15.2021.116
Avvisi di pignoramento. Opposizioni segnate solo sugli esemplari dei precetti esecutivi per il debitore. Audizione del postino
12 gennaio 2022Italiano8 min
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.116
Lugano
12 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 26 ottobre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 15 ottobre 2021 nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 9 settembre
2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, PI 1 procede contro l’ex
marito RI 1 per l’incasso di fr. 155'009.40 e fr. 112'870.– oltre a
interessi e spese.
B. Il
15 ottobre 2021, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per l’8 novembre
2021.
C. Con
ricorso del 26 ottobre 2021, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento degli avvisi di pignoramento e l’accertamento delle
opposizioni da lui interposte ai precetti esecutivi il 13 settembre 2021.
D. Con
ordinanza del 29 ottobre 2021, il presidente della Camera ha concesso al
ricorso effetto sospensivo parziale, nel senso della sospensione delle
esecuzioni dopo il pignoramento, e il 5 novembre, dietro nuova richiesta del
ricorrente, ha modificato la precedente ordinanza nel senso della concessione
dell’effetto sospensivo integrale con effetto immediato.
E. Con
osservazioni del 12 novembre 2021 PI 1 si è opposta al ricorso, mentre nelle
sue del 19 novembre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
F. Con
replica del 1° dicembre 2021, RI 1 ha contestato le osservazioni dell’ex
moglie, la quale ha presentato un allegato di “osservazioni – replica” del 30
novembre 2021, trasmesso dall’UE a questa Camera il giorno successivo, in cui
ribadisce le proprie conclusioni.
G. Il
10 gennaio 2022, alla presenza di PI 1 è stato sentito quale teste TE 1, il
postino che ha proceduto alla notifica dei precetti esecutivi.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati
emessi il 15 ottobre 2021 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nel
ricorso RI 1 ha affermato di aver interposto opposizione ai precetti esecutivi
all’atto della notifica e quali prove ha prodotto la copia degli esemplari a
lui destinati. Il 3 novembre 2021 il ricorrente ha trasmesso una e-mail del
servizio cliente della posta, che ha confermato l’avvenuta opposizione ai
precetti esecutivi, che per un errore del postino sono stati scansionati con l’indicazione
“nessuna opposizione”, e il 5 novembre uno scritto del giorno precedente, con
cui il postino, TE 1, si scusava con l’escusso per l’accaduto.
Nelle sue osservazioni, PI 1 esprime serissimi
dubbi sull’esistenza delle opposizioni giacché sugli esemplari a lei
destinati esse non sono indicate. Non esclude che la firma apposta nella sezione
“opposizione” sia successiva alla notifica dei precetti esecutivi poiché la
data figurante nella sezione “notifica” e quella menzionata nella sezione
“opposizione” sono a suo dire evidentemen-te state scritte da persone diverse
e in modo diverso, o subordinatamente in un momento successivo. Secondo lei
anche le firme in ciascuna delle sezioni non sono uguali. Nelle sue
“osservazioni – replica” del 30 novembre 2021, PI 1 si è espressa sull’e-mail 3
novembre 2021 del servizio clienti della Posta, ritenendo in particolare molto
inverosimile che il postino si fosse ricordato chiaramente di fatti avvenuti
due mesi prima, specie perché non si è accorto del suo errore il giorno stesso.
3. Ora,
in occasione del suo interrogatorio il postino TE 1 ha dichiarato di non
ricordarsi la data in cui ha consegnato i due precetti esecutivi oggetto della
contestazione, ma di essersi poi rammentato delle opposizioni interposte dall’escusso
quando il suo supervisore gli ha trasmesso il reclamo presentato da RI 1 alla
Posta, cui erano allegati gli esemplari dei precetti esecutivi per il debitore.
Ha confermato di aver apposto personalmente sia la data sia la firma presenti
nella rubrica “opposizione” di quegli esemplari, che gli sono stati ostentati
al momento dell’interrogatorio, dichiarando si essere sicuro che l’escusso
avesse fatto opposizione.
3.1 Congedato
il teste, PI 1 ha rilevato di averlo trovato molto confuso. Secondo lei, se
Considerandi
egli si ricordava a novembre dei precetti esecutivi notificati a settembre,
avrebbe dovuto ricordarsene a maggior ragione in occasione del suo
interrogatorio. Fatto sta però che il teste non ha dichiarato di essersi
ricordato direttamente delle opposizioni, ma indirettamente vedendo le menzioni
da lui apposte nella rubrica “opposizione”. Ciò spiega anche perché egli non si
è accorto subito del suo errore il giorno della notifica quando alla fine del
suo turno, tornato in ufficio, ha proceduto alla spartizione dei precetti
esecutivi tra atti notificati e non notificati.
3.2
All’udienza,
PI 1 ha invero anche ribadito le sue perplessità sulle firme figuranti sugli
esemplari per il debitore, ripetendo che sarebbero potute essere apposte dopo
la notifica. Sennonché TE 1 ha confermato, sotto giuramento, di avere
personalmente scritto la data e vergato la firma nella sezione “Opposizione”.
La resistente non adduce indizi per ritenere la testimonianza falsa. Le tenui
differenze grafiche tra la data e la firma apposte, da una parte, nella sezione
“Visto di notificazione” e dall’altra nella sezione “Opposizione” non permettono
di ritenere che siano state scritte da una mano diversa, tanto più che gli
stessi dati sono scritti in modo (lievemente) differente anche nelle stesse
sezioni in ciascuno dei precetti esecutivi (v. doc. 2 e 3 acclusi al ricorso).
3.3
Più
che una contraddizione nella testimonianza, come affermato da PI 1 in sede d’udienza,
il fatto che il teste, dopo aver dichiarato di aver redatto di propria
iniziativa lo scritto 4 novembre 2021, in cui si è scusato con PI 1 per il
proprio errore, ha precisato che era stato aiutato per la redazione da una
collaboratrice del team interno della Posta, risulta appunto una precisazione
che non toglie nulla al contenuto dello scritto, peraltro ribadito e
contestualizzato durante la deposizione. Ch’egli abbia poi sentito il bisogno
di consegnare la lettera direttamente al domicilio dell’escusso risulta essere
solo la manifestazione di un sincero rincrescimento per l’errore commesso.
3.4
Si
può infine solo condividere il rammarico della resistente per il fatto che la
Posta non abbia istituito una procedura standard di notifica degli atti
esecutivi, ma ciò non ha rilevanza diretta per la questione qui in esame, per
tacere del fatto che nel caso di specie l’errore del postino appare essere
stato isolato e che nessuno è al riparo da errori professionali.
3.5
Alla luce delle indicazioni riportate negli
esemplari dei precetti esecutivi per il debitore e della testimonianza
del postino, vale a dire della persona preposta per legge a notificarli
(art. 72 cpv. 1 LEF) e a ricevere e attestare le eventuali opposizioni, anche
verbali, interposte dal destinatario (art. 74 cpv. 1 LEF), non vi
sono dubbi che l’escusso ha effettivamente interposto le opposizioni il 13
settembre 2021 (cfr. sentenza della CE 15.2015.68 del 26 novembre 2015
consid. 4). Il ricorso va pertanto accolto, gli avvisi di pignoramento
annullati e le opposizioni iscritte nei registri dell’UE.
4.
Stante
l’esito del giudizio odierno, risulta inutile una preventiva comunicazione alle
parti delle repliche del ricorrente e della resistente e del verbale d’audizione,
atti che vanno semplicemente acclusi alla sentenza.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto.
1.1
Di
conseguenza, gli avvisi di pignoramento sono annullati.
1.2
È
fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di registrare nel suo sistema informatico
le opposizioni interposte alle esecuzioni n. __________ e __________
il 13 settembre 2021.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– (con
la replica 30 novembre 2021 della resistente e il verbale dell’udienza 11
gennaio 2022);
– (con
la replica del ricorrente del 1° dicembre 2021).
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.