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Decisione

15.2021.102

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione del credito posto in esecuzione. Allegata opposizione al precetto esecutivo. Richiesta di accertare l’illegittimità dell’operato dell’UE

5 gennaio 2022Italiano6 min

i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2019.26 del 10

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.102

Lugano

5 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 14 settembre 2021 di

RI 1, __________

(rappresentata dal Dr. oec. RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 settembre 2021 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

(rappresentata dalla RA 2, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16

giugno 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI

1 per l’incasso di fr. 4'817.80 oltre agli interessi del 4.95% dal 3

novembre 2020 e alle spese;

che

dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 9

agosto 2021 dall’escutente, il 6 settembre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento

per il 16 novembre 2021;

che

all’avviso di pignoramento erano allegati un documento riportante il saldo dell’esecuzione,

in capitale, interessi e spese di esecuzione, e il relativo bollettino di

versamento;

che

con ricorso del 14 settembre 2021 diretto sia contro l’avviso di pignoramento

appena nominato che contro l’avviso di pignoramento di stessa data emesso nell’esecuzione

n. __________ promos­sa dalla __________ (inc. 15.2021.101), RI 1 dichiara di non

riconoscere il credito posto in esecuzione – a suo dire frutto di una truffa in

cui è coinvolta l’escutente, da lei denunciata penalmente –, e afferma di aver

fatto opposizione al precetto esecutivo già nell’agosto del 2020, ma di non

aver mai ricevuto un riscontro né una convocazione all’udienza di rigetto dell’opposi­zione;

che la ricorrente censura inoltre l’assenza sul

foglio “Saldo di un’e­secuzione” di commenti e informazioni

sul documento stesso, co­me pure dell’indicazione dei mezzi d’impugnazione, esprimendo

dubbi sulla conformità di tale documento alla LEF, posto che la legge dovrebbe

invece darle modo di difendersi da pretese ingiustificate o contestabili;

che,

in definitiva, la ricorrente chiede a questa Camera di esprimersi sulla

legalità e sulla correttezza della procedura sin qui seguita dall’UE;

che

con osservazioni del 22 settembre 2021, l’UE obietta che il precetto esecutivo

è stato regolarmente notificato all’escussa il 18 giugno 2021 (con raccomandata

n. __________) che e allo stesso non è stata fatta opposizione, sicché non gli

si può rimproverare nulla al riguardo;

che

l’UE chiede quindi alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare

direttamente irricevibile il reclamo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR senza

ulteriori atti istruttori;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) –

entro dieci giorni dall’emissione, il 6 settembre 2021, dell’avviso

di pignoramento impugnato, il ricorso è tempestivo (art. 17 LEF);

che l’autorità di vigilanza non è competente per statuire sulla

fondatezza materiale del credito posto in esecuzione – questione per la quale è

data la via giudiziaria riservata dall’art. 17 cpv. 1 LEF –bensì solo sulla

regolarità formale della procedura esecutiva;

che

le censure di diritto materiale devono dunque essere sollevate e discusse nel

quadro di una procedura giudiziaria di merito (art. 79 LEF) o in sede di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF);

che

nel caso in esame la ricorrente dichiara invero di aver interposto opposizione

al precetto esecutivo, ma non ne fornisce alcu­na prova;

che

del resto è logicamente escluso che la ricorrente abbia interposto opposizione già

nell’agosto 2020 a un precetto esecutivo notificatole solo il 18 giugno

2021;

che

la censura si rivela dunque infondata, ricordato che l’onere della prova

dell’opposizione incombe all’escusso (sentenza della CEF 15.2014.81 del 6

ottobre 2014, consid. 3);

che la legge non impone agli uffici di esecuzione un obbligo

corrispondente a quello delle autorità di vigilanza d’indicare sulle loro decisioni

Fatti

i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2019.26 del 10

settembre 2019 consid. 1) né ne esi­ge una motivazione (sentenza della CEF 15.2021.24 del 3 agosto

2021 consid. 3);

che

la censura relativa al foglio “Saldo di un’esecuzione” è così

infondata, per tacere del fatto che la ricorrente è

riuscita apparentemente senza difficoltà a presentare e motivare il ricorso in

esa­me;

che

del resto l’art. 90 LEF e il modulo n. 5 (avviso di pignoramento) non prevedono

alcuna informazione particolare sull’esecuzione oltre al nome delle parti e all’importo

complessivo posto in esecuzione (sentenza della CEF 15.2020.16 del 24 marzo

2020 consid. 5) alla scadenza del termine di ricorso contro il pignoramento

(sentenza della CEF 15.2018.105 del 16 gennaio 2019 pag. 3);

che

il foglio “Saldo di un’esecuzione” fornisce invero all’escusso una

semplice informazione e un’ultima possibilità di evitare il pignoramento pagando il dovuto mediante l’allegato

bollettino di ver­samento;

che

il ricorso giusta l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di

un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro mo­do – e non alla semplice constatazione di un

eventuale errato com­portamento dell’organo di esecuzione forzata in

vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF,

con rif.);

che

la richiesta generica (e non motivata) rivolta alla Camera di esprimersi sulla

Considerandi

legalità dell’operato dell’UE è pertanto irricevibile;

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza

respinto, ciò che rende superfluo richiedere alla ricorrente la produzione di

una procura a favore del proprio rappresentante e notificare il ricorso alla

controparte per osservazioni;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RA 1, __________,

__________;

– RA 2, __________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.