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Decisione

15.2021.11

Pignoramento di salario. Ricorso con cui l’escusso chiede di tenere conto delle sue difficoltà economiche e della sua situazione personale

16 febbraio 2021Italiano4 min

il 26 novembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a favore del gruppo n. 2 la parte del

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.11

Lugano

16 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella

composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 febbraio 2021 di

RI

1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro il verbale di pignoramento di salario emesso il 19 gennaio 2021

a favore delle esecuzioni (n. __________ e altre otto) componenti il gruppo n.

2;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

Fatti

il 26 novembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a favore del gruppo n. 2 la parte del

salario di fr. 4'470.10 che l’escussa RI 1 percepisce dalla PI 1 di

Lugano eccedente il suo minimo d’esistenza, stabilito in fr. 3'611.–

mensili sulla scorta del seguente calcolo:

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'350.00

Suppl. figli con più di 10 anni

fr.

600.00

Bambino – __________

Affitto

fr.

1'450.00

Versa la metà del canone Fr. 2'500­

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Pausa breve

Totale

fr.

3'611.00

100%

che

la quota pignorata risulta indicativamente di fr. 859.10;

che

con il ricorso in esame, RI 1 contesta la decisione di pignoramento del suo

salario, facendo valere di essere ancora in attesa degli stipendi maturati in

suo favore, siccome la datrice di lavoro non è riuscita, per diversi motivi tra

cui l’epidemia da coronavirus in atto, a fatturare commesse ottenute in Italia;

che

nel frattempo la ricorrente afferma di aver convenuto con la società il proprio

licenziamento;

Considerandi

che

vista la sua situazione attuale – è disoccupata e divorziata con un figlio minorenne

a carico – RI 1 chiede “di trovare una

soluzione insieme”;

che

nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2021, l’UE domanda di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori, siccome la ricorrente non evidenzia errori suoi bensì solo l’impossibilità

di pagare i crediti posti in esecuzione;

che

effettivamente la ricorrente non critica direttamente l’operato dell’UE, ma si

limita a chiedere di tenere conto della sua difficile situazione economica e personale;

che

il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) permette però solo di

contestare i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) che

violano la legge o sono viziati da un errore d’ap­prezzamento;

che

gli organi esecutivi non sono invece abilitati a sospendere o annullare i loro

provvedimenti per altri motivi, segnatamente in ragione delle difficoltà

economiche o di altro ordine dell’escusso;

che ad ogni modo l’UE non potrà concretamente

incassare la quo­ta pignorabile dei salari arretrati finché non verranno

versati dalla datrice di lavoro (fatta salva un’esecuzione contro la stessa da

parte dell’UE o di un creditore cessionario giusta l’art. 131 LEF);

che

per il resto l’UE ha tenuto conto del fatto che la ricorrente prende cura da

sola del figlio minorenne computando nel suo minimo esistenziale sia il minimo

di base di fr. 1'350.– per debitore monoparentale con obblighi di

mantenimento (anziché il minimo di fr. 1'200.– per debitore che vive da

solo), sia il supplemento di fr. 600.– per figlio di più di 10 anni (v. la

cifra I n. 2 e 4 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009,

pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);

che

nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso va pertanto respinto;

che

stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificare il ricorso ai

creditori per osservazioni né intimare loro la presente decisione (art. 9 cpv.

2.

della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 280.200]);

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.