15.2021.11
Pignoramento di salario. Ricorso con cui l’escusso chiede di tenere conto delle sue difficoltà economiche e della sua situazione personale
16 febbraio 2021Italiano4 min
il 26 novembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a favore del gruppo n. 2 la parte del
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Incarto n.
15.2021.11
Lugano
16 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella
composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 febbraio 2021 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento di salario emesso il 19 gennaio 2021
a favore delle esecuzioni (n. __________ e altre otto) componenti il gruppo n.
2;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
Fatti
il 26 novembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a favore del gruppo n. 2 la parte del
salario di fr. 4'470.10 che l’escussa RI 1 percepisce dalla PI 1 di
Lugano eccedente il suo minimo d’esistenza, stabilito in fr. 3'611.–
mensili sulla scorta del seguente calcolo:
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'350.00
Suppl. figli con più di 10 anni
fr.
600.00
Bambino – __________
Affitto
fr.
1'450.00
Versa la metà del canone Fr. 2'500
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Pausa breve
Totale
fr.
3'611.00
100%
che
la quota pignorata risulta indicativamente di fr. 859.10;
che
con il ricorso in esame, RI 1 contesta la decisione di pignoramento del suo
salario, facendo valere di essere ancora in attesa degli stipendi maturati in
suo favore, siccome la datrice di lavoro non è riuscita, per diversi motivi tra
cui l’epidemia da coronavirus in atto, a fatturare commesse ottenute in Italia;
che
nel frattempo la ricorrente afferma di aver convenuto con la società il proprio
licenziamento;
Considerandi
che
vista la sua situazione attuale – è disoccupata e divorziata con un figlio minorenne
a carico – RI 1 chiede “di trovare una
soluzione insieme”;
che
nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2021, l’UE domanda di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori, siccome la ricorrente non evidenzia errori suoi bensì solo l’impossibilità
di pagare i crediti posti in esecuzione;
che
effettivamente la ricorrente non critica direttamente l’operato dell’UE, ma si
limita a chiedere di tenere conto della sua difficile situazione economica e personale;
che
il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) permette però solo di
contestare i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) che
violano la legge o sono viziati da un errore d’apprezzamento;
che
gli organi esecutivi non sono invece abilitati a sospendere o annullare i loro
provvedimenti per altri motivi, segnatamente in ragione delle difficoltà
economiche o di altro ordine dell’escusso;
che ad ogni modo l’UE non potrà concretamente
incassare la quota pignorabile dei salari arretrati finché non verranno
versati dalla datrice di lavoro (fatta salva un’esecuzione contro la stessa da
parte dell’UE o di un creditore cessionario giusta l’art. 131 LEF);
che
per il resto l’UE ha tenuto conto del fatto che la ricorrente prende cura da
sola del figlio minorenne computando nel suo minimo esistenziale sia il minimo
di base di fr. 1'350.– per debitore monoparentale con obblighi di
mantenimento (anziché il minimo di fr. 1'200.– per debitore che vive da
solo), sia il supplemento di fr. 600.– per figlio di più di 10 anni (v. la
cifra I n. 2 e 4 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009,
pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);
che
nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso va pertanto respinto;
che
stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificare il ricorso ai
creditori per osservazioni né intimare loro la presente decisione (art. 9 cpv.
2.
della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.