Lexipedia

Decisione

15.2021.110

Ricorso contro la vendita a trattative private di determinati beni inventariati nel fallimento. Rivendicazione dopo l’aggiudicazione

18 marzo 2022Italiano7 min

fallimento della PI 2, Lugano, il 16 settembre 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.110

Lugano

18 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 ottobre 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede

di Lugano, o meglio contro la realizzazione a trattative private del 15

ottobre 2021 nella liquidazione del fallimento della

PI 2,

procedura

che interessa anche l’aggiudicatario

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel

fallimento della PI 2, Lugano, il 16 settembre 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio

dei fallimenti (UF) ha allestito l’inventa­­rio, ove nelle voci da 1 a 33 sono

menzionate diverse attrezzature sportive stimate complessivamente in fr. 2'606.–,

tra cui “4 Bike, Technogym” (posizione n. 33), la cui stima è di fr. 150.–. Il 21 settembre

2021 RI 1, amministratore unico della fallita, ha riconosciuto l’inventario

come esatto e completo, sottoscrivendo la relativa dichiarazione giusta l’art.

228 LEF in calce allo stesso.

B. A

seguito di due offerte presentate per l’acquisto a trattative private delle

predette attrezzature sportive, il 15 ottobre 2021 l’UF ha svolto una

licitazione privata cui hanno partecipato RI 1 e PI 1. Quest’ultimo si è

aggiudicato i beni per fr. 3'000.–.

C. Con

ricorso dello stesso giorno RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento della vendita limitatamente alle “4 Bike, Technogym”.

D. Mediante

ordinanza del 22 ottobre 2021 il presidente di questa Camera ha concesso effetto

sospensivo al ricorso, ordinando che gli oggetti in questione rimangano in

deposito presso l’Ufficio sino a decisione sul gravame.

E. Tramite

osservazioni del 3 novembre 2021 la PI 3, fornitrice ufficiale delle “4 Bike, Technogym”, ha

esposto alcu­ne considerazioni sui beni oggetto del ricorso e su altri senza

formulare conclusioni, mentre nelle sue del 4 novembre 2021 PI 1 ha postulato

la reiezione del ricorso. L’UF si è invece rimesso al giudizio della Camera con

scritto del 18 gennaio 2022 senza esprimersi sul ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 ottobre 2021, il ricorso presentato lo stesso giorno è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente sostiene in sostanza che le “4 Bike Excite 1000 Led” non

appartengono alla fallita, come dice di aver già rilevato in occasione dell’allestimento

dell’inventario, sebbene ammetta di non averlo poi letto e controllato,

convinto che i beni in questione non vi figurassero. Egli fa notare di non aver

potuto opporsi formalmente prima al loro inserimento nell’inventario, in quanto

è venuto in possesso della lista degli oggetti venduti pochi minuti dopo l’ag­­giudicazione, allorquando ne ha fatto

richiesta al banditore, al qua­le ha subito dichiarato la sua

contestazione. Ciò premesso, l’in­­sorgente specifica in sintesi che i noti

beni sono di esclusiva proprietà della fornitrice ufficiale PI 3, sicché non

fanno parte della massa fallimentare e non potevano dunque essere realizzati.

2.1 Giusta

l’art. 242 cpv. 1 LEF, l’amministrazione del fallimento decide se le cose

rivendicate da un terzo devono essere restituite. Tale decisione va presa dopo

che è decorso il termine per l’insi­­nuazione dei crediti, a prescindere dal

fatto che la rivendicazione sia fatta da un terzo o da altri in suo nome oppure

che la cosa sia stata indicata dal fallito come proprietà del terzo. Una

decisione dev’essere presa anche se la pretesa del terzo viene notificata dopo

la vendita, ma prima del riparto del suo ricavo (art. 45 del Regolamento

concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF, RS 281.32]).

2.2 Nel

caso in rassegna, dagli atti non risulta che prima della vendita a trattative

private il ricorrente abbia segnalato all’UF che le “4 Bike Excite 1000 Led” appartengono

a un terzo e neppure ne emerge che terzi hanno rivendicato tali oggetti. L’allegazione

secondo cui al momento dell’allestimento dell’inventario l’insorgente aveva già

segnalato all’Ufficio che i beni non sono di proprietà della fallita, oltre a

non essere confortata da prove è contraddetta dalla chiara dichiarazione

scritta dell’amministratore unico della fallita, con cui ha riconosciuto l’inventario

come esatto e completo (v. inventario del 16 settembre 2021, pag. 11). Del

resto, senz’avanzare obiezione alcuna, egli aveva pure firmato il precedente

inventario manoscritto che l’Ufficio aveva redatto il 7 maggio 2021 in occasione

del sopralluogo presso la sede della fallita, ove alla voce n. 33 erano già

menzionati gli oggetti in questione. Ch’egli non abbia in seguito letto e

controllato i documenti che ha firmato non può che andare a suo discapito. Nemmeno

è palese inoltre che le “4

Bike Excite 1000 Led” appartengono alla fornitrice

ufficiale PI 3. I bollettini di consegna prodotti con il ricorso non

chiariscono in alcun modo la questione, per tacere del fatto che nelle sue

osservazioni del 3 novembre 2021 la fornitrice ufficiale sostie­ne che i beni sono

in realtà di proprietà della PI 4, ancorché anch’essa non ne fornisca la prova.

2.3 Dalle

considerazioni appena esposte risulta che al momento della vendita a trattative

private non era sub iudice alcuna rivendicazione delle “4 Bike Excite 1000 Led”, e più in generale

alcun impedimento a procedere alla realizzazione, ragione per cui l’aggiudi­­cazione

è valida, mentre il ricorso s’avvera di conseguenza infondato. Ciò non

significa però che l’Ufficio non debba comunque decidere sulla rivendicazione

avvenuta dopo la vendita. Come esposto sopra (consid. 2.1 i.f.), una

decisione va infatti presa anche se la pretesa del terzo è notificata dopo la

vendita, ma prima del ri-parto, sicché l’UF dovrà trattare la segnalazione di RI

1 come rivendicazione tardiva (art. 50 RUF), applicando per analogia l’art. 251

cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 15.2000.66 del 17 agosto 2000, consid. 1), e dare

avvio alla procedura prevista dagli art.

242 LEF e 45 segg. RUF. Giacché l’aggiudicazione è va­lida, la

rivendicazione non può tuttavia che vertere sul solo ricavo della vendita dei

beni in questione (Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.

34 ad § 45; Bommer in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 2 ad art. 50 RUF),

ovvero, dato che la vendita è avvenuta in blocco, sulla quota proporzionale del

ricavo riferita agli oggetti rivendicati in funzione del loro valore di stima, pari

nel caso concreto a fr. 172.70 (fr. 150.– x fr. 3'000.– / fr. 2'606.–).

3. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L’Ufficio

dei fallimenti è invitato a trattare la segnalazione del ricorrente come

rivendicazione tardiva in conformità del soprastante considerando 2.3.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio fallimenti, sede di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.