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Decisione

15.2021.127

Minimo di esistenza. Pignoramento di una rendita LPP e di un conto bancario. Minimo di base. Imposte. Alimenti. Ordine del pignoramento

25 febbraio 2022Italiano9 min

scorta del precetto esecutivo n. __________18 emesso il 2 aprile 2021 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.127

Lugano

25 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 novembre 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 26 ottobre

2021 nell’esecuzione n. __________18 promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

(BL)

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________18 emesso il 2 aprile 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 ha escusso l’ex-marito RI 1 per l’in­casso

di fr. 22'346.40 indicando come motivo di credito: “Aussteh­ende Unterhaltszahlungen und

ausstehende Bezahlung aus Index­berechnung

vm 17.07.2006. Forderungssschreiben vom 08.03.2021”.

B. Il 18 agosto 2021 l’UE ha pignorato il conto

bancario dell’escusso presso la banca __________ di __________, che presentava

un saldo di fr. 8'755.60. Il 26 agosto 2021 l’UE ha proceduto a uno

sblocco parziale del conto a favore del debitore per fr. 2'000.–.

C. Il

17 settembre 2021 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso

sulla base del seguente computo:

Redditi

Rendita LPP

fr.

5'215.00

Rendita AVS

fr.

1'955.00

Totale

fr.

7'170.00

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

850.00

Assicurazione malattia

fr.

1'134.55

Spese mediche e dentali

fr.

200.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

300.00

Totale

fr.

3'684.55

Riduzione minimo d’esistenza fr. 1'955.00

Motivazione: rendita AVS impignorabile

Aumento

del minimo d’esistenza fr. 5.45

Motivazione:

Arrotondamento

Salario/reddito

mensile pignorabile: fr. 5'435.00

Lo

stesso giorno l’UE ha notificato all’istituto di previdenza

professionale dell’escusso, la __________, il pignoramento

di ogni importo (mensile) eccedente il minimo vitale, di fr. 1'735.–

mensili (dedotta la rendita AVS impignorabile di fr. 1'955.–), ossia

indicativamente fr. 3'480.– (fr. 5'215 ./. 1'735) per mese, e ciò da

subito fino al completo pagamento del credito (compresi interessi e spese), ma

al più tardi per un anno dalla sua esecuzione.

D. Sempre

il 17 settembre 2021, l’UE ha sbloccato dal conto pignorato ulteriori fr. 3'690.–,

pari al minimo esistenziale dell’escusso.

E. Con

ricorso dell’11 novembre 2021, RI 1 contesta “tutti i punti del verbale” di

pignoramento e chiede di togliere (integralmente) il blocco del suo conto bancario.

F. Con

osservazioni del 15 novembre 2021 PI 1 si è opposta al ricorso e lo stesso ha

fatto l’UE con le sue del 26 novembre 2021.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

avvenuta il 2 novembre 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio

dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e

della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di

esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo

dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Considerandi

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3.

Il

ricorrente afferma anzitutto di fare ricorso “contro

tutti i punti del verbale” e ritiene che la base mensile considerata

dall’UE, pari a fr. 1'200.–, sia “assolutamente

insufficiente” anche considerando le imposte a suo carico, di fr. 8'000.–

all’anno. Evoca altresì una spe­sa di fr. 600.– mensili per alimenti, che

dice di pagare alla seconda moglie, “già

accettato sulle tasse”, i cui documenti giustificativi sarebbero in

possesso di quest’ultima, come tra loro convenuto per ragioni di discrezione

(protezione dei dati).

3.1

La

contestazione di “tutti i punti del verbale” di

pignoramento è insufficientemente motivata e quindi irricevibile. Possono

essere esaminate solo le poste espressamente contestate.

3.2

Al

riguardo, la critica relativa all’importo

del minimo di base mensile indicato nel verbale impugnato è infondata,

poiché i fr. 1'200.– computati dall’UE

corrispondono alla base mensile per una persona sola secondo la cifra I/1 della

Tabella (citata sopra al consid. 2), in uso in tutta la Svizzera.

Il ricorrente non indica d’altronde i motivi per cui tale somma sarebbe “assolutamente insufficiente”,

se non riferendosi alle imposte a suo carico, da lui quantificate in fr. 8'000.–

annui senz’alcun giustificativo, misconoscendo però che secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non rientrano

le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, n. III), che non

sono spese esistenziali e non devono essere privilegiate rispetto ad altri

crediti per prestazioni non esistenziali a favore dell’escusso.

3.3

Gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell’escusso devono

essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla

(doppia) condizione ch’essi siano indispensabili al creditore degli alimenti ai

sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso

durante l’intero periodo del pignoramento (DTF 121 III 22 consid. 3/a; sentenza

della CEF 15. 2018.44 del 18 settembre 2018, consid. 4.2 e i rif.). Nel

caso di specie, davanti all’UE il ricorrente non ha né allegato né dimostrato

di versare alla seconda moglie alimenti di fr. 600.– mensili, benché l’UE

gli avesse chiesto già il 25 agosto 2021 di produrre i giustificativi di

pagamento dei contributi alimentari (v. pure lo scrit­to 2 settembre 2021 del

suo patrocinatore). Nemmeno al ricorso è

accluso alcun giustificativo. Non dimostrati, i costi allegati dal ri­corrente

non possono essere riconosciuti nel suo minimo esistenziale (v. sentenze della

CEF 15.2021.88 del 6 dicembre 2021 consid. 6.3.2 e 15.2019.59 del 23 ottobre

2019.

consid. 4.2).

4.

Il

ricorrente chiede inoltre l’integrale sblocco del suo conto presso __________

“di CHF 87'559.60” (recte: fr. 8'755.60). Nelle

osservazioni al ricorso l’UE rileva però che l’attivo tuttora pignorato, che

ammonta a fr. 3'065.60 dopo i due sblocchi del 26 agosto e 17 settembre

2021.

per complessivi fr. 5'690.–, è da considerare un risparmio ed è

pertanto pignorabile.

4.1

Il ricorrente non si esprime sulla questione né giustifica

la sua richiesta. Ad ogni modo, la motivazione addotta dall’UE è corretta. I redditi, anche impignorabili (in base agli

art. 92 o 93 LEF), che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle proprie

spese esistenziali, ovvero che ha risparmiato, sono illimitatamente pignorabili

(tra altre: sentenze della CEF 15.2021.99 del 19 gennaio 2022 consid. 4.1 e 15.2016.102

del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1, e riferimenti citati).

4.2

Ci

si potrebbe invero chiedere se l’UE non avrebbe dovuto rinunciare a pignorare

tale risparmio dal momento che il pignoramento del reddito permetterà

verosimilmente di estinguere da sé solo il credito posto in esecuzione (12

mensilità di fr. 3'480.– equivalgono a una somma totale di fr. 41'760.–,

a fronte di un credito che attualmente ascende a fr. 20'617.20). Ad oggi,

tuttavia, il reddito effettivamente bloccato, ovvero incassato (per fr. 6'940.–),

non copre il credito posto in esecuzione. Il pignoramento aggiuntivo del saldo

del conto bancario non lede pertanto l’art. 97 cpv. 2 LEF. Una volta che il

credito sarà interamente coperto, l’UE interromperà il pignoramento del reddito,

come del resto già indicato nella notificazione del pignoramento alla cassa

pensione (v. sopra ad C). La legge non prevede del resto un ordine di

pignoramento tra crediti (ad esempio nei confronti di una banca) e redditi

limitatamente pignorabili giusta l’art. 93 LEF; li mette sullo stesso piano

(art. 95 cpv. 1 LEF; De

Gottrau in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 95 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, 2001, n. 22 ad art. 95 LEF). È tuttavia ammesso che l’Ufficio deve

pignorare in priorità i diritti patrimoniali la cui realizzazione può essere

ottenuta nei tempi più rapidi e con maggiore facilità (Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 95; pure De Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 95).

Secondo tale criterio pare opportuno privilegiare il pignoramento del saldo del

conto, immediatamente disponibile. Anche

sotto questo profilo, peraltro non evocato da RI 1, il ricorso si avvera

infondato.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.