15.2021.125
Ricorso contro il pignoramento di una quota ereditaria
14 gennaio 2022Italiano5 min
la possibilità di ricorso all’autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (recte: 2) del verbale
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.125
Lugano
14 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico
(art. 48b LOG) sul ricorso 22 novembre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Locarno, o meglio contro il pignoramento eseguito il 4 ottobre 2021 e
verbalizzato il 3 novembre nelle esecuzioni facenti parte del gruppo n. 2
promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(esecuzione n. __________)
Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG,
Bellinzona
(esecuzioni n. __________ e __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a favore dei creditori appena menzionati, il 12 maggio 2021 l’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Locarno ha proceduto al pignoramento della quota di 1⁄6 dell’escusso
RI 1 nella comunione ereditaria del padre fu __________, i cui
attivi comprendono in particolare il fondo n. __________ RFD di __________ e un
conto presso la PI 3, stimandone il valore in fr. 102'906.– per il fondo e
in fr. 2'800.– per il conto;
che
l’UE ha invece accertato che il reddito dell’escusso per lavori saltuari, di fr. 300.–,
era impignorabile stante il fatto che il suo mi-nimo esistenziale era di
(almeno) fr. 1'200.– (verbale di pignoramento del 14 luglio 2021,
notificato all’escusso il 22 luglio);
che
con scritto del 2 agosto 2021 indirizzato all’UE, RI 1 ha contestato il verbale
Fatti
di pignoramento, chiedendo di “ritirare
e annullare tutte le operazioni fatte”, anche quelle
dell’Ufficio dei registri e della creditrice ipotecaria, e d’indicargli i mezzi
e i termini di ricorso;
che
l’UE ha risposto a tale scritto il 7 settembre, ricordando in particolare che
la possibilità di ricorso all’autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (recte: 2) del verbale
di pignoramento;
che con il ricorso in esame, del 22 novembre 2021,
RI 1 contesta il verbale di pignoramento del 3 novembre e tutte le operazioni
dell’UE, dell’Ufficio dei registri e della PI 3;
che presentato all’autorità di vigilanza – nel
Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) –
entro il termine di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica
del verbale di pignoramento impugnato, notificato
all’escusso l’11 novembre (secondo il tracciamento della raccomandata allegata
al ricorso quale doc. 5), il ricorso
è tempestivo;
che
nella misura in cui il ricorrente contesta “tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di
pignoramento 03 novembre 2021, e anche le operazioni fatte all’Ufficio dei
registri di Locarno e anche al creditore ipotecario e alla PI 1” senz’altra precisazione, la sua impugnativa risulta irricevibile per
carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL
280.200]);
che
il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese
dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai
chiuse con delle sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in
discussione in occasione del pignoramento;
che
la critica alla base mensile di fr. 1'200.– è senza oggetto, siccome l’UE
non ha pignorato il suo reddito ma solo la sua quota ereditaria, cui l’art. 93
LEF non si applica;
che
per lo stesso motivo è pure senza oggetto la pretesa diminuzione del suo
reddito causata dal maltempo e la grandine durante l’estate del 2021;
che non è dimostrata – né è di rilievo per il
Considerandi
pignoramento – la pretesa inaccessibilità al conto aperto presso la PI
3, il ricorrente non avendo provato che il saldo del conto sia composto di
redditi suoi (nel senso dell’art. 93 LEF) non risparmiati (v. sentenza della
CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 4);
che
infondato, il ricorso va pertanto respinto;
che
come risulta dallo scritto 28 settembre 2021 prodotto dal ricorrente (doc. 8),
che riguarda una precedente procedura di ricorso relativa al pignoramento del
12.
maggio 2021 a favore del gruppo n. 1 (inc. 15.2021.106), i ricorsi all’autorità
di vigilanza devono essere indirizzati all’ufficio
d’esecuzione che ha preso il provvedimento impugnato in tante copie
quante sono le parti interessate più due (art. 7 cpv. 1 LPR), affinché l’ufficio
possa dare l’occasione alle parti interessate di esprimersi sul ricorso,
formulare le proprie osservazioni e trasmettere il ricorso e le osservazioni
all’autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 3-5 LPR);
che
nel caso in esame, stante l’esito del giudizio odierno si può prescindere dal
seguire tale procedura (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– ;
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.