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Decisione

15.2021.119

Pignoramento di fondi sui quali grava un divieto di disporre (blocco penale). Ordine di pignoramento. Precedenza ai conti bancari o postali e ai fondi non gravati da un simile blocco

17 febbraio 2022Italiano9 min

base alle domande di continuazione delle due esecuzioni appena menzionate presentate

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.119

Lugano

17 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso presentato

il 21 ottobre 2021 dall’

arch. RI 1

(patrocinato dagli __________ PA 1 e Alan

Gianinazzi,

__________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso l’8

ottobre 2021 nelle esecuzioni n. (50)1735738 e 3044048 promosse dal ricorrente

nei confronti di

PI 1, __________

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. In

base alle domande di continuazione delle due esecuzioni appena menzionate presentate

dall’arch. RI 1 nei confronti d’PI 1 rispettivamente il 18 gennaio e l’8 giugno

2021, il 25 agosto 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Lugano, ha

pignorato un credito dell’escusso nei confronti di un terzo, stimato in fr. 25'000.–,

le particelle n. __________ e __________ RFD __________, di proprietà dell’escusso,

il cui valore di stima ufficiale ammonta rispettivamente a fr. 1'700'000.–

e fr. 100'000.–, e il reddito da attività indipendente da lui percepito, a

concorrenza di fr. 3'000.– mensili.

B. Scaduto

il termine di partecipazione di 30 giorni, l’UE ha emesso il verbale di

pignoramento l’8 ottobre 2021.

C. Con ricorso del 21 ottobre 2021, l’arch. RI 1 ha

impugnato “i due verbali” di pignoramento, chiedendo di far ordine all’UE

di pignorare immediatamente anche la particella n. 6__________ RFD __________,

nonché “ogni altro bene

pignorabile dovesse risultare da ulteriori verifiche sulla reale situazione

finanziaria del debitore”. A scanso di equivoci, il

verbale di pignoramento impugnato è uno solo, inviato a ciascuno degli

escutenti, che a ben vedere è sempre l’arch. RI 1, sebbene il precetto

esecutivo n. __________, diventato n. 50__________

con il nuovo programma informatico dell’UE, sia intestato allo “Studio __________

RI 1”, che però non ha personalità giuridica propria.

D. Con

osservazioni dell’8 novembre 2021, PI 1 si è opposto al ricorso, come pure l’UE

nelle sue del 10 novembre. Mediante replica spontanea del 22 novembre 2021, l’arch.

RI 1 ha ribadito le proprie conclusioni e con scritto del 29 novembre si è

brevemente espresso sulla precisazione contenuta nell’atto con cui l’UE ha

trasmesso la replica alla Camera. Nella sua duplica spontanea del 9 dicembre

2021, l’escusso si è nuovamente opposto alle conclusioni dell’istanza e della

replica.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

avvenuta l’11 ottobre 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.

17 LEF).

2. Il

ricorrente si duole anzitutto che l’annotazione del pignoramento dei due fondi

dell’escusso sia avvenuta cinque mesi dopo la presentazione della domanda di

continuazione della prima esecuzio­ne. Non ne trae però alcuna conclusione per

quanto attiene alla procedura di ricorso. La censura è pertanto irricevibile.

Ad ogni modo, il ricorrente ha preso nota il 29 aprile 2021 che il pignoramento

avrebbe avuto luogo il 7 giugno 2021, senza dolersene, e il pignoramento dei

fondi è stato annotato a registro fondiario il 10 giugno 2021 dopo che, il 4

maggio 2021, l’UE aveva pignorato il credito dell’escusso, che inizialmente si

pensava fosse di fr. 200'000.–, sufficienti a coprire, unitamente al

reddito pignorabile dell’escusso, entrambe le pretese del ricorrente (ad oggi di

circa fr. 174'000.– complessivi, dedotti gli acconti di fr. 25'125.60

del 29 settembre 2021 e di fr. 15'034.45 del 2 dicembre 2021 versati dall’UE

a favore della prima esecuzione).

3. Il

ricorrente ritiene poi insufficiente il pignoramento perché sui due fondi pignorati

grava un divieto di disporre del Ministero pubblico ticinese e chiede pertanto di

estendere il pignoramento a un terzo fondo (n. 6__________ RFD __________). Sostiene

che il valore dei due fondi (stimati dall’UE in fr. 1'800'000.–), tolto l’aggravio

ipotecario di fr. 1'550'000.– oltre ad almeno fr. 232'500.– per gli

interessi del 5% per tre anni giusta l’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC, non copre i suoi

crediti più le spese fino alla realizzazione. Postula pertanto l’estensione del

pignoramento al fondo n. 6__________, che è la proprietà di maggior valore ed è

libera da divieti di disporre penali.

3.1 Nel

verbale di pignoramento impugnato, l’UE ha indicato, in merito alla menzione

del blocco penale gravante i fondi pignorati, che “da dichiarazione dell’escusso la procedura a suo

carico presso il Ministero pubblico dovrebbe essere risolta prima della prima

da[ta] utile per la richiesta della

realizzazione del bene immobile”. Non risulta tut­tavia dagli

atti che l’UE abbia verificato le allegazioni dell’escusso, segnatamente

contattando il Ministero pubblico. Si è limitato nelle sue osservazioni al

ricorso a rinviare alla propria indicazione nel verbale di pignoramento. Quanto all’escusso, si è opposto al richia­mo dell’incarto del Ministero pubblico, reputandolo

“estran[e]o” alla presente vertenza. A suo dire è sufficiente il rinvio all’istanza

di dissequestro da lui inoltrata il 12 maggio 2021, una lesione dei diritti del

ricorrente essendo esclusa in considerazione del valore degli immobili.

3.2 Ove

mira a garantire la successiva confisca del fondo gravato o la sua restituzione alla persona lesa giusta l’art. 70 CP, il blocco penale ne impedisce la realizzazione nella

Considerandi

procedura esecutiva (DTF 131 III 657 consid. 3.2) e fa

correre ai creditori pignoranti il rischio che al termine del procedimento

penale il fondo venga confiscato (art. 44 LEF), ovvero distratto dal patrimonio

dell’escusso e pertanto dall’attivo destinato a garantire i loro crediti (DTF

142.

III 176 consid. 3.1.1). Ma anche se il blocco assume i tratti di un

semplice sequestro conservativo a garanzia dell’esecuzione del risarcimen­to

equivalente, che secondo l’art. 71 cpv. 3 CP non conferisce alcun privilegio

allo Stato o alla persona lesa, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale lo Stato, a favore del quale potrebbe essere ordinato il risarcimento

equivalente, partecipa di diritto in via provvisoria a un eventuale

pignoramento in corso in applicazione analogica dell’art. 281 LEF (già citata

DTF 142 III 178 seg. consid. 3.4). Significa che i creditori pignoranti

dovranno condividere il provento della realizzazione del fondo con lo Stato,

ciò che potrebbe condurre, a seconda del valore del fondo, a una riduzione del

dividendo sul quale essi avrebbero potuto contare senza la partecipazione dello

Stato.

3.3

Nel

caso in esame, dagli atti non risultano elementi utili per determinare il

genere del blocco penale menzionato a registro fondiario e per quantificare l’eventuale

risarcimento equivalente a favore dello Stato. Neppure l’escusso ha fornito

informazioni al riguardo, non degnandosi di produrre l’istanza di dissequestro

cui accenna nelle sue osservazioni. Contrariamente a quanto egli allega

(osservazioni ad 9.3), l’incarto penale, per quanto attiene al blocco in

discussione, è di rilievo, perché, come appena ricordato, dal suo esito

potrebbe risultare una riduzione o l’annientamento della garanzia a favore dell’escutente.

Del resto, giusta l’art. 95 cpv. 3 LEF gli oggetti colpiti da sequestro come

quelli rivendicati da terzi sono pignorati per ultimi, in particolare dopo i

beni immobili (art. 95 cpv. 2 LEF). Avendo la confisca penale gli stessi

effetti della rivendicazione di un diritto di proprietà – la distrazione del

bene confiscato o rivendicato con successo dall’esecuzione forzata –, anche i

beni suscettibili di essere confiscati vanno pignorati per ultimi; lo stesso

vale per i beni sequestrati penalmente a norma dell’art. 71 cpv. 3 CP prima del

pignoramento, vista l’analogia stabilita dal Tribunale federale tra sequestro

LEF e sequestro penale circa i loro effetti in un pignoramento successivo

(sopra ad consid. 3.2).

3.4

Nella

fattispecie, l’ultimo divieto di disporre (blocco) dei fondi pignorati è stato menzionato nel registro fondiario

l’11 gennaio 2016, ossia oltre cinque prima del pignoramento, annotato

nello stesso registro il 10 giugno 2021. Anche se i blocchi dovessero essere

destinati solo a garantire un risarcimento equivalente (e non la confisca), in mancanza d’indicazioni sull’importo

di tale risarcimen­to l’UE avrebbe dovuto pignorare i fondi n. __________ e __________ in ultima linea (art. 95 cpv. 3 LEF e sopra consid. 3.3),

in particolare dopo il fondo n. __________1, che non è oggetto di un blocco

penale (e del resto figura come pignorato nel verbale delle operazioni di

pignoramen­to del 25 agosto 2021).

3.5

A fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 980'399.–,

il fondo n. __________1 appare

invero sovraipotecato (i pegni ammontano a fr. 1'680'000.–

complessivi, saliti a fr. 9'520'000.– il 22 luglio 2021, v. doc. M accluso

al ricorso). Incomberà però all’UE verificare qual è l’onere ipotecario

effettivo (v. sentenza della CEF 15.2019.104 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2) e

stimare il valore di realizzazione del fon­do, se del caso facendo capo a un

perito, il cui costo dovrà essere anticipato dall’escutente, ove non esista già

una perizia recente. In base a tale accertamento, l’UE potrà anche stabilire se

il pignoramento degli altri due fondi dev’essere mantenuto (per analogia: sentenza

della CEF 15.2015.52 del 21 settembre 2015 consid. 3.1 i.f., massimata in RtiD 2016

I 753 n. 58c) e se, tenuto conto del pignoramento di reddito in corso e degli

acconti già versati, debbano essere pignorati altri beni. Al riguardo, l’UE non

potrà esimersi dall’interrogare l’escusso su eventuali suoi conti bancari o

postali, in merito al quale non si è determinato nelle osservazioni al ricorso

(ad. 9.4), ricordato che i crediti (contro banche o la PostFinance) vanno pignorati in primo luogo (art. 95 cpv. 1 LEF).

Il ricorso va pertanto accolto nel senso di ordinare all’UE di procedere agli accertamenti complementari appena

menzionati (su even­tuali conti bancari o postali dell’escusso e sul

fondo n. __________1 RFD __________) e in esito degli stessi di modificare se

del caso il provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 4 LPR).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di procedere agli

accertamenti indicati nel soprastante considerando 3.5 e in esito agli stessi

di modificare se del caso il provvedimento impugnato.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.