15.2021.109
Ricorso contro il prelievo del saldo del conto pignorato e contro lo stato di riparto definitivo. Sequestro penale poi decaduto. Sequestro LEF successivo
14 gennaio 2022Italiano14 min
attestati di carenza beni e retrocesso l’incarto all’Ufficio affinché procedesse
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.109
Lugano
14 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2021 e sull’“integrazione” 25 ottobre 2021 di
RI 1 IT-__________ (per notifica: )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il prelievo di € 280'000.– sul conto di lei presso PI 1 (n. __________-02)
e contro il successivo stato di riparto definitivo emesso il 6 ottobre 2021 a
favore del gruppo n. 2 (es. n. __________, ecc.);
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito
di 45 esecuzioni promosse dai creditori formanti il gruppo n. __________ (ora
n. 2) (es. n. __________, ecc.) nei confronti dell’avv. RI 1, il 27 febbraio
2017 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso gli attestati di
carenza beni (ACB), indicandovi di non aver rinvenuto beni né redditi
pignorabili.
B. Con
sentenza 15.2017.19 del 13 aprile 2017, la scrivente Camera ha annullato gli
attestati di carenza beni e retrocesso l’incarto all’Ufficio affinché procedesse
a emettere il verbale di pignoramento, menzionandovi i beni già pignorati in
via provvisionale (e segnatamente un conto bancario dell’escussa presso l’PI 1)
ed eventualmente altri attivi che avesse reperito dopo aver interrogato la
debitrice o anche in sua assenza qualora quest’ultima, regolarmente avvisata,
non avesse assistito al pignora-mento e non vi si fosse fatta rappresentare. L’UE
è stato inoltre incaricato di verificare tutte e le 45
esecuzioni in punto all’esistenza di un titolo di rigetto definitivo per
ognuna di esse.
C. Il
17 maggio 2017 l’UE ha emesso un nuovo avviso di pignoramento, cui ha allegato
la lista delle 56 esecuzioni pervenute allo stadio della prosecuzione fino a
quel momento, e con cui ha convocato l’escussa presso l’Ufficio per il 7 giugno
2017 in vista dell’esecuzione del pignoramento, poi eseguito d’ufficio in sua
assenza il successivo 11 luglio. Il 7 settembre 2017 l’UE ha inviato a RI 1
nove nuovi avvisi di partecipazione a quel pignoramento delle esecuzioni n. __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________. Il giorno successivo,
l’UE ha emesso il verbale del pignoramento, con cui ha accertato che l’unico
attivo pignorabile è il saldo del conto corrente dell’escussa (rubrica
“STUDIO”) presso l’PI 1, di circa fr. 14'536.–. Il verbale è stato notificato
all’escussa il 18 settembre 2017. I ricorsi 18 e 28 settembre 2017 inoltrati
dall’escussa contro gli avvisi di partecipazione al pignoramento sono stati
respinti dalla Camera nella misura della loro ammissibilità (sentenza
15.2017.73/74 del 7 novembre 2017, contro la quale RI 1 ha ricorso invano al
Tribunale federale (sentenza 5A_960/2017 del 7 dicembre 2017).
D. Il ricorso di RI 1 contro la comunicazione 27 settembre 2017 delle
domande di realizzazione nelle esecuzioni n. __________, __________,
__________ e __________ è stato pure respinto da questa Camera con decisione
15.2017.71 del 15 gennaio 2018, impugnata senza successo al Tribunale federale
(sentenza 5A_120/2018 del 13 febbraio 2018).
E. La
Camera ha ancora respinto il ricorso di RI 1 contro il provvedimento 16 marzo
2018 con cui l’UE aveva invitato l’PI 1 a versare la somma di fr. 14'536.–
pignorata sulla rubrica “STUDIO” (sentenza 15.2018.31 del 22 maggio 2018).
F. Il
6 aprile 2018, l’UE ha eseguito un nuovo pignoramento a favore del gruppo n. 2
dei conti n. __________.02 (di € 391'976.– al 31 ottobre 2017) e n. __________-60
E (di € 54'000.–) presso l’PI 1, nonché di tre altri conti presso l’PI 2 (di € 1'980'343.85,
€ 2'061.85 e fr. 24.95 all’8 dicembre 2017), tutti posti sotto sequestro
penale (doc. 2 accluso al ricorso integrativo).
G. Il
4 maggio 2018 l’UE ha emesso il conteggio finale per il gruppo n. 1, che
dispone la ripartizione del ricavo netto (di fr. 14'154.20) della somma
depositata sulla rubrica “STUDIO” a favore dei creditori privilegiati del
gruppo (n. 1). D’altronde, l’UE ha effettuato lo stesso giorno a favore delle
65 esecuzioni che compongono il gruppo n. 1 un pignoramento complementare d’ufficio
(giusta l’art. 145 LEF) dei beni pignorati a favore del gruppo n. 2 (composto
di 21 esecuzioni). Il gruppo n. 2 contava così 86 esecuzioni per oltre fr. 280'000.–
complessivi.
H. Trascorso
il termine di partecipazione di trenta giorni, il 9 maggio 2018 l’UE ha emesso
il nuovo verbale di pignoramento.
I. L’ulteriore
ricorso di RI 1 contro il provvedimento del 16 marzo 2018 (sopra ad E) è stato
dichiarato inammissibile da questa Camera con sentenza 15.2018.49 del 13 giugno
2018, con cui è stato respinto anche il
ricorso contro il provvedimento del 4 maggio 2018 di reiezione della
richiesta di liberare il conto rubricato “STUDIO” e contro il verbale di
pignoramento del 9 maggio 2018. I ricorsi inoltrati dall’escussa al Tribunale
federale sono stati dichiarati inammissibili (sentenze 5A_610/2018 del 13
agosto 2018 e 5A_8/2019 del 31 gennaio 2019).
L. A
domanda dell’UE, il 20 agosto 2021 il Procuratore generale del Canton Ticino l’ha
informato che solo le relazioni bancarie presso l’PI 2 risultavano ancora sotto
sequestro penale. L’UE ha allora chiesto e ottenuto dall’PI 1 il versamento di fr. 288'094.45,
allestendo e inviando poi il 6 ottobre 2021 alla debitrice e ai creditori lo stato di riparto definitivo della somma in
questione, che ha permesso di disinteressare tutti i creditori del gruppo
n. 2 (e pertanto anche del gruppo n. 1).
M. Con
ricorso dell’8 ottobre 2021, RI 1 ha presentato un ricorso contro il prelievo
di € 280'000.– circa dal suo conto presso l’PI 1, che ha affermato di aver
scoperto fortuitamente dall’ultimo estratto patrimoniale, e ne ha chiesto la
restituzione previa sospensione cautelare urgente del prelievo.
N. Mediante
osservazioni del 15 ottobre 2021, l’UE ha preavvisato negativamente la richiesta
di effetto sospensivo e ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di
dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art.
9 cpv. 2 LPR.
O. Il
25 ottobre 2021, RI 1 ha presentato un’“integrazione al [suo] ricorso” con rinnovata istanza cautelare di sospensione del prelievo,
postulando inoltre l’accertamento della nullità assoluta “degli atti esecutivi UE posti in essere nel
2019” in relazione alla somma in questione, protestate
tasse, spese e ripetibili.
P. Con
“contro-deduzioni” del 30 ottobre 2021, RI 1 si è determinata sulle osservazioni dell’UE,
ribadendo le proprie conclusioni.
Q. In
adempimento del termine impartitole il 22 novembre 2021 dal giudice delegato
della Camera, prorogato il 3 dicembre fino al 7 dicembre 2021, il 6 dicembre la
ricorrente ha inoltrato all’UE una versione emendata del ricorso e delle “contro-deduzioni”
priva delle più gravi contumelie.
Considerato
in diritto: 1. I due ricorsi e le contro-deduzioni sono indirizzate al “Giudice della ricusazione (art. 48a cpv. 2
LOG, art. 51 CPC) Camera esecuzioni fallimenti”. La
ricorrente non ha però formulato una domanda di ricusa né fornito una
motivazione. Nulla osta pertanto a che la Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) tratti i ricorsi nella sua composizione plenaria ordinaria.
2. Nel
primo ricorso, RI 1 si duole di non essere stata informata né dall’UE né dalla
banca del prelievo di circa € 280'000.– dal
suo conto, che afferma di aver scoperto leggendo l’ultimo estratto
conto.
2.1 La
ricorrente non cita però alcuna norma che le avrebbe garantito un’informazione
preventiva. Sapeva da tempo che il pignoramento era diventato definitivo già a
metà del 2018 (sopra ad I) e quindi che se il sequestro penale fosse decaduto l’UE
avrebbe prelevato dal conto quanto necessario a pagare i creditori pignoranti.
Comunque sia, l’UE gliel’ha comunicato con l’intimazione, il 6 ottobre 2021,
dello stato di ripartizione.
2.2 Contrariamente
a quanto sostiene la ricorrente, il sequestro ordinato successivamente da
questa Camera a favore di PI 3 il 6 giugno 2019 (inc. 14.2019.53) non osta al
prelievo incriminato poiché non conferisce al creditore alcun diritto
preferenziale (art. 281 LEF
a
contrario), e ad ogni modo spetterebbe semmai a lui e
non a lei lamentarsi del provvedimento dell’UE. La domanda di (parziale) proseguimento dell’esecuzione (n. __________)
promossa da PI 3 a convalida del sequestro, depositata il 4 novembre 2021, è
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni per partecipare al gruppo
n. 2 (v. sopra ad F). Al momento dell’esecuzione del (nuovo) pignoramento essa
andrà pertanto a costituire un nuovo gruppo di pignoramento, che potrà vertere
so-lo sulla parte dei beni pignorati non necessaria a disinteressare i
creditori del gruppo n. 2 (art. 110 cpv. 3 LEF).
2.3 La
stessa ricorrente ritiene inutile entrare nel merito della sua tesi azzardata e
inutilmente offensiva, secondo cui il sequestro decre-tato a favore di PI 3
sarebbe assolutamente nullo, arbitrario e aberrante, mentre le firme sulle
sentenze con cui il Tribunale federale ha respinto i suoi ricorsi contro le
decisioni di questa Camera relative a tale sequestro (5A_609/2019 del 22
dicembre 2020 e 5A_798/2019) sarebbero state falsificate dall’avv. __________,
al quale la ricorrente attribuisce addirittura l’assassinio del giudice
federale Hans Georg Seiler. Il carattere manifestamente querulomane delle sue
allegazioni le rendono del resto irricevibili, per tacere del fatto che se il
sequestro fosse nullo, verrebbe meno l’unico argomento addotto a sostegno del
ricorso.
2.4 Le
accuse gratuite e infamanti che nelle sue “contro-deduzioni” RI 1 rivolge al
Procuratore generale del Cantone Ticino e ribadisce all’indirizzo dell’Ufficiale
supplente dell’UE sono inammissibili. Non si entra pertanto nel merito di tale
atto. Ad ogni modo, non ha nulla d’“illogico o surreale” che a un sequestro
penale decretato nel 2011 e della cui decadenza la CARP ha dato atto il 22
luglio 2019 – confermando le comunicazioni 24 giugno e 17 luglio 2019 del
Procuratore generale – possa seguire un nuovo sequestro penale, decretato da un
altro Procuratore pubblico il 21 ottobre 2019.
3. Nel
secondo ricorso, RI 1 rimprovera all’UE di aver prelevato fr. 11'000.– in
più della sua “illecita” decisione del 18 luglio 2019 quell’atto (doc. 1 accluso all’“integrazione al ricorso”).
3.1 Omette di precisare che in quell’atto l’UE ha
solo indicato che il pignoramento a favore del gruppo n. 2 era stato eseguito “per un importo complessivo a tutt’oggi di fr. 278'000.–
ca. (oltre interessi e spese)”. Non contesta per
avventura che al momento dell’ultima realizzazione, ovvero del trasferimento dei
fr. 288'094.45 sul conto dell’UE,
l’importo totale dei crediti inclusi nel gruppo n. 2 ammontava a tale cifra,
tenuto conto degli interessi e delle spese esecutive maturati fino a quella
data (art. 12 cpv. 2 e 144 cpv. 4 LEF; DTF
116 III 58 consid. 2/b e sentenza 5A_47/2020 del 6 maggio 2020 consid.
5). La censura è pertanto senza valore.
3.2 La
ricorrente contesta l’esistenza di un atto di dissequestro del conto da parte
del Ministero pubblico, ma ammette che il sequestro sia decaduto, come
confermato dalla Corte di appello e di re-visione penale (CARP) nella decisione
22 luglio 2019. Nulla quindi impediva (più) il prelievo e la ripartizione
contestati.
3.3 Il
fatto poi che nel 2018 i fondi erano posti sotto sequestro penale già dal 2011
non ne ostava al pignoramento, anche senza un previo “co-sequestro” (DTF 93 III 93
consid. 3), ma solo alla realizzazione e alla distribuzione (art. 44 LEF; DTF
131 III 657 consid. 3.2), finché ne rimanevano possibili la confisca o la
restituzione giusta l’art. 70 CP – mentre il sequestro conservativo in vista
dell’esecuzione del risarcimento equivalente previsto dall’art. 71 cpv. 3 CP
non conferisce alcun privilegio allo Stato o alla persona lesa (DTF 142 III 176
consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2014.138 del 23 marzo 2015, RtiD 2015 II 880
segg. n. 48c consid. 5). La censura, comunque
sia, è ampiamente tardiva. La validità del verbale di pignoramento è
infatti stata confermata con una decisione definitiva della Camera (sopra ad I)
e non può quindi più essere rimessa in discussione
(v. sentenze della CEF
15.2018.31 del 22 maggio 2018 pag. 2 e 15.2017.81 del 15
gennaio 2018 pagg. 2-3).
3.4 La
ricorrente eccepisce la perenzione delle esecuzioni facendo valere che i
creditori non hanno presentato la domanda di realizzazione nel termine dell’art.
116 LEF indicato sul verbale di pignoramento (doc. 2), fingendo di dimenticare
che per il denaro contante, gli averi depositati sul conto dell’ufficio d’esecuzione
e i crediti pagati dal terzo debitore all’ufficio
(ciò che equivale alla loro realizzazione: DTF 73 III 71 consid. 2;
sentenza del Tribunale federale 5A_728/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.3; pure
Bettschart in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 122 e n. 3 ad
art. 116 LEF) una realizzazione non è necessaria,
purché siano in valuta svizzera, prima di poter essere ripartiti tra i
creditori, sicché in queste ipotesi è superflua una domanda di realizzazione –
come esplicitamente indicato sul verbale di pignoramento al n. 2 delle
“spiegazioni” – ed è pertanto esclusa una perenzione delle esecuzioni nel senso
dell’art. 121 LEF (sentenze della CEF
15.2019.76 dell’11 dicembre 2019 consid. 5 e 15.2020.65 del 23 settembre
2020 pag. 3, in cause in cui RI 1 era patrocinatrice). La censura è di
conseguenza infondata.
3.5 La
ricorrente allude ancora a una perenzione delle esecuzioni del gruppo n. 2 nel
senso degli art. 88 cpv. 2 e 115 cpv. 3 LEF, ma senz’alcuna motivazione. La
doglianza è irricevibile (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,
RL 280.200]).
3.6 Infine,
il verbale (interno) delle operazioni di pignoramento del 20 dicembre 2017
(doc. 4), in base al quale la ricorrente sostiene che i conti dell’PI 2 e dell’PI
1 non sarebbero stati pignorati, tranne la rubrica “__________” del secondo per
fr. 14'536.–, è un atto solo interlocutorio. Come risulta dal verbale
(definitivo) del pignoramento a favore del gruppo n. 2 emesso il 9 maggio 2018,
il 6 aprile 2018 l’UE ha pignorato le altre due rubriche del conto aperto
presso l’PI 1 oltre a quello dell’PI 2 (doc. 2, pag. 11). Impugnato senza
successo dalla ricorrente, il pignoramento è definitivo (sopra ad I). Non può
essere rimesso in discussione in questa sede.
4. Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo
diventa senza oggetto.
5. La
ricorrente è già stata richiamata più volte in ragione del suo contegno gravemente
oltraggioso e sconveniente verso l’autorità e le controparti (sentenze della
CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015 consid. 2.1; 15.2015.2 del 24 giugno 2016
consid. 6.3/a; 15.2018. 31 del 22 maggio 2018 pag. 2; 15.2020.80 del 17
dicembre 2020, consid. 2.2), senza sortire esiti durevoli, come dimostrano i
ricorsi in esame ed altri ancora pendenti (v. anche la sentenza odierna nella
causa n. 15.2021.63). Non bastando più i richiami al rispetto delle convenienze.
RI 1 è avvertita che in futuro i suoi atti processuali le verranno rinviati
senz’altra formalità ove conterranno improperi verso autorità o controparti.
6. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
RI
1.
è avvertita che in futuro i suoi atti processuali le verranno rinviati senz’altra
formalità ove conterranno improperi verso autorità o controparti.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione all’ .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.