15.2021.117
Verbale di pignoramento. Domanda di sospensione dell'esecuzione (o perlomeno della domanda di realizzazione) in attesa di una decisione giudiziale sulla richiesta di sospensione provvisoria
27 gennaio 2022Italiano4 min
verbale appena citato, chiedendo la sospensione dell’esecuzione in attesa dell’udienza
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2021.117
Lugano
27 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 20 settembre 2021 di
RI 1
(patrocinato PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 7 settembre 2021 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
(patrocinata PA 2, )
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso l’8 aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Bellinzona, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di contributi alimentari
arretrati per i figli __________ e __________ di fr. 9'639.40 oltre a
interessi e spese;
che
Fatti
il 7 settembre 2021 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento relativo alla
relazione bancaria dell’escusso presso la __________ per fr. 12'500.–;
che
con ricorso del 20 settembre 2021, RI 1 ha presen-tato ricorso contro il
verbale appena citato, chiedendo la sospensione dell’esecuzione in attesa dell’udienza
del 6 ottobre 2021 fissata dalla Pretura del Distretto di Bellinzona per la
discussione dell’azione da lui promossa l’11 novembre 2019 per ottenere l’accertamento
dell’inesistenza del credito posto in esecuzione e la sua sospensione
provvisoria (giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF);
che
con osservazioni del 4 ottobre 2021 PI 1 ha contestato la ricevibilità del
ricorso e nel merito si è rimessa al giudizio della Camera, mentre nelle sue
del 25 ottobre 2021 l’UE ha confermato la correttezza del proprio agire;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di
pignoramento impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF);
che
a sostegno della sua richiesta di sospensione dell’esecuzione il ricorrente si
limita a invocare la pendenza dell’azione da lui promossa presso la Pretura del
Distretto di Bellinzona e la vicinanza dell’udienza fissata per il 6 ottobre
2021;
che
a ben vedere il ricorso non riguarda il verbale di pignoramento e neppure il
pignoramento stesso – eseguito e notificato alla banca già il 19 dicembre 2019
– bensì si configura come una richiesta di sospensione dell’esecuzione, o
meglio della “domanda di realizzazione” (superflua in caso di pignoramento di un credito non contestato, cfr. sentenza
della CEF 15.2021.109 del 14 gennaio 2022 consid. 3.4);
che
ad ogni modo la sospensione dell’esecuzione per motivi di merito – legati cioè
alla contestazione del credito posto in esecuzione – rientra nell’esclusiva
Considerandi
competenza del giudice a norma degli art. 85 o 85a LEF, ciò che del
resto è già chiaro al ricorrente, che quella via giudiziaria ha già intrapresa
oltre due anni fa;
che
semmai gli spettava sollecitare prima il giudice a emanare una decisione,
perlomeno provvisoria;
che
all’udienza del 6 ottobre 2021 il Pretore ha del resto nuovamente sospeso la
causa senza emettere una decisione sulla richiesta cautelare di sospensione
dell’esecuzione, preso atto delle trattative delle parti per raggiungere un
accordo definitivo (osservazioni dell’UE a pag. 3);
che
il ricorrente non si è apparentemente opposto a tale decisione, sicché ci si
potrebbe addirittura domandare se il ricorso non sia senza oggetto;
che
la questione può rimanere indecisa dal momento che l’impugnativa deve,
comunque sia, essere respinta;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante
le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.