Lexipedia

Decisione

15.2021.129

Minimo di esistenza. Computo delle spese accessorie dell’inquilino dell’escusso. Spese di riscaldamento. Spese di acqua, fognature e rifiuti. Spese connesse alle relazioni personali con i figli

3 maggio 2022Italiano22 min

pignoramento n. __________ emesso dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’ese­­cuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.129

Lugano

3 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo sul ricorso 5 dicembre

2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Biasca, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 24 novembre

2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dallo

Stato del

Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’____________________

)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

base dell’attestato di carenza di beni (ACB) dopo

pignoramento n. __________ emesso dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’ese­­cuzione

(UE) l’8 aprile 2021 per alimenti arretrati di fr. 22'301.40, lo Stato del Cantone Ticino ha nuovamente escusso RI 1 con una domanda di proseguimento dell’esecuzione (n.

__________) del 14 aprile 2021,

sfociata nell’avviso di pignoramento del giorno successivo vertente su fr. 22'250.80, spese e interessi compresi.

B. Il 24 novembre 2021 l’UE ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escusso

sulla base del seguente computo:

Redditi

Impiego presso __________ SA

fr.

3'356.60

Pigione pagata dall’inquilina __________

fr.

1'250.00

Totale

fr.

4'606.60

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'279.40

casa propria, interessi fr. 5'529.32 debito di fr. 698'000.–

al 0.98% dal 9 marzo 2021 e di fr. 3'823.45

fino all’8 marzo 2021, ammortamento obbligatorio di fr. 6'000.– all’anno

Assicurazione malattia

fr.

271.00

Altri

fr.

285.00

corrente termopompa fr. 200.–, manutenzione

solare fr. 25.–, manutenz.

termopompa fr. 60.–

Altri

fr.

122.00

assicurazione stabile __________ fr. 1'463.15

annua

Pasti fuori domicilio

fr.

130.00

spese manutenzione stabili

Totale

fr.

3'287.40

L’UE ha

quindi pignorato da subito presso il datore di lavoro dell’e­­scusso, la __________ SA, la quota di reddito eccedente fr. 3'287.– arrotondati, ossia indicativamente fr. 1'319.– mensili.

C. Con

ricorso del 5 dicembre 2021, RI 1 si è opposto al pignoramento chiedendo di

fissare il suo minimo vitale in fr. 4'034.41 e di ridurre la quota

pignorabile a fr. 572.19 (anziché fr. 1'319.–).

D. Nel

termine assegnatogli lo Stato del Canton Ticino non ha presentato osservazioni

al ricorso, mentre l’UE con osservazioni del 2 febbraio 2022 ne ha in parte

chiesto la reiezione, in parte ha aderito alle richieste del ricorrente e per

il resto si è rimesso al giudizio della Camera “considerate le particolarità

della fattispecie in esame”. Con replica spontanea del 15 febbraio 2022 RI

1 ha ribadito il suo punto di vista producendo ulteriori documenti

giustificativi.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

avvenuta il giorno seguente, il ricorso presentato il 6 dicembre 2021 è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3.

Il

ricorrente chiede di aggiungere fr. 39.83 mensili supplementari alle spese

di riscaldamento di 285.– riconosciute dall’UE nel suo minimo esistenziale, la

metà della tassa per l’acqua potabile e della tassa rifiuti a carico della sua

inquilina e la propria metà della tassa per l’uso della fognatura. Nelle sue osservazioni

l’UE aderisce all’ultima domanda, ma non a quella relativa alla tassa per l’acqua

potabile e per i rifiuti, per il motivo che il pignoramento verte sull’eccedenza

mensile e non su una quota fissa, sicché per calcolare l’eccedenza pignorabile

è determinante il minimo di esistenza riconosciuto all’escusso e non il suo

reddito ipotetico massimo. Nella replica spontanea RI 1 ribatte che le spese

accessorie fisse di fr. 250.–, tra cui rientrano il costo dell’ac­­qua

potabile e la tassa rifiuti, sono state conteggiate erroneamen­te come reddito.

3.1

In

principio, l’anticipo delle spese accessorie copre spese del locatore effettive,

sicché non può essere considerato un suo reddito. Nel caso in esame, tuttavia,

il contratto di locazione dell’ap­partamento semi-interrato all’inquilina PI 1 prevede,

al punto 7, che la mensilità di fr. 1'250.– è suddivisa in fr. 1'000.–

a titolo di pigione e di fr. 250.– per “spese

accessorie fisse (senza conguaglio a fine anno)”. Qualora le spese

accessorie effettive del­l’inquilina siano inferiori a fr. 250.– mensili,

l’escusso realizza un guadagno.

3.2

È

pertanto corretto computare l’importo fisso di fr. 250.– come

reddito, ma le spese accessorie effettive assunte da RI 1 per conto dell’inquilina

vanno dedotte dall’introito lordo, tranne le spe­se di elettricità inerenti all’appartamento

semi-interrato, di pulizia annua della canna fumaria e del collegamento

radio/TV/internet, che secondo il contratto di locazione sono a carico della

conduttrice.

4.

Per

quanto riguarda le spese di riscaldamento, il ricorrente chiede di aggiungere a

quelle riconosciute dall’UE fr. 39.83 mensili, e più precisamente il costo

della legna per la stufa-camino di fr. 6.50 e della manutenzione della

stessa di fr. 33.30, evidenziando che secondo il punto II/2 della Tabella

tutte le spese di riscaldamento vanno conteggiate, a prescindere dalla fonte di

energia utilizzata. A sostegno di questi due esborsi il ricorrente allega le

fatture per la legna di fr. 400.– (doc. 2) e dello spazzacamino di fr. 78.–

(doc. 3) con i relativi giustificativi di pagamento, da cui risultano gli importi

da lui rivendicati (400 : 12 = fr. 33.30 e 78 : 12 = fr. 6.50).

4.1

Nelle

sue osservazioni al ricorso l’UE rileva che nel minimo di esistenza sono già

stati conteggiati fr. 285.– per spese di riscaldamento mediante termopompa,

sicché a suo parere spetta al ricorrente dimostrare che questo sistema di

riscaldamento non è sufficiente a riscaldare l’intero edificio e che è quindi

necessario l’im­piego anche di una

stufa-camino. Nella replica spontanea RI 1 ammette che la termopompa

sarebbe sufficiente a riscaldare l’intero

appartamento, ma ciò significherebbe dover impostare sempre la

temperatura attorno ai 20 – 22 gradi, mentre per ragioni di risparmio

energetico ritiene più opportuno, siccome l’appartamento è abitato da lui solo

la sera per la maggior parte del tempo, regolare la termopompa al minimo e

utilizzare la stufa-camino per alzare la temperatura fino a 20 – 22 gradi

quando gli fanno visita i suoi figli.

4.2

Ora,

se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno

computate le spese indispensabili connesse all’immo­bile.

Esse consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamen­to),

contributi di diritto pubblico e spese di manutenzione, calcolate sulla media

mensile (Tabella, ad II/1). Trattandosi di spese inevitabili connesse all’immobile devono essere considerate nel minimo

vitale dell’escusso anche le spese di riscaldamento, a prescindere dalla

fonte di energia utilizzata (Tabella, ad II/2; sentenza della CEF 15.2017.49

del 2 agosto 2017, consid. 3 e riferimenti citati), senza però le spese di

elettricità e/o gas per la luce e la cucina, perché sono già considerate nell’importo

base, pari a fr. 1'200.– mensile per una persona sola (Tabella, ad II/1),

destinato a coprire le spese per i bisogni vitali.

4.2.1

Nel

caso di specie l’UE ha riconosciuto fr. 285.– per le spese di

riscaldamento, composti di fr. 200.– per la “corrente termopompa”, fr. 25.– per la “manutenzione solare” e fr. 60.– per

la “manutenzione termopompa”. Tali

somme corrispondono alla documentazione trasmessa dall’escusso all’UE.

Le fatture della SES non indicano pe­rò se si riferiscono al solo appartamento

dell’escusso o a tutta la casa. Occorre al riguardo retrocedere l’incarto all’UE

perché esegua i relativi accertamenti, le spese d’elettricità inerenti all’appar­­tamento

semi-interrato essendo a carico dell’inquilina (v. sopra consid. 3.2). Va d’altronde

dedotto il costo dell’elettricità per la lu­ce e la cucina, già compreso nel

minimo di base (Tabella ad II/1), pari a fr. 60.– per una persona sola

(sopra consid. 4 e sentenza della CEF 15. 2020.56 del 20 novembre 2020, consid.

3.2), ricordato che il divieto della reformatio

in peius si applica infatti solo all’esito finale e non alle singole

posizioni del calcolo del minimo esistenziale (sentenza della CEF 145.2018.44

cdl 18 settembre 2018 consid. 9)

4.2.2

Per

quanto attiene alle spese supplementari per la legna e la manutenzione della

stufa-camino, come rilevato dall’escusso nel ricorso le spese di riscaldamento

vanno aggiunte all’importo di ba­se mensile a prescindere dalla fonte di

energia utilizzata (v. sopra consid. 4.2). Evidentemente nel minimo

esistenziale si può computare solo il costo dell’energia corrispondente alla

produzione del riscaldamento indispensabile all’escusso e alla sua famiglia.

Spe­se relative a garantire un comfort eccessivo non possono essere

riconosciute. Al riguardo regolare la termopompa al minimo e utilizzare la

stufa-camino per alzare la temperatura fino a 20–22 gra­di pare una soluzione

adeguata dal profilo sia della sostenibilità economica e ambientale, sia dei

bisogni di base dell’escusso e dei suoi figli. Siccome egli l’ha giustificato,

seppur solo in seconda sede, stante l’onere dell’autorità di vigilanza di

accertare d’ufficio i fatti con la collaborazione delle parti il costo di fr. 39.85

va aggiunto al minimo vitale.

5.

Il

ricorrente postula il computo della metà della tassa per l’uso delle fognature,

di fr. 19.06, a titolo di contributo di diritto pubblico, e ne produce la

fattura e il giustificativo di pagamento di fr. 457.45 per il 2021 (doc. 4),

precisando che l’altra metà è invece compresa nella pigione corrisposta dall’inquilina

dell’appartamento semi-interrato. Nelle sue osservazioni l’UE ha aderito a tale

domanda.

5.1

In

una decisione dell’11 marzo 2003 (inc. 15.2002.178, consid. 3), la Camera ha

rifiutato di considerare nel minimo di esistenza la tassa di raccolta dei

rifiuti e quella per l’uso delle canalizzazioni ritenendo che nulla giustifica

il privilegio così concesso all’ente pubblico, anche perché non vi sarebbe

alcuna garanzia che tali tasse gli vengano poi effettivamente versate. Tuttavia,

come già ricordato (sopra consid. 3.2), secondo il punto II/1 della Tabella del

2009.

vanno computate nel minimo esistenziale quali spese abitative del debitore

che abita in casa propria anche i “contributi

di diritto pubblico” calcolati sulla media mensile. Tra di essi rientra

sicuramente la tassa per l’uso delle fognature (o canalizzazioni) (Jean-Jacques

Collaud, Le minimum vital selon l’article

93.

LP, RFJ 2012, 312 ad 2.3). La regola potrebbe invero prestarsi a critiche,

dal momento che le imposte non sono assimilate a spese essenziali (v. Tabella,

n. III), specie perché i creditori di diritto pubblico non godono di alcun

privilegio rispetto agli altri creditori (DTF 95 III 42 consid. 3), e poiché il

mancato pagamento delle tasse non ha quale immediata conseguenza la privazione dell’abitazio­­ne, ancorché l’escusso moroso

si esponga all’iscrizione di un’ipo­teca legale sul suo fondo. Siccome, tuttavia, la tassa per l’uso delle

canalizzazioni è generalmente inclusa nelle spese accessorie del­l’inquilino

escusso (per la parte calcolata in funzione del consumo d’acqua) e nella

pigione (per la parte fondata sul valore di stima del fondo), entrambe

computabili in aggiunta al minimo di base (Tabella ad II/2; Collaud, op. cit., pag. 311 ad 2.2), il principio di parità di trattamento (cfr. DTF 129

III 527 seg. consid. 2.2) impone di conferire anche agli escussi che

vivono in casa propria il diritto di aggiungere tale tassa al proprio minimo

vitale.

5.2

Il

ricorso merita quindi accoglimento su questo punto, il ricorrente avendo

dimostrato di pagare la tassa. Al suo minimo esistenziale va aggiunta la metà

della tassa per l’uso delle canalizzazioni,

pari a fr. 19.05 (fr. 457.45 : 12 : 2), mentre

la quota parte dell’inquilina va dedotta dal reddito da locazione dell’escusso,

di fr. 1'250.– (sopra consid. 3.2).

6.

RI

1.

sostiene poi che devono essere conteggiati nel suo minimo esistenziale

anche la tassa per l’acqua potabile di fr. 31.50 a carico dell’inquilina,

siccome nella pigione di fr. 1'250.– che riceve sono comprese le spese

accessorie e gli arriva una fattura unica per l’acqua. Come giustificativo produce

una richiesta d’ac­­conto per la tassa 2021 di fr. 378.– (doc. 5).

6.1

Secondo

la giurisprudenza di questa Camera le spese per l’acqua potabile sono parte del

minimo di base (tra altre: sentenze della CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021

consid. 4 e 15.2005.139 del 21 giugno 2006, RtiD 2007 I 853 n. 63c, consid. 3/c;

del Tribunale cantonale di Friborgo 105 2021 40 del 6 luglio 2021, consid. 4; della Cour de Justice di Ginevra ACJC/1455/2021 del 9 novembre 2021 consid. 5.7.2; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetrei-bungs- und

Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 63 ad § 23). Al contrario delle spese

di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, le spese per l’acqua potabile

non sono citate invero esplicitamente al punto I della Tabella (la cui

elencazione è tuttavia esemplificativa, dato che è seguita da un “ecc.”), ma

risultano indirettamente dalla menzione

delle spese di sostentamento – che comprendono le bevan­de – di abbigliamento, biancheria e manutenzione dell’arredamento

domestico – che includono la pulizia dei vestiti, dei locali e degli utensili

di cucina – e d’igiene – comprensive della pulizia personale e dei sanitari (in merito alle prime due categorie: Meier/Zwei­fel/Zaborowski/Jent-Sørensen,

Lohnpfändung – Optimales

Existenzminimum und Neuanfang?, 1999, pagg. 301 seg.), mentre l’acqua per la

piscina o l’inaffiamento del giardino non risultano costi indispensabili giusta

l’art. 93 LEF. Anche se il costo dell’ac­qua

potabile (e di trattamento delle acque di scarico), in media di fr. 225.–

per anno e per persona (www.frc.ch/decryptez-votre-factu­re-deau/),

è generalmente incluso nelle spese accessorie degli inquilini, esso non

dovrebbe essere computato nel minimo vitale, dal momento che è già parte della base mensile, ciò che vale anche per gli escussi

che vivono in casa propria (contra, ma senz’a­nalisi particolare: Collaud,

op. cit., pagg. 311 seg. ad 2.2 e 2.3; Alfred Bühler,

Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA 2002, pag. 647 ad 2/A/a).

6.2

Nel

caso specifico la tassa per l’acqua potabile non va pertanto aggiunta al minimo

vitale del ricorrente, ma la metà della stessa, riferita al consumo dell’inquilina,

di fr. 15.75 (ossia fr. 31.50 : 2), va dedotta dal reddito da locazione

dell’escusso, di fr. 1'250.–.

7.

Analogo

discorso vale secondo il ricorrente per la metà della tassa sui rifiuti, di fr. 10.58,

per cui produce una fattura annuale del 2021 e il giustificativo di pagamento

(doc. 6).

7.1

Secondo

la giurisprudenza di questa Camera già citata, anche la tassa rifiuti è parte

del minimo di base (sentenza 15.2021.89 consid. 4; Meier/Zweifel/Zaborowski/Jent-Sørensen, op.

cit., pag. 301; apparentemente contra:

Collaud, op. cit., pag. 312 ad 2.4;

Bühler, op. cit., pag. 647 ad 2/A/a).

A seconda dei comuni, la tas­sa è percepita dai proprietari, che di solito la

riportano nelle spese accessorie di eventuali inquilini, o direttamente dagli

utenti, siano essi proprietari o inquilini. Ad ogni modo, come per le spese di

acqua potabile e di scarico, essa non va computata una seconda volta come

supplemento alla base mensile (e se del caso va quin­di dedotta dalle spese

accessorie), ciò che vale inoltre anche per la tassa sul sacco.

7.2

Nel

caso concreto, la tassa rifiuti non va quindi aggiunta al minimo vitale del

ricorrente, ma la metà della stessa, riferita ai rifiuti dell’in­quilina, di fr. 10.70 (253.95 : 12 : 2), va dedotta dal reddito da locazione

dell’escusso.

8.

Il ricorrente postula l’aggiunta dei costi

connessi all’automobile, di fr. 411.04, producendo i giustificativi di

pagamento relativi al “presti­to-leasing”, di fr. 314.13 (doc. 7), dell’assicurazione auto,

di fr. 72.73 (doc. 8), dell’imposta di circolazione, di fr. 24.61

(doc. 9) e della benzina, che afferma essere di circa fr. 100.– mensili. Egli

specifica che l’auto gli serve per l’esercizio delle relazioni personali con i

figli, che stanno da lui tutti i martedì sera fino a mercoledì dopo pranzo e un

weekend su due da venerdì prima della cena a domenica dopo la cena, dovendoli portare a scuola (elementari di __________ e medie di __________) e agli allenamenti di

unihockey ad __________ e di calcio a __________. Per lui è “impensabile” che i figli utilizzino i

mezzi pubblici. A sostegno di tali allegazioni produce la convenzione che

regola la vita separata in cui figura l’estensione del suo diritto di visita e le

dichiarazioni dei figli in occasione della loro audizione dinanzi alla Pretura

di Riviera il 13 ottobre 2021 (doc. 10). L’UE ha aderito anche a questa

richiesta.

8.1

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel

senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per

motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre

2004, consid. 5, sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4) o

quando l’escusso lo utilizzi per motivi d’ordine famigliare come l’esercizio del

diritto di visita (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021, consid. 4.1

che rinvia alla sentenza della CEF 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, consid. 4.2,

citata dal ricorrente). Nel caso contrario, possono essere computate solo le

spese effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, se per motivi di

lavoro, ove non siano rimborsate dal datore di lavoro (Tabella, punto II/4/d).

Se il veicolo è riconosciuto impignorabile, tutte

le spese fisse e cor­renti connesse al suo uso devono essere prese in

considerazione ai fini del calcolo del minimo esistenziale, a condizione però che

ne sia comprovato l’effettivo pagamento (già citata 15.2019.59, consid. 4 infine): in

particolare, entrano in linea di conto le spese di leasing, oltre ai costi

legati alle assicurazioni del veicolo, alla benzina e all’usura necessari per la

percorrenza dei tragitti d’inte­-resse (sentenza della CEF 15.2015.77 del 10

dicembre 2015, consid. 3.1 e sopraccitata 15.2015.16 consid. 4.3). Se l’escusso

non dimostra le spese effettive da lui sopportate, esse vengono calcolate considerando

la tariffa chilometrica ponderata (franchi al chilometro)

determinata in funzione della Circolare CEF n. 39/2015 (comprensiva tra

l’altro anche dell’imposta di circolazione, l’assi­­curazione RC e casco e la

benzina), mentre le spese di leasing vanno conteggiate in aggiunta alle spese

di trasferta (già citata 15.2021.19 consid. 4.2).

8.2

Nel

caso di specie RI 1 non spiega precisamente quali tragitti percorre in auto per

l’esercizio del diritto di visita. Egli è rimasto in quella che era

l’abitazione coniugale in via __________ a __________, mentre la moglie si è

trasferita in un appartamento a __________ in via __________. Il figlio

tredicenne D__________ (nato il 20 maggio 2009) frequenta la scuola media di __________

mentre l’altro figlio, M__________, di 7 anni (è nato il 3 maggio 2014), le

elementari di __________. Non vi è quindi necessità di andare a prendere e

riportare il primogenito a scuola, che dista 800 metri dalla casa paterna. Si

giustifica tutt’al più la macchina per riportarlo con il fratello dalla madre

la domenica sera, se non può venire lei a riprenderli o i figli prendere il

bus. Per M__________ si giustificano al massimo quattro trasferte e mezzo

(martedì in fine giornata, mercoledì mattina, mercoledì prima e dopo pranzo, e

venerdì a fine giornata una settimana su due). Non è dato di sapere quanti

allenamenti settimanali effettuano i figli e a quanti sono accompagnati dal

padre. Ad ogni modo, volendo anche computare una trasferta settimanale ad __________

(28 km andata-ritorno), una a __________ (12 km andata-ritorno) e quattro e

mezzo a __________ (67,5 km andata-ritorno: 7.5km x 4,5 x 2), ossia 107.5 km,

tenuto conto di un consumo medio di 6.2l/100km e di un prezzo di fr. 2/l le

spese di carburante non supererebbero fr. 13.35.

8.3

Stante la mancanza di chiarezza sulla necessità e

sulla quantificazione delle trasferte eseguite dall’escusso per i figli,

occorre retrocedere l’incarto all’UE perché accerti le circostanze esatte della

questione, in particolare procedendo a un nuovo interrogatorio di RI 1.

9.

Infine

il ricorrente chiede di tenere conto nel minimo vitale del fatto che i suoi

figli passano da lui almeno una sera infrasettimanale in più dell’usuale

diritto di visita della prassi ticinese, aggiungendovi fr. 72.– mensili,

corrispondenti a due pasti fuori casa alla settima­na il martedì a cena e il

mercoledì a pranzo (di fr. 9.– per pasto x 2 x 4 settimane = fr. 72.–),

oltre ad altri fr. 63.– mensili per pasti fuori casa durante le due

settimane di ferie estive e la settimana di Natale, per un totale di fr. 135.–.

Nelle sue osservazioni l’UE ha aderito alla richiesta del ricorrente.

9.1

Se il debitore, spesso e per un lasso di tempo superiore alla media,

alloggia e mantiene presso di sé un figlio, di cui non ha la custodia, se ne deve tenere conto nel computo del minimo

vitale (sentenze della CEF 15.2008.95 del 29 gennaio 2009, RtiD 2009 II 752 n.

55c, consid. 7, e dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città dell’8

gennaio 2001, BlSchK 2001, 174; Ochsner

in:

Commentai­re romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 107 ad art. 93 LEF; Von­der Mühll in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24b ad art. 93 LEF). La frequenza del diritto di visita di un weekend su due

corrisponde a quella abituale, che non dà diritto al debitore a un supplemento

al minimo vitale (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021, consid.

4.2).

9.2

Nella

fattispecie, il ricorrente ha quindi effettivamente diritto a un supplemento per

i due pasti infrasettimanali e per il pernottamento supplementare rispetto all’usuale

diritto di visita della prassi ticinese, ma non per le vacanze che sono invece

conformi alla prassi normale. Il riferimento al supplemento per pasti fuori

domicilio previsto dal punto II/4/b della Tabella non è pertinente, poiché i

figli non mangiano fuori casa, bensì appunto a casa del padre. È più giusto

riferirsi al supplemento per figli stabilito dal punto I/4 della Tabella (in tal senso: sentenza del Tribunale

federale 7B.145/2005 dell’11 ottobre 2005, BlSchK 2006, 135, consid.

3.3), di fr. 600.– per D__________ e di fr. 400.– per M__________,

dividendolo per 7 onde tenere conto che l’escusso li ha a casa circa un giorno

alla settimana in più dell’usuale diritto di visita. Ancorché con un altro (e

più corretto) calcolo, va accolta la richiesta del ricorrente di aggiungere fr. 135.–

supplementari a questo titolo.

10.

In

definitiva il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che van­no aggiunte al

minimo esistenziale del ricorrente le spese per la legna e la manutenzione

della stufa-camino, di fr. 39.85 (sopra consid. 4.2.2), la metà

della tassa per l’uso delle

canalizzazioni, di fr. 19.05 (consid. 5.2), così come

le spese per i pasti e il pernottamento infrasettimanali dei figli, di fr. 135.–

(consid. 9.2), dedotti fr. 60.– dalle spese di

riscaldamento (consid. 4.2.1). La metà della tassa per l’uso

delle canalizzazioni, di fr. 19.05 (consid. 5.2), per l’acqua potabile, di fr. 15.75 (consid. 6.2), e per i rifiuti, di fr. 10.70 (consid. 7.2), va dedotta dalla

pigione di fr. 1'250.– pagata da PI 1 computata nei redditi del ricorrente

(consid. 3.2). Per il resto l’incarto va retrocesso all’UE

perché accerti se le fatture d’elettricità in base

alle quali sono state calcolate le spese di riscaldamento si riferiscono solo

all’appartamento da lui occupato o se comprendono anche il consumo dell’appartamento semi-interrato, fermo

restando che nella seconda ipotesi la relativa quota dovrà essere

depennata dal minimo vitale (consid. 4.2.1), e perché appuri, in particolare

con un nuovo interrogatorio di RI 1, se l’automobile è indispensabile all’esercizio

delle relazioni personali con i figli e quanti chilometri al mese egli percorre

a tal scopo, stabilendo poi con un calcolo

delle spese concrete fatte valere dal­l’escusso l’eventuale supplemento

da riconoscergli quali spese di trasferte (consid. 8.2 e 8.3). Verificherà

anche se il ricorrente non percepisce dalla __________ SA, a parte il salario

computato dall’UE, altri redditi quale amministratore unico e (verosimilmente)

azionista della medesima.

11.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto è

retrocesso all’Ufficio d’esecuzione, affinché proceda a ricalcolare il minimo esistenziale di RI 1 tenendo conto

delle indicazioni contenute nel soprastante considerando 10 e dell’esito degli accertamenti ivi richiesti.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,

Bellinzona.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.