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Decisione

15.2021.106

Ricorso contro il pignoramento di una quota ereditaria. Tempestività. Esigenza di motivazione del ricorso

14 gennaio 2022Italiano5 min

la possibilità di ricorso all’autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (recte: 2) del verbale

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.106

Lugano

14 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 settembre 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione

di Locarno, o meglio contro il pignoramento eseguito il 12 maggio 2021 e

verbalizzato il 14 luglio 2021 nelle esecuzioni facenti parte del gruppo n. 1

promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

(esecuzioni n. __________ e __________)

Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG,

Bellinzona

(esecuzioni n. __________ e __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a favore dei creditori appena menzionati, il 12 maggio 2021 l’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Locarno ha interrogato l’escusso RI 1 e ha poi proceduto al pignoramento della sua quota di 1⁄6 nella comunione ereditaria del

padre fu __________, i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. __________

RFD di __________ e un conto presso la PI 3, stimandone il valore in fr. 102'906.–

per il fondo e in fr. 5'500.– per il conto;

che

l’UE ha invece accertato che il reddito dell’escusso per lavori saltuari, di fr. 300.–,

era impignorabile stante il fatto che il suo mi-nimo esistenziale era di

(almeno) fr. 1'200.– (verbale di pignoramento del 14 luglio 2021,

notificato all’escusso il 22 luglio);

che

con scritto del 2 agosto 2021 indirizzato all’UE, RI 1 ha contestato il verbale

Fatti

di pignoramento, chiedendo di “ritirare

e annullare tutte le operazioni fatte”, anche quelle all’Ufficio

dei registri, al creditore ipotecario e alla banca, e d’indicargli i mezzi e i

termini di ricorso;

che

l’UE ha risposto a tale scritto il 7 settembre, ricordando in particolare che

la possibilità di ricorso all’autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (recte: 2) del verbale

di pignoramento;

che con il ricorso in esame, del 27 settembre

2021, RI 1 con­testa nuovamente il verbale di pignoramento del 14 luglio 2021 e

tutte le operazioni dell’UE, comprese quelle fatte all’Ufficio dei registri, al

creditore ipotecario e alla PI 3;

che il ricorso contro i provvedimenti dell’ufficio

d’esecuzione devo­no essere presentati all’autorità di vigilanza entro

dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), come indicato a pag. 2 del verbale di

pignoramento impugnato (la menzione di questa norma figurante d’altron­­de già

nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 12 maggio 2021, a pag.

2 n. 3);

che

interposto solo il 27 settembre 2021, il ricorso appare tardivo e pertanto

irricevibile;

che

nulla cambia anche volendo considerare come ricorso tempestivo lo scritto del 2

agosto 2021, poiché è sprovvisto di motivazione ed è pertanto ugualmente

irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che

– va del resto rilevato per abbondanza – il ricorrente ha avuto la possibilità

di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto

dell’opposizione, ormai chiuse con sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle

in discussione in occasione del pignoramento;

che

la critica alla base mensile di fr. 1'200.– è senza oggetto, siccome l’UE

non ha pignorato il suo reddito e l’art. 93 LEF si applica unicamente ai

redditi dell’escusso, non alle quote ereditarie;

Considerandi

che

per lo stesso motivo è pure senza oggetto la pretesa diminuzione del suo

reddito causata dal maltempo e la grandine durante l’estate del 2021;

che

non è dimostrata – né è di rilievo per il pignoramento – la pretesa

inaccessibilità al conto presso la PI 3;

che,

infine, non risulta dallo scritto 7 settembre 2021 dell’UE – né dalle sue

spiegazioni nelle osservazioni al ricorso – il “gesto di prevaricazione” di

cui si duole il ricorrente;

che

semmai ci si potrebbe interrogare se l’UE non avrebbe dovuto denunciare RI 1 al Ministero pubblico per frode

nel pignora­mento (art. 163 CP) per avere egli omesso di dichiarare i

propri diritti nella successione del padre in occasione di precedenti

esecuzioni;

che

il ricorso risulta pertanto integralmente irricevibile;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.