15.2021.110
Ricorso contro la vendita a trattative private di determinati beni inventariati nel fallimento. Rivendicazione dopo l’aggiudicazione
18 marzo 2022Italiano7 min
fallimento della PI 2, Lugano, il 16 settembre 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.110
Lugano
18 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 ottobre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro la realizzazione a trattative private del 15
ottobre 2021 nella liquidazione del fallimento della
PI 2,
procedura
che interessa anche l’aggiudicatario
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel
fallimento della PI 2, Lugano, il 16 settembre 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio
dei fallimenti (UF) ha allestito l’inventario, ove nelle voci da 1 a 33 sono
menzionate diverse attrezzature sportive stimate complessivamente in fr. 2'606.–,
tra cui “4 Bike, Technogym” (posizione n. 33), la cui stima è di fr. 150.–. Il 21 settembre
2021 RI 1, amministratore unico della fallita, ha riconosciuto l’inventario
come esatto e completo, sottoscrivendo la relativa dichiarazione giusta l’art.
228 LEF in calce allo stesso.
B. A
seguito di due offerte presentate per l’acquisto a trattative private delle
predette attrezzature sportive, il 15 ottobre 2021 l’UF ha svolto una
licitazione privata cui hanno partecipato RI 1 e PI 1. Quest’ultimo si è
aggiudicato i beni per fr. 3'000.–.
C. Con
ricorso dello stesso giorno RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento della vendita limitatamente alle “4 Bike, Technogym”.
D. Mediante
ordinanza del 22 ottobre 2021 il presidente di questa Camera ha concesso effetto
sospensivo al ricorso, ordinando che gli oggetti in questione rimangano in
deposito presso l’Ufficio sino a decisione sul gravame.
E. Tramite
osservazioni del 3 novembre 2021 la PI 3, fornitrice ufficiale delle “4 Bike, Technogym”, ha
esposto alcune considerazioni sui beni oggetto del ricorso e su altri senza
formulare conclusioni, mentre nelle sue del 4 novembre 2021 PI 1 ha postulato
la reiezione del ricorso. L’UF si è invece rimesso al giudizio della Camera con
scritto del 18 gennaio 2022 senza esprimersi sul ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 ottobre 2021, il ricorso presentato lo stesso giorno è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente sostiene in sostanza che le “4 Bike Excite 1000 Led” non
appartengono alla fallita, come dice di aver già rilevato in occasione dell’allestimento
dell’inventario, sebbene ammetta di non averlo poi letto e controllato,
convinto che i beni in questione non vi figurassero. Egli fa notare di non aver
potuto opporsi formalmente prima al loro inserimento nell’inventario, in quanto
è venuto in possesso della lista degli oggetti venduti pochi minuti dopo l’aggiudicazione, allorquando ne ha fatto
richiesta al banditore, al quale ha subito dichiarato la sua
contestazione. Ciò premesso, l’insorgente specifica in sintesi che i noti
beni sono di esclusiva proprietà della fornitrice ufficiale PI 3, sicché non
fanno parte della massa fallimentare e non potevano dunque essere realizzati.
2.1 Giusta
l’art. 242 cpv. 1 LEF, l’amministrazione del fallimento decide se le cose
rivendicate da un terzo devono essere restituite. Tale decisione va presa dopo
che è decorso il termine per l’insinuazione dei crediti, a prescindere dal
fatto che la rivendicazione sia fatta da un terzo o da altri in suo nome oppure
che la cosa sia stata indicata dal fallito come proprietà del terzo. Una
decisione dev’essere presa anche se la pretesa del terzo viene notificata dopo
la vendita, ma prima del riparto del suo ricavo (art. 45 del Regolamento
concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF, RS 281.32]).
2.2 Nel
caso in rassegna, dagli atti non risulta che prima della vendita a trattative
private il ricorrente abbia segnalato all’UF che le “4 Bike Excite 1000 Led” appartengono
a un terzo e neppure ne emerge che terzi hanno rivendicato tali oggetti. L’allegazione
secondo cui al momento dell’allestimento dell’inventario l’insorgente aveva già
segnalato all’Ufficio che i beni non sono di proprietà della fallita, oltre a
non essere confortata da prove è contraddetta dalla chiara dichiarazione
scritta dell’amministratore unico della fallita, con cui ha riconosciuto l’inventario
come esatto e completo (v. inventario del 16 settembre 2021, pag. 11). Del
resto, senz’avanzare obiezione alcuna, egli aveva pure firmato il precedente
inventario manoscritto che l’Ufficio aveva redatto il 7 maggio 2021 in occasione
del sopralluogo presso la sede della fallita, ove alla voce n. 33 erano già
menzionati gli oggetti in questione. Ch’egli non abbia in seguito letto e
controllato i documenti che ha firmato non può che andare a suo discapito. Nemmeno
è palese inoltre che le “4
Bike Excite 1000 Led” appartengono alla fornitrice
ufficiale PI 3. I bollettini di consegna prodotti con il ricorso non
chiariscono in alcun modo la questione, per tacere del fatto che nelle sue
osservazioni del 3 novembre 2021 la fornitrice ufficiale sostiene che i beni sono
in realtà di proprietà della PI 4, ancorché anch’essa non ne fornisca la prova.
2.3 Dalle
considerazioni appena esposte risulta che al momento della vendita a trattative
private non era sub iudice alcuna rivendicazione delle “4 Bike Excite 1000 Led”, e più in generale
alcun impedimento a procedere alla realizzazione, ragione per cui l’aggiudicazione
è valida, mentre il ricorso s’avvera di conseguenza infondato. Ciò non
significa però che l’Ufficio non debba comunque decidere sulla rivendicazione
avvenuta dopo la vendita. Come esposto sopra (consid. 2.1 i.f.), una
decisione va infatti presa anche se la pretesa del terzo è notificata dopo la
vendita, ma prima del ri-parto, sicché l’UF dovrà trattare la segnalazione di RI
1 come rivendicazione tardiva (art. 50 RUF), applicando per analogia l’art. 251
cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 15.2000.66 del 17 agosto 2000, consid. 1), e dare
avvio alla procedura prevista dagli art.
242 LEF e 45 segg. RUF. Giacché l’aggiudicazione è valida, la
rivendicazione non può tuttavia che vertere sul solo ricavo della vendita dei
beni in questione (Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
34 ad § 45; Bommer in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 2 ad art. 50 RUF),
ovvero, dato che la vendita è avvenuta in blocco, sulla quota proporzionale del
ricavo riferita agli oggetti rivendicati in funzione del loro valore di stima, pari
nel caso concreto a fr. 172.70 (fr. 150.– x fr. 3'000.– / fr. 2'606.–).
3. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
L’Ufficio
dei fallimenti è invitato a trattare la segnalazione del ricorrente come
rivendicazione tardiva in conformità del soprastante considerando 2.3.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio fallimenti, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.