15.2021.101
Avviso di pignoramento. Contestazione della notificazione del precetto esecutivo (al condizionale) e della procedura "sommaria" seguita dall’UE
7 febbraio 2022Italiano6 min
dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 18 giugno
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.101
Lugano
7 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 settembre 2021 di
RI 1, __________
(c/o __________ RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 settembre
2021 nell’esecuzione n. __________23 promossa nei confronti della ricorrente
dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________23 emesso dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano il
Fatti
19 gennaio 2021, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 1'687.95
oltre agli interessi dell’11.95% dal 19 gennaio 2021 e alle spese;
che
dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 18 giugno
2021 dall’escutente, il 6 settembre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento
per il 16 novembre 2021;
che
con ricorso del 14 settembre 2021, pur precisando di non contestare in linea di
massima il credito posto in esecuzione, RI 1 chiede “dettagli ed estratto conto”,
siccome da mesi non ri-ceve più comunicazioni dalla banca e non è in possesso
di una “diffida di pagamento
attuale”;
che
la ricorrente lamenta inoltre di non aver ricevuto né “una comminatoria di esecuzione” né un precetto esecutivo, ciò che le ha impedito d’interporre
opposizione, e censura quindi la procedura “sommaria” scelta dall’UE;
che,
in definitiva, la ricorrente chiede a questa Camera di esprimersi sulla
legalità e sulla correttezza della procedura sin qui seguita dall’UE;
che
l’altra contestazione contenuta nel ricorso, relativa all’esecuzione n. __________09,
è stata respinta con decisione 5 gennaio 2022 (inc. 15.2021.102);
che con osservazioni del 22 settembre 2021, rilevata
anzitutto l’assenza agli atti della necessaria procura rilasciata al __________
RA 1, l’UE obietta che il precetto
esecutivo è stato regolarmente notificato all’escussa il 22 gennaio 2021
(con raccomandata n. 98.__________) e allo
stesso non è stata fatta opposizione, sicché non gli si può rimproverare alcunché
al riguardo;
che
l’UE chiede quindi alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare
direttamente irricevibile il reclamo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR senza
ulteriori atti istruttori;
che
rilevata l’assenza negli atti degli esemplari del precetto esecutivo necessari
a verificare le circostanze della sua notifica, con ordinanza del 5 gennaio
2022 l’escutente è stata invitata a
presentare eventuali osservazioni al ricorso e a produrre il proprio esemplare
del precetto esecutivo entro il 17 gennaio 2022, ma non ha dato seguito all’invito;
che entro
il medesimo termine l’escussa ha invece prodotto la procura rilasciata al __________ RA 1;
che,
contrariamente a quanto ritenuto per errore, quest’ultimo non risulta iscritto nell’albo dei fiduciari, né in quello degli avvocati o dei
notai, sicché non è abilitato a rappresentare l’escussa in questa procedura (v.
art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione
e fallimento [LPR, RL 280.200];
che
nondimeno si può ritenere che con la firma della procura RI 1 ha ratificato
personalmente il ricorso e indicato il __________ RA 1 come persona cui
notificare il giudizio odierno;
Considerandi
che
contro i provvedimenti delle autorità esecutive previste dalle LEF può essere interposto
ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF);
che
il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione
forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF
(Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad
art. 17 LEF, con riferimenti);
che,
dunque, sono irricevibili sia la richiesta di avere dettagli sul credito e un
estratto conto, che semmai dovrebbero essere chiesti direttamente all’escutente,
sia la mera richiesta di esprimersi sulla legalità dell’operato dell’UE;
che
al riguardo il ricorso si avvera perciò irricevibile;
che la ricevibilità della contestazione della ricezione del precetto
esecutivo è dubbia poiché espressa con il condizionale (“nemmeno avrebbe ricevuto una comminatoria di
esecuzione o un precetto esecutivo”);
che
alla ricorrente pare del resto essere stato consegnato il precetto esecutivo allo sportello dell’Ufficio
postale di Lugano il 22 gennaio 2021 (tracciamento dell’invio n. 98.__________);
che
ad ogni modo RI 1 non ha contestato la relativa allegazione contenuta nelle
osservazioni dell’UE;
che
potrebbe invero sussistere un dubbio al riguardo nella misura in cui l’escutente
non ha prodotto il proprio esemplare del precetto esecutivo, che quale
pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC costituisce piena prova dei
fatti che attesta, finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto (DTF
120.
III 117, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_571/2020 citata,
consid. 6.6.3; sentenza della CEF 15.2012.62 del 22 giugno 2012), segnatamente per quanto concerne l’attestazione
scritta dell’agente notificatore circa l’avvenuta consegna dell’atto
all’escusso o a un membro adulto della sua economia domestica;
che,
comunque sia, la questione può rimanere aperta dal momento che RI 1, a ben due
riprese nel ricorso, ha precisato di non contestare “in linea di massima” il credito posto in esecuzione e
nemmeno ha dichiarato di volere interporre opposizione all’esecuzione, pur
avendo avuto il tempo di verificarlo;
che
la sua unica obiezione si limita infatti alla procedura scelta dall’UE, da lei
definita come “sommaria”;
che
si è invece appurato che l’UE ha correttamente inviato il precetto esecutivo in
via postale e, constatato come l’escussa non vi avesse interposto opposizione,
ha dato seguito alla domanda di continuazione
dell’esecuzione presentata dall’escutente, emettendo l’avviso di
pignoramento impugnato e, il 5 gennaio 2022, procedendo all’esecuzione del
pignoramento;
che
su questo punto il ricorso è pertanto infondato;
che
per il resto il ricorso si avvera integralmente irricevibile, siccome l’escussa
non fa valere alcun interesse degno di protezione di far annullare l’avviso di
pignoramento, giacché non contesta la pretesa posta in esecuzione né chiede di
ordinare all’UE di procedere a una nuova notifica del precetto esecutivo;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso
è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.