15.2021.115
Insinuazione tardiva di cartelle ipotecarie cedute dopo il passaggio in giudicato dell’elenco oneri, di cui i cessionari non sapevano prima che garantivano (anche) il credito a loro ceduto
28 marzo 2022Italiano13 min
come quelli relativi alle proprietà per piani [PPP] n. __________ e __________ della particella n. __________ RFD di __________). PI 4 vi è stato iscritto per la sua seconda pretesa di fr. 1'030'945.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.115
Lugano
28
marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 21 ottobre 2021 di
RI 1,
RI 2,
(patrocinati dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro il provvedimento del 7 ottobre 2021 con cui ha
rifiutato di trattare una pretesa dei ricorrenti come insinuazione tardiva nel
fallimento n. __________/2016 aperto nei confronti della
PI 1,
procedura
che interessa anche segnatamente i creditori:
PI 2,
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
PI 3,
(patrocinata dall’avv. PA 3, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel
fallimento aperto il 31 maggio 2016 nei
confronti della PI 1 (e confermato da questa Camera con decisione del 26 luglio
2016 [inc. 14.2016.134]), il 18 agosto 2016 PI 4 ha insinuato all’Ufficio dei
fallimenti (UF), sede di Lugano, due pretese di fr. 817'598.– e fr. 1'030'945.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2016 relative a mutui garantiti, il
primo da tre cartelle ipotecarie ognuna di fr. 250'000.– gravanti in VI., IX.
e X. grado la particella n. 5__________ RFD di __________, di proprietà della
fallita, e il secondo da tre cartelle ipotecarie di fr. 250'000.– ciascuna
gravanti lo stesso fondo in VII., VIII. e XI. grado, così come da due cartelle
di fr. 130'000.– e fr. 200'000.– gravanti in III. e IV. rango il
fondo n. 3__________ RFD __________, pure di proprietà della fallita.
B. Il 30 ottobre e il 27 novembre 2017 l’UF ha
depositato l’elenco oneri riferito alla particella n. 3__________ (così
come quelli relativi alle proprietà per piani [PPP] n. __________ e __________ della particella n. __________ RFD di __________). PI 4 vi è stato iscritto per la sua seconda pretesa di fr. 1'030'945.–
in III. e IV. grado, preceduta dai crediti della PI 2 (in seguito: “PI 2”)
iscritti per fr. 1'612'000.– in I. e II. rango.
C. Il
28 maggio 2018 PI 4 ha ceduto a RI 1 e a RI 2, in ragione di un mezzo ciascuno,
le due pretese e le sei cartelle ipotecarie gravanti il fondo n. 5__________,
senza però le due cartelle gravanti il fondo n. 3__________ RFD Locarno,
al prezzo di fr. 500'000.– (oltre a ulteriori fr. 427'000.– in caso
di aggiudicazione del fondo n. 5__________ a un prezzo tale da coprire l’intero
credito ceduto). All’asta del giorno successivo, i cessionari si sono
aggiudicati il fondo n. 5__________. Nel contempo hanno comunicato la cessione
all’UF, chiedendo di essere considerati nell’elenco oneri e nella successiva
ripartizione relativi a quel fondo quali nuovi creditori ipotecari subentrati a
PI 4.
D. Il
5 giugno 2018 l’UF ha aggiudicato la particella n. 3__________ alla __________
per fr. 1'777'000.– e le PPP n. __________ e __________ alla
PI 2”) per rispettivamente fr. 470'000.– e fr. 490'000.–.
E. Lo
stato di ripartizione provvisorio del ricavato della vendita dei tre fondi, depositato il 9 aprile 2019, prevedeva l’intero
soddisfacimento delle pretese della PI 2, creditrice di I. e II. rango
su tutti e tre i fondi. L’eccedenza nelle tre aste, di fr. 589'158.55
complessivi, è stata ripartita tra i creditori ipotecari dei tre fondi in
proporzione dei rispettivi ricavi. È stato in particolare assegnato un
dividendo di fr. 15'948.30 alla PI 3
(in seguito: “PI 3”) con l’eccedenza di fr. 105'475.95 a favore
della PPP __________. Le rimanenze, in
totale di fr. 394'733.90, sono state attribuite ai creditori chirografari.
In merito alla pretesa di fr. 1'030'945.– notificata da PI 4 ed
esplicitamente menzionata come ceduta a RI 1 e RI 2, l’UF ha indicato che la
garanzia ammontava a fr. 427'555.55, ma ha stabilito che nessun dividendo
doveva essere versato ai cessionari con la seguente motivazione: “La notifica del credito viene modificata d’Ufficio
in quanto il pegno non è stato inglobato nella cessione del credito. L’importo
di fr. 427'555.55 derivante dalla garanzia del possesso dei titoli viene
collocato nella terza classe della graduatoria” (doc.
4 accluso alle osservazioni del condominio PI 3).
F. Con
decisione 15.2019.28 del 6 settembre 2019 la Camera ha parzialmente accolto un
ricorso della PI 2, ordinando all’UF di assegnarle un dividendo supplementare
di fr. 111'489.40 a saldo
degli interessi decorrenti sulla sua pretesa dall’apertura del fallimento al
giorno dell’asta (giusta l’art. 209 cpv. 2 LEF), di
attribuire la rimanenza dell’eccedenza
della realizzazione del fondo n. 3__________, pari a fr. 477'669.15, al conto degli attivi della
fallita non gravati da pegno, di notificare a tutti i creditori (anche
chirografari) la versione rettificata
dello stato di riparto immobiliare e, una volta la nuova decisione passata in
giudicato, chiedere ai creditori a beneficio di un pegno sulle PPP la
restituzione dei dividendi versati loro per errore. Invertendo l’ordine delle operazioni indicato nel considerando 3.4, l’UF
ha iniziato con chiedere la restituzione dei dividendi versati in troppo ai
creditori a beneficio di un diritto di pegno sulle PPP e non ha ancora
notificato il nuovo stato di ripartizione a tutti i creditori.
G. Con
un accordo aggiuntivo del 1° marzo 2021, da integrare al contratto di cessione
del 28 maggio 2018 “ad ogni
buon fine”, PI 4 ha ceduto a RI 1 e a RI 2 anche le
cartelle ipotecarie gravanti il fondo n. 3__________.
H. Il
15 marzo 2021, i cessionari hanno inviato all’UF l’accordo aggiuntivo e chiesto
di essere riconosciuti come creditori ipotecari nella procedura di fallimento
per l’intero credito insinuato, e segnatamente nella realizzazione della
particella n. 3__________. In risposta (del
23 marzo 2021), l’UE ha ricordato che la graduatoria e gli elenchi
oneri erano passati in giudicato, sicché non era possibile modificarli.
Richiamato l’art. 251 LEF, i cessionari hanno allora chiesto con scritto del 25
marzo che il loro credito fosse posto a beneficio della garanzia reale delle
due cartelle ipotecarie gravanti il fondo n. 3__________, postulando l’emanazione
di una decisione formale impugnabile nel caso in cui l’UF non avesse aderito
alla richiesta. Dopo un sollecito del 15 settembre 2021, l’UF ha precisato in
uno scritto interlocutorio del 20 settembre di ritenere la propria deter-minazione
del 23 marzo già come una decisione impugnabile, ma nondimeno ha chiesto ai
cessionari di precisare l’importo scoperto rivendicato e il titolo di credito.
Con risposta del 6 ottobre, essi hanno rilevato che se lo scritto 23 marzo
fosse da considerare come una decisione, allora il loro scritto del 25 marzo
avrebbe dovuto essere trattato come un ricorso. Hanno d’altronde quantificato l’importo
della loro pretesa in fr. 330'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31
maggio 2016, pari al valore nominale delle cartelle ipotecarie gravanti in III.
e IV. rango la particella n. 3704. L’UF ha quindi ammesso l’insinuazione
tardiva in III. classe con decisione del 7 ottobre 2021 e richiesto il
pagamento di fr. 200.– a copertura delle spese causate dal nuovo deposito
della graduatoria.
I. Con il ricorso in esame, del 21 ottobre 2021, RI 1
e RI 2 chiedono che la graduatoria e l’elenco oneri relativo alla particella n. 3__________ RFD di __________
siano modificati nel senso che la loro insinuazione tardiva della pretesa di fr. 330'000.–,
oltre agli interessi del 5% dal 31 maggio 2016, sia iscritta come
garantita dalle cartelle ipotecarie di fr. 130'000.– e fr. 200'000.–
gravanti in III. e IV. rango detto fondo.
L. Con
Considerandi
osservazioni del 15 novembre 2021, sia la PI 3 che la PI 2 hanno concluso per
la reiezione del ricorso, protestate spese e ripetibili, mentre nelle sue del 9
febbraio 2022 l’UF si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica, l’11 ottobre 2021,
dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF). A scanso di equivoci, va precisato che la risposta dell’UF del 23 marzo
2021.
non può essere considerata quale decisione sulla richiesta d’insinuazione
tardiva (ma semmai sulla richiesta di modifica dell’elenco oneri), formulata
dai cessionari solo con lo scritto del 25 marzo (sopra ad H).
2.
I
ricorrenti ritengono dati i presupposti per un’insinuazione tardiva della loro
pretesa tra i crediti garantiti da pegno (o meglio dalle due note cartelle
ipotecarie) – e non in III. classe – sostenendo ch’essa ha un fondamento
fattuale e giuridico diverso rispetto all’insinuazione originaria a seguito
della sottoscrizione dell’accordo integrativo del 1° marzo 2021. Allegano di
non aver potuto far va-lere la loro nuova rivendicazione prima di aver scoperto
che per un errore le cartelle ipotecarie gravanti il fondo n. 3__________ non
erano state inserite nel contratto di cessione del 28 maggio 2021.
3.
Per
motivi di sicurezza del diritto e di garanzia di una procedura ordinata, un’insinuazione
tardiva è ammissibile unicamente se si riferisce a una pretesa fatta valere per
la prima volta e non se si prefigge di modificare una graduatoria diventata
definitiva. Tale presupposto è adempiuto quando la nuova pretesa ha un
fondamento fattuale o giuridico diverso da quella precedentemente insinuata o
quando il creditore, che rivendica per una pretesa già insinuata in precedenza
l’ammissione di un importo superiore o di un miglior rango, si fonda su fatti
nuovi che non era in grado di far valere prima (sentenza della CEF 15.2010.91
del 13 settembre 2010 consid. 6). La decisione sull’ammissibilità di un’insinuazione
tardiva rientra nella competenza delle autorità di vigilanza (DTF 108 III 81
consid. 4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III,
2001, n. 11 ad art. 251 LEF).
3.1
Nella
fattispecie, la pretesa vantata dai ricorrenti in realtà non ha nulla di nuovo.
Risulta infatti già iscritta definitivamente nell’elenco oneri relativo al fondo n. 3__________, ancorché a nome di PI 4 (sopra ad B). La
questione da risolvere non è pertanto quella dell’insinuazione, bensì dell’effetto
nella ripartizione della cessione delle cartelle di III. e IV. grado avvenuta
dopo che l’elenco oneri è diventato definitivo.
3.2
L’amministrazione del fallimento deve tenere
conto d’ufficio di eventuali cessioni non litigiose di crediti iscritti
nella graduatoria o in un elenco oneri allo stadio della ripartizione (Staehelin/Stojiljković, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 8 ad art. 261 LEF) e non
mediante una modifica della graduatoria o dell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, 2001, n. 38 ad art. 250 LEF). È del resto quello che ha fatto l’UF con lo stato di
ripartizione provvisorio del 9 aprile 2019, sostituendo PI 4 con RI 1 RI 2, ma
collocandoli nella terza classe della graduatoria per la somma insinuata di fr. 427'555.55
“in quanto il pegno non è stato inglobato
nella cessione del credito” (sopra ad E).
3.3
Lo
stato di ripartizione provvisorio del 9 aprile 2019 e la decisione che lo
riforma parzialmente emessa da questa Camera il 6 settembre 2019
(sopra ad F) risultano essere stati notificati direttamente solo a PI 4 e non
ai cessionari qui ricorrenti. Essi ne sono tuttavia venuti a conoscenza “ad un certo punto”
antecedente la cessione aggiuntiva del 1° marzo 2021, come risulta dal loro
scritto del 25 marzo 2021, in cui danno atto di aver saputo che il loro credito
residuo era stato inserito in terza classe della graduatoria, decisione che
figura esplicitamente nello stato di riparto
provvisorio (sopra ad E). Lo scritto in questione non può d’altronde
essere considerato un ricorso contro lo stato di ripartizione provvisorio, già
perché manca una dichiarazione di ricorso, RI 1 e RI 2 avendo invece
esplicitamente scelto la via dell’insinuazione tardiva (art. 251 LEF). Neppure
il ricorso in esame viene in loro soccorso, poiché se non viene impugnato con
un ricorso all’autorità di vigilanza entro il termine di dieci giorni stabilito
dall’art. 17 cpv. 2 LEF, lo stato di ripartizione passa in giudicato e non può
più essere modificato, se non quando sia dato un motivo di modifica della
graduatoria definitiva (Staehelin/Stojiljković, op. cit., n. 17 ad art. 263), in particolare in presenza di
circostanze nuove che non potevano essere fatte valere prima ch’essa diventasse
definitiva, ciò che vale anche per lo stato di riparto provvisorio (Staehelin/Stojiljković, op. cit., n. 13 ad art. 263).
3.4
I
ricorrenti sostengono invero che la conclusione della cessione aggiuntiva delle
cartelle ipotecarie gravanti il fondo n. 3__________ costituisca
un fatto nuovo che li legittima a insinuare (tardivamente) la pretesa d’iscrizione
del credito ceduto nell’elenco oneri in III. e IV. grado. In realtà
tentano così di aggirare una decisione definitiva. Ora, i princìpi di sicurezza del diritto e di garanzia di una procedura ordinata non
possono tollerare che una pretesa già oggetto di una decisione definitiva possa
essere riproposta da terzi che ne hanno successivamente ottenuto la cessione. Del
resto, il privilegio conferito dalle cartelle ipotecarie non è nuovo. Esisteva
già al momento del deposito dell’elenco oneri ed era già stato fatto valere da PI
4.
La pretesa vantata dai cessionari non può dunque considerarsi insinuata per
la prima volta nel fallimento il 15 marzo 2021 quando i ricorrenti hanno
comunicato all’UF l’avvenuta cessione. La loro rivendicazione non ha un
fondamento fattuale o giuridico diverso da quella precedentemente insinuata da PI
4.
Ammetterla come insinuazione tardiva significherebbe modificare la graduatoria
diventata definitiva, ciò che è escluso (sopra consid. 3).
3.5
Sia
come sia, PI 4 non deteneva le cartelle ipotecarie gravanti il fondo n. 3__________ in piena proprietà, bensì quale proprietario fiduciario a
scopo di garanzia del mutuo di fr. 1'030'945 da lui notificato, ciò che lo
obbligava a farne uso nella stretta misura necessaria al pagamento del credito
causale contro la fallita (sentenza della CEF 14.2010.1 del 22 febbraio 2010
consid. 6 lett. c). Orbene, avendo ceduto il credito causale senza quelle
garanzie fiduciarie, egli non aveva più alcun valido titolo per continuare a
detenere le cartelle, le quali sono rimaste presso l’UF, ma per conto della
fallita, senza quindi alcuna iscrizione nell’elenco oneri (art. 35 cpv. 1 lett.
a RFF per analogia), in vista della loro cancellazione dopo il trapasso del
fondo (art. 68 cpv. 1 lett a per il rinvio dell’art.
130.
RFF). Con la cessione del credito causale, PI 4 ha pertanto perso il
diritto di disporre delle cartelle, di modo che la cessione
aggiuntiva del 1° marzo 2021 è inopponibile all’UF e ai creditori iscritti
nella graduatoria e nell’elenco oneri. Ne segue che il ricorso, doppiamente infondato,
va respinto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv.
;
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
all’Ufficio fallimenti di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.