizzazione
(v. decisione del 23 ottobre 2009 agli atti). Tale procedura può condurre l’autorità
a revocare definitivamente l’autorizzazione (art. 26 cpv. 2 lett. b LAFE) nei
casi in cui viene rilevata (d’ufficio) la nullità del negozio giuridico avente
per oggetto i fondi (art. 26 cpv. 3 LAFE), ciò che darebbe titolo all’autorità
cantonale legittimata a ricorrere oppure, se essa non agisce, all’Ufficio
federale di giustizia di promuovere contro le parti interessate l’azione di
ripristino dello stato anteriore secondo l’art. 27 cpv. 1 lett. a LAFE. Se il
rispristino dello stato anteriore è impossibile o inopportuno, il giudice competente
ordina il pubblico incanto secondo le prescrizioni sulla realizzazione forzata
dei fondi; in tale evenienza l’ac-quirente
potrà esigere unicamente il rimborso delle sue spese d’acquisizione,
mentre un’eventuale eccedenza spetterà al Cantone (art. 27 cpv. 2 LAFE). L’azione
di ripristino decade invece qualora un terzo abbia acquistato il fondo in buona
fede (art. 27 cpv. 3 LAFE).
3.5
Ciò
posto, il blocco del registro fondiario ordinato sulla scorta dell’art. 23
LAFE è un provvedimento cautelare conservativo che ha per scopo di mantenere
inalterato lo stato di fatto e di diritto del fondo gravato, affinché nel corso
di una procedura di assoggettamento all’autorizzazione o di accertamento
successivo dell’autorizzazione non possano essere adottate misure sull’immobile
che potrebbero rendere completamente vane sia la procedura in corso o i
provvedimenti ivi adottati, sia le conseguenze di diritto civile (Mühlebach/Geissmann, Lex F., Kommentar
zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland,
1986, n. 3 ad art. 23 LAFE).
3.5.1
Ora,
se l’autorità per l’applicazione della LAFE accerta poi la nullità del negozio
giuridico di acquisto, il fondo sarà presunto essere rimasto nella proprietà dell’alienante (con tutti i diritti che lo
gravavano già prima dell’alienazione) e pertanto non cadrà nella massa attiva
ove sia stato nel frattempo dichiarato il fallimento dell’acquirente. La
vendita all’asta del fondo sarà in tale ipotesi esclusa. Entrerà nella massa
solo la pretesa del fallito contro l’alienante in restituzione del prezzo di
vendita alle condizioni dell’art. 26 cpv. 4 lett. b LAFE.
3.5.2
Qualora
invece il ripristino dello stato anteriore sia impossibile o inopportuno, nulla
osta a che il giudice autorizzi l’amministrazione del fallimento a porre il
fondo all’asta, fermo restando ch’esso potrà essere aggiudicato solo a una
persona autorizzata ai sensi della LAFE. Il ricavato, una volta disinteressati
i creditori pignoratizi (i cui diritti prevalgono su quelli del Cantone), potrà
essere ripartito tra i creditori chirografari solo fino a concorrenza delle spese
d’acquisizione avute dal fallito (dedotti i versamenti ai creditori
pignoratizi), un’eventuale eccedenza spettando al Cantone (cfr. art. 27 cpv. 2
LAFE). I creditori del fallito non hanno infatti diritti più estesi di lui e
non possono dunque pretendere di essere disinteressati con un utile cui il
fallito non ha diritto poiché ottenuto con la vendita di un fondo ch’egli non
era autorizzato ad acquisire.
3.6
Da
quanto appena esposto risulta che non è possibile determinare se il fondo sul
quale grava un blocco LAFE può essere realizzato dall’amministrazione del
fallimento prima che le autorità di applicazione della LAFE abbiano statuito
sulla sorte del fondo. Certo, in sé il blocco del registro
fondiario nel senso dell’art. 56 ORF non impedisce l’iscrizione del trapasso
del fondo a favore dell’aggiudicatario. Vi è però il rischio che il trapasso
venga poi annullato nel caso in cui l’autorità preposta dovesse promuovere l’azione
di ripristino dello stato anteriore con successo. Ciò potrebbe del resto condizionare
l’interesse dei potenziali acquirenti, influendo negativamente sulla loro
propensione a partecipare all’asta o a formulare offerte corrispondenti al
valore di mercato del fondo (sentenza 15.2017.56 citata, consid. 5.2 i.f.).
I ricorsi vanno quindi accolti limitatamente a questo punto e va ordinato
all’UF di sollecitare dall’Autorità cantonale di I istanza LAFE l’emanazione
di una decisione di merito nella procedura LAFE, iniziata
più di dieci anni fa, oppure perlomeno di chiederle l’autorizzazione di
procedere alla vendita dei fondi all’incanto previa cancellazione dei blocchi
menzionati nel registro fondiario o assicurazione scritta che non verrà
dichiarato nullo il trapasso né richiesto il ripristino dello stato anteriore,
garantendole la trattenuta di un’eventuale eccedenza a favore del Cantone
giusta l’art. 27 cpv. 2 LAFE.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
5.
La
richiesta di gratuito patrocinio soggiace agli art. 117 e segg. CPC e alla
legge cantonale sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è
quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di
successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3
LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c
CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017
consid. 7.1). Secondo
la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso
nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima
dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in
generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando
il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse
conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenza della
CEF 15.2020. 122 del 1° dicembre 2020 e riferimenti citati).
Nel
caso in rassegna non risulta data la necessità oggettiva di patrocinio, siccome
l’insorgente avrebbe potuto senza difficoltà contestare l’avviso d’incanto
limitandosi a segnalare l’esistenza della menzione a registro fondiario del
blocco LAFE gravante gli immobili da realizzare. La censura fondata sulla
pendenza delle sue azioni civili e del procedimento penale era d’altra parte
d’acchito priva di possibilità di successo, sicché non si giustificava il
patrocinio di un avvocato. La domanda di ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio va pertanto respinta.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso relativo al fallimento della PI 1 è accolto e di
conseguenza l’avviso d’incanto è annullato. In vista della nuova asta l’Ufficio
dei fallimenti procederà come indicato nel considerando 3.6.
2.
Il
ricorso relativo al fallimento della PI 2 è accolto e di conseguenza l’avviso
d’incanto è annullato. In vista della nuova asta l’Ufficio dei fallimenti
procederà come indicato nel considerando 3.6.
3.
La
domanda di gratuito patrocinio è respinta.
4.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
– ;
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Comunicazione
all’Ufficio fallimenti di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.