15.2021.121
Avviso di pignoramento. Contestazione della notifica della decisione di rigetto dell’opposizione comunicata dalla della cassa malati per posta A Plus
16 febbraio 2022Italiano8 min
d’esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso della partecipazione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.121
Lugano
16 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 novembre 2021 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8 novembre 2021 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
CO 1
(rappresentata dal proprio Servizio incassi,
)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 marzo 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso della partecipazione
ai costi LAMal relativa ai mesi da febbraio ad aprile 2019 compresi, di
complessivi fr. 802.75. Al precetto esecutivo l’escusso ha
interposto opposizione.
B. In
base alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’PI 1, cui
era allegata sia la decisione del 19 maggio 2021 con la quale il Servizio
incassi della creditrice ha rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dall’escusso sia la conferma del
passaggio in giudicato della medesima, l’8 novembre 2021 l’UE ha emesso l’avviso
di pignoramento per il 19 novembre.
C. Mediante
ricorso del 10 novembre 2021, RI 1 ha chiesto,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento dell’avviso
di pignoramento, protestate tasse, spese e ripetibili.
D. Con
ordinanza del 16 novembre 2021, il presidente della Camera ha concesso al
ricorso effetto sospensivo.
E. Invitata
a presentare le proprie osservazioni, con uno scritto del 23 novembre 2021 l’PI
1 si è limitata a trasmettere nuovamente la decisione di rigetto da essa emessa
e la conferma di recapito della medesima al destinatario (tracciamento dell’invio
per posta A Plus), mentre nelle sue del 26 novembre l’UE ha postulato la reiezione
del ricorso.
F. Con
una replica (“controsservazioni”) inoltrata spontaneamente a questa Camera il 1° dicembre 2021, RI 1
ha ribadito le proprie conclusioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’avviso di
pignoramento impugnato, emesso l’8 novembre 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
Nel
ricorso RI 1 ricorda di aver interposto immediatamente opposizione al precetto
esecutivo, sostenendo che da quel momento egli non ha più ricevuto alcunché al
riguardo, men che meno una decisione di rigetto dell’opposizione. In replica
alle osservazioni dell’escutente e dell’UE, egli adduce che la mancata
ricezione della decisione di rigetto potrebbe forse essere ricondotta al fatto che l’indirizzo di spedizione indicato sulla
stessa (“Via __________
100”) non corrisponde al suo (“Via __________ 10”).
3.
Prima
di dare seguito a una domanda di proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF),
l’ufficio di esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio
verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo sia stata
rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata dall’escusso, pena la
nullità dei suc-cessivi atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della CEF 15.2020.52 del 23 luglio 2020
e 15.2018.95 del 24 aprile 2019 consid. 3). Le autorità di esecuzione
devono quindi, sempre d’ufficio, respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione
in particolare quando né la citazione all’udienza,
né la decisione di rigetto sono state notificate all’escusso (DTF 142 III 601 consid. 2.1 e sentenza della CEF 15.2015.32
del 25 agosto 2015 consid. 2, con rinvii)
3.1
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’onere della prova
della notifica della decisione di rigetto dell’opposizione, quando è contestata, grava sul creditore procedente, perlomeno se è una cassa malati
abilitata per legge (art. 49 cpv. 1
combinato con l’art. 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali [LPGA, RS 830.1]) a rigettare
in via definitiva le opposizioni al precetto esecutivo (giusta l’art. 74 LEF) interposte
dai loro assicurati (art. 79 LEF; DTF 142 III 601 consid. 2.1; citata
15.2015.32
del 15 agosto 2015 consid. 3 e 4.2/a con rinvii).
3.2
Nella
fattispecie, la decisione del 19 maggio 2021 con cui l’PI 1 ha rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta da RI 1 è stata trasmessa al destinatario
per posta “A Plus”. Dal tracciamento dell’invio prodotto dall’escutente con le
osservazioni al ricorso risulta ch’esso è stato recapitato all’escusso il 20
maggio 2021 alle ore 10:15.
3.2.1
Nella
DTF 142 III 599 segg., il Tribunale federale ha avuto modo di constatare che il
metodo d’invio di uno scritto per posta A Plus, a differenza dell’invio postale
raccomandato, non include la firma di una ricevuta da parte del destinatario né
il deposito di un avviso di ritiro qualora sia assente, ma un rilevamento
elettronico della notifica, consultabile con il sistema di ricerca
informatizzato della Posta (noto in passato
come “Track & Trace”), quando la lettera è depositata nella cassetta
delle lettere o nella casella postale del destinatario (consid. 2.2). I giudici
federali hanno statuito che in assenza di prescrizioni nel diritto di procedura
delle assicurazioni sociali sulle modalità di notifica delle decisioni emesse
in quell’ambito, gli assicuratori sociali sono di principio liberi di
scegliere come spedire i propri provvedimenti e possono pertanto anche
ricorrere all’invio per Posta A Plus. In tal caso la notifica è reputata
avvenuta quando la decisione è depositata nella cassetta delle lettere o nella
casella postale del destinatario (ovvero entra nella sua sfera di dominio e
disponibilità). Non è necessario ch’egli venga effettivamente a conoscenza
della decisione. Non si può certo escludere che la comunicazione postale sia
difettosa, ma non lo si può presumere. Un vizio di notifica va ammesso solo se
appare plausibile a riguardo delle circostanze e delle relative allegazioni del
destinatario, presunto di buona fede (consid. 2.4.1).
Questi
princìpi si applicano anche alle decisioni delle casse malati con cui accertano
la pretesa dovuta dall’assicurato e nel contempo rigettano la sua opposizione
al precetto esecutivo (art. 79 LEF). È pertanto ammessa la loro notifica per posta
A Plus. Rispetto a una notifica ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CPC, quella delle
assicurazioni sociali offre sì all’escusso una protezione minore, ma in
particolare quando viene a conoscenza della decisione solo con l’avviso di
pignoramento, egli può difendersi impugnandolo con un ricorso all’autorità di
vigilanza (art. 17 LEF). Essendo l’estratto relativo al tracciamento dell’invio
della decisione per posta A Plus un indizio
sufficiente di regolare notifica, l’escusso che intende contestarla deve
ricorrere contro la prosecuzione dell’esecuzione (consid. 2.5).
3.2.2
Nel caso in esame, la cassa malati escutente ha
prodotto l’estratto relativo al tracciamento dell’invio n. __________ per posta
A Plus contenente la decisione di rigetto dell’opposizione, che attesta il suo recapito
al destinatario il 20 maggio 2021 alle ore 10:15. Nella replica spontanea, il
ricorrente contesta “con vigore” di aver ricevuto la decisione senza però determinarsi sull’attestazione.
Il numero dell’invio indicato sulla stessa corrisponde ad ogni modo a quello
presente nella decisione di rigetto (in alto a destra). Egli si limita a
rilevare che l’indirizzo indicato sulla decisione con cui l’PI 1 ha rigettato l’opposizione
da lui interposta (via __________ 100) non corrisponde a quello del suo
domicilio (ossia via __________ 10). Tale allegazione non basta però a
infirmare il valore indiziale dell’attestazione e la presunzione (di fatto) di
regolare notifica della decisione, e ciò per due motivi. Anzitutto, i numeri
civici della via __________ a __________ terminano con il 25. È quindi alquanto
improbabile che il postino non si sia accorto dell’errore nel recapito e abbia
depositato la busta in una cassetta delle lettere che non sia quella di RI 1. D’altronde,
il precetto esecutivo è stato notificato all’escusso per raccomandata all’indirizzo di via __________ 100 e
malgrado il disguido è pervenuto al ricorrente, tant’è ch’egli vi ha
interposto opposizione. Non sussistono di conseguenza indizi concreti tali da
rendere verosimile l’esistenza di un errore di recapito (sopra consid. 3.2.1 e sentenza del Tribunale federale
2C_1059/2018 del 18 gennaio 2019, consid. 2.2.3). Infondato, il ricorso va respinto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.