15.2021.104
Minimo di esistenza. Presunto trasloco dell’escusso all’estero poco dopo il pignoramento. Stralcio del ricorso considerato senza interesse
4 marzo 2022Italiano4 min
il 28 settembre 2021 il Presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto
Source ti.ch
RI 1
Incarto n.
15.2021.104
Lugano
4 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 settembre 2021 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il pignoramento eseguito il 9 settembre 2021 nelle esecuzioni n.
__________82, __________91, __________61 e __________62 promosse nei confronti
della ricorrente rispettivamente da
Confederazione
Svizzera, Berna
Stato del
Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’PA 2 )
Comune
di ,
Azienda
acqua potabile ,
(rappresentati
dal PA 3 )
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a richiesta degli escutenti appena menzionati, il 9 settembre 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Lugano,
ha pignorato presso la
datrice di lavoro dell’escussa RI 1, la __________, l’eccedenza
pignorabile arrotondata in fr. 2'000.– dal 23 luglio 2021, dopo aver
accertato che il suo minimo esistenziale ammonta a fr. 2'550.–;
che
con ricorso del 20 settembre 2021 RI 1 ha chiesto che il pignoramento del suo
reddito venisse annullato e in subordine ricalcolato come indicato nel ricorso,
aumentando il suo minimo esistenziale indicativamente di almeno fr. 4'680.–;
che
Fatti
il 28 settembre 2021 il Presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione;
che
l’11 ottobre 2021 il patrocinatore della ricorrente ha chiesto all’UE di concederle
una proroga fino al 31 ottobre 2021 per presentare osservazioni alla decisione
sull’effetto sospensivo e per produrre, entro il medesimo termine, i
giustificativi di pagamento delle spese invocate con il ricorso, spiegando
che, trovandosi la sua cliente momentaneamente all’estero, non gli poteva
fornire i giustificativi in questione;
che
la ricorrente non ha fornito i giustificativi di pagamento neppure entro la
data proposta dal suo legale, per altro richiestile dall’UE già prima del
pignoramento, poi rinviato al 23 luglio 2021 su richiesta del suo patrocinatore
proprio per procurarsi i dati necessari (cfr. scritti 25 maggio e 6 agosto
2021 dell’avv. PA 1);
che
nulla ostava quindi a entrare senza indugio nel merito del ricorso;
ch’essendo
risultato nel frattempo da un controllo nella banca dati sui movimenti della
popolazione (MovPop) che il 14 settembre 2021, pochi giorni dopo il
pignoramento, l’escussa era andata a stabilirsi con il figlio __________ ad __________
in Spagna, con scritto del 24 gennaio 2022 il presidente della Camera ha
chiesto al patrocinatore della ricorrente di determinarsi al riguardo e di
comunicare dove risiedeva la sua cliente precisando, ove – come sembrava –
fosse domiciliata in Spagna, se confermava il ricorso, sebbene si sarebbe
allora dovuto procedere a una revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv.
3 LEF per adattarlo alle nuove circostanze;
che
in assenza di risposta, con ordinanza del 14 febbraio 2022 il presidente della
Camera ha assegnato alla ricorrente un termine di dieci giorni per indicare il
Considerandi
suo domicilio attuale e precisare se il ricorso conserva ancora un interesse,
rendendola attenta al fatto che in caso di silenzio il ricorso sarebbe stato
stralciato dal ruolo siccome diventato senza interesse;
che
entro il termine assegnatole la ricorrente è rimasta silente;
che
in conformità all’avvertenza contenuta nell’ordinanza appena citata, il ricorso
va pertanto dichiarato senza interesse e stralciato dal ruolo (art. 24b
cpv. 1 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza interesse ed è pertanto stralciato dal
ruolo.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.