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Decisione

15.2021.125

Ricorso contro il pignoramento di una quota ereditaria

14 gennaio 2022Italiano5 min

la possibilità di ricorso all’autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (recte: 2) del verbale

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.125

Lugano

14 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico

(art. 48b LOG) sul ricorso 22 novembre 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione

di Locarno, o meglio contro il pignoramento eseguito il 4 ottobre 2021 e

verbalizzato il 3 novembre nelle esecuzioni facenti parte del gruppo n. 2

promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

(esecuzione n. __________)

Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG,

Bellinzona

(esecuzioni n. __________ e __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a favore dei creditori appena menzionati, il 12 maggio 2021 l’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Locarno ha proceduto al pignoramento della quota di 1⁄6 dell’escusso

RI 1 nella comunione ereditaria del padre fu __________, i cui

attivi comprendono in particolare il fondo n. __________ RFD di __________ e un

conto presso la PI 3, stimandone il valore in fr. 102'906.– per il fondo e

in fr. 2'800.– per il conto;

che

l’UE ha invece accertato che il reddito dell’escusso per lavori saltuari, di fr. 300.–,

era impignorabile stante il fatto che il suo mi-nimo esistenziale era di

(almeno) fr. 1'200.– (verbale di pignoramento del 14 luglio 2021,

notificato all’escusso il 22 luglio);

che

con scritto del 2 agosto 2021 indirizzato all’UE, RI 1 ha contestato il verbale

Fatti

di pignoramento, chiedendo di “ritirare

e annullare tutte le operazioni fatte”, anche quelle

dell’Ufficio dei registri e della creditrice ipotecaria, e d’indicargli i mezzi

e i termini di ricorso;

che

l’UE ha risposto a tale scritto il 7 settembre, ricordando in particolare che

la possibilità di ricorso all’autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (recte: 2) del verbale

di pignoramento;

che con il ricorso in esame, del 22 novembre 2021,

RI 1 con­testa il verbale di pignoramento del 3 novembre e tutte le operazioni

dell’UE, dell’Ufficio dei registri e della PI 3;

che presentato all’autorità di vigilanza – nel

Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) –

entro il termine di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica

del verbale di pignoramento impugnato, notificato

all’escusso l’11 novembre (secondo il tracciamento della raccomandata allegata

al ricorso quale doc. 5), il ricorso

è tempestivo;

che

nella misura in cui il ricorrente contesta “tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di

pignoramento 03 novembre 2021, e anche le operazioni fatte all’Ufficio dei

registri di Locarno e anche al creditore ipotecario e alla PI 1” senz’altra precisazione, la sua impugnativa risulta irricevibile per

carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL

280.200]);

che

il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese

dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai

chiuse con delle sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in

discussione in occasione del pignoramento;

che

la critica alla base mensile di fr. 1'200.– è senza oggetto, siccome l’UE

non ha pignorato il suo reddito ma solo la sua quota ereditaria, cui l’art. 93

LEF non si applica;

che

per lo stesso motivo è pure senza oggetto la pretesa diminuzione del suo

reddito causata dal maltempo e la grandine durante l’estate del 2021;

che non è dimostrata – né è di rilievo per il

Considerandi

pignoramento – la pre­tesa inaccessibilità al conto aperto presso la PI

3, il ricorrente non avendo provato che il saldo del conto sia composto di

redditi suoi (nel senso dell’art. 93 LEF) non risparmiati (v. sentenza della

CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 4);

che

infondato, il ricorso va pertanto respinto;

che

come risulta dallo scritto 28 settembre 2021 prodotto dal ricorrente (doc. 8),

che riguarda una precedente procedura di ricor­so relativa al pignoramento del

12.

maggio 2021 a favore del grup­po n. 1 (inc. 15.2021.106), i ricorsi all’autorità

di vigilanza devono essere indirizzati all’ufficio

d’esecuzione che ha preso il provvedimento impugnato in tante copie

quante sono le parti interessate più due (art. 7 cpv. 1 LPR), affinché l’ufficio

possa dare l’occasione alle parti interessate di esprimersi sul ricorso,

formulare le proprie osservazioni e trasmettere il ricorso e le osservazioni

all’autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 3-5 LPR);

che

nel caso in esame, stante l’esito del giudizio odierno si può prescindere dal

seguire tale procedura (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.