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Decisione

15.2021.109

Ricorso contro il prelievo del saldo del conto pignorato e contro lo stato di riparto definitivo. Sequestro penale poi decaduto. Sequestro LEF successivo

14 gennaio 2022Italiano14 min

attestati di carenza beni e retrocesso l’incarto al­l’Ufficio affinché procedesse

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.109

Lugano

14 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 8 ottobre 2021 e sull’“integrazione” 25 ottobre 2021 di

RI 1 IT-__________ (per notifica: )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro il prelievo di € 280'000.– sul conto di lei presso PI 1 (n. __________-02)

e contro il successivo stato di riparto definitivo emesso il 6 ottobre 2021 a

favore del gruppo n. 2 (es. n. __________, ecc.);

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito

di 45 esecuzioni promosse dai creditori formanti il gruppo n. __________ (ora

n. 2) (es. n. __________, ecc.) nei confronti dell’avv. RI 1, il 27 febbraio

2017 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso gli attestati di

carenza beni (ACB), indicandovi di non aver rinvenuto beni né redditi

pignorabili.

B. Con

sentenza 15.2017.19 del 13 aprile 2017, la scrivente Camera ha annullato gli

attestati di carenza beni e retrocesso l’incarto al­l’Ufficio affinché procedesse

a emettere il verbale di pignoramen­to, menzionandovi i beni già pignorati in

via provvisionale (e segnatamente un conto bancario dell’escussa presso l’PI 1)

ed eventualmente altri attivi che avesse reperito dopo aver interrogato la

debitrice o anche in sua assenza qualora que­st’ultima, regolarmente avvisata,

non avesse assistito al pignora-mento e non vi si fosse fatta rappresentare. L’UE

è stato inoltre incaricato di verificare tutte e le 45

esecuzioni in punto all’esisten­­za di un titolo di rigetto definitivo per

ognuna di esse.

C. Il

17 maggio 2017 l’UE ha emesso un nuovo avviso di pignoramento, cui ha allegato

la lista delle 56 esecuzioni pervenute allo stadio della prosecuzione fino a

quel momento, e con cui ha convocato l’escussa presso l’Ufficio per il 7 giugno

2017 in vista del­l’esecuzione del pignoramento, poi eseguito d’ufficio in sua

assen­za il successivo 11 luglio. Il 7 settembre 2017 l’UE ha inviato a RI 1

nove nuovi avvisi di partecipazione a quel pignoramento delle esecuzioni n. __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________. Il giorno successivo,

l’UE ha emesso il verbale del pignoramento, con cui ha accertato che l’unico

attivo pignorabile è il saldo del conto corrente dell’escussa (rubrica

“STUDIO”) presso l’PI 1, di circa fr. 14'536.–. Il verbale è stato notificato

all’escus­­sa il 18 settembre 2017. I ricorsi 18 e 28 settembre 2017 inoltrati

dall’escussa contro gli avvisi di partecipazione al pignoramento sono stati

respinti dalla Camera nella misura della loro ammissibilità (sentenza

15.2017.73/74 del 7 novembre 2017, contro la quale RI 1 ha ricorso invano al

Tribunale federale (sentenza 5A_960/2017 del 7 dicembre 2017).

D. Il ricorso di RI 1 contro la comunicazione 27 settembre 2017 delle

domande di realizzazione nelle esecuzioni n. __________, __________,

__________ e __________ è stato pure respinto da questa Camera con decisione

15.2017.71 del 15 gennaio 2018, impugna­ta senza successo al Tribunale federale

(sentenza 5A_120/2018 del 13 febbraio 2018).

E. La

Camera ha ancora respinto il ricorso di RI 1 contro il provvedimento 16 marzo

2018 con cui l’UE aveva invitato l’PI 1 a versare la somma di fr. 14'536.–

pignorata sulla rubrica “STUDIO” (sentenza 15.2018.31 del 22 maggio 2018).

F. Il

6 aprile 2018, l’UE ha eseguito un nuovo pignoramento a favore del gruppo n. 2

dei conti n. __________.02 (di € 391'976.– al 31 ottobre 2017) e n. __________-60

E (di € 54'000.–) presso l’PI 1, nonché di tre altri conti presso l’PI 2 (di € 1'980'343.85,

€ 2'061.85 e fr. 24.95 all’8 dicembre 2017), tutti posti sotto sequestro

penale (doc. 2 accluso al ricorso integrativo).

G. Il

4 maggio 2018 l’UE ha emesso il conteggio finale per il gruppo n. 1, che

dispone la ripartizione del ricavo netto (di fr. 14'154.20) della somma

depositata sulla rubrica “STUDIO” a favore dei creditori privilegiati del

gruppo (n. 1). D’altronde, l’UE ha effettuato lo stesso giorno a favore delle

65 esecuzioni che compongono il gruppo n. 1 un pignoramento complementare d’ufficio

(giusta l’art. 145 LEF) dei beni pignorati a favore del gruppo n. 2 (composto

di 21 esecuzioni). Il gruppo n. 2 contava così 86 esecuzioni per oltre fr. 280'000.–

complessivi.

H. Trascorso

il termine di partecipazione di trenta giorni, il 9 maggio 2018 l’UE ha emesso

il nuovo verbale di pignoramento.

I. L’ulteriore

ricorso di RI 1 contro il provvedimento del 16 marzo 2018 (sopra ad E) è stato

dichiarato inammissibile da questa Camera con sentenza 15.2018.49 del 13 giugno

2018, con cui è stato respinto anche il

ricorso contro il provvedimento del 4 mag­gio 2018 di reiezione della

richiesta di liberare il conto rubricato “STUDIO” e contro il verbale di

pignoramento del 9 maggio 2018. I ricorsi inoltrati dall’escussa al Tribunale

federale sono stati dichiarati inammissibili (sentenze 5A_610/2018 del 13

agosto 2018 e 5A_8/2019 del 31 gennaio 2019).

L. A

domanda dell’UE, il 20 agosto 2021 il Procuratore generale del Canton Ticino l’ha

informato che solo le relazioni bancarie presso l’PI 2 risultavano ancora sotto

sequestro penale. L’UE ha allora chiesto e ottenuto dall’PI 1 il versamento di fr. 288'094.45,

allestendo e inviando poi il 6 ottobre 2021 alla debitrice e ai creditori lo stato di riparto definitivo della somma in

que­stione, che ha permesso di disinteressare tutti i creditori del grup­po

n. 2 (e pertanto anche del gruppo n. 1).

M. Con

ricorso dell’8 ottobre 2021, RI 1 ha presentato un ricorso contro il prelievo

di € 280'000.– circa dal suo conto presso l’PI 1, che ha affermato di aver

scoperto fortuitamente dall’ultimo estratto patrimoniale, e ne ha chiesto la

restituzione previa sospensione cautelare urgente del prelievo.

N. Mediante

osservazioni del 15 ottobre 2021, l’UE ha preavvisato negativamente la richiesta

di effetto sospensivo e ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di

dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art.

9 cpv. 2 LPR.

O. Il

25 ottobre 2021, RI 1 ha presentato un’“integrazione al [suo] ricorso” con rinnovata istanza cautelare di sospensione del prelievo,

postulando inoltre l’accertamento della nullità assoluta “degli atti esecutivi UE posti in essere nel

2019” in relazione alla somma in questione, protestate

tasse, spese e ripetibili.

P. Con

“contro-deduzioni” del 30 ottobre 2021, RI 1 si è determinata sulle osservazioni dell’UE,

ribadendo le proprie conclusioni.

Q. In

adempimento del termine impartitole il 22 novembre 2021 dal giudice delegato

della Camera, prorogato il 3 dicembre fino al 7 dicembre 2021, il 6 dicembre la

ricorrente ha inoltrato all’UE una versione emendata del ricorso e delle “contro-deduzioni”

priva delle più gravi contumelie.

Considerato

in diritto: 1. I due ricorsi e le contro-deduzioni sono indirizzate al “Giudice della ricusazione (art. 48a cpv. 2

LOG, art. 51 CPC) Camera esecuzioni fallimenti”. La

ricorrente non ha però formulato una domanda di ricusa né fornito una

motivazione. Nulla osta pertanto a che la Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) tratti i ricorsi nella sua composizione plenaria ordinaria.

2. Nel

primo ricorso, RI 1 si duole di non essere stata informata né dall’UE né dalla

banca del prelievo di circa € 280'000.– dal

suo conto, che afferma di aver scoperto leggendo l’ultimo estrat­to

conto.

2.1 La

ricorrente non cita però alcuna norma che le avrebbe garantito un’informazione

preventiva. Sapeva da tempo che il pignoramen­to era diventato definitivo già a

metà del 2018 (sopra ad I) e quindi che se il sequestro penale fosse decaduto l’UE

avrebbe prelevato dal conto quanto necessario a pagare i creditori pignoranti.

Comunque sia, l’UE gliel’ha comunicato con l’intimazione, il 6 ottobre 2021,

dello stato di ripartizione.

2.2 Contrariamente

a quanto sostiene la ricorrente, il sequestro ordinato successivamente da

questa Camera a favore di PI 3 il 6 giugno 2019 (inc. 14.2019.53) non osta al

prelievo incriminato poiché non conferisce al creditore alcun diritto

preferenzia­le (art. 281 LEF

a

contrario), e ad ogni modo spetterebbe semmai a lui e

non a lei lamentarsi del provvedimento dell’UE. La domanda di (parziale) proseguimento dell’esecuzione (n. __________)

promos­sa da PI 3 a convalida del sequestro, depositata il 4 novembre 2021, è

successiva alla scadenza del termine di trenta giorni per partecipare al gruppo

n. 2 (v. sopra ad F). Al momento dell’esecuzione del (nuovo) pignoramento essa

andrà pertanto a costituire un nuovo gruppo di pignoramento, che potrà vertere

so-lo sulla parte dei beni pignorati non necessaria a disinteressare i

creditori del gruppo n. 2 (art. 110 cpv. 3 LEF).

2.3 La

stessa ricorrente ritiene inutile entrare nel merito della sua tesi azzardata e

inutilmente offensiva, secondo cui il sequestro decre-tato a favore di PI 3

sarebbe assolutamente nullo, arbitrario e aberrante, mentre le firme sulle

sentenze con cui il Tribunale federale ha respinto i suoi ricorsi contro le

decisioni di questa Camera relative a tale sequestro (5A_609/2019 del 22

dicembre 2020 e 5A_798/2019) sarebbero state falsificate dall’avv. __________,

al quale la ricorrente attribuisce addirittura l’assassinio del giudice

federale Hans Georg Seiler. Il carattere manifestamente querulomane delle sue

allegazioni le rendono del resto irricevibili, per tacere del fatto che se il

sequestro fosse nullo, verrebbe meno l’unico argomento addotto a sostegno del

ricorso.

2.4 Le

accuse gratuite e infamanti che nelle sue “contro-deduzioni” RI 1 rivolge al

Procuratore generale del Cantone Ticino e ribadisce all’indirizzo dell’Ufficiale

supplente dell’UE sono inammissibili. Non si entra pertanto nel merito di tale

atto. Ad ogni modo, non ha nulla d’“illogico o surreale” che a un sequestro

penale decretato nel 2011 e della cui decadenza la CARP ha dato atto il 22

luglio 2019 – confermando le comunicazioni 24 giugno e 17 luglio 2019 del

Procuratore generale – possa seguire un nuovo sequestro penale, decretato da un

altro Procuratore pubblico il 21 ottobre 2019.

3. Nel

secondo ricorso, RI 1 rimprovera all’UE di aver prelevato fr. 11'000.– in

più della sua “illecita” decisione del 18 luglio 2019 quell’atto (doc. 1 accluso all’“integrazione al ricorso”).

3.1 Omette di precisare che in quell’atto l’UE ha

solo indicato che il pignoramento a favore del gruppo n. 2 era stato eseguito “per un importo complessivo a tutt’oggi di fr. 278'000.–

ca. (oltre interessi e spese)”. Non contesta per

avventura che al momento dell’ultima realizzazione, ovvero del trasferimento dei

fr. 288'094.45 sul con­to dell’UE,

l’importo totale dei crediti inclusi nel gruppo n. 2 ammontava a tale cifra,

tenuto conto degli interessi e delle spese esecutive maturati fino a quella

data (art. 12 cpv. 2 e 144 cpv. 4 LEF; DTF

116 III 58 consid. 2/b e sentenza 5A_47/2020 del 6 mag­gio 2020 consid.

5). La censura è pertanto senza valore.

3.2 La

ricorrente contesta l’esistenza di un atto di dissequestro del conto da parte

del Ministero pubblico, ma ammette che il sequestro sia decaduto, come

confermato dalla Corte di appello e di re-visione penale (CARP) nella decisione

22 luglio 2019. Nulla quindi impediva (più) il prelievo e la ripartizione

contestati.

3.3 Il

fatto poi che nel 2018 i fondi erano posti sotto sequestro penale già dal 2011

non ne ostava al pignoramento, anche senza un previo “co-sequestro” (DTF 93 III 93

consid. 3), ma solo alla realizzazione e alla distribuzione (art. 44 LEF; DTF

131 III 657 consid. 3.2), finché ne rimanevano possibili la confisca o la

restituzione giusta l’art. 70 CP – mentre il sequestro conservativo in vista

dell’esecu­­zione del risarcimento equivalente previsto dall’art. 71 cpv. 3 CP

non conferisce alcun privilegio allo Stato o alla persona lesa (DTF 142 III 176

consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2014.138 del 23 marzo 2015, RtiD 2015 II 880

segg. n. 48c consid. 5). La censura, comunque

sia, è ampiamente tardiva. La validità del verbale di pi­gnoramento è

infatti stata confermata con una decisione definitiva della Camera (sopra ad I)

e non può quindi più essere rimessa in discussione

(v. sentenze della CEF

15.2018.31 del 22 maggio 2018 pag. 2 e 15.2017.81 del 15

gennaio 2018 pagg. 2-3).

3.4 La

ricorrente eccepisce la perenzione delle esecuzioni facendo valere che i

creditori non hanno presentato la domanda di realizzazione nel termine dell’art.

116 LEF indicato sul verbale di pignoramento (doc. 2), fingendo di dimenticare

che per il denaro contante, gli averi depositati sul conto dell’ufficio d’esecuzione

e i crediti pagati dal terzo debitore all’ufficio

(ciò che equivale alla loro realizzazione: DTF 73 III 71 consid. 2;

sentenza del Tribunale federale 5A_728/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.3; pure

Bett­schart in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 122 e n. 3 ad

art. 116 LEF) una realizzazione non è necessaria,

purché siano in valuta svizzera, prima di poter essere ripartiti tra i

creditori, sicché in queste ipotesi è superflua una domanda di realizzazione –

come esplicitamente indicato sul verbale di pignoramento al n. 2 delle

“spiegazioni” – ed è pertanto esclusa una perenzione delle esecuzioni nel senso

dell’art. 121 LEF (sentenze della CEF

15.2019.76 dell’11 dicembre 2019 consid. 5 e 15.2020.65 del 23 settembre

2020 pag. 3, in cause in cui RI 1 era patrocinatrice). La censura è di

conseguenza infondata.

3.5 La

ricorrente allude ancora a una perenzione delle esecuzioni del gruppo n. 2 nel

senso degli art. 88 cpv. 2 e 115 cpv. 3 LEF, ma senz’alcuna motivazione. La

doglianza è irricevibile (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,

RL 280.200]).

3.6 Infine,

il verbale (interno) delle operazioni di pignoramento del 20 dicembre 2017

(doc. 4), in base al quale la ricorrente sostiene che i conti dell’PI 2 e dell’PI

1 non sarebbero stati pignorati, tranne la rubrica “__________” del secondo per

fr. 14'536.–, è un atto solo interlocutorio. Come risulta dal verbale

(definitivo) del pignoramento a favore del gruppo n. 2 emesso il 9 maggio 2018,

il 6 aprile 2018 l’UE ha pignorato le altre due rubriche del conto aperto

presso l’PI 1 oltre a quello dell’PI 2 (doc. 2, pag. 11). Impugnato senza

successo dalla ricorrente, il pignoramento è definitivo (sopra ad I). Non può

essere rimesso in discussione in questa sede.

4. Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo

diventa senza oggetto.

5. La

ricorrente è già stata richiamata più volte in ragione del suo contegno gravemente

oltraggioso e sconveniente verso l’autorità e le controparti (sentenze della

CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015 consid. 2.1; 15.2015.2 del 24 giugno 2016

consid. 6.3/a; 15.2018. 31 del 22 maggio 2018 pag. 2; 15.2020.80 del 17

dicembre 2020, consid. 2.2), senza sortire esiti durevoli, come dimostrano i

ricorsi in esame ed altri ancora pendenti (v. anche la sentenza odierna nella

causa n. 15.2021.63). Non bastando più i richiami al rispetto delle convenienze.

RI 1 è avvertita che in futuro i suoi atti processuali le verranno rinviati

senz’altra formalità ove conterran­no improperi verso autorità o controparti.

6. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

RI

1.

è avvertita che in futuro i suoi atti processuali le verranno rinviati senz’altra

formalità ove conterranno improperi verso autorità o controparti.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione all’ .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.