15.2021.127
Minimo di esistenza. Pignoramento di una rendita LPP e di un conto bancario. Minimo di base. Imposte. Alimenti. Ordine del pignoramento
25 febbraio 2022Italiano9 min
scorta del precetto esecutivo n. __________18 emesso il 2 aprile 2021 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.127
Lugano
25 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 novembre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 26 ottobre
2021 nell’esecuzione n. __________18 promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
(BL)
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________18 emesso il 2 aprile 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 ha escusso l’ex-marito RI 1 per l’incasso
di fr. 22'346.40 indicando come motivo di credito: “Ausstehende Unterhaltszahlungen und
ausstehende Bezahlung aus Indexberechnung
vm 17.07.2006. Forderungssschreiben vom 08.03.2021”.
B. Il 18 agosto 2021 l’UE ha pignorato il conto
bancario dell’escusso presso la banca __________ di __________, che presentava
un saldo di fr. 8'755.60. Il 26 agosto 2021 l’UE ha proceduto a uno
sblocco parziale del conto a favore del debitore per fr. 2'000.–.
C. Il
17 settembre 2021 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso
sulla base del seguente computo:
Redditi
Rendita LPP
fr.
5'215.00
Rendita AVS
fr.
1'955.00
Totale
fr.
7'170.00
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
850.00
Assicurazione malattia
fr.
1'134.55
Spese mediche e dentali
fr.
200.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
300.00
Totale
fr.
3'684.55
Riduzione minimo d’esistenza fr. 1'955.00
Motivazione: rendita AVS impignorabile
Aumento
del minimo d’esistenza fr. 5.45
Motivazione:
Arrotondamento
Salario/reddito
mensile pignorabile: fr. 5'435.00
Lo
stesso giorno l’UE ha notificato all’istituto di previdenza
professionale dell’escusso, la __________, il pignoramento
di ogni importo (mensile) eccedente il minimo vitale, di fr. 1'735.–
mensili (dedotta la rendita AVS impignorabile di fr. 1'955.–), ossia
indicativamente fr. 3'480.– (fr. 5'215 ./. 1'735) per mese, e ciò da
subito fino al completo pagamento del credito (compresi interessi e spese), ma
al più tardi per un anno dalla sua esecuzione.
D. Sempre
il 17 settembre 2021, l’UE ha sbloccato dal conto pignorato ulteriori fr. 3'690.–,
pari al minimo esistenziale dell’escusso.
E. Con
ricorso dell’11 novembre 2021, RI 1 contesta “tutti i punti del verbale” di
pignoramento e chiede di togliere (integralmente) il blocco del suo conto bancario.
F. Con
osservazioni del 15 novembre 2021 PI 1 si è opposta al ricorso e lo stesso ha
fatto l’UE con le sue del 26 novembre 2021.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
avvenuta il 2 novembre 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio
dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e
della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di
esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo
dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Considerandi
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.
Il
ricorrente afferma anzitutto di fare ricorso “contro
tutti i punti del verbale” e ritiene che la base mensile considerata
dall’UE, pari a fr. 1'200.–, sia “assolutamente
insufficiente” anche considerando le imposte a suo carico, di fr. 8'000.–
all’anno. Evoca altresì una spesa di fr. 600.– mensili per alimenti, che
dice di pagare alla seconda moglie, “già
accettato sulle tasse”, i cui documenti giustificativi sarebbero in
possesso di quest’ultima, come tra loro convenuto per ragioni di discrezione
(protezione dei dati).
3.1
La
contestazione di “tutti i punti del verbale” di
pignoramento è insufficientemente motivata e quindi irricevibile. Possono
essere esaminate solo le poste espressamente contestate.
3.2
Al
riguardo, la critica relativa all’importo
del minimo di base mensile indicato nel verbale impugnato è infondata,
poiché i fr. 1'200.– computati dall’UE
corrispondono alla base mensile per una persona sola secondo la cifra I/1 della
Tabella (citata sopra al consid. 2), in uso in tutta la Svizzera.
Il ricorrente non indica d’altronde i motivi per cui tale somma sarebbe “assolutamente insufficiente”,
se non riferendosi alle imposte a suo carico, da lui quantificate in fr. 8'000.–
annui senz’alcun giustificativo, misconoscendo però che secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non rientrano
le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, n. III), che non
sono spese esistenziali e non devono essere privilegiate rispetto ad altri
crediti per prestazioni non esistenziali a favore dell’escusso.
3.3
Gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell’escusso devono
essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla
(doppia) condizione ch’essi siano indispensabili al creditore degli alimenti ai
sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso
durante l’intero periodo del pignoramento (DTF 121 III 22 consid. 3/a; sentenza
della CEF 15. 2018.44 del 18 settembre 2018, consid. 4.2 e i rif.). Nel
caso di specie, davanti all’UE il ricorrente non ha né allegato né dimostrato
di versare alla seconda moglie alimenti di fr. 600.– mensili, benché l’UE
gli avesse chiesto già il 25 agosto 2021 di produrre i giustificativi di
pagamento dei contributi alimentari (v. pure lo scritto 2 settembre 2021 del
suo patrocinatore). Nemmeno al ricorso è
accluso alcun giustificativo. Non dimostrati, i costi allegati dal ricorrente
non possono essere riconosciuti nel suo minimo esistenziale (v. sentenze della
CEF 15.2021.88 del 6 dicembre 2021 consid. 6.3.2 e 15.2019.59 del 23 ottobre
2019.
consid. 4.2).
4.
Il
ricorrente chiede inoltre l’integrale sblocco del suo conto presso __________
“di CHF 87'559.60” (recte: fr. 8'755.60). Nelle
osservazioni al ricorso l’UE rileva però che l’attivo tuttora pignorato, che
ammonta a fr. 3'065.60 dopo i due sblocchi del 26 agosto e 17 settembre
2021.
per complessivi fr. 5'690.–, è da considerare un risparmio ed è
pertanto pignorabile.
4.1
Il ricorrente non si esprime sulla questione né giustifica
la sua richiesta. Ad ogni modo, la motivazione addotta dall’UE è corretta. I redditi, anche impignorabili (in base agli
art. 92 o 93 LEF), che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle proprie
spese esistenziali, ovvero che ha risparmiato, sono illimitatamente pignorabili
(tra altre: sentenze della CEF 15.2021.99 del 19 gennaio 2022 consid. 4.1 e 15.2016.102
del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1, e riferimenti citati).
4.2
Ci
si potrebbe invero chiedere se l’UE non avrebbe dovuto rinunciare a pignorare
tale risparmio dal momento che il pignoramento del reddito permetterà
verosimilmente di estinguere da sé solo il credito posto in esecuzione (12
mensilità di fr. 3'480.– equivalgono a una somma totale di fr. 41'760.–,
a fronte di un credito che attualmente ascende a fr. 20'617.20). Ad oggi,
tuttavia, il reddito effettivamente bloccato, ovvero incassato (per fr. 6'940.–),
non copre il credito posto in esecuzione. Il pignoramento aggiuntivo del saldo
del conto bancario non lede pertanto l’art. 97 cpv. 2 LEF. Una volta che il
credito sarà interamente coperto, l’UE interromperà il pignoramento del reddito,
come del resto già indicato nella notificazione del pignoramento alla cassa
pensione (v. sopra ad C). La legge non prevede del resto un ordine di
pignoramento tra crediti (ad esempio nei confronti di una banca) e redditi
limitatamente pignorabili giusta l’art. 93 LEF; li mette sullo stesso piano
(art. 95 cpv. 1 LEF; De
Gottrau in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 95 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, 2001, n. 22 ad art. 95 LEF). È tuttavia ammesso che l’Ufficio deve
pignorare in priorità i diritti patrimoniali la cui realizzazione può essere
ottenuta nei tempi più rapidi e con maggiore facilità (Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 95; pure De Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 95).
Secondo tale criterio pare opportuno privilegiare il pignoramento del saldo del
conto, immediatamente disponibile. Anche
sotto questo profilo, peraltro non evocato da RI 1, il ricorso si avvera
infondato.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
–
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.