15.2021.107
Domanda di continuazione dell’esecuzione dichiarata irricevibile. Attestato di carenza di beni dopo pignoramento. Partenza per l’estero. Foro esecutivo
28 marzo 2022Italiano15 min
2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 2 ha escusso PI 1 per l’incasso
Source ti.ch
RI 1
Incarto n.
15.2021.107
Lugano
28 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 27 settembre 2021 di
RI 1 (GR)
(ora patrocinato dall’__________ RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
o meglio contro la decisione d’irricevibilità della domanda di continuazione
dell’esecuzione emessa il 16 settembre 2021 nell’esecuzione n. __________
promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1 IT-__________
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 maggio
2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 2 ha escusso PI 1 per l’incasso
di fr. 162'709.75 oltre a interessi e spese.
B. Il
3 settembre 2019, l’UE ha pignorato a favore dell’escutente, a concorrenza di fr. 222'611.10,
il diritto di usufrutto vita natural du-rante iscritto a favore dell’escussa
sull’unità di proprietà per piani
(PPP) n. __________ di 48⁄1000 della particella n. __________ RFD
di __________ intestata alla figlia RI 1.
C. Il 20 novembre 2020 PI 1 ha lasciato la
Svizzera per la Gran Bretagna.
D. Con sentenza dell’11 gennaio 2021 (inc.
15.2020.27) la scrivente Camera ha fatto ordine all’UE di realizzare ai
pubblici incanti o a trattative private il diritto di esercitare l’usufrutto.
E. Il 24 marzo 2021 RI 1 si è aggiudicato il diritto di esercitare l’usufrutto dell’escussa per fr. 65'100.–,
pagati a mezzo di compensazione con la sua pretesa nei confronti della
stessa.
F. Mediante sentenza del 23 aprile 2021 (inc.
15.2021.23), la Camera ha respinto l’istanza d’intervento presentata da RI 1
il 19 febbraio 2021, volta a obbligare l’UE a confiscare immediatamente le
chiavi dell’abitazione, così da poterle consegnare all’aggiudicatario il
giorno dell.sta, così come il ricorso del 26 marzo
2021 inteso a ordinare all’UE di ritirare le chiavi della porta d’entrata
dell’edificio, dell’appartamento e del giardino, rinviandolo ai mezzi giuridici
del diritto civile, da lui già messi in atto presso il Pretore della giurisdizione
di Locarno-Campagna il giorno stesso dell’asta con un’istanza di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti.
G. Nella causa appena menzionata, il 12 maggio 2021 il Pretore
ha ordinato a AP 1 e alla ditta __________ SA di __________ di consegnare a AO
1 le chiavi dell’appartamento oggetto dell’usufrutto.
H. Il
26 maggio 2021 l’UE ha emesso in favore di RI 1 un attestato di carenza di beni
dopo pignoramento (ACB) ai sensi dell’art. 149 LEF per fr. 170'763.30.
I. Sulla scorta dell’ACB, il 14 settembre 2021 RI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione per lo
scoperto. Il 16 settembre l’UE ha dichiarato la domanda irricevibile, indicando come motivo che “l’escussa è partita per l’estero il 20.11.2020. La
stessa non ha un domicilio legale presso lo studio legale __________ Sa, __________
__________ __________”.
L. Avendo
accertato l’avvenuta cancellazione dell’usufrutto dal Registro fondiario nel
mese d’agosto 2021, con sentenza del 24 settembre 2021 (inc. 11.2021.77) la
prima Camera civile del Tribunale d’appello (I CCA) ha dichiarato senza
interesse sia l’istanza di RI 1, sia l’appello di PI 1.
M. Con
ricorso del 27 settembre 2021 contro la decisione del 16 settembre 2021 (v.
sopra ad I), RI 1 è insorto a questa Camera affinché l’Ufficio d’esecuzione sia
obbligato a chiarire che fine hanno fatto le pigioni pagate dopo l’asta del 24
marzo 2021 per la locazione dell’appartamento sul portale www.__________.com, a “confiscare” le stesse così come eventuali “altri pagamenti per l’abitazione” e a trasmettere la sua domanda di
continuazione dell’esecuzione alla “giusta istanza”, protestate
le ripetibili. Con osservazioni del 13 ottobre 2021 PI 1 ha concluso per la
reiezione del ricorso. Lo stesso ha fatto l’Ufficio d’esecuzione nelle sue osservazioni
del 20 ottobre 2021.
N. Entro
il termine impartito dal presidente della Camera con ordinanza del 2 febbraio
2022, il successivo 23 febbraio l’escussa ha prodotto il contratto di locazione
firmato il 15 luglio 2020 a dimostrazione del suo attuale domicilio a __________
e precisato che il contratto con il collegamento telefonico indicato dal
ricorrente è stato concluso con la __________ molti anni fa e si è rinnovato
automaticamente fino a oggi.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 16 settembre 2021 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
Il
ricorrente sostiene anzitutto che sia dovere dell’Ufficio d’esecuzione
determinare “dove sono andati” i redditi della locazione dell’appartamento dell’escussa dopo l’asta del 24 marzo 2021, in cui egli si è aggiudicato il
diritto d’esercitare l’usufrutto spettante a lei, e di “confiscare” tali proventi, visto che il
pignoramento priva la debitrice della facoltà di appropriarsene (art. 96 LEF). Egli afferma che il patrocinatore d’PI
1.
gli avrebbe versato a tale titolo soltanto due volte fr. 5'000.–
e dopo la sua e-mail del 14 giugno 2021 in cui prometteva altri versamenti non
avrebbe reagito al suo ulteriore sollecito del 21 luglio 2021.
2.1
La
richiesta del ricorrente non ha nulla a che fare con il provvedimento
impugnato, con cui l’UE ha dichiarato irricevibile la domanda di continuazione
dell’esecuzione da lui presentata per incompetenza territoriale. La questione
del pignoramento dei redditi percepiti dall’escussa si potrebbe porre solo se
la domanda di continuazione fosse ricevibile, ciò che però non è il caso (v.
sotto consid. 4.2). La richiesta di accertamento e “confisca” dei redditi di locazione è pertanto irricevibile.
2.2
A
scanso di equivoci, anche se il ricorrente dovesse aver inteso fondare la sua
richiesta sul pignoramento eseguito nella precedente esecuzione sfociata nell’attestato
di carenza di beni posto a fondamento della (nuova) domanda dichiarata
irricevibile dall’UE (v. sopra ad H e I), gli andrebbe ricordato che la
scrivente Camera, nella sentenza del 23 aprile 2021 (sopra ad F),
ha già fatto presente che con l’aggiudicazione del diritto di esercitare l’usufrutto
del 24 marzo 2021 il pignoramento è decaduto e con esso eventuali obblighi dell’Ufficio
d’esecuzione volti alla gestione del fondo precedentemente pignorato (giusta l’art.
102.
cpv. 3 LEF) e di accertamento dei
redditi percepiti dall’(ex) escussa (art. 91 LEF). È pure decaduto il
divieto di disposizione fondato sull’art. 96 LEF. Ne segue che per l’incasso di eventuali pigioni maturate dopo il 24 marzo 2021 RI 1 deve
far capo ai mezzi giuridici del diritto civile, che del resto ha già messo in
atto (v. sopra ad F, G e L, e sotto consid. 3.1). Né l’ufficio d’esecuzione, né
la scrivente Camera hanno (più) competenza al riguardo.
3.
RI
1.
ribadisce poi di non aver ancora ricevuto le chiavi dell’appartamento, questione che fa l’oggetto di
una procedura pendente presso la I CCA, ciò che trova “molto strano e incredibile”.
3.1
Anche
questa questione non è oggetto del provvedimento impugnato, sicché il ricorso
si avvera inammissibile pure su questo punto (v. sopra consid. 2.1).
3.2
Del resto, come già rilevato nella sentenza del 23
aprile 2021 (sopra ad F), in seguito all’asta del 24 marzo 2021 il problema
delle chiavi esula dalla competenza della Camera.
3.3
D’altronde, con sentenza emessa il 24
settembre 2021 tre giorni prima dell’inoltro del ricorso in esame, la I CCA ha appurato l’avvenuta cancellazione dell’usufrutto dal registro
fondiario nel mese di agosto, ciò che ha comportato la sua estinzione (art. 748
cpv. 1 CC), e ha quindi concluso ch’egli non ha più alcun interesse degno di
protezione a ottenere le chiavi dell’appartamento, poiché la servitù più non
sussiste (inc. 11.2021.77, consid. 3).
Essendo tale sentenza nel frattempo
passata in giudicato, la questione delle chiavi è da considerare come definitivamente risolta, seppur non nel senso
auspicato dal ricorrente. L’unica via percorribile per far valere il diritto a
lui aggiudicato appare essere un’azione di revocazione (giusta gli art. 285
segg. LEF) dell’atto giuridico in base al quale l’usufrutto è stato cancellato dal
registro fondiario poco tempo dopo l’asta.
4.
Il
ricorrente considera inoltre che sia compito dell’UE interpellare le autorità comunali e fiscali onde chiarire dove si trova la debi-trice, o meglio dove si sta nascondendo, e
appurare il modo di finanziamento della proprietà per piani gestita
dalla __________ SA di __________. Egli fa inoltre valere che PI 1 dispone di
un collegamento telefonico con un numero svizzero (__________), per il quale
dev’esistere un indirizzo di fatturazione in Svizzera, che l’UE avrebbe dovuto
individuare, se del caso facendo intervenire la polizia. Rileva infine che l’escussa
“ha ancora” la cassetta delle
lettere del noto appartamento.
4.1
Anche
in questo caso il nesso delle allegazioni del ricorrente con la decisione impugnata
non è evidente. Egli non contesta esplicitamente l’accertamento dell’UE secondo
cui l’escussa avrebbe lasciato la Svizzera né afferma che un eventuale
indirizzo di fatturazione o una buca lettere possono costituire un foro
esecutivo. La ricevibilità di tali allegazioni e richieste è pertanto dubbia.
4.2
Ad
ogni modo il foro ordinario d’esecuzione per le persone fisiche si trova al
domicilio dell’escusso (art. 46 cpv. 1 LEF), ovvero il luogo dove egli dimora
con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (sentenza del Tribunale federale
5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 4.1.1), purché sia
diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro
delle sue relazioni personali e dei suoi
interessi (cfr. DTF 136 II 409 seg. consid. 4.3; SCHMID in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 40, 43 e 44 ad art. 46 LEF). Normalmente il domicilio si
trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si
trovano gli effetti personali (SCHMID, op. cit., n. 40 ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e
sociali (sentenza della CEF 15. 2021.100/103 del 27 dicembre 2021
consid. 5, con rinvii).
4.2.1
Ora,
l’eventuale indicazione del nome dell’escussa sulla buca lettere dell’appartamento
sul quale gravava l’usufrutto il cui esercizio è stato acquistato dal ricorrente
all’asta non basta di per sé a concludere che la debitrice è domiciliata a
quell’indirizzo, ossia che vi ha il centro delle sue relazioni
personali e dei suoi interessi. Il ricorrente stesso ammette infatti che
l’appartamento viene locato a terzi sul portale di __________. Non è di rilievo
nemmeno la provenienza del finanziamento della proprietà per piani, l’usufruttuario
potendo adempiere ai propri oneri finanziari senza essere domiciliato in
Svizzera (art. 712h e segg. CC, art. 764 segg. CC). Essendo poi l’usufrutto
decaduto nel mese d’agosto 2021, l’escussa non ha più obblighi né diritti in
relazione all’appartamento.
4.2.2
Il
ricorrente non spiega d’altronde perché l’indirizzo di fatturazione del collegamento
telefonico da lui menzionato dovrebbe riferirsi a un luogo in Svizzera e ancor
meno perché tale indirizzo dovrebbe necessariamente coincidere con il domicilio
dell’escussa secondo l’art. 46 LEF. E contrariamente a quanto egli pare
credere, l’ufficio di esecuzione non è tenuto a ricercare autonomamente il domicilio
dell’escusso. Incombe all’escutente
indicarlo nella domanda desecuzione (art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF). L’ufficio
deve solo procedere a un esame sommario di tale indicazione, in particolare
consultando la banca dati relativa alla popolazione. Se la ritiene
inattendibile in base a fatti notori o al suo esame sommario, esso respinge la domanda o impartisce un termine per completarla.
Spetta allora all’escutente fornire prove e indizi dell’esistenza di
un domicilio dell’escusso nel luogo indicato. Se invece l’ufficio non ha
particolari motivi di ritenere errata l’indicazione dell’escutente, come pure in caso di dubbio, ci si deve attenere ed
emettere il precetto esecutivo ove il luogo menzionato si trovi nel suo
circondario. Se poi l’escusso pretende di avere il domicilio in un altro
luogo incombe a lui provarlo (sentenza del Tribunale federale 5A_284/2020 del
23.
dicembre 2020 consid. 2.3).
4.2.3
Nel
caso specifico, l’UE ha verificato sommariamente, consultando la banca dati
sui movimenti della popolazione (MovPop), che PI 1 era partita per l’estero il
20.
novembre 2020 e non aveva un domicilio legale presso lo studio legale PA 1
SA, come invece indicato sulla domanda d’esecuzione (doc. 1 e 4 acclusi al
ricorso). Ha quindi validamente emesso la decisione d’irricevibilità impugnata. In tali circostanze, incombeva a RI 1 provare che l’escussa era domiciliata all’estero
e aveva eletto un domicilio speciale presso lo studio dell’avv. PA 1
per l’esercizio dell’obbligazione posta in esecuzione ai sensi dell’art. 50
cpv. 2 LEF, oppure indicare e dimostrare l’esistenza di un domicilio dell’escussa
in un altro luogo nel Distretto di Locarno. Non può al riguardo ribaltare l’onere
sull’UE (sopra consid. 4.2.3).
4.2.4
Vero
è che, nella procedura avanti la prima Camera civile del Tribunale d’appello
(11.2021.77), il patrocinatore dell’escussa aveva comunicato il 22 settembre
2021.
che la sua cliente non era più raggiungibile per telefono né per posta
elettronica, motivo per cui è stata indicata nel rubrum della sentenza come domiciliata “già in __________”. Ragione
per cui il presidente della scrivente Camera, rammentato che le parti devono
provare le proprie allegazioni in merito al domicilio dell’escusso (sopra ad
consid. 4.2.3.1 e Schüpbach in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 46 LEF), ha impartito all’escussa
un termine per produrre la prova dell’allegato proprio domicilio a __________,
avvertendola che in caso d’inosservanza del termine sarebbe potuta essere
ritenuta in fuga giusta l’art. 54 LEF e suscettibile di essere escussa al suo
ultimo domicilio di __________. Producendo, senza contestazione da parte del
ricorrente, il contratto di locazione dell’unità immobiliare posta in __________ __________, concluso il 15
luglio 2020, e l’attestazione dell’Agenzia delle entrate secondo cui
si tratta di un immobile a uso abitativo, PI 1 ha dimostrato di essere
domiciliata a __________. Diventa così senza interesse il contratto relativo al
collegamento telefonico con la __________. L’accertamento contenuto nella
decisione impugnata, secondo cui l’escussa è domiciliata all’estero, risulta di
conseguenza corretto.
5.
Il
ricorrente ritiene nondimeno che l’UE, se non era “pronto ad agire”, invece di dichiarare la sua domanda di
continuazione dell’esecuzione irricevibile
doveva trasmetterla all’autorità competente (“alla
giusta istanza”).
5.1
Egli
non indica però quale sarebbe l’autorità competente. Comunque sia, quando una
persona fisica è domiciliata all’estero nessun ufficio d’esecuzione svizzero è competente
per avviare un’esecuzione in Svizzera nei suoi confronti (art. 46 cpv. 1 LEF a
contrario), se non nelle ipotesi, non verificate nella fattispecie, in cui l’escutendo
ha un’azienda in Svizzera per i debiti assunti a conto della stessa (art. 50
cpv. 1 LEF) o ha eletto un domicilio speciale in Svizzera (art. 50 cpv. 2 LEF e
sopra consid. 4.2.3), il debito posto in esecuzione è garantito da un pegno
situato in Svizzera (art. 51 LEF) o da un sequestro eseguito in Svizzera (art.
52.
LEF), oppure il debitore è in fuga (art. 54 LEF e sopra consid. 4.2.4).
Se
però il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del
pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione
cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente (art. 53 LEF). L’esecuzione
“proseguita”, come nella fattispecie, senza l’emissione di un nuovo precetto
esecutivo sulla scorta di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento rilasciato
da meno di sei mesi (art. 149 cpv. 3 LEF) è nuova e indipendente da quella
sfociata nell’attestato di carenza di beni (DTF 130 III 676 consid. 3.3; Huber/Sogo
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 32 ad art. 149 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 43 ad art. 149 LEF). Il foro pertinente
per l’avvio di questa nuova esecuzione è quindi il
domicilio dell’escusso al momento
dell’inoltro della domanda di proseguimento anche se l’ha cambiato dopo la
notificazione dell’avviso di pignoramento nella precedente esecuzione (DTF 75
III 51 e 62 III 92 segg.); REY-MERMET in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 149 LEF, Gilliéron, op. cit., n. 7 ad art. 53 e
n. 56 ad art. 149). La perpetuatio fori prevista all’art.
53.
LEF vale quindi solo per l’esecuzione in corso e non per quella che avviene
dopo il ri-lascio dell’attestato di carenza di beni secondo l’art. 149 cpv. 3
LEF (Schüpbach, op. cit., n.
22.
ad art. 53).
5.2
Nel
caso di specie, l’UE ha quindi correttamente considerato come domicilio
determinante dell’escussa ai fini della determinazione del foro esecutivo
giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF quello in essere al momento della presentazione
della domanda di continuazione del 14 settembre 2021 (doc. 4) – ossia __________
secondo l’accertamento eseguito in questa sede – e non quello precedente di __________.
La decisione d’irricevibilità impugnata è pertanto corretta. Come rilevato dall’osservante,
l’UE non poteva così trasmettere la domanda di continuazione a un altro
ufficio, siccome non ve n’è alcuno territorialmente competente in Svizzera. Nella
limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– , ;
– ,
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.