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Decisione

15.2021.105

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

26 gennaio 2022Italiano8 min

il 14 marzo, il 31 ottobre 2018, il 4 settembre 2020 e il 24 giugno 2021 l’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.105

Lugano

26 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella procedura

avviata con istanza 24 settembre

2021 dall’Ufficio d’esecuzione (sede di Lugano), con cui chiede di determinare il

modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

PI 1,

nell’eredità giacente fu PI 4 (†

2004), composta oltre a PI 1 di

PI 2,

nelle varie esecuzioni dei gruppi 23, 24, 26 e 27 promosse

contro l’escusso da

PI 3,

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona

e dall’Ufficio federale delle

comunicazioni, Bienne)

Comune di Lugano, Lugano

(rappresentato dal suo Municipio e per esso

dall’Ufficio contribuzioni,

Lugano)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle diverse

esecuzioni promosse nei confronti di PI 1 per oltre fr. 60'000.– complessivi,

il 14 marzo, il 31 ottobre 2018, il 4 settembre 2020 e il 24 giugno 2021 l’Ufficio

d’esecuzione (UE), sede di Lugano, ha pignorato i diritti spettanti all’escusso

nella comunione ereditaria della madre fu PI 4, composta anche di PI 2, sorella del debitore. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione i

fondi n. __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________. Nei verbali di pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’interessenza

pignorata il valore di stima di fr. 150'000.–, indicando che quello effettivo sarebbe stato

stabilito dopo la doman­da di realizzazione.

B. Avendo i creditori presentato le domande di

vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 13 luglio 2021 a norma dell’art.

9 dell’Ordinanza del Tribunale federale

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della

quale nessuna conciliazione è

potuta essere raggiunta in assenza di tutti i creditori. In questo frangente l’Ufficio

ha attribuito al fondo n. __________ RFD di __________ un valore di stima di fr. 410'000.–.

Da tale importo l’Ufficio ha dedotto fr. 21'000.–, pari al valore nominale

della cartella ipotecaria gravante l’immobile,

e ha attribuito alla quota

ereditaria di ½ del debitore il valore di fr. 194'500.–.

Non ha invece stimato gli altri fondi (boschi il cui valore di stima ufficiale ammonta

in totale a fr. 3'721.90), siccome i crediti erano già coperti dal

presumibile valore di realizzazione della metà di quello principale.

C. Il

2 agosto 2021 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota

ereditaria pignorata. Nel termine

impartito l’escusso ha proposto di liquidare tutti i crediti mediante il

pagamento di ¼ del loro valore. Con scritti del 17 e 20 settembre il Comune di

Lugano, lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno

rifiutato l’offerta.

D. Con

istanza del 24 settembre 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il

modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro

vendita ai pubblici incanti. Come in sede di conciliazione, l’Ufficio ha

attribuito all’intera sostanza ereditaria un valore complessivo di fr. 389'000.– e all’inte­­ressenza

del debitore un valore di fr. 194'500.–

Considerato

in

diritto:

1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca

tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando

poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10

cpv. 1 ODiC). L’autorità

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della

comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei

diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota

pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione

del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

Considerandi

2.

Nel

caso in rassegna, come esposto sopra (consid. B e D), l’Ufficio ha stimato la

quota ereditaria del debitore in fr. 194'500.– e nessuna

parte interessata ha contestato siffatta stima. Ora, le pretese per cui i

creditori sono giunti allo stadio del pignoramento ammontavano al 16 settembre 2021 a complessivi fr. 66'842.50. Que­sto

importo rappresenta all’incirca un terzo del valore di stima della quota di PI

1, e ancor meno se si considera che l’onere ipotecario effettivo potrebbe

essere inferiore a quello nominale di fr. 21'000.– e che per determinare

la quota ereditaria in questione non sono stati computati anche i valori dei

rimanenti immobili (boschi) facenti parte dell’asse successorio. Ciò posto,

sussiste il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo

ampiamente inferiore al suo valore reale, non avendo i creditori alcun

interesse, in sede d’asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore abbia

superato l’importo totale dei loro crediti.

2.1

In

queste circostanze risulta inopportuna la proposta dell’UE di realizzare la

quota agli incanti pubblici, come pure l’offerta dell’e­­scusso di liquidare i

suoi debiti con un dividendo del 25%, tre creditori avendola del resto

espressamente rifiutata.

2.2

Il

modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a

differenza della vendita all’asta può essere ordinato anche quando il valore

della quota pignorata non è determinato almeno approssimativamente, garantisce invece che l’Ufficio, do­po aver estinto i crediti, possa

riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della

quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv.

1.

ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC).

Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da

saldare con quanto

otterrà l’escusso nella divisione (art.

13.

cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di

procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n.

58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di

evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è

stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a

trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e

dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart

in: Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).

3.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).

3.1

Incomberà

quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità

qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta

anche di rappresentare l’escusso nella

procedura (sentenza della CEF 15.2020.66 del 20 novembre 2020). Le spese

connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori

(art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del

pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono

inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela

prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

3.2

L’Ufficio

procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimen­to dei creditori, a

realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere

disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei

quali la quota è stata pignorata.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecu­­zione, sede di Lugano,

di sostituirsi a PI 1 nella comunio­ne ereditaria fu PI 4, di cui egli è membro

insieme a PI 2, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione

di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del

considerando 3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al

considerando 2.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, sede di

Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.