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Decisione

15.2021.100

Reiezione della domanda di continuazione dell’esecuzione a causa del domicilio all’estero dell’escusso. Riconsiderazione. Ricorso dell’escusso contro la riconsiderazione. Gratuito patrocinio

27 dicembre 2021Italiano12 min

dell’impossibilità di eseguire il pignoramento in Svizzera stante il domicilio del

Source ti.ch

Incarti n.

15.2021.100

15.2021.103

Lugano

27 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 3 settembre 2021 (inc. 15.2021.100) di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la decisione 25 agosto 2021 con cui ha comunicato l’impossibilità

di dare seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione n. __________

promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1 __________

e sul ricorso 17 settembre 2020 (inc. 15.2021.103) di

quest’ultimo avverso la decisione di riconsiderazione emessa il 9 settembre

2021 dallo stesso Ufficio, con cui ha annullato la decisione del 25 agosto 2021;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 giugno 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 35'417.–

oltre a interessi.

B. Avendo

PI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 agosto

2020 RI 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Statuendo con decisione 11 dicembre 2020 (inc. SO.2020.3681)

il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza per fr. 35'217.– (anziché per

fr. 35'417.–) oltre interessi di mora.

C. Il

16 febbraio 2021 RI 1 ha quindi chiesto la continuazione dell’esecuzione. Il 25

agosto l’UE ha implicitamente rifiutato di dare seguito alla domanda in ragione

dell’impossibilità di eseguire il pignoramento in Svizzera stante il domicilio del

debitore all’estero (in Italia), precisando che “l’escusso soggiorna provvisoriamente presso la figlia

in via __________, P__________, in quanto a causa di una grave malattia (tumore

alla prostata) necessita di cure costanti e specifiche che può ricevere solo in

Ticino, ma dal 01.01.2021 è domiciliato in Via __________, IT-__________ __________”.

D. Con

ricorso del 3 settembre 2021 (inc. 15.2021.100), RI 1 ha chiesto l’annullamento

della decisione del 25 agosto 2021 e la prosecuzione della procedura esecutiva.

E. Avvalendosi della

facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento in virtù dell’art. 17 cpv. 4

LEF, il 9 settembre 2021 l’UE ha annullato la propria decisione del 25 agosto

2021 e ha deciso che sarebbe avrebbe proceduto

all’invio di un

nuovo avviso di pignoramento “presso il recapito e luogo

di dimora dell’escusso in via __________ a P__________”.

F. Contro la decisione appena citata PI 1 è insorto a questa Camera con un

ricorso del 17 settembre 2021 chiedendone l’annullamento e il ripristino di

quella del 25 agosto 2021, così co­me l’assistenza giudiziaria (inc.

15.2021.103).

G. Con

osservazioni dell’8 ottobre 2021 RI 1 si è opposto al ricorso e lo stesso ha

fatto l’UE con osservazioni del 12 ottobre 2021, rimettendosi al giudizio della

Camera per quanto attiene alla domanda d’assistenza giudiziaria.

Considerato

in diritto: 1. Interposto presso l’UE di Lugano entro dieci giorni dalla notifica

della decisione del 25 agosto 2021, avvenuta il giorno seguente, il ricorso del

3 settembre 2021 di RI 1 è tempestivo (art. 17 cpv. 2 LEF). Pure tempestivo si

rivela il ricorso presentato da PI 1 il 17 settembre 2021 contro la decisione

di riconsiderazione del 9 settembre 2021, recapitatagli il giorno seguente (art.

142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

2. Vertendo

sullo stesso atto esecutivo – ossia la domanda di proseguimento dell’esecuzione

– le due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv.

1 LPR e 51 LPAmm), pur conservando la loro individualità nel senso che i

dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

3. Nel

suo ricorso RI 1 premette che sono anni che tenta di ottenere quanto gli spetta

da PI 1. Egli spiega che già in una precedente esecuzione, poi decaduta, era

risultato che il trasferimento del debitore in Italia, a C__________, era

fittizio, posto che costui continuava in realtà a risiedere con la moglie,

recentemente deceduta, nell’abitazione coniugale in Ticino (a P__________),

prontamente donata alla figlia, facendovi annotare a Registro fondiario un contratto

di locazione a proprio favore. L’a­bitazione all’indirizzo indicato in Italia

risultava invece disabitata, non vi era traccia del debitore e nessuno dei

residenti lo conosceva; nemmeno risultava ch’egli fosse registrato all’Anagrafe

del Comune, che disponesse del codice fiscale italiano e che avesse

sottoscritto un contratto di locazione con i proprietari dell’immo­bile, L__________

e E__________. L’Ufficio del controllo abitanti aveva allora provveduto a riscrivere

PI 1 come “domiciliato” a P__________ a far tempo dal 2 luglio 2018 e di

recente ha confermato ch’egli vi è “tutt’ora domiciliato”, seppur in attesa di

ufficializzazione, non essendosi egli presentato per le necessarie

formalizzazioni. Alla luce di tali circostanze, non si può sostenere, a mente

del ricorrente, che PI 1 soggiorni solo provvisoriamente presso la figlia a P__________,

sul cui fondo ha per di più fatto iscrivere l’8 luglio 2021 un diritto d’abitazione

vita natural durante in suo favore. Egli starebbe solo cercando di eludere,

ancora una volta, il pignoramento.

4. Nel

proprio ricorso PI 1 ribadisce di essere domiciliato a C__________ e che è

ospitato dalla figlia a P__________ unicamente per usufruire in Ticino delle

cure mediche di cui necessita. Egli afferma che a C__________ è persona molto

conosciuta – “basta chiederlo

agli abitanti” – e risiede nell’abitazione messagli a

disposizione dal proprietario G__________, i due nomi citati dal creditore

essendo “frutto di fantasia”. PI 1 rileva d’altronde che il diritto d’abitazione non per forza deve

corrispondere con il domicilio ed è stato iscritto unicamente nel caso in cui

la sua situazione sanitaria non gli permetta più di rientrare al suo domicilio di

C__________.

5. Il

domicilio nel senso dell’art. 46 cpv. 1 LEF non corrisponde alla nozione amministrativa

bensì a quella civile del luogo dove risiede l’escusso con l’intenzione di

stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC, sentenze del Tribunale federale

5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 4.1.1 e della CEF 14.2019.205 del 13

marzo 2020, consid. 4.3.1), purché sia diventato in modo oggettivo e

riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e

dei suoi interessi (SCHMID in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 40, 42 e 43

ad art. 46 LEF; sentenze della CEF 15.2018.50 del 3 dicembre 2018, consid. 3.1,

e 15.2013.31 del 19 giugno 2013). Normalmente il domicilio si trova nel luogo

dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti

personali (SCHMID, op. cit., n. 40 ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e

sociali, e non, ad esem­pio, il luogo dove viene svolta la professione o

il luogo di soggiorno temporaneo per motivi di cura (art. 23 cpv. 1, seconda

frase CC, sentenza della CEF 15.2011.72 dell’8 agosto 2011; SCHMID, op. cit., n. 44 ad

art. 46; Schüpbach in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 46 LEF). L’intenzione della persona di stabilirsi in un

luogo può concretizzarsi indipendentemen­te dal suo statuto secondo la polizia

degli stranieri, le autorità fiscali o le assicurazioni sociali (già citata sentenza 14.2019.205, consid. 4.3.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art.

46 LEF).

5.1 Ora, è incontestato che secondo le attestazioni 19 novembre 2019 e 26

agosto 2021 dell’Ufficio del controllo abitanti di __________ (doc. B e C

acclusi al ricorso di RI 1), PI 1 è domiciliato a P__________ dal 2 luglio 2018

e risiede nell’abitazione di P__________ (fondo n. __________ RFD __________-P__________

donato alla figlia nel 2011, sul quale era annotato un contratto di locazione a

favore dei genitori), in cui ha vissuto con la moglie fino al suo decesso il 3

marzo 2021 e sul quale ha fatto poi iscrivere in suo favore un diritto d’abitazione

vita natural durante l’8 luglio 2021. Questi elementi indiziano in modo

oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità che PI 1 ha attualmente il

centro dei suoi interessi personali e familiari a P__________, dove si può

considerare quindi domiciliato. Non risulta essere solo un luogo di soggiorno

temporaneo per motivi di cura, dal momento che vi risiedeva già prima delle

cure (che dal referto da lui prodotto risultano iniziate nell’ottobre del 2020),

vi risiede tuttora da oltre tre anni e ammette lui stesso che la vicinanza con

la sua famiglia è fondamentale per superare il periodo già di per sé complicato

a causa del decesso di sua moglie (lettera del 10 maggio 2021 all’Ufficio

controllo abitanti). Il carattere durevole della sua intenzione di continuare

ad abitare a P__________ si manifesta del resto nell’iscrizione a suo favore di

un diritto d’abitazione vita natural durante sul fondo donato alla figlia.

5.2 PI 1, a sostegno della

tesi secondo cui sarebbe domiciliato a C__________, ha prodotto una

dichiarazione di tale G__________ del 14 marzo 2017, in cui quest’ultimo afferma

di avergli locato due locali di sua proprietà in via __________ a C__________ a

partire dal successivo 1° aprile 2017. Sennonché non è dato di sapere se PI 1

sia poi effettivamente andato a vivere in quei locali, non essendovi agli atti,

come evidenziato dal creditore nelle osservazioni al ricorso, alcuna prova del

pagamento del canone di locazione o qualsiasi altro indizio atto ad attestare

una permanenza del debitore in questo luogo. Vero è che, secondo un’attestazione

dell’Ufficio controllo abitanti di __________ del 29 marzo 2017, egli ha

notificato la sua partenza da Lugano il 31

marzo 2017 per C__________ in via __________. Che vi sia davvero andato a vivere

non è però corroborato da indizi concreti e ad ogni modo egli non contesta di

essere tornato ad abitare a P__________ il 2 luglio 2018 (doc. B e C). Le sue

obiezioni non sono pertanto in grado di sconfessare le risultanze da cui si

deduce ch’e­gli è domiciliato a P__________ già dal 2018 (sopra consid. 5.1).

5.3 PI 1 si è inoltre avvalso

di una lettera del 1° giugno 2021 con cui l’AVS ha rifiutato la sua richiesta

di prestazioni complementari a motivo che dal 1° gennaio 2021 il suo domicilio

si troverebbe a C__________, e non più in Svizzera, requisito essenziale per

poter inoltrare la domanda. Nemmeno tale circostanza è però determinante,

poiché non è dato di sapere su quali elementi oggettivi l’autorità si è basata

(verosimilmente dalle stesse allegazioni di PI 1, come risulterebbe dal

certificato cumulativo di esistenza in vita, stato civile e domicilio della

Cassa svizzera di compensazione del 15

maggio 2021, presente negli atti dell’UE, che però non è certificato

dalla competente autorità italiana). Il solo statuto assicurativo non è del

resto di per sé sufficiente per ritenere data l’intenzione della persona di

stabilirsi in un luogo (v. sopra consid. 5).

5.4 In definitiva, il

debitore dev’essere considerato come domiciliato a P__________, ciò che

giustifica la reiezione del ricorso di PI 1 e contestualmente lo stralcio di

quello di RI 1, diventato definitivamente senza oggetto.

6. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

6.1 PI 1 ha chiesto di essere

posto a beneficio dell’assi­stenza giudiziaria, “considerato anche la forza giuridica” del patrocinatore della controparte.

6.2 Dal momento che la

procedura di ricorso è gratuita, la domanda pare volta alla designazione di un

patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Sennonché la domanda è pervenuta

a questa Camera il giorno in cui è scaduto il termine di ricorso (ossia il 20

settembre 2021). La designazione di un patrocinatore d’ufficio si sarebbe

quindi avverata ad ogni modo tardiva perché potesse modificare il ricorso. La

domanda si rivela pertanto per lo più senza oggetto.

6.3 Ad ogni modo, la designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata,

oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di successo della

domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 LAG),

all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c

CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017

consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in

principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF,

ma, essendo quest’ultima dominata dal principio del­l’ufficialità, l’assistenza

di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi

indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse,

il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti

interessi in gioco (sentenze della CEF 15.2021.49 del 15 giugno 2021, consid.

5, 15.2020.98/99 del 12 maggio 2021, consid. 5, 15.2020.122 del 1° dicembre

2020 e riferimenti citati).

6.4 Nella fattispecie il

debitore non ha né allegato né comprovato la sua indigenza e le possibilità di successo del suo ricorso

apparivano sin dall’inizio scarse, nella misura in cui non dispone di prove

della sua allegata residenza in Italia. Non pareva inoltre

data la necessità oggettiva di patrocinio, siccome il successo dell’impu­gnativa

dipendeva appunto prevalentemente dalla produzione delle prove appena

menzionate, ciò che non richiedeva l’ausilio di un avvocato. Nella misura in cui non è senza oggetto, la

domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va quindi respinta.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 (inc. 15.2021.100) è senza oggetto.

Considerandi

2.

Il

ricorso di PI 1 (inc. 15.2021.103) è respinto.

3.

Nella

misura in cui non è senza oggetto, la domanda di gratuito patrocinio di PI 1 è respinta.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.