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Decisione

15.2021.116

Avvisi di pignoramento. Opposizioni segnate solo sugli esemplari dei precetti esecutivi per il debitore. Audizione del postino

12 gennaio 2022Italiano8 min

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.116

Lugano

12 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 26 ottobre 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 15 ottobre 2021 nelle

esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 9 settembre

2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, PI 1 procede contro l’ex

marito RI 1 per l’in­casso di fr. 155'009.40 e fr. 112'870.– oltre a

interessi e spese.

B. Il

15 ottobre 2021, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per l’8 novembre

2021.

C. Con

ricorso del 26 ottobre 2021, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento degli avvisi di pignoramento e l’accertamento delle

opposizioni da lui interposte ai precetti esecutivi il 13 settembre 2021.

D. Con

ordinanza del 29 ottobre 2021, il presidente della Camera ha concesso al

ricorso effetto sospensivo parziale, nel senso della sospensione delle

esecuzioni dopo il pignoramento, e il 5 novembre, dietro nuova richiesta del

ricorrente, ha modificato la precedente ordinanza nel senso della concessione

dell’effetto sospensivo integrale con effetto immediato.

E. Con

osservazioni del 12 novembre 2021 PI 1 si è opposta al ricorso, mentre nelle

sue del 19 novembre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

F. Con

replica del 1° dicembre 2021, RI 1 ha contestato le osservazioni dell’ex

moglie, la quale ha presentato un allegato di “osservazioni – replica” del 30

novembre 2021, trasmesso dal­l’UE a questa Camera il giorno successivo, in cui

ribadisce le proprie conclusioni.

G. Il

10 gennaio 2022, alla presenza di PI 1 è stato sentito quale teste TE 1, il

postino che ha proceduto alla notifica dei precetti esecutivi.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati

emessi il 15 ottobre 2021 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Nel

ricorso RI 1 ha affermato di aver interposto opposizione ai precetti esecutivi

all’atto della notifica e quali prove ha prodotto la copia degli esemplari a

lui destinati. Il 3 novembre 2021 il ricorrente ha trasmesso una e-mail del

servizio cliente della posta, che ha confermato l’avvenuta opposizione ai

precetti esecutivi, che per un errore del postino sono stati scansionati con l’in­dicazione

“nessuna opposizione”, e il 5 novembre uno scritto del giorno precedente, con

cui il postino, TE 1, si scusava con l’escusso per l’accaduto.

Nelle sue osservazioni, PI 1 esprime serissimi

dubbi sul­l’esistenza delle opposizioni giacché sugli esemplari a lei

destinati esse non sono indicate. Non esclude che la firma apposta nella sezione

“opposizione” sia successiva alla notifica dei precetti esecutivi poiché la

data figurante nella sezione “notifica” e quella menzionata nella sezione

“opposizione” sono a suo dire evidentemen­-te state scritte da persone diverse

e in modo diverso, o subordinatamente in un momento successivo. Secondo lei

anche le firme in ciascuna delle sezioni non sono uguali. Nelle sue

“osservazioni – replica” del 30 novembre 2021, PI 1 si è espressa sull’e-mail 3

novembre 2021 del servizio clienti della Posta, ritenendo in particolare molto

inverosimile che il postino si fosse ricordato chiaramente di fatti avvenuti

due mesi prima, specie perché non si è accorto del suo errore il giorno stesso.

3. Ora,

in occasione del suo interrogatorio il postino TE 1 ha dichiarato di non

ricordarsi la data in cui ha consegnato i due precetti esecutivi oggetto della

contestazione, ma di essersi poi rammentato delle opposizioni interposte dall’escusso

quando il suo supervisore gli ha trasmesso il reclamo presentato da RI 1 alla

Posta, cui erano allegati gli esemplari dei precetti esecutivi per il debitore.

Ha confermato di aver apposto personalmente sia la data sia la firma presenti

nella rubrica “opposizione” di quegli esemplari, che gli sono stati ostentati

al momento dell’in­terrogatorio, dichiarando si essere sicuro che l’escusso

avesse fatto opposizione.

3.1 Congedato

il teste, PI 1 ha rilevato di averlo trovato molto confuso. Secondo lei, se

Considerandi

egli si ricordava a novembre dei precetti esecutivi notificati a settembre,

avrebbe dovuto ricordarsene a maggior ragione in occasione del suo

interrogatorio. Fatto sta però che il teste non ha dichiarato di essersi

ricordato direttamente delle opposizioni, ma indirettamente vedendo le menzioni

da lui apposte nella rubrica “opposizione”. Ciò spiega anche perché egli non si

è accorto subito del suo errore il giorno della notifica quando alla fine del

suo turno, tornato in ufficio, ha proceduto alla spartizione dei precetti

esecutivi tra atti notificati e non notificati.

3.2

All’udienza,

PI 1 ha invero anche ribadito le sue perplessità sulle firme figuranti sugli

esemplari per il debitore, ripetendo che sarebbero potute essere apposte dopo

la notifica. Sennonché TE 1 ha confermato, sotto giuramento, di avere

personalmente scritto la data e vergato la firma nella sezione “Opposizione”.

La resistente non adduce indizi per ritenere la testimonianza falsa. Le tenui

differenze grafiche tra la data e la firma apposte, da una parte, nella sezione

“Visto di notificazione” e dall’altra nella sezione “Opposizione” non permettono

di ritenere che siano state scritte da una mano diversa, tanto più che gli

stessi dati sono scritti in modo (lievemente) differente anche nelle stesse

sezioni in ciascuno dei precetti esecutivi (v. doc. 2 e 3 acclusi al ricorso).

3.3

Più

che una contraddizione nella testimonianza, come affermato da PI 1 in sede d’udienza,

il fatto che il teste, dopo aver dichiarato di aver redatto di propria

iniziativa lo scritto 4 novembre 2021, in cui si è scusato con PI 1 per il

proprio errore, ha precisato che era stato aiutato per la redazione da una

collaboratrice del team interno della Posta, risulta appunto una precisazione

che non toglie nulla al contenuto dello scritto, peraltro ribadito e

contestualizzato durante la deposizione. Ch’egli abbia poi sentito il bisogno

di consegnare la lettera direttamente al domicilio dell’escusso risulta essere

solo la manifestazione di un sincero rincrescimento per l’errore commesso.

3.4

Si

può infine solo condividere il rammarico della resistente per il fatto che la

Posta non abbia istituito una procedura standard di notifica degli atti

esecutivi, ma ciò non ha rilevanza diretta per la questione qui in esame, per

tacere del fatto che nel caso di specie l’errore del postino appare essere

stato isolato e che nessuno è al riparo da errori professionali.

3.5

Alla luce delle indicazioni riportate negli

esemplari dei precetti ese­cutivi per il debitore e della testimonianza

del postino, vale a dire della persona preposta per legge a notificarli

(art. 72 cpv. 1 LEF) e a ricevere e attestare le eventuali opposizioni, anche

verbali, interposte dal destinatario (art. 74 cpv. 1 LEF), non vi

sono dubbi che l’escusso ha effettivamente interposto le opposizioni il 13

settembre 2021 (cfr. sentenza della CE 15.2015.68 del 26 novembre 2015

consid. 4). Il ricorso va pertanto accolto, gli avvisi di pignoramento

annullati e le opposizioni iscritte nei registri dell’UE.

4.

Stante

l’esito del giudizio odierno, risulta inutile una preventiva comunicazione alle

parti delle repliche del ricorrente e della resisten­te e del verbale d’audizione,

atti che vanno semplicemente acclusi alla sentenza.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto.

1.1

Di

conseguenza, gli avvisi di pignoramento sono annullati.

1.2

È

fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di registrare nel suo sistema informatico

le opposizioni interposte alle esecuzioni n. __________ e __________

il 13 settembre 2021.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– (con

la replica 30 novembre 2021 della resistente e il verbale dell’udienza 11

gennaio 2022);

– (con

la replica del ricorrente del 1° dicembre 2021).

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.