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Decisione

15.2021.12

Stato di riparto in una procedura di realizzazione di pegno. Ricorso tardivo

16 febbraio 2021Italiano5 min

irricevibili, da una parte perché un atto processuale inviato per fax non è valido,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.12

Lugano

16 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso inoltrato con la data del 2 febbraio 2021 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro lo stato di riparto emesso l’11 dicembre 2020 nell’esecuzione

n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti

della ricorrente dalla

PI 1, __________

(rappresentata dalla __________, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che

nell’esecuzione n. __________ avviata il 25 giugno 2019 dalla banca PI 1 contro

RI 1 per l’incasso di fr. 359'544.43 oltre a interessi e spese, volta alla

realizzazione del pegno gravante il fondo n. 494 RFP __________,

di cui è proprietaria la comunione ereditaria fu __________, composta oltre a RI

1 dei coeredi e comproprietari PI 2, PI 3 e PI 4, il 29 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha procedura alla vendita del

fondo gravato da pegno all’asta pubblica;

che

l’11 dicembre 2020 l’UE ha depositato lo stato di riparto rela-tivo al prezzo d’aggiudicazione

(di fr. 462'000.–) e ha impartito agli interessati un termine di

contestazione di venti giorni;

che

lo stesso giorno l’avviso di deposito dello stato di riparto destinato a RI 1,

che risultava d’ignota dimora, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero

di commercio;

che

un primo ricorso interposto da RI 1 il 15 dicembre 2020 contro l’aggiudicazione

è stato respinto da questa Camera con sentenza del 26 gennaio 2021 (inc.

15.2020.133);

che

nel frattempo, o meglio il 23 dicembre 2020, l’UE ha nuovamente comunicato il deposito dello stato di riparto all’escussa

pres­so l’Hotel __________ e, siccome gli è tornato indietro con l’indicazione

che il destinatario è sconosciuto, ha rispedito la comunicazione il 13 gennaio

2021 per posta “A” all’indirizzo menzionato sul ricorso (“Postlagernd, 8032 Zürich”);

che

con il (nuovo) ricorso in esame, recante la data del 2 febbraio 2021, ma

consegnato alla posta il giorno successivo (adesivo sul­la busta d’invio), RI 1

si è aggravata contro lo stato di riparto;

che

la ricorrente fa valere di aver ritirato la (seconda) comunicazione dello stato

di riparto il 14 gennaio 2021;

che il ricorso dev’essere presentato entro dieci

giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17

cpv. 1 LEF);

che

nella fattispecie, volendo attenersi alle allegazioni della ricorrente e far

astrazione della pubblicazione dell’11 dicembre 2020, il ricorso avrebbe dovuto essere inoltrato al più

tardi lunedì 25 gen­naio 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF);

che

il ricorso, interposto solo il 4 febbraio 2021, è pertanto tardivo;

che

la richiesta inoltrata da RI 1 il 9 febbraio 2021, volta alla proroga del

termine di un giorno “falls

dies notwendig ist”, è pertanto senza oggetto, oltre

che tardiva e formalmente irricevibile;

che

il termine di contestazione di venti giorni indicato nello stato di riparto si

riferisce al termine stabilito all’art. 148 cpv. 1 LEF per contestare la

graduatoria e lo stato di riparto, via giudiziaria aperta solo ai creditori,

mentre il debitore (o nel caso concreto i debitori) può solo interporre ricorso

all’autorità di vigilanza per censurare irregolarità formali di questi atti

(DTF 132 III 542 consid. 3.2; 81 III 22 consid. 1; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach

der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. I.5 ad § 23)

entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento (art. 17 cpv. 1 LEF);

che

non è così di rilievo il fatto che al momento dell’inoltro del (secondo)

ricorso – seguendo la tesi della ricorrente – il termine di venti giorni non

fosse ancora scaduto;

che

ad ogni modo l’impugnativa andrebbe anche respinta nel merito perché RI 1 si è

limitata a riproporre le motivazioni del primo ricorso contro l’aggiudicazione,

già respinte da questa Camera nella sentenza del 26 gennaio 2021;

che

Fatti

i due scritti del 10 febbraio 2020 trasmessi dalla ricorrente per fax sono

irricevibili, da una parte perché un atto processuale inviato per fax non è valido,

siccome privo di firma autografa (cfr. art. 7 cpv. 1 LPR), e dall’altra

poiché gli atti in questione sono illeggibili, la scrittura di RI 1 – come già

rilevato più vol­te – risultando già a tratti indecifrabile negli scritti

originali, la cui leggibilità peggiora ancora con la digitalizzazione imposta

dalla trasmissione per fax;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

Considerandi

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.