15.2021.105
Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria
26 gennaio 2022Italiano8 min
il 14 marzo, il 31 ottobre 2018, il 4 settembre 2020 e il 24 giugno 2021 l’Ufficio
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Incarto n.
15.2021.105
Lugano
26 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella procedura
avviata con istanza 24 settembre
2021 dall’Ufficio d’esecuzione (sede di Lugano), con cui chiede di determinare il
modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
PI 1,
nell’eredità giacente fu PI 4 (†
2004), composta oltre a PI 1 di
PI 2,
nelle varie esecuzioni dei gruppi 23, 24, 26 e 27 promosse
contro l’escusso da
PI 3,
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona
e dall’Ufficio federale delle
comunicazioni, Bienne)
Comune di Lugano, Lugano
(rappresentato dal suo Municipio e per esso
dall’Ufficio contribuzioni,
Lugano)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle diverse
esecuzioni promosse nei confronti di PI 1 per oltre fr. 60'000.– complessivi,
il 14 marzo, il 31 ottobre 2018, il 4 settembre 2020 e il 24 giugno 2021 l’Ufficio
d’esecuzione (UE), sede di Lugano, ha pignorato i diritti spettanti all’escusso
nella comunione ereditaria della madre fu PI 4, composta anche di PI 2, sorella del debitore. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione i
fondi n. __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________. Nei verbali di pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’interessenza
pignorata il valore di stima di fr. 150'000.–, indicando che quello effettivo sarebbe stato
stabilito dopo la domanda di realizzazione.
B. Avendo i creditori presentato le domande di
vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 13 luglio 2021 a norma dell’art.
9 dell’Ordinanza del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della
quale nessuna conciliazione è
potuta essere raggiunta in assenza di tutti i creditori. In questo frangente l’Ufficio
ha attribuito al fondo n. __________ RFD di __________ un valore di stima di fr. 410'000.–.
Da tale importo l’Ufficio ha dedotto fr. 21'000.–, pari al valore nominale
della cartella ipotecaria gravante l’immobile,
e ha attribuito alla quota
ereditaria di ½ del debitore il valore di fr. 194'500.–.
Non ha invece stimato gli altri fondi (boschi il cui valore di stima ufficiale ammonta
in totale a fr. 3'721.90), siccome i crediti erano già coperti dal
presumibile valore di realizzazione della metà di quello principale.
C. Il
2 agosto 2021 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota
ereditaria pignorata. Nel termine
impartito l’escusso ha proposto di liquidare tutti i crediti mediante il
pagamento di ¼ del loro valore. Con scritti del 17 e 20 settembre il Comune di
Lugano, lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno
rifiutato l’offerta.
D. Con
istanza del 24 settembre 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il
modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro
vendita ai pubblici incanti. Come in sede di conciliazione, l’Ufficio ha
attribuito all’intera sostanza ereditaria un valore complessivo di fr. 389'000.– e all’interessenza
del debitore un valore di fr. 194'500.–
Considerato
in
diritto:
1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca
tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando
poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10
cpv. 1 ODiC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della
comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei
diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione
del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
Considerandi
2.
Nel
caso in rassegna, come esposto sopra (consid. B e D), l’Ufficio ha stimato la
quota ereditaria del debitore in fr. 194'500.– e nessuna
parte interessata ha contestato siffatta stima. Ora, le pretese per cui i
creditori sono giunti allo stadio del pignoramento ammontavano al 16 settembre 2021 a complessivi fr. 66'842.50. Questo
importo rappresenta all’incirca un terzo del valore di stima della quota di PI
1, e ancor meno se si considera che l’onere ipotecario effettivo potrebbe
essere inferiore a quello nominale di fr. 21'000.– e che per determinare
la quota ereditaria in questione non sono stati computati anche i valori dei
rimanenti immobili (boschi) facenti parte dell’asse successorio. Ciò posto,
sussiste il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo
ampiamente inferiore al suo valore reale, non avendo i creditori alcun
interesse, in sede d’asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore abbia
superato l’importo totale dei loro crediti.
2.1
In
queste circostanze risulta inopportuna la proposta dell’UE di realizzare la
quota agli incanti pubblici, come pure l’offerta dell’escusso di liquidare i
suoi debiti con un dividendo del 25%, tre creditori avendola del resto
espressamente rifiutata.
2.2
Il
modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a
differenza della vendita all’asta può essere ordinato anche quando il valore
della quota pignorata non è determinato almeno approssimativamente, garantisce invece che l’Ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa
riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della
quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv.
1.
ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC).
Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da
saldare con quanto
otterrà l’escusso nella divisione (art.
13.
cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di
procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n.
58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di
evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è
stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a
trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e
dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart
in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).
3.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire
nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state
pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).
3.1
Incomberà
quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità
qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta
anche di rappresentare l’escusso nella
procedura (sentenza della CEF 15.2020.66 del 20 novembre 2020). Le spese
connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori
(art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del
pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono
inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela
prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
3.2
L’Ufficio
procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a
realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere
disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei
quali la quota è stata pignorata.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano,
di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 4, di cui egli è membro
insieme a PI 2, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione
di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del
considerando 3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al
considerando 2.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, sede di
Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.