15.2021.106
Ricorso contro il pignoramento di una quota ereditaria. Tempestività. Esigenza di motivazione del ricorso
14 gennaio 2022Italiano5 min
la possibilità di ricorso all’autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (recte: 2) del verbale
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.106
Lugano
14 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 settembre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Locarno, o meglio contro il pignoramento eseguito il 12 maggio 2021 e
verbalizzato il 14 luglio 2021 nelle esecuzioni facenti parte del gruppo n. 1
promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(esecuzioni n. __________ e __________)
Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG,
Bellinzona
(esecuzioni n. __________ e __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a favore dei creditori appena menzionati, il 12 maggio 2021 l’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Locarno ha interrogato l’escusso RI 1 e ha poi proceduto al pignoramento della sua quota di 1⁄6 nella comunione ereditaria del
padre fu __________, i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. __________
RFD di __________ e un conto presso la PI 3, stimandone il valore in fr. 102'906.–
per il fondo e in fr. 5'500.– per il conto;
che
l’UE ha invece accertato che il reddito dell’escusso per lavori saltuari, di fr. 300.–,
era impignorabile stante il fatto che il suo mi-nimo esistenziale era di
(almeno) fr. 1'200.– (verbale di pignoramento del 14 luglio 2021,
notificato all’escusso il 22 luglio);
che
con scritto del 2 agosto 2021 indirizzato all’UE, RI 1 ha contestato il verbale
Fatti
di pignoramento, chiedendo di “ritirare
e annullare tutte le operazioni fatte”, anche quelle all’Ufficio
dei registri, al creditore ipotecario e alla banca, e d’indicargli i mezzi e i
termini di ricorso;
che
l’UE ha risposto a tale scritto il 7 settembre, ricordando in particolare che
la possibilità di ricorso all’autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (recte: 2) del verbale
di pignoramento;
che con il ricorso in esame, del 27 settembre
2021, RI 1 contesta nuovamente il verbale di pignoramento del 14 luglio 2021 e
tutte le operazioni dell’UE, comprese quelle fatte all’Ufficio dei registri, al
creditore ipotecario e alla PI 3;
che il ricorso contro i provvedimenti dell’ufficio
d’esecuzione devono essere presentati all’autorità di vigilanza entro
dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), come indicato a pag. 2 del verbale di
pignoramento impugnato (la menzione di questa norma figurante d’altronde già
nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 12 maggio 2021, a pag.
2 n. 3);
che
interposto solo il 27 settembre 2021, il ricorso appare tardivo e pertanto
irricevibile;
che
nulla cambia anche volendo considerare come ricorso tempestivo lo scritto del 2
agosto 2021, poiché è sprovvisto di motivazione ed è pertanto ugualmente
irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
– va del resto rilevato per abbondanza – il ricorrente ha avuto la possibilità
di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto
dell’opposizione, ormai chiuse con sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle
in discussione in occasione del pignoramento;
che
la critica alla base mensile di fr. 1'200.– è senza oggetto, siccome l’UE
non ha pignorato il suo reddito e l’art. 93 LEF si applica unicamente ai
redditi dell’escusso, non alle quote ereditarie;
Considerandi
che
per lo stesso motivo è pure senza oggetto la pretesa diminuzione del suo
reddito causata dal maltempo e la grandine durante l’estate del 2021;
che
non è dimostrata – né è di rilievo per il pignoramento – la pretesa
inaccessibilità al conto presso la PI 3;
che,
infine, non risulta dallo scritto 7 settembre 2021 dell’UE – né dalle sue
spiegazioni nelle osservazioni al ricorso – il “gesto di prevaricazione” di
cui si duole il ricorrente;
che
semmai ci si potrebbe interrogare se l’UE non avrebbe dovuto denunciare RI 1 al Ministero pubblico per frode
nel pignoramento (art. 163 CP) per avere egli omesso di dichiarare i
propri diritti nella successione del padre in occasione di precedenti
esecuzioni;
che
il ricorso risulta pertanto integralmente irricevibile;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.