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Decisione

15.2021.107

Domanda di continuazione dell’esecuzione dichiarata irricevibile. Attestato di carenza di beni dopo pignoramento. Partenza per l’estero. Foro esecutivo

28 marzo 2022Italiano15 min

2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 2 ha escusso PI 1 per l’incasso

Source ti.ch

RI 1

Incarto n.

15.2021.107

Lugano

28 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo sul ricorso 27 settembre 2021 di

RI 1 (GR)

(ora patrocinato dall’__________ RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

o meglio contro la decisione d’irricevibi­­lità della domanda di continuazione

dell’esecuzione emessa il 16 settembre 2021 nell’e­­secuzione n. __________

promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1 IT-__________

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta del

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 maggio

2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 2 ha escusso PI 1 per l’incasso

di fr. 162'709.75 oltre a interessi e spese.

B. Il

3 settembre 2019, l’UE ha pignorato a favore dell’escutente, a concorrenza di fr. 222'611.10,

il diritto di usufrutto vita natural du-rante iscritto a favore dell’escussa

sull’unità di proprietà per piani

(PPP) n. __________ di 48⁄1000 della particella n. __________ RFD

di __________ intestata alla figlia RI 1.

C. Il 20 novembre 2020 PI 1 ha lasciato la

Svizzera per la Gran Bretagna.

D. Con sentenza dell’11 gennaio 2021 (inc.

15.2020.27) la scrivente Camera ha fatto ordine all’UE di realizzare ai

pubblici incanti o a trattative private il diritto di esercitare l’usufrutto.

E. Il 24 marzo 2021 RI 1 si è aggiudicato il diritto di esercitare l’usufrutto dell’escussa per fr. 65'100.–,

pagati a mezzo di com­pensazione con la sua pretesa nei confronti della

stessa.

F. Mediante sentenza del 23 aprile 2021 (inc.

15.2021.23), la Came­ra ha respinto l’istanza d’intervento presentata da RI 1

il 19 febbraio 2021, volta a obbligare l’UE a confiscare immediatamente le

chiavi dell’abitazione, così da poterle consegnare al­l’ag­giudicatario il

giorno dell.sta, così come il ricorso del 26 mar­zo

2021 inteso a ordinare all’UE di ritirare le chiavi della porta d’en­­trata

dell’edificio, dell’appartamento e del giardino, rinviandolo ai mezzi giuridici

del diritto civile, da lui già messi in atto presso il Pretore della giurisdizione

di Locarno-Campagna il giorno stesso dell’asta con un’istanza di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti.

G. Nella causa appena menzionata, il 12 maggio 2021 il Pretore

ha ordinato a AP 1 e alla ditta __________ SA di __________ di consegnare a AO

1 le chiavi dell’appartamento oggetto del­l’usufrutto.

H. Il

26 maggio 2021 l’UE ha emesso in favore di RI 1 un attestato di carenza di beni

dopo pignoramento (ACB) ai sensi dell’art. 149 LEF per fr. 170'763.30.

I. Sulla scorta dell’ACB, il 14 settembre 2021 RI 1 ha chie­sto la continuazione dell’esecuzione per lo

scoperto. Il 16 settembre l’UE ha dichiarato la domanda irricevibile, indicando come motivo che “l’escussa è partita per l’estero il 20.11.2020. La

stessa non ha un domicilio legale presso lo studio legale __________ Sa, __________

__________ __________”.

L. Avendo

accertato l’avvenuta cancellazione dell’usufrutto dal Registro fondiario nel

mese d’agosto 2021, con sentenza del 24 settembre 2021 (inc. 11.2021.77) la

prima Camera civile del Tribunale d’appello (I CCA) ha dichiarato senza

interesse sia l’istanza di RI 1, sia l’appello di PI 1.

M. Con

ricorso del 27 settembre 2021 contro la decisione del 16 settembre 2021 (v.

sopra ad I), RI 1 è insorto a questa Camera affinché l’Ufficio d’esecuzione sia

obbligato a chiarire che fine hanno fatto le pigioni pagate dopo l’asta del 24

marzo 2021 per la locazione dell’appartamento sul portale www.__________.com, a “confiscare” le stesse così come eventuali “altri pagamenti per l’abitazione” e a trasmettere la sua domanda di

continuazione del­l’esecuzione alla “giusta istanza”, protestate

le ripetibili. Con osservazioni del 13 ottobre 2021 PI 1 ha concluso per la

reiezione del ricorso. Lo stesso ha fatto l’Ufficio d’esecuzione nelle sue osservazioni

del 20 ottobre 2021.

N. Entro

il termine impartito dal presidente della Camera con ordinanza del 2 febbraio

2022, il successivo 23 febbraio l’escussa ha prodotto il contratto di locazione

firmato il 15 luglio 2020 a dimostrazione del suo attuale domicilio a __________

e precisato che il contratto con il collegamento telefonico indicato dal

ricorrente è stato concluso con la __________ molti anni fa e si è rinnovato

automaticamente fino a oggi.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emes­so il 16 settembre 2021 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

Il

ricorrente sostiene anzitutto che sia dovere dell’Ufficio d’esecu­­zione

determinare “dove sono andati” i redditi della locazione del­l’appartamento dell’escussa dopo l’asta del 24 marzo 2021, in cui egli si è aggiudicato il

diritto d’esercitare l’usufrutto spettante a lei, e di “confiscare” tali proventi, visto che il

pignoramento priva la debitrice della facoltà di appropriarsene (art. 96 LEF). Egli afferma che il patrocinatore d’PI

1.

gli avrebbe versato a tale titolo soltanto due volte fr. 5'000.–

e dopo la sua e-mail del 14 giugno 2021 in cui prometteva altri versamenti non

avrebbe reagito al suo ulteriore sollecito del 21 luglio 2021.

2.1

La

richiesta del ricorrente non ha nulla a che fare con il provvedimento

impugnato, con cui l’UE ha dichiarato irricevibile la doman­da di continuazione

dell’esecuzione da lui presentata per incompetenza territoriale. La questione

del pignoramento dei redditi percepiti dall’escussa si potrebbe porre solo se

la domanda di continuazione fosse ricevibile, ciò che però non è il caso (v.

sotto consid. 4.2). La richiesta di accertamento e “confisca” dei redditi di locazione è pertanto irricevibile.

2.2

A

scanso di equivoci, anche se il ricorrente dovesse aver inteso fondare la sua

richiesta sul pignoramento eseguito nella precedente esecuzione sfociata nell’attestato

di carenza di beni posto a fondamento della (nuova) domanda dichiarata

irricevibile dal­l’UE (v. sopra ad H e I), gli andrebbe ricordato che la

scrivente Camera, nella sentenza del 23 aprile 2021 (sopra ad F),

ha già fatto presente che con l’aggiudicazione del diritto di esercitare l’u­sufrutto

del 24 marzo 2021 il pignoramento è decaduto e con esso eventuali obblighi dell’Ufficio

d’esecuzione volti alla gestione del fondo precedentemente pignorato (giusta l’art.

102.

cpv. 3 LEF) e di accertamento dei

redditi percepiti dall’(ex) escussa (art. 91 LEF). È pure decaduto il

divieto di disposizione fondato sull’art. 96 LEF. Ne segue che per l’incasso di eventuali pigioni maturate dopo il 24 marzo 2021 RI 1 deve

far capo ai mezzi giuridici del diritto civile, che del resto ha già messo in

atto (v. sopra ad F, G e L, e sotto consid. 3.1). Né l’ufficio d’esecuzione, né

la scrivente Camera hanno (più) competenza al riguardo.

3.

RI

1.

ribadisce poi di non aver ancora ricevuto le chiavi dell’appartamento, questione che fa l’oggetto di

una procedura pen­dente presso la I CCA, ciò che trova “molto strano e incredibile”.

3.1

Anche

questa questione non è oggetto del provvedimento impugnato, sicché il ricorso

si avvera inammissibile pure su questo punto (v. sopra consid. 2.1).

3.2

Del resto, come già rilevato nella sentenza del 23

aprile 2021 (sopra ad F), in seguito all’asta del 24 marzo 2021 il problema

delle chiavi esula dalla competenza della Camera.

3.3

D’altronde, con sentenza emessa il 24

settembre 2021 tre giorni prima dell’inoltro del ricorso in esame, la I CCA ha appurato l’avvenuta cancellazione dell’usufrutto dal registro

fondiario nel mese di agosto, ciò che ha comportato la sua estinzione (art. 748

cpv. 1 CC), e ha quindi concluso ch’egli non ha più alcun interesse degno di

protezione a ottenere le chiavi dell’appartamento, poiché la servitù più non

sussiste (inc. 11.2021.77, consid. 3).

Essendo tale sentenza nel frattempo

passata in giudicato, la questione delle chiavi è da considerare come definitivamente risolta, seppur non nel sen­so

auspicato dal ricorrente. L’unica via percorribile per far valere il diritto a

lui aggiudicato appare essere un’azione di revocazione (giusta gli art. 285

segg. LEF) dell’atto giuridico in base al quale l’usufrutto è stato cancellato dal

registro fondiario poco tempo do­po l’asta.

4.

Il

ricorrente considera inoltre che sia compito dell’UE interpellare le autorità comunali e fiscali onde chiarire dove si trova la debi-trice, o meglio dove si sta nascondendo, e

appurare il modo di fi­nanziamento della proprietà per piani gestita

dalla __________ SA di __________. Egli fa inoltre valere che PI 1 dispone di

un collegamento telefonico con un numero svizzero (__________), per il quale

dev’esistere un indirizzo di fatturazione in Svizzera, che l’UE avrebbe dovuto

individuare, se del caso facendo intervenire la polizia. Rileva infine che l’escussa

“ha ancora” la cassetta delle

lettere del noto appartamento.

4.1

Anche

in questo caso il nesso delle allegazioni del ricorrente con la decisione impugnata

non è evidente. Egli non contesta esplicitamente l’accertamento dell’UE secondo

cui l’escussa avrebbe lasciato la Svizzera né afferma che un eventuale

indirizzo di fatturazione o una buca lettere possono costituire un foro

esecutivo. La ricevibilità di tali allegazioni e richieste è pertanto dubbia.

4.2

Ad

ogni modo il foro ordinario d’esecuzione per le persone fisiche si trova al

domicilio dell’escusso (art. 46 cpv. 1 LEF), ovvero il luo­go dove egli dimora

con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (sentenza del Tribunale federale

5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 4.1.1), purché sia

diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro

delle sue relazioni personali e dei suoi

interessi (cfr. DTF 136 II 409 seg. consid. 4.3; SCHMID in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 40, 43 e 44 ad art. 46 LEF). Normalmente il domicilio si

trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si

trovano gli effetti personali (SCHMID, op. cit., n. 40 ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e

sociali (sentenza della CEF 15. 2021.100/103 del 27 dicembre 2021

consid. 5, con rinvii).

4.2.1

Ora,

l’eventuale indicazione del nome dell’escussa sulla buca lettere dell’appartamento

sul quale gravava l’usufrutto il cui esercizio è stato acquistato dal ricorrente

all’asta non basta di per sé a concludere che la debitrice è domiciliata a

quell’indirizzo, ossia che vi ha il centro delle sue relazioni

personali e dei suoi interessi. Il ricorrente stesso ammette infatti che

l’appartamento viene locato a terzi sul portale di __________. Non è di rilievo

nemmeno la provenienza del finanziamento della proprietà per piani, l’usufruttuario

potendo adempiere ai propri oneri finanziari senza essere domiciliato in

Svizzera (art. 712h e segg. CC, art. 764 segg. CC). Essen­do poi l’usufrutto

decaduto nel mese d’agosto 2021, l’escussa non ha più obblighi né diritti in

relazione all’appartamento.

4.2.2

Il

ricorrente non spiega d’altronde perché l’indirizzo di fatturazione del collegamento

telefonico da lui menzionato dovrebbe riferirsi a un luogo in Svizzera e ancor

meno perché tale indirizzo dovrebbe necessariamente coincidere con il domicilio

dell’escussa secondo l’art. 46 LEF. E contrariamente a quanto egli pare

credere, l’ufficio di esecuzione non è tenuto a ricercare autonomamente il domicilio

dell’escusso. Incombe all’escutente

indicarlo nella domanda dese­­cuzione (art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF). L’ufficio

deve solo procedere a un esame sommario di tale indicazione, in particolare

consultando la banca dati relativa alla popolazione. Se la ritiene

inattendibile in base a fatti notori o al suo esame sommario, esso respinge la domanda o impartisce un termine per completarla.

Spetta allora all’e­­scutente fornire prove e indizi dell’esistenza di

un domicilio dell’e­­scusso nel luogo indicato. Se invece l’ufficio non ha

particolari motivi di ritenere errata l’indicazione dell’escutente, come pure in ca­so di dubbio, ci si deve attenere ed

emettere il precetto esecutivo ove il luogo menzionato si trovi nel suo

circondario. Se poi l’escus­­so pretende di avere il domicilio in un altro

luogo incombe a lui provarlo (sentenza del Tribunale federale 5A_284/2020 del

23.

dicembre 2020 consid. 2.3).

4.2.3

Nel

caso specifico, l’UE ha verificato sommariamente, consultan­do la banca dati

sui movimenti della popolazione (MovPop), che PI 1 era partita per l’estero il

20.

novembre 2020 e non aveva un domicilio legale presso lo studio legale PA 1

SA, come invece indicato sulla domanda d’esecuzione (doc. 1 e 4 acclusi al

ricorso). Ha quindi validamente emesso la decisione d’irricevibilità impugnata. In tali circostanze, incombeva a RI 1 provare che l’escussa era domiciliata all’estero

e aveva elet­to un domicilio speciale presso lo studio dell’avv. PA 1

per l’e­ser­cizio dell’obbligazione posta in esecuzione ai sensi dell’art. 50

cpv. 2 LEF, oppure indicare e dimostrare l’esistenza di un domicilio dell’escussa

in un altro luogo nel Distretto di Locarno. Non può al riguardo ribaltare l’onere

sull’UE (sopra consid. 4.2.3).

4.2.4

Vero

è che, nella procedura avanti la prima Camera civile del Tribunale d’appello

(11.2021.77), il patrocinatore dell’escussa aveva comunicato il 22 settembre

2021.

che la sua cliente non era più raggiungibile per telefono né per posta

elettronica, motivo per cui è stata indicata nel rubrum della sentenza come domiciliata “già in __________”. Ragione

per cui il presidente della scrivente Camera, rammentato che le parti devono

provare le proprie allegazioni in merito al domicilio dell’escusso (sopra ad

consid. 4.2.3.1 e Schüp­bach in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 46 LEF), ha impartito all’escussa

un termine per produrre la prova dell’allegato proprio domicilio a __________,

avvertendola che in caso d’inosservanza del termine sarebbe potuta essere

ritenuta in fuga giusta l’art. 54 LEF e suscettibile di essere escussa al suo

ultimo domicilio di __________. Producendo, senza contestazione da parte del

ricorrente, il contratto di locazione dell’unità immobiliare posta in __________ __________, concluso il 15

luglio 2020, e l’at­­testazione dell’Agenzia delle entrate secondo cui

si tratta di un immobile a uso abitativo, PI 1 ha dimostrato di essere

domiciliata a __________. Diventa così senza interesse il contratto relativo al

collegamento telefonico con la __________. L’accertamento contenuto nella

decisione impugnata, secondo cui l’escussa è domiciliata all’estero, risulta di

conseguenza corretto.

5.

Il

ricorrente ritiene nondimeno che l’UE, se non era “pronto ad agi­re”, invece di dichiarare la sua domanda di

continuazione dell’ese­cuzione irricevibile

doveva trasmetterla all’autorità competente (“al­la

giusta istanza”).

5.1

Egli

non indica però quale sarebbe l’autorità competente. Comunque sia, quando una

persona fisica è domiciliata all’estero nessun ufficio d’esecuzione svizzero è competente

per avviare un’esecu­zione in Svizzera nei suoi confronti (art. 46 cpv. 1 LEF a

contrario), se non nelle ipotesi, non verificate nella fattispecie, in cui l’escu­tendo

ha un’azienda in Svizzera per i debiti assunti a conto della stessa (art. 50

cpv. 1 LEF) o ha eletto un domicilio speciale in Svizzera (art. 50 cpv. 2 LEF e

sopra consid. 4.2.3), il debito posto in esecuzione è garantito da un pegno

situato in Svizzera (art. 51 LEF) o da un sequestro eseguito in Svizzera (art.

52.

LEF), oppure il debitore è in fuga (art. 54 LEF e sopra consid. 4.2.4).

Se

però il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del

pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione

cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente (art. 53 LEF). L’esecuzione

“proseguita”, come nella fattispecie, senza l’emissione di un nuovo precetto

esecutivo sulla scorta di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento rilasciato

da meno di sei mesi (art. 149 cpv. 3 LEF) è nuova e indipendente da quella

sfociata nell’attestato di carenza di beni (DTF 130 III 676 consid. 3.3; Huber/Sogo

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 32 ad art. 149 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 43 ad art. 149 LEF). Il foro pertinente

per l’avvio di questa nuova esecuzione è quindi il

domicilio dell’escus­­so al momento

dell’inoltro della domanda di proseguimento anche se l’ha cambiato dopo la

notificazione dell’avviso di pignoramento nella precedente esecuzione (DTF 75

III 51 e 62 III 92 segg.); REY-MERMET in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 149 LEF, Gilliéron, op. cit., n. 7 ad art. 53 e

n. 56 ad art. 149). La perpetuatio fori prevista all’art.

53.

LEF vale quindi solo per l’esecuzione in corso e non per quella che avviene

dopo il ri-lascio dell’attestato di carenza di beni secondo l’art. 149 cpv. 3

LEF (Schüpbach, op. cit., n.

22.

ad art. 53).

5.2

Nel

caso di specie, l’UE ha quindi correttamente considerato co­me domicilio

determinante dell’escussa ai fini della determinazione del foro esecutivo

giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF quello in essere al momento della presentazione

della domanda di continuazione del 14 settembre 2021 (doc. 4) – ossia __________

secondo l’accerta­mento eseguito in questa sede – e non quello precedente di __________.

La decisione d’irricevibilità impugnata è pertanto corretta. Come rilevato dall’osservante,

l’UE non poteva così trasmettere la domanda di continuazione a un altro

ufficio, siccome non ve n’è alcuno territorialmente competente in Svizzera. Nella

limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– , ;

– ,

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.