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Decisione

15.2021.121

Avviso di pignoramento. Contestazione della notifica della decisione di rigetto dell’opposizione comunicata dalla della cassa malati per posta A Plus

16 febbraio 2022Italiano8 min

d’esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso della partecipazione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.121

Lugano

16 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 novembre 2021 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8 novembre 2021 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

CO 1

(rappresentata dal proprio Servizio incassi,

)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 marzo 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso della partecipazione

ai costi LAMal relativa ai mesi da febbraio ad aprile 2019 compresi, di

complessivi fr. 802.75. Al precetto esecutivo l’e­­scusso ha

interposto opposizione.

B. In

base alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’PI 1, cui

era allegata sia la decisione del 19 maggio 2021 con la quale il Servizio

incassi della creditrice ha rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dall’escusso sia la conferma del

passaggio in giudicato della medesima, l’8 novem­bre 2021 l’UE ha emesso l’avviso

di pignoramento per il 19 novembre.

C. Mediante

ricorso del 10 novembre 2021, RI 1 ha chiesto,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del­l’avviso

di pignoramento, protestate tasse, spese e ripetibili.

D. Con

ordinanza del 16 novembre 2021, il presidente della Camera ha concesso al

ricorso effetto sospensivo.

E. Invitata

a presentare le proprie osservazioni, con uno scritto del 23 novembre 2021 l’PI

1 si è limitata a trasmettere nuovamente la decisione di rigetto da essa emessa

e la conferma di recapito della medesima al destinatario (tracciamento dell’invio

per posta A Plus), mentre nelle sue del 26 novembre l’UE ha postulato la reiezione

del ricorso.

F. Con

una replica (“controsservazioni”) inoltrata spontaneamente a questa Camera il 1° dicembre 2021, RI 1

ha ribadito le proprie conclusioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’avviso di

pignoramento impugnato, emesso l’8 novembre 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

Nel

ricorso RI 1 ricorda di aver interposto immediatamente opposizione al precetto

esecutivo, sostenendo che da quel momento egli non ha più ricevuto alcunché al

riguardo, men che meno una decisione di rigetto dell’opposizione. In replica

alle osservazioni dell’escutente e dell’UE, egli adduce che la mancata

ricezione della decisione di rigetto potrebbe forse essere ricondotta al fatto che l’indirizzo di spedizione indicato sulla

stessa (“Via __________

100”) non corrisponde al suo (“Via __________ 10”).

3.

Prima

di dare seguito a una domanda di proseguimento dell’ese­­cuzione (art. 88 LEF),

l’ufficio di esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio

verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo sia stata

rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata dall’escusso, pena la

nullità dei suc-cessivi atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della CEF 15.2020.52 del 23 luglio 2020

e 15.2018.95 del 24 aprile 2019 consid. 3). Le autorità di esecuzione

devono quindi, sempre d’uf­ficio, respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione

in particolare quando né la citazione all’udienza,

né la decisione di rigetto sono state notificate all’escusso (DTF 142 III 601 consid. 2.1 e sentenza della CEF 15.2015.32

del 25 agosto 2015 consid. 2, con rinvii)

3.1

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’onere della pro­va

della notifica della decisione di rigetto dell’opposizione, quando è contestata, grava sul creditore procedente, perlomeno se è una cassa malati

abilitata per legge (art. 49 cpv. 1

combinato con l’art. 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali [LPGA, RS 830.1]) a rigettare

in via definitiva le opposizioni al precetto esecutivo (giusta l’art. 74 LEF) interposte

dai loro assicurati (art. 79 LEF; DTF 142 III 601 consid. 2.1; citata

15.2015.32

del 15 agosto 2015 consid. 3 e 4.2/a con rinvii).

3.2

Nella

fattispecie, la decisione del 19 maggio 2021 con cui l’PI 1 ha rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta da RI 1 è stata trasmessa al destinatario

per posta “A Plus”. Dal tracciamento dell’invio prodotto dall’escu­tente con le

osservazioni al ricorso risulta ch’esso è stato recapitato all’escusso il 20

maggio 2021 alle ore 10:15.

3.2.1

Nella

DTF 142 III 599 segg., il Tribunale federale ha avuto modo di constatare che il

metodo d’invio di uno scritto per posta A Plus, a differenza dell’invio postale

raccomandato, non include la firma di una ricevuta da parte del destinatario né

il deposito di un avviso di ritiro qualora sia assente, ma un rilevamento

elettronico della notifica, consultabile con il sistema di ricerca

informatizzato della Posta (noto in passato

come “Track & Trace”), quando la lettera è depositata nella cassetta

delle lettere o nella casella postale del destinatario (consid. 2.2). I giudici

federali hanno statuito che in assenza di prescrizioni nel diritto di procedura

delle assicurazioni sociali sulle modalità di notifica delle decisioni emesse

in quell’am­bito, gli assicuratori sociali sono di principio liberi di

scegliere co­me spedire i propri provvedimenti e possono pertanto anche

ricorrere all’invio per Posta A Plus. In tal caso la notifica è reputata

avvenuta quando la decisione è depositata nella cassetta delle lettere o nella

casella postale del destinatario (ovvero entra nella sua sfera di dominio e

disponibilità). Non è necessario ch’egli ven­ga effettivamente a conoscenza

della decisione. Non si può certo escludere che la comunicazione postale sia

difettosa, ma non lo si può presumere. Un vizio di notifica va ammesso solo se

appare plausibile a riguardo delle circostanze e delle relative allegazioni del

destinatario, presunto di buona fede (consid. 2.4.1).

Questi

princìpi si applicano anche alle decisioni delle casse malati con cui accertano

la pretesa dovuta dall’assicurato e nel contem­po rigettano la sua opposizione

al precetto esecutivo (art. 79 LEF). È pertanto ammessa la loro notifica per posta

A Plus. Rispetto a una notifica ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CPC, quella delle

assicurazioni sociali offre sì all’escusso una protezione minore, ma in

particolare quando viene a conoscenza della decisione solo con l’avviso di

pignoramento, egli può difendersi impugnandolo con un ricorso all’autorità di

vigilanza (art. 17 LEF). Essendo l’estratto relativo al tracciamento dell’invio

della decisione per posta A Plus un indizio

sufficiente di regolare notifica, l’escusso che intende contestarla deve

ricorrere contro la prosecuzione dell’esecuzione (consid. 2.5).

3.2.2

Nel caso in esame, la cassa malati escutente ha

prodotto l’estratto relativo al tracciamento dell’invio n. __________ per posta

A Plus contenente la decisione di rigetto dell’opposizione, che attesta il suo recapito

al destinatario il 20 maggio 2021 alle ore 10:15. Nella replica spontanea, il

ricorrente contesta “con vigore” di aver ricevuto la decisione senza però determinarsi sull’attestazio­­ne.

Il numero dell’invio indicato sulla stessa corrisponde ad ogni modo a quello

presente nella decisione di rigetto (in alto a destra). Egli si limita a

rilevare che l’indirizzo indicato sulla decisione con cui l’PI 1 ha rigettato l’opposizione

da lui interposta (via __________ 100) non corrisponde a quello del suo

domicilio (ossia via __________ 10). Tale allegazione non basta però a

infirmare il valore indiziale dell’attestazione e la presunzione (di fatto) di

regolare notifica della decisione, e ciò per due motivi. Anzitutto, i numeri

civici della via __________ a __________ terminano con il 25. È quindi alquanto

improbabile che il postino non si sia accorto dell’errore nel recapito e abbia

depositato la busta in una cassetta delle lettere che non sia quella di RI 1. D’al­tronde,

il precetto esecutivo è stato notificato all’escusso per raccomandata all’indirizzo di via __________ 100 e

malgrado il disgui­do è pervenuto al ricorrente, tant’è ch’egli vi ha

interposto opposizione. Non sussistono di conseguenza indizi concreti tali da

rendere verosimile l’esistenza di un errore di recapito (sopra consid. 3.2.1 e sentenza del Tribunale federale

2C_1059/2018 del 18 gen­naio 2019, consid. 2.2.3). Infondato, il ricorso va respinto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.