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Decisione

15.2021.104

Minimo di esistenza. Presunto trasloco dell’escusso all’estero poco dopo il pignoramento. Stralcio del ricorso considerato senza interesse

4 marzo 2022Italiano4 min

il 28 settembre 2021 il Presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto

Source ti.ch

RI 1

Incarto n.

15.2021.104

Lugano

4 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 settembre 2021 di

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro il pignoramento eseguito il 9 settembre 2021 nelle esecuzioni n.

__________82, __________91, __________61 e __________62 promosse nei confronti

della ricorrente rispettivamente da

Confederazione

Svizzera, Berna

Stato del

Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’PA 2 )

Comune

di ,

Azienda

acqua potabile ,

(rappresentati

dal PA 3 )

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a richiesta degli escutenti appena menzionati, il 9 settembre 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Lugano,

ha pignorato pres­so la

datrice di lavoro dell’escussa RI 1, la __________, l’eccedenza

pignorabile arrotondata in fr. 2'000.– dal 23 luglio 2021, dopo aver

accertato che il suo minimo esistenziale ammonta a fr. 2'550.–;

che

con ricorso del 20 settembre 2021 RI 1 ha chiesto che il pignoramento del suo

reddito venisse annullato e in subordine ricalcolato come indicato nel ricorso,

aumentando il suo minimo esistenziale indicativamente di almeno fr. 4'680.–;

che

Fatti

il 28 settembre 2021 il Presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione;

che

l’11 ottobre 2021 il patrocinatore della ricorrente ha chiesto all’UE di concederle

una proroga fino al 31 ottobre 2021 per presentare osservazioni alla decisione

sull’effetto sospensivo e per produrre, entro il medesimo termine, i

giustificativi di pagamento delle spese invocate con il ricorso, spiegando

che, trovandosi la sua cliente momentaneamente all’estero, non gli poteva

fornire i giustificativi in questione;

che

la ricorrente non ha fornito i giustificativi di pagamento neppure entro la

data proposta dal suo legale, per altro richiestile dal­l’UE già prima del

pignoramento, poi rinviato al 23 luglio 2021 su richiesta del suo patrocinatore

proprio per procurarsi i dati necessari (cfr. scritti 25 maggio e 6 agosto

2021 dell’avv. PA 1);

che

nulla ostava quindi a entrare senza indugio nel merito del ricorso;

ch’essendo

risultato nel frattempo da un controllo nella banca dati sui movimenti della

popolazione (MovPop) che il 14 settembre 2021, pochi giorni dopo il

pignoramento, l’escussa era andata a stabilirsi con il figlio __________ ad __________

in Spagna, con scritto del 24 gennaio 2022 il presidente della Camera ha

chiesto al patrocinatore della ricorrente di determinarsi al riguardo e di

comunicare dove risiedeva la sua cliente precisando, ove – come sembrava –

fosse domiciliata in Spagna, se confermava il ricorso, sebbene si sarebbe

allora dovuto procedere a una revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv.

3 LEF per adattarlo alle nuove circostanze;

che

in assenza di risposta, con ordinanza del 14 febbraio 2022 il presidente della

Camera ha assegnato alla ricorrente un termine di dieci giorni per indicare il

Considerandi

suo domicilio attuale e precisare se il ricorso conserva ancora un interesse,

rendendola attenta al fatto che in caso di silenzio il ricorso sarebbe stato

stralciato dal ruolo siccome diventato senza interesse;

che

entro il termine assegnatole la ricorrente è rimasta silente;

che

in conformità all’avvertenza contenuta nell’ordinanza appena citata, il ricorso

va pertanto dichiarato senza interesse e stralciato dal ruolo (art. 24b

cpv. 1 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza interesse ed è pertanto stralciato dal

ruolo.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.