15.2021.12
Stato di riparto in una procedura di realizzazione di pegno. Ricorso tardivo
16 febbraio 2021Italiano5 min
irricevibili, da una parte perché un atto processuale inviato per fax non è valido,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.12
Lugano
16 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso inoltrato con la data del 2 febbraio 2021 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro lo stato di riparto emesso l’11 dicembre 2020 nell’esecuzione
n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti
della ricorrente dalla
PI 1, __________
(rappresentata dalla __________, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
nell’esecuzione n. __________ avviata il 25 giugno 2019 dalla banca PI 1 contro
RI 1 per l’incasso di fr. 359'544.43 oltre a interessi e spese, volta alla
realizzazione del pegno gravante il fondo n. 494 RFP __________,
di cui è proprietaria la comunione ereditaria fu __________, composta oltre a RI
1 dei coeredi e comproprietari PI 2, PI 3 e PI 4, il 29 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha procedura alla vendita del
fondo gravato da pegno all’asta pubblica;
che
l’11 dicembre 2020 l’UE ha depositato lo stato di riparto rela-tivo al prezzo d’aggiudicazione
(di fr. 462'000.–) e ha impartito agli interessati un termine di
contestazione di venti giorni;
che
lo stesso giorno l’avviso di deposito dello stato di riparto destinato a RI 1,
che risultava d’ignota dimora, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero
di commercio;
che
un primo ricorso interposto da RI 1 il 15 dicembre 2020 contro l’aggiudicazione
è stato respinto da questa Camera con sentenza del 26 gennaio 2021 (inc.
15.2020.133);
che
nel frattempo, o meglio il 23 dicembre 2020, l’UE ha nuovamente comunicato il deposito dello stato di riparto all’escussa
presso l’Hotel __________ e, siccome gli è tornato indietro con l’indicazione
che il destinatario è sconosciuto, ha rispedito la comunicazione il 13 gennaio
2021 per posta “A” all’indirizzo menzionato sul ricorso (“Postlagernd, 8032 Zürich”);
che
con il (nuovo) ricorso in esame, recante la data del 2 febbraio 2021, ma
consegnato alla posta il giorno successivo (adesivo sulla busta d’invio), RI 1
si è aggravata contro lo stato di riparto;
che
la ricorrente fa valere di aver ritirato la (seconda) comunicazione dello stato
di riparto il 14 gennaio 2021;
che il ricorso dev’essere presentato entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17
cpv. 1 LEF);
che
nella fattispecie, volendo attenersi alle allegazioni della ricorrente e far
astrazione della pubblicazione dell’11 dicembre 2020, il ricorso avrebbe dovuto essere inoltrato al più
tardi lunedì 25 gennaio 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF);
che
il ricorso, interposto solo il 4 febbraio 2021, è pertanto tardivo;
che
la richiesta inoltrata da RI 1 il 9 febbraio 2021, volta alla proroga del
termine di un giorno “falls
dies notwendig ist”, è pertanto senza oggetto, oltre
che tardiva e formalmente irricevibile;
che
il termine di contestazione di venti giorni indicato nello stato di riparto si
riferisce al termine stabilito all’art. 148 cpv. 1 LEF per contestare la
graduatoria e lo stato di riparto, via giudiziaria aperta solo ai creditori,
mentre il debitore (o nel caso concreto i debitori) può solo interporre ricorso
all’autorità di vigilanza per censurare irregolarità formali di questi atti
(DTF 132 III 542 consid. 3.2; 81 III 22 consid. 1; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach
der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. I.5 ad § 23)
entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento (art. 17 cpv. 1 LEF);
che
non è così di rilievo il fatto che al momento dell’inoltro del (secondo)
ricorso – seguendo la tesi della ricorrente – il termine di venti giorni non
fosse ancora scaduto;
che
ad ogni modo l’impugnativa andrebbe anche respinta nel merito perché RI 1 si è
limitata a riproporre le motivazioni del primo ricorso contro l’aggiudicazione,
già respinte da questa Camera nella sentenza del 26 gennaio 2021;
che
Fatti
i due scritti del 10 febbraio 2020 trasmessi dalla ricorrente per fax sono
irricevibili, da una parte perché un atto processuale inviato per fax non è valido,
siccome privo di firma autografa (cfr. art. 7 cpv. 1 LPR), e dall’altra
poiché gli atti in questione sono illeggibili, la scrittura di RI 1 – come già
rilevato più volte – risultando già a tratti indecifrabile negli scritti
originali, la cui leggibilità peggiora ancora con la digitalizzazione imposta
dalla trasmissione per fax;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
Considerandi
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.