15.2021.118
Notifica del precetto esecutivo. Deposito nella buca lettere dell’escussa dietro indicazione di un suo presunto dipendente. Audizione del postino. Esecuzione abusiva
23 febbraio 2022Italiano13 min
scorta del precetto esecutivo n. __________77 emesso il 14 settembre 2021 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2021.118
Lugano
23 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2021 di
RI 1, (GE)
RI 2, (GE)
RI 3, (GE)
(patrocinati dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione che ammette l’opposizione al precetto esecutivo n.
__________77 emesso il 14 settembre 2021 nell’esecuzione promossa dai
ricorrenti nei confronti di
PI 1,
(patrocinata PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________77 emesso il 14 settembre 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, RI 1, RI 2 e RI 3 hanno escusso la moglie del
defunto padre, PI 1, per l’incasso di fr. 680'000.– oltre agli interessi
del 5% dal 28 maggio 2020, indicando quale causa del credito: “Restituzione mutuo e spese accessorie.
Renouvellement po[u]rsuite __________79”.
B. Il
12 ottobre 2021, l’UE ha ritornato agli escutenti l’esemplare del precetto
esecutivo per il creditore con l’indicazione della sua avvenuta notifica all’escussa
il 28 settembre 2021 e il timbro “Nessuna opposizione”.
C. Il
13 ottobre 2021, la patrocinatrice dell’escussa ha segnalato all’UE che la sua
cliente aveva trovato il precetto esecutivo nella sua buca lettere il giorno
prima, ha contestato la validità della notifica del 28 settembre 2021 e ha
prodotto una dichiarazione di opposizione scritta, cui ha allegato l’esemplare
del precetto esecutivo per il debitore.
D. In
base a un’email 13 ottobre 2021 del collaboratore pianificazione-disposizione
dei Servizi logistici della Posta, __________, da cui risultava che il postino
aveva depositato l’atto esecutivo nella buca lettere della destinataria su
indicazione della badante di lei, il 14 ottobre 2021 l’UE ha annullato la
notifica del precetto esecutivo e trasmesso agli escutenti un duplicato dell’atto
con la menzione del 12 ottobre 2021 come data di notifica e dell’avvenuta
opposizione.
E. Con
ricorso del 25 ottobre 2021, RI 1, RI 2 e RI 3 hanno postulato l’annullamento
della decisione appena menzionata e del duplicato, così come l’accertamento
della tardività dell’opposizione.
F. Con
osservazioni dell’8 novembre 2021 PI 1 si è opposta al ricorso, chiedendo in
via principale l’accertamento della nullità dell’esecuzione, la sua
cancellazione dal registro delle esecuzioni e l’assegnazione ai ricorrenti dell’ordine
di consegnare i due esemplari del precetto esecutivo in loro possesso in vista
della loro distruzione, e in via subordinata la reiezione del ricorso, mentre nelle
sue dell’11 novembre l’UE ha chiesto solo la reiezione del ricorso.
G. Mediante
replica e duplica spontanee del 22 novembre e 6 dicembre 2021, le parti si sono
riconfermate nelle rispettive conclusioni.
H. All’udienza
del 17 febbraio 2022, è stato sentito TE 2, il postino che ha proceduto alla
consegna del precetto esecutivo. Al termine della sua deposizione, le parti
hanno rinunciato a sentire la governante dell’escussa, TE 1, il patrocinatore
di PI 1 invitando però la Camera ad escutere la testimonianza della governante
ove avesse avuto dubbi sul fatto che la sua cliente avesse conoscenza del
precetto esecutivo già il 28 settembre 2021. Nelle loro conclusioni, le parti
sono rimaste sulle rispettive e discordanti posizioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 14 settembre 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2. Fondandosi
sull’email 13 ottobre 2021 della Posta in base alla quale l’UE ha adottato il
provvedimento impugnato, i ricorrenti sostengono che il postino non ha semplicemente
depositato il precetto esecutivo “direttamente nella buca delle lettere”, ma l’ha
fatto su indicazione della badante dell’escussa, che aveva rifiutato di
ritirarlo. Ora, essi rilevano, secondo la giurisprudenza la notificazione è
ritenuta valida quando l’escusso, o una persona autorizzata, rifiuta di
prendere in consegna il precetto esecutivo, e lo è anche se l’atto è lasciato
nella buca lettere quando l’escusso ha dichiarato ripetutamente al notificatore
che non l’avrebbe ritirato. Nella fattispecie, i ricorrenti ritengono che l’escussa
ha avuto conoscenza del precetto esecutivo sin dal 28 settembre 2021, sicché
formulata più di dieci giorni dopo, la sua contestazione delle modalità di
notifica e la dichiarazione di opposizione sono tardive.
Nelle
osservazioni al ricorso, PI 1 allega anzitutto che il precetto esecutivo è
nullo, poiché poggia su un comportamento contraddittorio degli escutenti
costitutivo di un manifesto abuso di diritto (v. sotto consid. 4). Per quanto
riguarda la notifica dell’atto, l’escussa rileva una contraddizione tra quanto
indicato dal postino sul precetto esecutivo, in cui le caselline “Al destinatario” (ossia lei stessa) e “Non
ritirato” sono spuntate, e quanto figura nella nota
e-mail, secondo cui il postino avrebbe parlato con la “badante”. Produce d’altronde
una dichiarazione scritta di TE 1, la governante dell’escussa, che afferma di
non aver visto il postino alla villa a fine settembre 2021, ma di avergli
parlato solo il 13 ottobre, quando egli si è presentato a casa dell’escussa per
spiegarsi sulla lettera di reclamo inviata dalla stessa, dicendole che due
settimane prima aveva incontrato un uomo davanti al cancello, il quale aveva
rifiutato di prendere la raccomandata e di firmarla, sicché il postino l’aveva
messa nella buca lettere della villa senz’avvertire né PI 1 né la governante.
La reclamante ne deduce che gli escutenti e l’UE non sono stati in grado di
dimostrare, come incombeva loro, che il precetto esecutivo le è stato
correttamente notificato.
3. In
occasione della sua testimonianza, il postino TE 2 ha sostanzialmente
confermato la dichiarazione scritta della gover-nante dell’escussa, TE 1. Egli
ha dichiarato di non aver consegnato il precetto esecutivo il 28 settembre 2021
né all’escussa né alla governante, ma di averlo depositato nella buca lettere
della villa. Il teste ha invero precisato di aver proceduto in tal modo non di
testa sua, ma su indicazione dell’uomo sui 35 anni che aveva incontrato davanti
all’entrata secondaria della proprietà, il quale gli aveva detto che avrebbe
poi avvertito PI 1 del deposito. Il teste ha tuttavia anche ammesso di aver
saputo di non poter lasciare il precetto esecutivo nella buca lettere, motivo
per cui era ritornato alla villa il 13 ottobre per spiegarsi e scusarsi.
3.1 I
precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani
del destinatario o di un suo rappresentante (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF). L’agente
incaricato di notificare l’atto (ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure
funzionario postale, comunale o di polizia) è tenuto a consegnarli aperti al
destinatario (o al suo rappresentante legale) nonché ad attestare su ambedue
gli originali l’avvenuta notifica (art. 72 cpv. 2 LEF). Il deposito del
precetto esecutivo nella cassetta delle lettere dell’escusso o nella sua
casella postale non costituisce una valida notifica, quand’anche l’escusso dovesse
aver preventivamente accettato tale modo di comunicazione (DTF 117 III 7 segg.; sentenza della CEF 15.2016.89 del 30 dicembre 2016 consid. 3 e i rinvii).
Considerandi
Ne
segue che nella fattispecie, stante la testimonianza di TE 2 (sopra consid. 3),
il precetto esecutivo non può essere considerato validamente notificato già il
28.
settembre 2021. Non lo può essere neppure se l’uomo incontrato dal postino
dovesse essere un dipendente dell’escussa, ciò che non è dimostrato, poiché l’atto
esecutivo non gli è stato consegnato in qualità di dipendente di PI 1 nel senso
dell’art. 64 cpv. 1 LEF, come risulta sia dal precetto esecutivo, in cui il suo
nome (ignoto) non figura, sia dalla testimonianza di TE 2.
3.2
L’e-mail
18.
ottobre 2021 della Posta (doc. E accluso al ricorso) non consente di
giungere a un’altra conclusione. Non è infatti stata redatta dal postino TE 2,
bensì dal collaboratore __________, senza parlarne direttamente con TE 2, il
quale ha riferito i fatti al suo capo diretto __________ (verbale di audizione
del 17 febbraio 2022, a pag. 2). Non vertendo su fatti percepiti in modo
diretto, l’e-mail non ha alcuna valenza probatoria (cfr. art. 169 CPC per
il rinvio dell’art. 20 cpv. 2 LPR), anche perché appare essere manifestamente
il frutto di un disguido di comunicazione. Siccome il postino, il 28 settembre
2021, non ha parlato con la governante, non è possibile ritenere ch’ella abbia
rifiutato la consegna del precetto esecutivo. Anche sotto questo profilo, il
ricorso si rivela infondato.
3.3
I
ricorrenti non hanno neppure dimostrato, come incombeva loro in mancanza di un’attestazione
di notifica sull’atto esecutivo stesso (cfr. art. 8 CC), che l’escussa o
la governante abbiano dichiarato ripetutamente al notificatore che non
avrebbero ritirato il precetto esecutivo, ciò che avrebbe potuto giustificare
di considerare il suo deposito nella cassetta delle lettere come una valida
notificazione (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2002 del 28 ottobre 2002
consid. 3.2). Dall’incarto non risulta infatti alcun contatto diretto del
postino con l’escussa o la governante riguardo al precetto esecutivo n. __________77 prima del 13 ottobre 2021.
3.4
La
testimonianza del postino non ha neppure confermato che PI 1 avrebbe per prassi
di non ritirare i precetti esecutivi, come invece affermato dai ricorrenti all’udienza
del 17 febbraio 2022. TE 2 ha solo riferito di non aver mai trovato nessuno a
casa in occasione di precedenti tentativi di altri atti esecutivi, se non, “forse un anno e mezzo fa”, una persona che non era PI 1, la quale aveva rifiutato di ritirare
due precetti esecutivi, senza però poter affermare che tale persona fosse la
governante. Va del resto rilevato che un rifiuto dev’essere documentato sul
precetto esecutivo stesso con l’indicazione precisa dell’identità della persona
che l’ha espresso e la menzione che le è stata spiegata la conseguenza del
rifiuto. Ciò vale anche per i due precetti esecutivi, successivi a quello in
discussione, cui accenna l’e-mail 18 ottobre 2021 della Posta. Sarebbe
opportuno che l’UE lo ricordasse alla Posta e alle polizie per contrastare i tentativi
di alcuni debitori di ostacolare la notifica di atti esecutivi.
3.5
Stante
quanto precede, non risulta quindi comprovato che PI 1, come ribadito dai
ricorrenti nelle conclusioni formulate all’udienza del 17 febbraio 2022, sia
venuta a conoscenza del precetto esecutivo già il 28 settembre 2021, di modo
che l’opposizione interposta il 12 ottobre sarebbe tardiva. Non è in
particolare dimostrato che l’uomo incontrato dal postino il 28 settembre 2021 abbia effettivamente informato l’escussa del
deposito dell’atto esecutivo nella buca lettere. Non è neppure di
rilievo che, prima della consegna speciale del 28 settembre, PI 1 non ha
ritirato il precetto esecutivo in occasione del (primo) tentativo di consegna
postale ordinario, per il quale era stato depositato il 15 settembre 2021 un
avviso di ritiro nella sua casella postale di __________ (deposizione di TE 2 a
pag. 2 e tracciamento della raccomandata n. __________ nell’incarto dell’UE),
poiché non vale la finzione di notifica dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC,
proprio perché la legge prescrive la notifica nelle mani dell’escusso o del
suo rappresentante (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF) ed esige di principio un ulteriore
tentativo di notifica in tutti i casi in cui quello postale è risultato
infruttuoso (art. 64 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2021.90 del 18 gennaio
2022.
consid. 3.3.2).
3.6
In
definitiva, malgrado l’esistenza di alcuni indizi atti a far dubitare della
propensione di PI 1 a ritirare atti esecutivi in genere e in particolare il
precetto esecutivo oggetto della controversia, né l’UE né gli escutenti sono
stati in grado di dimostrare che l’escussa ne abbia avuto effettiva conoscenza
già il 28 settembre 2021. Il ricorso va pertanto respinto.
4.
La
domanda di PI 1 volta ad accertare la nullità del precetto esecutivo da lei
qualificato come manifestamente abusivo è irricevibile in quanto tardiva,
giacché l’ha formulata solo nelle osservazioni dell’8 novembre 2021 e non con
un ricorso proprio interposto entro il termine di dieci giorni stabilito dall’art.
17.
cpv. 2 LEF dalla conoscenza di tale atto, risalente secondo le proprie
allegazioni al 12 ottobre 2021.
Vero
è che la nullità di un atto esecutivo va rilevata d’ufficio in ogni tempo (art.
22.
LEF). Quando però la stessa si fonda su un atto che si pretende abusivo
giusta l’art. 2 cpv. 2 CC, l’abuso – e pertanto la nullità – devono essere
manifesti. Secondo la giurisprudenza, l’avvio di un’esecuzione può
rivelarsi abusivo se contraddice le aspettative che l’escusso poteva
legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente
(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3;
sentenza della CEF 15.2016.69 del 19 settembre 2016 consid. 3.1).
Contrariamente al caso giudicato dal Tribunale federale nella decisione appena
citata, in cui l’escutente aveva presentato la domanda d’esecuzione tre giorni
prima delle trattative per un componimento bonale della vertenza, da lui stesso
intavolate, e per le quali aveva prospettato il ritiro di un’esecuzione
precedente, nella fattispecie un’eventuale trattativa era già sfumata prima
dell’avvio dell’esecuzione, tanto che gli escutenti si erano visti rilasciare
un’ autorizzazione ad agire nella causa di revoca di donazione. Non appare così
manifesto che l’escussa potesse aspettarsi in buona fede che gli escutenti non
avrebbero agito in via esecutiva nei suoi confronti, pur fondandosi su un altro
titolo di quello fatto valere nella procedura di conciliazione. Non appare
infatti palese che gli escutenti avessero rinunciato a chiedere la restituzione
della somma consegnata da loro padre all’escussa come mutuo. Le conclusioni
principali da n. 2 a 4 delle osservazioni al ricorso sono pertanto
irricevibili.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Sono
irricevibili le domande di PI 1 volte all’accertamento della nullità dell’esecuzione,
alla sua cancellazione dal registro delle esecuzioni e all’assegnazione ai
ricorrenti dell’ordine di consegnare i due esemplari del precetto esecutivo in
loro possesso in vista della loro distruzione.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.