15.2021.128
Decisioni d’irricevibilità di domande d’esecuzione. Tempestività del ricorso. Foro esecutivo e luogo di notifica del precetto esecutivo. Permesso G
25 febbraio 2022Italiano8 min
una tassa di giustizia di fr. 400.–, indicando quale causa del credito: “Convalida del sequestro incarto n. 2020.1864
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2021.128
Lugano
25 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 29 novembre 2021 di
RI 1 IT-__________ (per notifica: )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione 1° aprile 2021 con cui ha dichiarato irricevibile
la domanda d’esecuzione n. __________55 promossa dal ricorrente nei confronti
di
PI 1, IT-__________ (SO)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con domanda d’esecuzione n. __________98
del 26 novembre 2019, RI 1 ha escusso PI 1, all’indirizzo della PI 2 d’__________, per l’incasso di fr. 389'600.– oltre
agli interessi del 5% dal 9 aprile 2019, indicando quale causa del credito: “Atto di riconoscimenti di
debito no. 01-02-03-04-05-06-07-08-09”;
che
con provvedimento del 2 dicembre 2019 il Centro cantonale dei precetti
esecutivi (CCPE) dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha dichiarato la domanda
irricevibile, menzionando quale motivo: “Debitore partito per l’Italia”;
che
con raccomandata del 6 dicembre 2019, RI 1 ha contestato il provvedimento
appena menzionato, facendo valere che l’escusso dimora all’indirizzo della PI 2,
rilevando di averlo escusso allo stesso recapito per un altro debito nel 2019
con il precetto esecutivo n. __________56 e chiedendo di notificare il nuovo
precetto esecutivo all’indirizzo indicato in virtù degli art. 64 segg. LEF;
che con un’ulteriore domanda d’esecuzione n. __________76, il 5 marzo
Fatti
2021 RI 1 ha nuovamente escusso PI 1
all’indirizzo della PI 2 per l’incasso
di fr. 280'701.– oltre agli interessi del 5% dal 9 aprile 2019 e a
una tassa di giustizia di fr. 400.–, indicando quale causa del credito: “Convalida del sequestro incarto n. 2020.1864
del 6.05.2020”;
che
con provvedimento del 9 marzo 2021 il CCPE ha dichiarato la (seconda) domanda
irricevibile, menzionando quale motivo: “Altra ragione Sequestro infruttuoso”;
che
con e-mail del 14 marzo 2021 RI 1 ha chiesto all’UE la “vera ragione” per
cui non ha dato seguito alla sua domanda d’esecuzione, ricevendo come risposta
il 15 marzo che non è possibile convalidare un sequestro infruttuoso;
che
il 24 marzo 2021 RI 1 ha inoltrato all’UE una terza domanda d’esecuzione (n. __________55)
diretta contro PI 1, sempre allo stesso indirizzo e sempre per l’incasso di fr. 280'701.– oltre
agli interessi del 5% dal 9 aprile 2019, indicando quale causa del credito: “Appropriazione indebita di sostanza mobile
della ditta PI 3”;
che
con provvedimento del 24 marzo 2021 il CCPE ha dichiarato la (terza) domanda
irricevibile a motivo che il “debitore
[è] partito per l’Italia il 30.06.2015”;
che
con raccomandata del 12 aprile 2021, RI 1 ha contestato il provvedimento appena
menzionato, facendo valere che l’escusso dimora all’indirizzo della PI 2,
rilevando di averlo escusso allo stesso recapito per un altro debito nel 2019
con il precetto esecutivo n. __________38 e chiedendo ancora una volta di
notificare il precetto esecutivo all’indirizzo indicato in virtù degli art. 64
segg. LEF;
che
il 10 agosto 2021 RI 1 ha inviato all’UE una copia della sua raccomandata del
12 aprile con la menzione a mano “2.
Sollecito”;
che
con ricorso del 29 novembre 2021, RI 1 ha chiesto
di far obbligo all’UE di notificare a PI 1 “i precetti” (recte:
domande d’esecuzione) del 24 marzo 2021, 5 marzo 2021 e 26 novembre 2019;
che
nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2021 l’UE ha chiesto
alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile
senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;
che
a mente dell’UE il ricorso risulterebbe tardivo;
che
l’assunto è sicuramente condivisibile per quanto attiene alla seconda decisione
d’irricevibilità impugnata, del 9 marzo 2021 (doc. Z1
accluso al ricorso), poiché RI 1 non dimostra di averla contestata
tempestivamente, essendosi limitato a chiedere all’UE un’informazione con l’e-mail del 14 marzo 2021 (doc. Z2),
senza poi apparentemente reagire alla risposta del 15 marzo (doc. Z3),
sicché il ricorso del 29 novembre 2021 è al riguardo manifestamente tardivo
(art. 17 cpv. 2 LEF);
che
se il ricorrente ha invece contestato per tempo la prima decisione d’irricevibilità
impugnata, del 2 dicembre 2019 (doc. M), mediante la raccomandata del 6
dicembre (doc. N), egli ha poi visibilmente rinunciato all’impugnazione siccome
ha inoltrato almeno altre due domande d’esecuzione, poi anch’esse dichiarate
irricevibili il 6 e l’8 maggio 2020 (doc. O e Q) e da lui contestate il 22
maggio 2020 (doc. R), cui è seguito uno scambio d’e-mail (doc. S-V) in cui l’UE
ha confermato la propria posizione senza che RI 1 adisca formalmente l’autorità
di vigilanza;
che
ad ogni modo, come si spiegherà più avanti, la sua contestazione è anche
infondata nel merito;
Considerandi
che
RI 1 ha pure contestato tempestivamente la terza decisione d’irricevibilità
impugnata (doc. B) con la raccomandata del 12 aprile (doc C), seguita dal
richiamo del 10 agosto 2021 (doc. D), cui l’UE non ha apparentemente risposto;
che
il ricorso contro la terza decisione appare quindi tempestivo;
che
il ricorrente insiste nel ritenere che PI 1 debba essere escusso presso la PI 2,
alle dipendenze della quale lavora, richiamando gli art. 64 segg. LEF;
ch’egli
confonde però il foro esecutivo (ovvero il circondario in cui l’esecuzione
può essere promossa) e il luogo di notificazione degli atti esecutivi (sulla distinzione: sentenza della CEF 15.2009.13 del 17 marzo 2009
consid. 2);
che
gli art. 64 segg. LEF citati dal ricorrente regolano la notifica-zione degli
atti esecutivi, la quale è però possibile solo se l’ufficio d’esecuzione è
territorialmente competente per procedervi;
che
la competenza territoriale è disciplinata dagli art. 46 segg. LEF;
che
fatti salvi gli art. 48 a 52 LEF, di cui il ricorrente non pretende l’applicazione,
l’esecuzione contro una persona fisica va promossa al suo domicilio (art. 46
cpv. 1 LEF), ossia nel luogo dove risiede con l’intenzione di
stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC), purché sia diventato in modo
oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni
personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2018.50 del 3 dicembre
2018.
consid. 3.1 e i rinvii);
che
una notificazione del precetto esecutivo nel luogo in cui l’escusso suole esercitare
la sua professione (giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF) è dunque possibile solo se
egli ha il domicilio nel circondario dell’ufficio
d’esecuzione cui è indirizzata la domanda d’esecuzione;
che
nella fattispecie il ricorrente non ha fornito indizi di un domicilio di PI 1
nel Canton Ticino;
che
la sede della PI 2 risulta essere solo il luogo di lavoro di PI 1, mentre il
suo domicilio, dal 30 maggio 2015, si trova apparentemente a C__________, in
provincia di Sondrio, secondo le informazioni fornite dalla banca dati
sui movimenti della popolazione (MovPop);
che
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nella sua replica spontanea del
15.
dicembre 2021, non si giunge a una diversa conclusione sulla scorta dello
scritto 8 ottobre 2015 dell’Ufficio della migrazione (doc. G), il quale attesta
solo il rilascio di un permesso per confinanti (frontalieri) G UE/AELS alle
dipendenze della PI 2, peraltro solo fino
al 25 novembre 2019;
che
il permesso G presuppone che lo straniero abbia il domicilio principale all’estero,
nel caso concreto a C__________ come indicato nell’attestazione dell’8 ottobre
2015.
(doc. G);
che
l’Ufficio d’esecuzione del Cantone Ticino non è pertanto competente territorialmente per emettere un precetto
esecutivo nei confronti di PI 1 (in assenza di un preventivo sequestro
nel Cantone, cfr. art. 52 LEF) e neppure, di conseguenza, per
notificarglielo al suo presunto luogo di lavoro a __________;
che
l’emissione in passato di precetti esecutivi contro PI 1 (ad esempio quelli del
17.
maggio e 10 dicembre 2019 acclusi al ricorso quali doc. H e P) non sono di
rilievo nel caso ora in esame poiché sono il frutto di errori dell’UE, come già
comunicato al ricorrente nel 2020 (v. doc. S e V);
che
le firme sui precetti esecutivi (doc. H e P) non sono di PI 1, bensì dei
notificatori;
che,
comunque sia, il domicilio dell’escusso è determinato dalla norma imperativa
dell’art. 46 LEF e non da un’eventuale accettazione o mancata contestazione
dell’escusso;
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che
stante tale esito è inutile notificare a PI 1 il ricorso e il giudizio odierno
(art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione ad RI 1 .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.