15.2021.102
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione del credito posto in esecuzione. Allegata opposizione al precetto esecutivo. Richiesta di accertare l’illegittimità dell’operato dell’UE
5 gennaio 2022Italiano6 min
i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2019.26 del 10
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Incarto n.
15.2021.102
Lugano
5 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 14 settembre 2021 di
RI 1, __________
(rappresentata dal Dr. oec. RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 settembre 2021 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
(rappresentata dalla RA 2, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16
giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI
1 per l’incasso di fr. 4'817.80 oltre agli interessi del 4.95% dal 3
novembre 2020 e alle spese;
che
dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 9
agosto 2021 dall’escutente, il 6 settembre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento
per il 16 novembre 2021;
che
all’avviso di pignoramento erano allegati un documento riportante il saldo dell’esecuzione,
in capitale, interessi e spese di esecuzione, e il relativo bollettino di
versamento;
che
con ricorso del 14 settembre 2021 diretto sia contro l’avviso di pignoramento
appena nominato che contro l’avviso di pignoramento di stessa data emesso nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla __________ (inc. 15.2021.101), RI 1 dichiara di non
riconoscere il credito posto in esecuzione – a suo dire frutto di una truffa in
cui è coinvolta l’escutente, da lei denunciata penalmente –, e afferma di aver
fatto opposizione al precetto esecutivo già nell’agosto del 2020, ma di non
aver mai ricevuto un riscontro né una convocazione all’udienza di rigetto dell’opposizione;
che la ricorrente censura inoltre l’assenza sul
foglio “Saldo di un’esecuzione” di commenti e informazioni
sul documento stesso, come pure dell’indicazione dei mezzi d’impugnazione, esprimendo
dubbi sulla conformità di tale documento alla LEF, posto che la legge dovrebbe
invece darle modo di difendersi da pretese ingiustificate o contestabili;
che,
in definitiva, la ricorrente chiede a questa Camera di esprimersi sulla
legalità e sulla correttezza della procedura sin qui seguita dall’UE;
che
con osservazioni del 22 settembre 2021, l’UE obietta che il precetto esecutivo
è stato regolarmente notificato all’escussa il 18 giugno 2021 (con raccomandata
n. __________) che e allo stesso non è stata fatta opposizione, sicché non gli
si può rimproverare nulla al riguardo;
che
l’UE chiede quindi alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare
direttamente irricevibile il reclamo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR senza
ulteriori atti istruttori;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) –
entro dieci giorni dall’emissione, il 6 settembre 2021, dell’avviso
di pignoramento impugnato, il ricorso è tempestivo (art. 17 LEF);
che l’autorità di vigilanza non è competente per statuire sulla
fondatezza materiale del credito posto in esecuzione – questione per la quale è
data la via giudiziaria riservata dall’art. 17 cpv. 1 LEF –bensì solo sulla
regolarità formale della procedura esecutiva;
che
le censure di diritto materiale devono dunque essere sollevate e discusse nel
quadro di una procedura giudiziaria di merito (art. 79 LEF) o in sede di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF);
che
nel caso in esame la ricorrente dichiara invero di aver interposto opposizione
al precetto esecutivo, ma non ne fornisce alcuna prova;
che
del resto è logicamente escluso che la ricorrente abbia interposto opposizione già
nell’agosto 2020 a un precetto esecutivo notificatole solo il 18 giugno
2021;
che
la censura si rivela dunque infondata, ricordato che l’onere della prova
dell’opposizione incombe all’escusso (sentenza della CEF 15.2014.81 del 6
ottobre 2014, consid. 3);
che la legge non impone agli uffici di esecuzione un obbligo
corrispondente a quello delle autorità di vigilanza d’indicare sulle loro decisioni
Fatti
i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2019.26 del 10
settembre 2019 consid. 1) né ne esige una motivazione (sentenza della CEF 15.2021.24 del 3 agosto
2021 consid. 3);
che
la censura relativa al foglio “Saldo di un’esecuzione” è così
infondata, per tacere del fatto che la ricorrente è
riuscita apparentemente senza difficoltà a presentare e motivare il ricorso in
esame;
che
del resto l’art. 90 LEF e il modulo n. 5 (avviso di pignoramento) non prevedono
alcuna informazione particolare sull’esecuzione oltre al nome delle parti e all’importo
complessivo posto in esecuzione (sentenza della CEF 15.2020.16 del 24 marzo
2020 consid. 5) alla scadenza del termine di ricorso contro il pignoramento
(sentenza della CEF 15.2018.105 del 16 gennaio 2019 pag. 3);
che
il foglio “Saldo di un’esecuzione” fornisce invero all’escusso una
semplice informazione e un’ultima possibilità di evitare il pignoramento pagando il dovuto mediante l’allegato
bollettino di versamento;
che
il ricorso giusta l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di
un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un
eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in
vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF,
con rif.);
che
la richiesta generica (e non motivata) rivolta alla Camera di esprimersi sulla
Considerandi
legalità dell’operato dell’UE è pertanto irricevibile;
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza
respinto, ciò che rende superfluo richiedere alla ricorrente la produzione di
una procura a favore del proprio rappresentante e notificare il ricorso alla
controparte per osservazioni;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RA 1, __________,
__________;
– RA 2, __________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.