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Decisione

15.2021.128

Decisioni d’irricevibilità di domande d’esecuzione. Tempestività del ricorso. Foro esecutivo e luogo di notifica del precetto esecutivo. Permesso G

25 febbraio 2022Italiano8 min

una tassa di giustizia di fr. 400.–, indicando quale causa del credito: “Convalida del sequestro incarto n. 2020.1864

Source ti.ch

Incarto

n.

15.2021.128

Lugano

25 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 29 novembre 2021 di

RI 1 IT-__________ (per notifica: )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la decisione 1° aprile 2021 con cui ha dichiarato irricevibile

la domanda d’esecuzione n. __________55 promossa dal ricorrente nei confronti

di

PI 1, IT-__________ (SO)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con domanda d’esecuzione n. __________98

del 26 novembre 2019, RI 1 ha escusso PI 1, all’indirizzo della PI 2 d’__________, per l’incasso di fr. 389'600.– oltre

agli interessi del 5% dal 9 aprile 2019, indicando quale causa del credito: “Atto di riconoscimenti di

debito no. 01-02-03-04-05-06-07-08-09”;

che

con provvedimento del 2 dicembre 2019 il Centro cantonale dei precetti

esecutivi (CCPE) dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha dichiarato la domanda

irricevibile, menzionando quale motivo: “Debitore partito per l’Italia”;

che

con raccomandata del 6 dicembre 2019, RI 1 ha contestato il provvedimento

appena menzionato, facendo valere che l’escusso dimora all’indirizzo della PI 2,

rilevando di averlo escusso allo stesso recapito per un altro debito nel 2019

con il precetto esecutivo n. __________56 e chiedendo di notificare il nuovo

precetto esecutivo all’indirizzo indicato in virtù degli art. 64 segg. LEF;

che con un’ulteriore domanda d’esecuzione n. __________76, il 5 mar­zo

Fatti

2021 RI 1 ha nuovamente escusso PI 1

al­l’in­­dirizzo della PI 2 per l’incasso

di fr. 280'701.– oltre agli interessi del 5% dal 9 aprile 2019 e a

una tassa di giustizia di fr. 400.–, indicando quale causa del credito: “Convalida del sequestro incarto n. 2020.1864

del 6.05.2020”;

che

con provvedimento del 9 marzo 2021 il CCPE ha dichiarato la (seconda) domanda

irricevibile, menzionando quale motivo: “Altra ragione Sequestro infruttuoso”;

che

con e-mail del 14 marzo 2021 RI 1 ha chiesto al­l’UE la “vera ragione” per

cui non ha dato seguito alla sua domanda d’esecuzione, ricevendo come risposta

il 15 marzo che non è possibile convalidare un sequestro infruttuoso;

che

il 24 marzo 2021 RI 1 ha inoltrato all’UE una terza domanda d’esecuzione (n. __________55)

diretta contro PI 1, sempre allo stesso indirizzo e sempre per l’incasso di fr. 280'701.– oltre

agli interessi del 5% dal 9 aprile 2019, indicando quale causa del credito: “Appropriazione indebita di sostanza mobile

della ditta PI 3”;

che

con provvedimento del 24 marzo 2021 il CCPE ha dichiarato la (terza) domanda

irricevibile a motivo che il “debitore

[è] partito per l’Italia il 30.06.2015”;

che

con raccomandata del 12 aprile 2021, RI 1 ha contestato il provvedimento appena

menzionato, facendo valere che l’escusso dimora all’indirizzo della PI 2,

rilevando di averlo escusso allo stesso recapito per un altro debito nel 2019

con il precetto esecutivo n. __________38 e chiedendo ancora una volta di

notificare il precetto esecutivo all’indirizzo indicato in virtù degli art. 64

segg. LEF;

che

il 10 agosto 2021 RI 1 ha inviato all’UE una copia della sua raccomandata del

12 aprile con la menzione a mano “2.

Sollecito”;

che

con ricorso del 29 novembre 2021, RI 1 ha chiesto

di far obbligo all’UE di notificare a PI 1 “i precetti” (recte:

domande d’esecuzione) del 24 marzo 2021, 5 marzo 2021 e 26 novembre 2019;

che

nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2021 l’UE ha chiesto

alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile

senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;

che

a mente dell’UE il ricorso risulterebbe tardivo;

che

l’assunto è sicuramente condivisibile per quanto attiene alla seconda decisione

d’irricevibilità impugnata, del 9 marzo 2021 (doc. Z1

accluso al ricorso), poiché RI 1 non dimostra di averla contestata

tempestivamente, essendosi limitato a chiedere all’UE un’informazione con l’e-mail del 14 marzo 2021 (doc. Z2),

senza poi apparentemente reagire alla risposta del 15 marzo (doc. Z3),

sicché il ricorso del 29 novembre 2021 è al riguardo manifestamente tardivo

(art. 17 cpv. 2 LEF);

che

se il ricorrente ha invece contestato per tempo la prima decisione d’irricevibilità

impugnata, del 2 dicembre 2019 (doc. M), mediante la raccomandata del 6

dicembre (doc. N), egli ha poi visibilmente rinunciato all’impugnazione siccome

ha inoltrato almeno altre due domande d’esecuzione, poi anch’esse dichiarate

irricevibili il 6 e l’8 maggio 2020 (doc. O e Q) e da lui contestate il 22

maggio 2020 (doc. R), cui è seguito uno scambio d’e-mail (doc. S-V) in cui l’UE

ha confermato la propria posizione senza che RI 1 adisca formalmente l’autorità

di vigilanza;

che

ad ogni modo, come si spiegherà più avanti, la sua contestazione è anche

infondata nel merito;

Considerandi

che

RI 1 ha pure contestato tempestivamente la terza decisione d’irricevibilità

impugnata (doc. B) con la raccomandata del 12 aprile (doc C), seguita dal

richiamo del 10 agosto 2021 (doc. D), cui l’UE non ha apparentemente risposto;

che

il ricorso contro la terza decisione appare quindi tempestivo;

che

il ricorrente insiste nel ritenere che PI 1 debba essere escusso presso la PI 2,

alle dipendenze della quale lavora, richiamando gli art. 64 segg. LEF;

ch’egli

confonde però il foro esecutivo (ovvero il circondario in cui l’esecuzione

può essere promossa) e il luogo di notificazione degli atti esecutivi (sulla distinzione: sentenza della CEF 15.2009.13 del 17 marzo 2009

consid. 2);

che

gli art. 64 segg. LEF citati dal ricorrente regolano la notifica-zione degli

atti esecutivi, la quale è però possibile solo se l’ufficio d’esecuzione è

territorialmente competente per procedervi;

che

la competenza territoriale è disciplinata dagli art. 46 segg. LEF;

che

fatti salvi gli art. 48 a 52 LEF, di cui il ricorrente non pretende l’applicazione,

l’esecuzione contro una persona fisica va promos­sa al suo domicilio (art. 46

cpv. 1 LEF), ossia nel luogo dove risie­de con l’intenzione di

stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC), purché sia diventato in modo

oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni

personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2018.50 del 3 dicembre

2018.

consid. 3.1 e i rinvii);

che

una notificazione del precetto esecutivo nel luogo in cui l’e­­scusso suole esercitare

la sua professione (giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF) è dunque possibile solo se

egli ha il domicilio nel circondario dell’ufficio

d’esecuzione cui è indirizzata la domanda d’esecuzione;

che

nella fattispecie il ricorrente non ha fornito indizi di un domicilio di PI 1

nel Canton Ticino;

che

la sede della PI 2 risulta essere solo il luogo di lavoro di PI 1, mentre il

suo domicilio, dal 30 maggio 2015, si trova apparentemente a C__________, in

provincia di Sondrio, secondo le informazioni fornite dalla banca dati

sui movimenti del­la popolazione (MovPop);

che

contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nella sua replica spontanea del

15.

dicembre 2021, non si giunge a una diversa conclusione sulla scorta dello

scritto 8 ottobre 2015 dell’Uf­­ficio della migrazione (doc. G), il quale attesta

solo il rilascio di un permesso per confinanti (frontalieri) G UE/AELS alle

dipendenze della PI 2, peraltro solo fino

al 25 novembre 2019;

che

il permesso G presuppone che lo straniero abbia il domicilio principale all’estero,

nel caso concreto a C__________ come indicato nel­l’attestazione dell’8 ottobre

2015.

(doc. G);

che

l’Ufficio d’esecuzione del Cantone Ticino non è pertanto competente territorialmente per emettere un precetto

esecutivo nei con­fronti di PI 1 (in assenza di un preventivo sequestro

nel Cantone, cfr. art. 52 LEF) e neppure, di conseguenza, per

notificarglielo al suo presunto luogo di lavoro a __________;

che

l’emissione in passato di precetti esecutivi contro PI 1 (ad esempio quelli del

17.

maggio e 10 dicembre 2019 acclusi al ricorso quali doc. H e P) non sono di

rilievo nel caso ora in esame poiché sono il frutto di errori dell’UE, come già

comunicato al ricorrente nel 2020 (v. doc. S e V);

che

le firme sui precetti esecutivi (doc. H e P) non sono di PI 1, bensì dei

notificatori;

che,

comunque sia, il domicilio dell’escusso è determinato dalla norma imperativa

dell’art. 46 LEF e non da un’eventuale accettazione o mancata contestazione

dell’escusso;

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che

stante tale esito è inutile notificare a PI 1 il ricorso e il giudizio odierno

(art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione ad RI 1 .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.