15.2021.1
Graduatoria di fallimento. Reiezione delle insinuazioni relative agli anticipi delle spese di dichiarazione del fallimento e della sua continuazione in via sommaria. Competenza dell’autorità di vigilanza cantonale
22 marzo 2021Italiano8 min
22 settembre 2020 la RI 1 ha bonificato l’anticipo richiesto, motivo per cui l’UF
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.1
Lugano
22 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 4 gennaio 2021 della
RI 1
(rappresentata dalla RA 1,
)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
o meglio contro la decisione 21 dicembre 2020 di reiezione di due insinuazioni
nel fallimento di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Su
istanza della RI 1, il 13 agosto 2020 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha dichiarato il fallimento di PI 1 a partire dal 14 agosto 2020
alle ore 10:00 e ha addossato la tassa di
giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 920.–, già anticipate
dall’istante il 20 luglio 2020, a carico della massa fallimentare.
B. A
domanda dell’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano del 25 agosto 2020, con
decreto del 3 settembre 2020 il Pretore ha ordinato la sospensione della
procedura di liquidazione del fallimento per mancanza di attivi. Tale decisione
è stata pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul
Foglio ufficiale del Canton Ticino (FU) dell’11 settembre 2020 con la
comminatoria che la procedura di fallimento sarebbe stata chiusa per mancanza
di attivi se nessun creditore ne avesse chiesto la continuazione in via
sommaria entro dieci giorni, fornendo un anticipo delle spese di liquidazione
non coperte dalla massa di fr. 3'000.–.
C. Il
22 settembre 2020 la RI 1 ha bonificato l’anticipo richiesto, motivo per cui l’UF
ha pubblicato l’apertura della liquidazione
in procedura sommaria sul FUSC del 6 ottobre 2020, diffidando i
creditori a insinuare le loro pretese entro un mese.
D. Con
scritto del 5 novembre 2020 la RI 1 ha insinuato in particolare un credito di
complessivi fr. 5'646.15, che comprende gli anticipi di fr. 1'000.– e
fr. 3'000.– da essa versati.
E. Il
21 dicembre 2020 l’UF ha comunicato alla RI 1 di aver respinto le sue pretese
riguardanti gli anticipi, ciò che figura pure nella graduatoria depositata dal
22 dicembre 2020 all’11 gennaio 2021.
F. Con
ricorso del 4 gennaio 2021 la RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendo in sostanza a questa Camera di ordinare all’UF di iscrivere nella
graduatoria anche gli anticipi di fr. 1'000.– e fr. 3'000.–.
G. Mediante
osservazioni del 27 gennaio 2021 l’Ufficio si oppone al gravame, reputandolo di
dubbia ricevibilità, e si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di
aver agito correttamente. Le altre parti interessate sono invece rimaste
silenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 22 dicembre 2020 durante
le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC),
sicché il termine di ricorso è iniziato solo il primo giorno utile dopo le
ferie (cfr. DTF 96 III 50 consid. 3), vale a dire lunedì 4 gennaio 2021, il
ricorso, inoltrato quello stesso giorno, è in linea di principio tempestivo e
pertanto ricevibile sotto questo profilo (art. 17 LEF).
2. Ancorché
in maniera non del tutto chiara, l’insorgente sostiene che l’UF avrebbe dovuto
iscrivere nella graduatoria anche le pretese di fr. 1'000.– e fr. 3'000.–
riferite agli anticipi delle spese del fallimento da essa forniti, siccome – a
suo dire – si tratta di spese esecutive giusta l’art. 68 LEF che vanno fatte
valere insieme al credito nei confronti della fallita. In proposito, rileva che
laddove tali pretese non siano ammesse, il creditore che ha anticipato le spese
in virtù dell’art. 169 cpv. 2 LEF non otterrebbe un attestato di carenza di
beni che certifica la loro perdita. Facendo riferimento alla DTF 68 III 117, la
ricorrente fa altresì notare che nell’ipotesi in cui il creditore che ha
anticipato le spese partecipa, con altri cessionari della massa, a un
procedimento in cui fa valere pretese litigiose della massa secondo l’art. 260
LEF, a questo creditore dev’essere attribuito sul ricavo del processo, prima
del riparto tra i cessionari, l’importo del suo anticipo, in quanto non sia
coperto con altri attivi del fallimento.
2.1 Con
Considerandi
il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF possono essere
fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell’allestimento della
graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o
incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette
un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre ove la
contestazione verte su questioni di diritto sostanziale ed è volta a far
stabilire se e in quale misura (importo,
rango ed esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria è aperta
esclusivamente la via dell’azione di contestazione della graduatoria all’autorità
giudiziaria competente secondo l’art. 250 LEF (DTF
114.
III 113, 119 III 84; sentenza della CEF 15.2018.92 del 16 gennaio 2019). Le
autorità di vigilanza in materia di esecuzione e di fallimenti non sono neppure
competenti a decidere se un determinato credito debba essere considerato come
debito della massa o debba essere iscritto nella graduatoria (DTF 113 III 149
consid. 1).
2.2
Nel
caso in rassegna, la ricorrente non fa valere alcun errore formale o
procedurale nell’allestimento della graduatoria, ma solleva mere questioni di
merito attinenti alla natura dei noti crediti da lei insinuati, che considera spese esecutive nel senso dell’art. 68 LEF,
con lo scopo di ottenerne l’ammissione nella graduatoria. Come esposto sopra
(consid. 2.1), in tal caso è aperta unicamente la via dell’azione di
contestazione della graduatoria secondo l’art. 250 LEF, non invece il ricorso
giusta l’art. 17 LEF, questa Camera non essendo competente a decidere se un
determinato credito debba essere iscritto nella graduatoria. Il ricorso s’avvera
dunque irricevibile.
3.
Per
abbondanza, va rilevato che nel merito la fondatezza del gravame appare dubbia.
Gli anticipi prestati dalla ricorrente sono invero intesi con tutta evidenza a
coprire le spese della procedura di fallimento giusta l’art. 262 LEF. Conformemente
all’art. 169 cpv. 2 LEF, essa ha infatti fornito fr. 1'000.– per ottenere
la dichiarazione di fallimento e garantirne le spese di procedura fino all’eventuale
sospensione per mancanza di attivi. E in seguito ha anticipato ulteriori fr. 3'000.–
quale garanzia per la quota di spese non coperte dalla massa così che il
fallimento potesse essere liquidato in via sommaria in virtù dell’art. 230 cpv.
2.
LEF. Orbene, tali spese, come del resto tutti i debiti della massa, devono
figurare nel conto finale anziché nella graduatoria e vanno integralmente
pagate con i ricavi della realizzazione degli attivi prima di ogni
distribuzione ai creditori (art. 261 LEF; DTF 120 III 157 consid. 2c).
D’altronde,
come ha rettamente affermato l’Ufficio nelle proprie osservazioni, gli anticipi
verranno restituiti alla ricorrente al termine della procedura di fallimento,
nella misura dell’eventuale eccedenza disponibile una volta tacitate le spese
di dichiarazione, liquidazione e formazione dell’inventario giusta l’art. 262
cpv. 1 LEF, non invece in funzione del dividendo disponibile, ciò che si
traduce in un privilegio per l’insorgente, giacché per tali pretese verrà
soddisfatta prima di tutti gli altri creditori. Siccome si tratta di debiti
della massa, essa non potrà per converso ricevere alcun attestato di carenza di
beni nel senso dell’art. 265 LEF per l’ammontare degli anticipi prestati
eventualmente non coperto dalla massa attiva (DTF 85 I 146 consid. 3). Non
porta a diversa conclusione la sentenza invocata nel ricorso (DTF 68 III 117), dal
momento che tratta di tutt’altra fattispecie rispetto al caso al vaglio, ovvero
della ripartizione dei ricavi conseguiti nel processo avviato dai cessionari
delle pretese contestate della massa, qualora tra essi partecipi pure il
creditore che ha anticipato le spese di fallimento in base all’art. 169 cpv. 2
LEF, fase in cui del resto non si trova la procedura di liquidazione
fallimentare di PI 1.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione alla RA 1, casella
postale, Zurigo e alle altre parti interessate, a cura dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano.
Comunicazione
all’Ufficio fallimenti di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.