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Decisione

15.2021.117

Verbale di pignoramento. Domanda di sospensione dell'esecuzione (o perlomeno della domanda di realizzazione) in attesa di una decisione giudiziale sulla richiesta di sospensione provvisoria

27 gennaio 2022Italiano4 min

verbale appena citato, chiedendo la sospensione dell’esecuzione in attesa dell’udienza

Source ti.ch

Incarto

n.

15.2021.117

Lugano

27 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 20 settembre 2021 di

RI 1

(patrocinato PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 7 settembre 2021 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

(patrocinata PA 2, )

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________ emesso l’8 apri­le 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Bellinzona, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di contributi alimentari

arretrati per i figli __________ e __________ di fr. 9'639.40 oltre a

interessi e spese;

che

Fatti

il 7 settembre 2021 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento relativo alla

relazione bancaria dell’escusso presso la __________ per fr. 12'500.–;

che

con ricorso del 20 settembre 2021, RI 1 ha presen-tato ricorso contro il

verbale appena citato, chiedendo la sospensione dell’esecuzione in attesa dell’udienza

del 6 ottobre 2021 fissata dalla Pretura del Distretto di Bellinzona per la

discussione dell’azione da lui promossa l’11 novembre 2019 per ottenere l’ac­certamento

dell’inesistenza del credito posto in esecuzione e la sua sospensione

provvisoria (giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF);

che

con osservazioni del 4 ottobre 2021 PI 1 ha contestato la ricevibilità del

ricorso e nel merito si è rimessa al giudizio della Camera, mentre nelle sue

del 25 ottobre 2021 l’UE ha confermato la correttezza del proprio agire;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di

pignoramento impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF);

che

a sostegno della sua richiesta di sospensione dell’esecuzione il ricorrente si

limita a invocare la pendenza dell’azione da lui promossa presso la Pretura del

Distretto di Bellinzona e la vicinanza dell’udienza fissata per il 6 ottobre

2021;

che

a ben vedere il ricorso non riguarda il verbale di pignoramento e neppure il

pignoramento stesso – eseguito e notificato alla ban­ca già il 19 dicembre 2019

– bensì si configura come una richiesta di sospensione dell’esecuzione, o

meglio della “domanda di realizzazione” (superflua in caso di pignoramento di un credito non contestato, cfr. sentenza

della CEF 15.2021.109 del 14 gennaio 2022 consid. 3.4);

che

ad ogni modo la sospensione dell’esecuzione per motivi di merito – legati cioè

alla contestazione del credito posto in esecuzione – rientra nell’esclusiva

Considerandi

competenza del giudice a norma degli art. 85 o 85a LEF, ciò che del

resto è già chiaro al ricorrente, che quella via giudiziaria ha già intrapresa

oltre due anni fa;

che

semmai gli spettava sollecitare prima il giudice a emanare una decisione,

perlomeno provvisoria;

che

all’udienza del 6 ottobre 2021 il Pretore ha del resto nuovamente sospeso la

causa senza emettere una decisione sulla richiesta cautelare di sospensione

dell’esecuzione, preso atto delle trattative delle parti per raggiungere un

accordo definitivo (osservazioni dell’UE a pag. 3);

che

il ricorrente non si è apparentemente opposto a tale decisione, sicché ci si

potrebbe addirittura domandare se il ricorso non sia senza oggetto;

che

la questione può rimanere indecisa dal momento che l’impu­gnativa deve,

comunque sia, essere respinta;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante

le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.