Lexipedia

Decisione

15.2021.1

Graduatoria di fallimento. Reiezione delle insinuazioni relative agli anticipi delle spese di dichiarazione del fallimento e della sua continuazione in via sommaria. Competenza dell’autorità di vigilanza cantonale

22 marzo 2021Italiano8 min

22 settembre 2020 la RI 1 ha bonificato l’anticipo richiesto, motivo per cui l’UF

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.1

Lugano

22 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 4 gennaio 2021 della

RI 1

(rappresentata dalla RA 1,

)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,

o meglio contro la decisione 21 dicembre 2020 di reiezione di due insinuazioni

nel fallimento di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su

istanza della RI 1, il 13 agosto 2020 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha dichiarato il fallimen­to di PI 1 a partire dal 14 agosto 2020

alle ore 10:00 e ha addossato la tassa di

giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 920.–, già anticipate

dall’istante il 20 luglio 2020, a carico della massa fallimentare.

B. A

domanda dell’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano del 25 agosto 2020, con

decreto del 3 settembre 2020 il Pretore ha ordinato la sospensione della

procedura di liquidazione del fallimento per mancanza di attivi. Tale decisione

è stata pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul

Foglio ufficiale del Canton Ticino (FU) dell’11 settembre 2020 con la

comminatoria che la procedura di fallimento sarebbe stata chiusa per mancanza

di attivi se nessun creditore ne avesse chiesto la continuazione in via

sommaria entro dieci giorni, fornendo un anticipo delle spese di liquidazione

non coperte dalla massa di fr. 3'000.–.

C. Il

22 settembre 2020 la RI 1 ha bonificato l’anticipo richiesto, motivo per cui l’UF

ha pubblicato l’apertura del­la liquidazione

in procedura sommaria sul FUSC del 6 ottobre 2020, diffidando i

creditori a insinuare le loro pretese entro un mese.

D. Con

scritto del 5 novembre 2020 la RI 1 ha insinuato in particolare un credito di

complessivi fr. 5'646.15, che comprende gli anticipi di fr. 1'000.– e

fr. 3'000.– da essa versati.

E. Il

21 dicembre 2020 l’UF ha comunicato alla RI 1 di aver respinto le sue pretese

riguardanti gli anticipi, ciò che figura pure nella graduatoria depositata dal

22 dicembre 2020 all’11 gennaio 2021.

F. Con

ricorso del 4 gennaio 2021 la RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendo in sostanza a questa Camera di ordinare all’UF di iscrivere nella

graduatoria anche gli anticipi di fr. 1'000.– e fr. 3'000.–.

G. Mediante

osservazioni del 27 gennaio 2021 l’Ufficio si oppone al gravame, reputandolo di

dubbia ricevibilità, e si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di

aver agito correttamente. Le altre parti interessate sono invece rimaste

silenti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 22 dicembre 2020 durante

le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC),

sicché il termine di ricorso è iniziato solo il primo giorno utile dopo le

ferie (cfr. DTF 96 III 50 consid. 3), vale a dire lunedì 4 gennaio 2021, il

ricorso, inoltrato quello stesso giorno, è in linea di principio tempestivo e

pertanto ricevibile sotto questo profilo (art. 17 LEF).

2. Ancorché

in maniera non del tutto chiara, l’insorgente sostiene che l’UF avrebbe dovuto

iscrivere nella graduatoria anche le pretese di fr. 1'000.– e fr. 3'000.–

riferite agli anticipi delle spese del fallimento da essa forniti, siccome – a

suo dire – si tratta di spese esecutive giusta l’art. 68 LEF che vanno fatte

valere insieme al credito nei confronti della fallita. In proposito, rileva che

laddove tali pretese non siano ammesse, il creditore che ha anticipato le spese

in virtù dell’art. 169 cpv. 2 LEF non otterrebbe un attestato di carenza di

beni che certifica la loro perdita. Facendo riferimento alla DTF 68 III 117, la

ricorrente fa altresì notare che nell’ipotesi in cui il creditore che ha

anticipato le spese partecipa, con altri cessionari della massa, a un

procedimento in cui fa valere pretese litigiose della massa secondo l’art. 260

LEF, a questo creditore dev’essere attribuito sul ricavo del processo, prima

del riparto tra i cessionari, l’importo del suo anticipo, in quanto non sia

coperto con altri attivi del fallimento.

2.1 Con

Considerandi

il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF possono essere

fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell’allestimento della

graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o

incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette

un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre ove la

contestazione verte su questioni di diritto sostanziale ed è volta a far

stabilire se e in quale misura (importo,

rango ed esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria è aperta

esclusivamente la via dell’azione di contestazione della graduatoria all’autorità

giudiziaria competente secondo l’art. 250 LEF (DTF

114.

III 113, 119 III 84; sentenza della CEF 15.2018.92 del 16 gennaio 2019). Le

autorità di vigilanza in materia di esecuzione e di fallimenti non sono neppure

competenti a decidere se un determinato credito debba essere considerato come

debito della massa o debba essere iscritto nella graduatoria (DTF 113 III 149

consid. 1).

2.2

Nel

caso in rassegna, la ricorrente non fa valere alcun errore formale o

procedurale nell’allestimento della graduatoria, ma solleva mere questioni di

merito attinenti alla natura dei noti crediti da lei insinuati, che considera spese esecutive nel senso dell’art. 68 LEF,

con lo scopo di ottenerne l’ammissione nella graduatoria. Come esposto sopra

(consid. 2.1), in tal caso è aperta unicamente la via dell’azione di

contestazione della graduatoria secondo l’art. 250 LEF, non invece il ricorso

giusta l’art. 17 LEF, questa Camera non essendo competente a decidere se un

determinato credito debba essere iscritto nella graduatoria. Il ricorso s’avvera

dunque irricevibile.

3.

Per

abbondanza, va rilevato che nel merito la fondatezza del gravame appare dubbia.

Gli anticipi prestati dalla ricorrente sono invero intesi con tutta evidenza a

coprire le spese della procedura di fallimento giusta l’art. 262 LEF. Conformemente

all’art. 169 cpv. 2 LEF, essa ha infatti fornito fr. 1'000.– per ottenere

la dichiarazione di fallimento e garantirne le spese di procedura fino all’even­tuale

sospensione per mancanza di attivi. E in seguito ha anticipato ulteriori fr. 3'000.–

quale garanzia per la quota di spese non coperte dalla massa così che il

fallimento potesse essere liquidato in via sommaria in virtù dell’art. 230 cpv.

2.

LEF. Orbene, tali spe­se, come del resto tutti i debiti della massa, devono

figurare nel conto finale anziché nella graduatoria e vanno integralmente

pagate con i ricavi della realizzazione degli attivi prima di ogni

distribuzione ai creditori (art. 261 LEF; DTF 120 III 157 consid. 2c).

D’altronde,

come ha rettamente affermato l’Ufficio nelle proprie osservazioni, gli anticipi

verranno restituiti alla ricorrente al termi­ne della procedura di fallimento,

nella misura dell’eventuale eccedenza disponibile una volta tacitate le spese

di dichiarazione, liquidazione e formazione dell’inventario giusta l’art. 262

cpv. 1 LEF, non invece in funzione del dividendo disponibile, ciò che si

traduce in un privilegio per l’insorgente, giacché per tali pretese verrà

soddisfatta prima di tutti gli altri creditori. Siccome si tratta di debiti

della massa, essa non potrà per converso ricevere alcun attestato di carenza di

beni nel senso dell’art. 265 LEF per l’am­montare degli anticipi prestati

eventualmente non coperto dalla massa attiva (DTF 85 I 146 consid. 3). Non

porta a diversa conclusione la sentenza invocata nel ricorso (DTF 68 III 117), dal

momento che tratta di tutt’altra fattispecie rispetto al caso al vaglio, ovvero

della ripartizione dei ricavi conseguiti nel processo avviato dai cessionari

delle pretese contestate della massa, qualora tra essi partecipi pure il

creditore che ha anticipato le spese di fallimento in base all’art. 169 cpv. 2

LEF, fase in cui del resto non si trova la procedura di liquidazione

fallimentare di PI 1.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione alla RA 1, casella

postale, Zurigo e alle altre parti interessate, a cura dell’Uf­ficio dei

fallimenti di Lugano.

Comunicazione

all’Ufficio fallimenti di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.