Lexipedia

Decisione

15.2021.108

Ricorso contro il precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo

5 gennaio 2022Italiano10 min

di 14'000 CHF. Spese da me sostenute per le due canzoni “B__________" e “N__________"

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.108

Lugano

5 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 ottobre 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 30 settembre 2021

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30

settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 ha escus­so

RI 1 per l’incasso di fr. 26'500.– oltre a interessi e spese indicando

quale causale: “Spese di

affitto del mio locale da ottobre 2020 a maggio 2021 per un totale di 8500 CHF.

Risarcimento per aver intrapreso una campagna diffamatoria sui social e sui

miei contatti privati causandomi danni psicologici. Indennizzo per un tota­le

di 14'000 CHF. Spese da me sostenute per le due canzoni “B__________" e “N__________"

registrate presso la Suisa sia dal sottoscritto che dalla Sig. ra RI 1 1500 CHF

registrazione presso la casa discografica __________ 1500 CHF per il video”. L’escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 7

ottobre 2021.

B. Con

ricorso dell’11 ottobre 2021, RI 1 chiede all’UE di accertare la nullità sia della

domanda d’esecuzione sia del precetto esecutivo e di procedere alle relative cancellazioni,

mentre in via “surrogata” postula che questa Camera abbia a ordinare la provvisoria cancellazione

del precetto esecutivo fino alla conclusione della procedura di ricorso.

C. Con

osservazioni del 2 dicembre 2021 l’UE conclude per la reiezione del ricorso,

mentre PI 1 è rimasto silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del precetto

esecutivo impugnato, avvenuta il 7 ottobre 2021, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente sostiene che la procedura esecutiva intentata da PI 1 non ha nulla a

che vedere con pretese attinenti a reali diritti, ma è stata predisposta

unicamente a scopo ritorsivo dopo che il legale di lei gli aveva chiesto un

risarcimento danni per la violazione dei diritti d’autore circa la

pubblicazione su varie piattaforme web delle canzoni “B__________” e “N__________” senza

indicazione della co-paternità di lei. Ne vuole per prova la coincidenza

temporale tra, da una parte, la domanda d’esecuzione del 13 settembre 2021, e dall’altra la richiesta di

risarcimento del 4 settembre 2021, un messaggio dello stesso giorno in cui PI 1

l’accusa del furto di un microfono con asta e di un leggio, una denuncia penale

per calunnia e diffamazione da lui inoltrata l’8 settembre e una richiesta del

14 settembre di restituzione di materiale secondo lui rubato. La ricorrente

afferma d’altronde di non aver mai avuto un contratto di locazione con

l’escutente, che le avrebbe mes­so a disposizione un piccolo spazio in cui

impartirgli lezioni di canto e musica. A suo dire la scelta di registrare le

canzoni è di PI 1, come pure quella di realizzare i video, peraltro senza alcu­na

autorizzazione preventiva di lei. RI 1 considera pertanto che il comportamento

dell’escutente non merita alcuna protezione, poiché egli non ha alcuna prova di

quanto afferma e agisce in via ritorsiva e temeraria per cercare di

danneggiarla, forse in preda a quei “danni psicologici” ch’egli si auto

attribuisce nella domanda d’esecuzione.

3. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente

abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può

essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemen­te dalla reale esistenza

del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2

consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione

né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta

in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’ese­­cuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la

minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza

5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;

DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve

– sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto

eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115

III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di

porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili

giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del

17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

3.1 Per

il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa

dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto

(art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno

che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un

credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa

causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né

l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla

reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure

riconosca, davanti all’ufficio d’e­secuzione o all’escusso stesso, che non sta

procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_

595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio

di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva

legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente

Considerandi

(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di

abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso

dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé

(sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2;

BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2018.52

del 20 luglio 2018, consid. 3.1).

3.2

L’ufficio

d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nul-lità dei precetti

esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale

competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure

nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in

sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata,

consid. 3.2 e rinvii). Dal 1° gennaio

2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono

dar prova in questo genere di contestazione è ancora mag­giore, siccome il

nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a

sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101

del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695

n. 34c, consid. 3.2), che permette all’escusso di bloccare gli effetti negativi

del precetto esecutivo in modo relativamente semplice e veloce (sentenza

della CEF 15.2020.67 del 10 febbraio 2021 consid. 3.2).

3.3

Nel

caso specifico, PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’affitto di un suo

locale per otto mesi, il risarcimento di danni consecutivi a suo dire da una

campagna diffamatoria orchestrata da lei nei suoi confronti e per la rifusione

di spese connesse alla registrazione di due canzoni.

3.3.1

Ne

emerge che l’esecuzione impugnata risulta diretta contro una persona che

l’escutente considera effettivamente sua

debitrice ed è fondata su motivi apparentemente non estranei all’istituto del­l’esecuzione, che né l’UE né la Camera sono

abilitati a sindacare. Come esposto in precedenza, non spetta infatti alle

autorità di esecuzione esaminare la fondatezza delle pretese invocate dall’e­scutente.

Non si può a priori tenerle per impossibili.

D’altra

parte, neppure emergono dagli atti concreti indizi per ritenere che

l’esecuzione abbia carattere manifestamente abusivo o che il comportamento dell’escutente

sia contraddittorio. Di fronte a un unico precetto esecutivo emesso in tempi

recenti – sicché non si può d’acchito escludere che il procedente prosegua

l’esecuzione – per motivi non manifestamente estranei all’istituto del­l’esecuzione,

non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina

impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto.

3.3.2

Non

si disconosce invero la coincidenza temporale tra la domanda d’esecuzione e la

richiesta di risarcimento formulata dal legale dell’escussa il 4 settembre 2021

(doc. 2 accluso al ricorso). Non se ne può però ancora dedurre il carattere

manifestamente abusivo che la ricorrente attribuisce all’esecuzione. Dai

documenti da lei prodotti e dalle sue stesse allegazioni risulta che le parti

hanno effettivamente collaborato per un certo periodo. Ognuno di loro si

ritiene tuttavia al contempo vittima e creditore dell’altro. Come già rilevato,

stabilire le rispettive pretese e valutare l’esistenza o l’inesistenza di prove

a sostegno delle pretese dell’escutente (o del­l’escussa) non rientra nelle

competenze né dell’UE né dell’autorità di vigilanza. Come si evince dall’art.

73.

LEF, la validità dell’esecuzione non è del resto subordinata all’esistenza

di mezzi di prova della pretesa vantata dall’escutente.

3.3.3

Contrariamente a quanto allude la ricorrente, i “danni psicologici” di cui l’escutente si professa vittima

non spiegano in modo palese il motivo della presentazione della domanda

d’esecuzione, nel senso che si tratterebbe di un atto inconsulto.

L’escutente li invoca infatti quale pregiudizio causato dalla campagna diffamatoria

a suo dire orchestrata dalla ricorrente ai suoi danni, a giustificazione della

pretesa risarcitoria di fr. 14'000.– posta in esecuzione. Neppure questo motivo appare manifestamente estraneo

all’istituto dell’ese­cuzione.

3.3.4

Se

PI 1 non dovesse aver avviato una procedura tendente al rigetto

dell’opposizione entro tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo, la

ricorrente potrà sempre presentare all’UE una domanda di non divulgazione

giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. E in ogni tempo le è aperta la via

dell’azione di annullamento del­l’esecuzione al foro esecutivo (art. 85a

LEF), anche in procedura sommaria se, come allega, il caso è manifesto (art.

257.

CPC). Non si giustifica pertanto un intervento dell’autorità di vigilanza.

3.3.5

Alla

luce delle considerazioni che precedono non appaiono realizzati i

requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongo­no perché sia dato

un chiaro abuso di diritto. Il ricorso si rivela pertanto infondato.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.