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Decisione

15.2021.101

Avviso di pignoramento. Contestazione della notificazione del precetto esecutivo (al condizionale) e della procedura "sommaria" seguita dall’UE

7 febbraio 2022Italiano6 min

dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 18 giugno

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.101

Lugano

7 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 settembre 2021 di

RI 1, __________

(c/o __________ RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 settembre

2021 nell’esecuzione n. __________23 promossa nei confronti della ricorrente

dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________23 emesso dall’Uffi­­cio d’esecuzione (UE) di Lugano il

Fatti

19 gennaio 2021, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 1'687.95

oltre agli interessi dell’11.95% dal 19 gennaio 2021 e alle spese;

che

dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 18 giugno

2021 dall’escutente, il 6 settembre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento

per il 16 novembre 2021;

che

con ricorso del 14 settembre 2021, pur precisando di non contestare in linea di

massima il credito posto in esecuzione, RI 1 chiede “dettagli ed estratto conto”,

siccome da mesi non ri-ceve più comunicazioni dalla banca e non è in possesso

di una “diffida di pagamento

attuale”;

che

la ricorrente lamenta inoltre di non aver ricevuto né “una comminatoria di esecuzione” né un precetto esecutivo, ciò che le ha impedito d’interporre

opposizione, e censura quindi la procedura “sommaria” scelta dall’UE;

che,

in definitiva, la ricorrente chiede a questa Camera di esprimersi sulla

legalità e sulla correttezza della procedura sin qui seguita dall’UE;

che

l’altra contestazione contenuta nel ricorso, relativa all’esecu­zione n. __________09,

è stata respinta con decisione 5 gennaio 2022 (inc. 15.2021.102);

che con osservazioni del 22 settembre 2021, rilevata

anzitutto l’as­­senza agli atti della necessaria procura rilasciata al __________

RA 1, l’UE obietta che il precetto

esecutivo è stato regolarmente notificato all’escussa il 22 gennaio 2021

(con raccomandata n. 98.__________) e allo

stesso non è stata fatta opposizione, sicché non gli si può rimproverare alcunché

al riguardo;

che

l’UE chiede quindi alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare

direttamente irricevibile il reclamo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR senza

ulteriori atti istruttori;

che

rilevata l’assenza negli atti degli esemplari del precetto esecutivo necessari

a verificare le circostanze della sua notifica, con ordinanza del 5 gennaio

2022 l’escutente è stata invitata a

presentare eventuali osservazioni al ricorso e a produrre il proprio esemplare

del precetto esecutivo entro il 17 gennaio 2022, ma non ha dato seguito all’invito;

che entro

il medesimo termine l’escussa ha invece prodotto la procura rilasciata al __________ RA 1;

che,

contrariamente a quanto ritenuto per errore, quest’ultimo non risulta iscritto nell’albo dei fiduciari, né in quello degli avvocati o dei

notai, sicché non è abilitato a rappresentare l’escussa in questa procedura (v.

art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione

e fallimento [LPR, RL 280.200];

che

nondimeno si può ritenere che con la firma della procura RI 1 ha ratificato

personalmente il ricorso e indicato il __________ RA 1 come persona cui

notificare il giudizio odierno;

Considerandi

che

contro i provvedimenti delle autorità esecutive previste dalle LEF può essere interposto

ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF);

che

il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di

procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice

constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione

forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF

(Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad

art. 17 LEF, con riferimenti);

che,

dunque, sono irricevibili sia la richiesta di avere dettagli sul credito e un

estratto conto, che semmai dovrebbero essere chiesti direttamente all’escutente,

sia la mera richiesta di esprimersi sulla legalità dell’operato dell’UE;

che

al riguardo il ricorso si avvera perciò irricevibile;

che la ricevibilità della contestazione della ricezione del precetto

esecutivo è dubbia poiché espressa con il condizionale (“nemme­no avrebbe ricevuto una comminatoria di

esecuzione o un precetto esecutivo”);

che

alla ricorrente pare del resto essere stato consegnato il precetto esecutivo allo sportello dell’Ufficio

postale di Lugano il 22 gen­naio 2021 (tracciamento dell’invio n. 98.__________);

che

ad ogni modo RI 1 non ha contestato la relativa allegazione contenuta nelle

osservazioni dell’UE;

che

potrebbe invero sussistere un dubbio al riguardo nella misura in cui l’escutente

non ha prodotto il proprio esemplare del precetto esecutivo, che quale

pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC costituisce piena prova dei

fatti che attesta, finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto (DTF

120.

III 117, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_571/2020 citata,

consid. 6.6.3; sentenza della CEF 15.2012.62 del 22 giugno 2012), segnatamente per quanto concerne l’attestazione

scritta dell’agen­­te notificatore circa l’avvenuta consegna dell’atto

all’escusso o a un membro adulto della sua economia domestica;

che,

comunque sia, la questione può rimanere aperta dal momen­to che RI 1, a ben due

riprese nel ricorso, ha precisato di non contestare “in linea di massima” il credito posto in esecuzione e

nemmeno ha dichiarato di volere interporre opposizione all’ese­cuzione, pur

avendo avuto il tempo di verificarlo;

che

la sua unica obiezione si limita infatti alla procedura scelta dall’UE, da lei

definita come “sommaria”;

che

si è invece appurato che l’UE ha correttamente inviato il precetto esecutivo in

via postale e, constatato come l’escussa non vi avesse interposto opposizione,

ha dato seguito alla domanda di continuazione

dell’esecuzione presentata dall’escutente, emetten­do l’avviso di

pignoramento impugnato e, il 5 gennaio 2022, procedendo all’esecuzione del

pignoramento;

che

su questo punto il ricorso è pertanto infondato;

che

per il resto il ricorso si avvera integralmente irricevibile, siccome l’escussa

non fa valere alcun interesse degno di protezione di far annullare l’avviso di

pignoramento, giacché non contesta la pretesa posta in esecuzione né chiede di

ordinare all’UE di procedere a una nuova notifica del precetto esecutivo;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso

è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.