15.2021.119
Pignoramento di fondi sui quali grava un divieto di disporre (blocco penale). Ordine di pignoramento. Precedenza ai conti bancari o postali e ai fondi non gravati da un simile blocco
17 febbraio 2022Italiano9 min
base alle domande di continuazione delle due esecuzioni appena menzionate presentate
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.119
Lugano
17 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato
il 21 ottobre 2021 dall’
arch. RI 1
(patrocinato dagli __________ PA 1 e Alan
Gianinazzi,
__________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso l’8
ottobre 2021 nelle esecuzioni n. (50)1735738 e 3044048 promosse dal ricorrente
nei confronti di
PI 1, __________
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. In
base alle domande di continuazione delle due esecuzioni appena menzionate presentate
dall’arch. RI 1 nei confronti d’PI 1 rispettivamente il 18 gennaio e l’8 giugno
2021, il 25 agosto 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Lugano, ha
pignorato un credito dell’escusso nei confronti di un terzo, stimato in fr. 25'000.–,
le particelle n. __________ e __________ RFD __________, di proprietà dell’escusso,
il cui valore di stima ufficiale ammonta rispettivamente a fr. 1'700'000.–
e fr. 100'000.–, e il reddito da attività indipendente da lui percepito, a
concorrenza di fr. 3'000.– mensili.
B. Scaduto
il termine di partecipazione di 30 giorni, l’UE ha emesso il verbale di
pignoramento l’8 ottobre 2021.
C. Con ricorso del 21 ottobre 2021, l’arch. RI 1 ha
impugnato “i due verbali” di pignoramento, chiedendo di far ordine all’UE
di pignorare immediatamente anche la particella n. 6__________ RFD __________,
nonché “ogni altro bene
pignorabile dovesse risultare da ulteriori verifiche sulla reale situazione
finanziaria del debitore”. A scanso di equivoci, il
verbale di pignoramento impugnato è uno solo, inviato a ciascuno degli
escutenti, che a ben vedere è sempre l’arch. RI 1, sebbene il precetto
esecutivo n. __________, diventato n. 50__________
con il nuovo programma informatico dell’UE, sia intestato allo “Studio __________
RI 1”, che però non ha personalità giuridica propria.
D. Con
osservazioni dell’8 novembre 2021, PI 1 si è opposto al ricorso, come pure l’UE
nelle sue del 10 novembre. Mediante replica spontanea del 22 novembre 2021, l’arch.
RI 1 ha ribadito le proprie conclusioni e con scritto del 29 novembre si è
brevemente espresso sulla precisazione contenuta nell’atto con cui l’UE ha
trasmesso la replica alla Camera. Nella sua duplica spontanea del 9 dicembre
2021, l’escusso si è nuovamente opposto alle conclusioni dell’istanza e della
replica.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
avvenuta l’11 ottobre 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.
17 LEF).
2. Il
ricorrente si duole anzitutto che l’annotazione del pignoramento dei due fondi
dell’escusso sia avvenuta cinque mesi dopo la presentazione della domanda di
continuazione della prima esecuzione. Non ne trae però alcuna conclusione per
quanto attiene alla procedura di ricorso. La censura è pertanto irricevibile.
Ad ogni modo, il ricorrente ha preso nota il 29 aprile 2021 che il pignoramento
avrebbe avuto luogo il 7 giugno 2021, senza dolersene, e il pignoramento dei
fondi è stato annotato a registro fondiario il 10 giugno 2021 dopo che, il 4
maggio 2021, l’UE aveva pignorato il credito dell’escusso, che inizialmente si
pensava fosse di fr. 200'000.–, sufficienti a coprire, unitamente al
reddito pignorabile dell’escusso, entrambe le pretese del ricorrente (ad oggi di
circa fr. 174'000.– complessivi, dedotti gli acconti di fr. 25'125.60
del 29 settembre 2021 e di fr. 15'034.45 del 2 dicembre 2021 versati dall’UE
a favore della prima esecuzione).
3. Il
ricorrente ritiene poi insufficiente il pignoramento perché sui due fondi pignorati
grava un divieto di disporre del Ministero pubblico ticinese e chiede pertanto di
estendere il pignoramento a un terzo fondo (n. 6__________ RFD __________). Sostiene
che il valore dei due fondi (stimati dall’UE in fr. 1'800'000.–), tolto l’aggravio
ipotecario di fr. 1'550'000.– oltre ad almeno fr. 232'500.– per gli
interessi del 5% per tre anni giusta l’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC, non copre i suoi
crediti più le spese fino alla realizzazione. Postula pertanto l’estensione del
pignoramento al fondo n. 6__________, che è la proprietà di maggior valore ed è
libera da divieti di disporre penali.
3.1 Nel
verbale di pignoramento impugnato, l’UE ha indicato, in merito alla menzione
del blocco penale gravante i fondi pignorati, che “da dichiarazione dell’escusso la procedura a suo
carico presso il Ministero pubblico dovrebbe essere risolta prima della prima
da[ta] utile per la richiesta della
realizzazione del bene immobile”. Non risulta tuttavia dagli
atti che l’UE abbia verificato le allegazioni dell’escusso, segnatamente
contattando il Ministero pubblico. Si è limitato nelle sue osservazioni al
ricorso a rinviare alla propria indicazione nel verbale di pignoramento. Quanto all’escusso, si è opposto al richiamo dell’incarto del Ministero pubblico, reputandolo
“estran[e]o” alla presente vertenza. A suo dire è sufficiente il rinvio all’istanza
di dissequestro da lui inoltrata il 12 maggio 2021, una lesione dei diritti del
ricorrente essendo esclusa in considerazione del valore degli immobili.
3.2 Ove
mira a garantire la successiva confisca del fondo gravato o la sua restituzione alla persona lesa giusta l’art. 70 CP, il blocco penale ne impedisce la realizzazione nella
Considerandi
procedura esecutiva (DTF 131 III 657 consid. 3.2) e fa
correre ai creditori pignoranti il rischio che al termine del procedimento
penale il fondo venga confiscato (art. 44 LEF), ovvero distratto dal patrimonio
dell’escusso e pertanto dall’attivo destinato a garantire i loro crediti (DTF
142.
III 176 consid. 3.1.1). Ma anche se il blocco assume i tratti di un
semplice sequestro conservativo a garanzia dell’esecuzione del risarcimento
equivalente, che secondo l’art. 71 cpv. 3 CP non conferisce alcun privilegio
allo Stato o alla persona lesa, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale lo Stato, a favore del quale potrebbe essere ordinato il risarcimento
equivalente, partecipa di diritto in via provvisoria a un eventuale
pignoramento in corso in applicazione analogica dell’art. 281 LEF (già citata
DTF 142 III 178 seg. consid. 3.4). Significa che i creditori pignoranti
dovranno condividere il provento della realizzazione del fondo con lo Stato,
ciò che potrebbe condurre, a seconda del valore del fondo, a una riduzione del
dividendo sul quale essi avrebbero potuto contare senza la partecipazione dello
Stato.
3.3
Nel
caso in esame, dagli atti non risultano elementi utili per determinare il
genere del blocco penale menzionato a registro fondiario e per quantificare l’eventuale
risarcimento equivalente a favore dello Stato. Neppure l’escusso ha fornito
informazioni al riguardo, non degnandosi di produrre l’istanza di dissequestro
cui accenna nelle sue osservazioni. Contrariamente a quanto egli allega
(osservazioni ad 9.3), l’incarto penale, per quanto attiene al blocco in
discussione, è di rilievo, perché, come appena ricordato, dal suo esito
potrebbe risultare una riduzione o l’annientamento della garanzia a favore dell’escutente.
Del resto, giusta l’art. 95 cpv. 3 LEF gli oggetti colpiti da sequestro come
quelli rivendicati da terzi sono pignorati per ultimi, in particolare dopo i
beni immobili (art. 95 cpv. 2 LEF). Avendo la confisca penale gli stessi
effetti della rivendicazione di un diritto di proprietà – la distrazione del
bene confiscato o rivendicato con successo dall’esecuzione forzata –, anche i
beni suscettibili di essere confiscati vanno pignorati per ultimi; lo stesso
vale per i beni sequestrati penalmente a norma dell’art. 71 cpv. 3 CP prima del
pignoramento, vista l’analogia stabilita dal Tribunale federale tra sequestro
LEF e sequestro penale circa i loro effetti in un pignoramento successivo
(sopra ad consid. 3.2).
3.4
Nella
fattispecie, l’ultimo divieto di disporre (blocco) dei fondi pignorati è stato menzionato nel registro fondiario
l’11 gennaio 2016, ossia oltre cinque prima del pignoramento, annotato
nello stesso registro il 10 giugno 2021. Anche se i blocchi dovessero essere
destinati solo a garantire un risarcimento equivalente (e non la confisca), in mancanza d’indicazioni sull’importo
di tale risarcimento l’UE avrebbe dovuto pignorare i fondi n. __________ e __________ in ultima linea (art. 95 cpv. 3 LEF e sopra consid. 3.3),
in particolare dopo il fondo n. __________1, che non è oggetto di un blocco
penale (e del resto figura come pignorato nel verbale delle operazioni di
pignoramento del 25 agosto 2021).
3.5
A fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 980'399.–,
il fondo n. __________1 appare
invero sovraipotecato (i pegni ammontano a fr. 1'680'000.–
complessivi, saliti a fr. 9'520'000.– il 22 luglio 2021, v. doc. M accluso
al ricorso). Incomberà però all’UE verificare qual è l’onere ipotecario
effettivo (v. sentenza della CEF 15.2019.104 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2) e
stimare il valore di realizzazione del fondo, se del caso facendo capo a un
perito, il cui costo dovrà essere anticipato dall’escutente, ove non esista già
una perizia recente. In base a tale accertamento, l’UE potrà anche stabilire se
il pignoramento degli altri due fondi dev’essere mantenuto (per analogia: sentenza
della CEF 15.2015.52 del 21 settembre 2015 consid. 3.1 i.f., massimata in RtiD 2016
I 753 n. 58c) e se, tenuto conto del pignoramento di reddito in corso e degli
acconti già versati, debbano essere pignorati altri beni. Al riguardo, l’UE non
potrà esimersi dall’interrogare l’escusso su eventuali suoi conti bancari o
postali, in merito al quale non si è determinato nelle osservazioni al ricorso
(ad. 9.4), ricordato che i crediti (contro banche o la PostFinance) vanno pignorati in primo luogo (art. 95 cpv. 1 LEF).
Il ricorso va pertanto accolto nel senso di ordinare all’UE di procedere agli accertamenti complementari appena
menzionati (su eventuali conti bancari o postali dell’escusso e sul
fondo n. __________1 RFD __________) e in esito degli stessi di modificare se
del caso il provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 4 LPR).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto
nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di procedere agli
accertamenti indicati nel soprastante considerando 3.5 e in esito agli stessi
di modificare se del caso il provvedimento impugnato.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.