15.2021.129
Minimo di esistenza. Computo delle spese accessorie dell’inquilino dell’escusso. Spese di riscaldamento. Spese di acqua, fognature e rifiuti. Spese connesse alle relazioni personali con i figli
3 maggio 2022Italiano22 min
pignoramento n. __________ emesso dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.129
Lugano
3 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 5 dicembre
2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Biasca, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 24 novembre
2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dallo
Stato del
Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’____________________
)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
base dell’attestato di carenza di beni (ACB) dopo
pignoramento n. __________ emesso dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) l’8 aprile 2021 per alimenti arretrati di fr. 22'301.40, lo Stato del Cantone Ticino ha nuovamente escusso RI 1 con una domanda di proseguimento dell’esecuzione (n.
__________) del 14 aprile 2021,
sfociata nell’avviso di pignoramento del giorno successivo vertente su fr. 22'250.80, spese e interessi compresi.
B. Il 24 novembre 2021 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escusso
sulla base del seguente computo:
Redditi
Impiego presso __________ SA
fr.
3'356.60
Pigione pagata dall’inquilina __________
fr.
1'250.00
Totale
fr.
4'606.60
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'279.40
casa propria, interessi fr. 5'529.32 debito di fr. 698'000.–
al 0.98% dal 9 marzo 2021 e di fr. 3'823.45
fino all’8 marzo 2021, ammortamento obbligatorio di fr. 6'000.– all’anno
Assicurazione malattia
fr.
271.00
Altri
fr.
285.00
corrente termopompa fr. 200.–, manutenzione
solare fr. 25.–, manutenz.
termopompa fr. 60.–
Altri
fr.
122.00
assicurazione stabile __________ fr. 1'463.15
annua
Pasti fuori domicilio
fr.
130.00
spese manutenzione stabili
Totale
fr.
3'287.40
L’UE ha
quindi pignorato da subito presso il datore di lavoro dell’escusso, la __________ SA, la quota di reddito eccedente fr. 3'287.– arrotondati, ossia indicativamente fr. 1'319.– mensili.
C. Con
ricorso del 5 dicembre 2021, RI 1 si è opposto al pignoramento chiedendo di
fissare il suo minimo vitale in fr. 4'034.41 e di ridurre la quota
pignorabile a fr. 572.19 (anziché fr. 1'319.–).
D. Nel
termine assegnatogli lo Stato del Canton Ticino non ha presentato osservazioni
al ricorso, mentre l’UE con osservazioni del 2 febbraio 2022 ne ha in parte
chiesto la reiezione, in parte ha aderito alle richieste del ricorrente e per
il resto si è rimesso al giudizio della Camera “considerate le particolarità
della fattispecie in esame”. Con replica spontanea del 15 febbraio 2022 RI
1 ha ribadito il suo punto di vista producendo ulteriori documenti
giustificativi.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
avvenuta il giorno seguente, il ricorso presentato il 6 dicembre 2021 è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.
Il
ricorrente chiede di aggiungere fr. 39.83 mensili supplementari alle spese
di riscaldamento di 285.– riconosciute dall’UE nel suo minimo esistenziale, la
metà della tassa per l’acqua potabile e della tassa rifiuti a carico della sua
inquilina e la propria metà della tassa per l’uso della fognatura. Nelle sue osservazioni
l’UE aderisce all’ultima domanda, ma non a quella relativa alla tassa per l’acqua
potabile e per i rifiuti, per il motivo che il pignoramento verte sull’eccedenza
mensile e non su una quota fissa, sicché per calcolare l’eccedenza pignorabile
è determinante il minimo di esistenza riconosciuto all’escusso e non il suo
reddito ipotetico massimo. Nella replica spontanea RI 1 ribatte che le spese
accessorie fisse di fr. 250.–, tra cui rientrano il costo dell’acqua
potabile e la tassa rifiuti, sono state conteggiate erroneamente come reddito.
3.1
In
principio, l’anticipo delle spese accessorie copre spese del locatore effettive,
sicché non può essere considerato un suo reddito. Nel caso in esame, tuttavia,
il contratto di locazione dell’appartamento semi-interrato all’inquilina PI 1 prevede,
al punto 7, che la mensilità di fr. 1'250.– è suddivisa in fr. 1'000.–
a titolo di pigione e di fr. 250.– per “spese
accessorie fisse (senza conguaglio a fine anno)”. Qualora le spese
accessorie effettive dell’inquilina siano inferiori a fr. 250.– mensili,
l’escusso realizza un guadagno.
3.2
È
pertanto corretto computare l’importo fisso di fr. 250.– come
reddito, ma le spese accessorie effettive assunte da RI 1 per conto dell’inquilina
vanno dedotte dall’introito lordo, tranne le spese di elettricità inerenti all’appartamento
semi-interrato, di pulizia annua della canna fumaria e del collegamento
radio/TV/internet, che secondo il contratto di locazione sono a carico della
conduttrice.
4.
Per
quanto riguarda le spese di riscaldamento, il ricorrente chiede di aggiungere a
quelle riconosciute dall’UE fr. 39.83 mensili, e più precisamente il costo
della legna per la stufa-camino di fr. 6.50 e della manutenzione della
stessa di fr. 33.30, evidenziando che secondo il punto II/2 della Tabella
tutte le spese di riscaldamento vanno conteggiate, a prescindere dalla fonte di
energia utilizzata. A sostegno di questi due esborsi il ricorrente allega le
fatture per la legna di fr. 400.– (doc. 2) e dello spazzacamino di fr. 78.–
(doc. 3) con i relativi giustificativi di pagamento, da cui risultano gli importi
da lui rivendicati (400 : 12 = fr. 33.30 e 78 : 12 = fr. 6.50).
4.1
Nelle
sue osservazioni al ricorso l’UE rileva che nel minimo di esistenza sono già
stati conteggiati fr. 285.– per spese di riscaldamento mediante termopompa,
sicché a suo parere spetta al ricorrente dimostrare che questo sistema di
riscaldamento non è sufficiente a riscaldare l’intero edificio e che è quindi
necessario l’impiego anche di una
stufa-camino. Nella replica spontanea RI 1 ammette che la termopompa
sarebbe sufficiente a riscaldare l’intero
appartamento, ma ciò significherebbe dover impostare sempre la
temperatura attorno ai 20 – 22 gradi, mentre per ragioni di risparmio
energetico ritiene più opportuno, siccome l’appartamento è abitato da lui solo
la sera per la maggior parte del tempo, regolare la termopompa al minimo e
utilizzare la stufa-camino per alzare la temperatura fino a 20 – 22 gradi
quando gli fanno visita i suoi figli.
4.2
Ora,
se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno
computate le spese indispensabili connesse all’immobile.
Esse consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento),
contributi di diritto pubblico e spese di manutenzione, calcolate sulla media
mensile (Tabella, ad II/1). Trattandosi di spese inevitabili connesse all’immobile devono essere considerate nel minimo
vitale dell’escusso anche le spese di riscaldamento, a prescindere dalla
fonte di energia utilizzata (Tabella, ad II/2; sentenza della CEF 15.2017.49
del 2 agosto 2017, consid. 3 e riferimenti citati), senza però le spese di
elettricità e/o gas per la luce e la cucina, perché sono già considerate nell’importo
base, pari a fr. 1'200.– mensile per una persona sola (Tabella, ad II/1),
destinato a coprire le spese per i bisogni vitali.
4.2.1
Nel
caso di specie l’UE ha riconosciuto fr. 285.– per le spese di
riscaldamento, composti di fr. 200.– per la “corrente termopompa”, fr. 25.– per la “manutenzione solare” e fr. 60.– per
la “manutenzione termopompa”. Tali
somme corrispondono alla documentazione trasmessa dall’escusso all’UE.
Le fatture della SES non indicano però se si riferiscono al solo appartamento
dell’escusso o a tutta la casa. Occorre al riguardo retrocedere l’incarto all’UE
perché esegua i relativi accertamenti, le spese d’elettricità inerenti all’appartamento
semi-interrato essendo a carico dell’inquilina (v. sopra consid. 3.2). Va d’altronde
dedotto il costo dell’elettricità per la luce e la cucina, già compreso nel
minimo di base (Tabella ad II/1), pari a fr. 60.– per una persona sola
(sopra consid. 4 e sentenza della CEF 15. 2020.56 del 20 novembre 2020, consid.
3.2), ricordato che il divieto della reformatio
in peius si applica infatti solo all’esito finale e non alle singole
posizioni del calcolo del minimo esistenziale (sentenza della CEF 145.2018.44
cdl 18 settembre 2018 consid. 9)
4.2.2
Per
quanto attiene alle spese supplementari per la legna e la manutenzione della
stufa-camino, come rilevato dall’escusso nel ricorso le spese di riscaldamento
vanno aggiunte all’importo di base mensile a prescindere dalla fonte di
energia utilizzata (v. sopra consid. 4.2). Evidentemente nel minimo
esistenziale si può computare solo il costo dell’energia corrispondente alla
produzione del riscaldamento indispensabile all’escusso e alla sua famiglia.
Spese relative a garantire un comfort eccessivo non possono essere
riconosciute. Al riguardo regolare la termopompa al minimo e utilizzare la
stufa-camino per alzare la temperatura fino a 20–22 gradi pare una soluzione
adeguata dal profilo sia della sostenibilità economica e ambientale, sia dei
bisogni di base dell’escusso e dei suoi figli. Siccome egli l’ha giustificato,
seppur solo in seconda sede, stante l’onere dell’autorità di vigilanza di
accertare d’ufficio i fatti con la collaborazione delle parti il costo di fr. 39.85
va aggiunto al minimo vitale.
5.
Il
ricorrente postula il computo della metà della tassa per l’uso delle fognature,
di fr. 19.06, a titolo di contributo di diritto pubblico, e ne produce la
fattura e il giustificativo di pagamento di fr. 457.45 per il 2021 (doc. 4),
precisando che l’altra metà è invece compresa nella pigione corrisposta dall’inquilina
dell’appartamento semi-interrato. Nelle sue osservazioni l’UE ha aderito a tale
domanda.
5.1
In
una decisione dell’11 marzo 2003 (inc. 15.2002.178, consid. 3), la Camera ha
rifiutato di considerare nel minimo di esistenza la tassa di raccolta dei
rifiuti e quella per l’uso delle canalizzazioni ritenendo che nulla giustifica
il privilegio così concesso all’ente pubblico, anche perché non vi sarebbe
alcuna garanzia che tali tasse gli vengano poi effettivamente versate. Tuttavia,
come già ricordato (sopra consid. 3.2), secondo il punto II/1 della Tabella del
2009.
vanno computate nel minimo esistenziale quali spese abitative del debitore
che abita in casa propria anche i “contributi
di diritto pubblico” calcolati sulla media mensile. Tra di essi rientra
sicuramente la tassa per l’uso delle fognature (o canalizzazioni) (Jean-Jacques
Collaud, Le minimum vital selon l’article
93.
LP, RFJ 2012, 312 ad 2.3). La regola potrebbe invero prestarsi a critiche,
dal momento che le imposte non sono assimilate a spese essenziali (v. Tabella,
n. III), specie perché i creditori di diritto pubblico non godono di alcun
privilegio rispetto agli altri creditori (DTF 95 III 42 consid. 3), e poiché il
mancato pagamento delle tasse non ha quale immediata conseguenza la privazione dell’abitazione, ancorché l’escusso moroso
si esponga all’iscrizione di un’ipoteca legale sul suo fondo. Siccome, tuttavia, la tassa per l’uso delle
canalizzazioni è generalmente inclusa nelle spese accessorie dell’inquilino
escusso (per la parte calcolata in funzione del consumo d’acqua) e nella
pigione (per la parte fondata sul valore di stima del fondo), entrambe
computabili in aggiunta al minimo di base (Tabella ad II/2; Collaud, op. cit., pag. 311 ad 2.2), il principio di parità di trattamento (cfr. DTF 129
III 527 seg. consid. 2.2) impone di conferire anche agli escussi che
vivono in casa propria il diritto di aggiungere tale tassa al proprio minimo
vitale.
5.2
Il
ricorso merita quindi accoglimento su questo punto, il ricorrente avendo
dimostrato di pagare la tassa. Al suo minimo esistenziale va aggiunta la metà
della tassa per l’uso delle canalizzazioni,
pari a fr. 19.05 (fr. 457.45 : 12 : 2), mentre
la quota parte dell’inquilina va dedotta dal reddito da locazione dell’escusso,
di fr. 1'250.– (sopra consid. 3.2).
6.
RI
1.
sostiene poi che devono essere conteggiati nel suo minimo esistenziale
anche la tassa per l’acqua potabile di fr. 31.50 a carico dell’inquilina,
siccome nella pigione di fr. 1'250.– che riceve sono comprese le spese
accessorie e gli arriva una fattura unica per l’acqua. Come giustificativo produce
una richiesta d’acconto per la tassa 2021 di fr. 378.– (doc. 5).
6.1
Secondo
la giurisprudenza di questa Camera le spese per l’acqua potabile sono parte del
minimo di base (tra altre: sentenze della CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021
consid. 4 e 15.2005.139 del 21 giugno 2006, RtiD 2007 I 853 n. 63c, consid. 3/c;
del Tribunale cantonale di Friborgo 105 2021 40 del 6 luglio 2021, consid. 4; della Cour de Justice di Ginevra ACJC/1455/2021 del 9 novembre 2021 consid. 5.7.2; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetrei-bungs- und
Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 63 ad § 23). Al contrario delle spese
di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, le spese per l’acqua potabile
non sono citate invero esplicitamente al punto I della Tabella (la cui
elencazione è tuttavia esemplificativa, dato che è seguita da un “ecc.”), ma
risultano indirettamente dalla menzione
delle spese di sostentamento – che comprendono le bevande – di abbigliamento, biancheria e manutenzione dell’arredamento
domestico – che includono la pulizia dei vestiti, dei locali e degli utensili
di cucina – e d’igiene – comprensive della pulizia personale e dei sanitari (in merito alle prime due categorie: Meier/Zweifel/Zaborowski/Jent-Sørensen,
Lohnpfändung – Optimales
Existenzminimum und Neuanfang?, 1999, pagg. 301 seg.), mentre l’acqua per la
piscina o l’inaffiamento del giardino non risultano costi indispensabili giusta
l’art. 93 LEF. Anche se il costo dell’acqua
potabile (e di trattamento delle acque di scarico), in media di fr. 225.–
per anno e per persona (www.frc.ch/decryptez-votre-facture-deau/),
è generalmente incluso nelle spese accessorie degli inquilini, esso non
dovrebbe essere computato nel minimo vitale, dal momento che è già parte della base mensile, ciò che vale anche per gli escussi
che vivono in casa propria (contra, ma senz’analisi particolare: Collaud,
op. cit., pagg. 311 seg. ad 2.2 e 2.3; Alfred Bühler,
Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA 2002, pag. 647 ad 2/A/a).
6.2
Nel
caso specifico la tassa per l’acqua potabile non va pertanto aggiunta al minimo
vitale del ricorrente, ma la metà della stessa, riferita al consumo dell’inquilina,
di fr. 15.75 (ossia fr. 31.50 : 2), va dedotta dal reddito da locazione
dell’escusso, di fr. 1'250.–.
7.
Analogo
discorso vale secondo il ricorrente per la metà della tassa sui rifiuti, di fr. 10.58,
per cui produce una fattura annuale del 2021 e il giustificativo di pagamento
(doc. 6).
7.1
Secondo
la giurisprudenza di questa Camera già citata, anche la tassa rifiuti è parte
del minimo di base (sentenza 15.2021.89 consid. 4; Meier/Zweifel/Zaborowski/Jent-Sørensen, op.
cit., pag. 301; apparentemente contra:
Collaud, op. cit., pag. 312 ad 2.4;
Bühler, op. cit., pag. 647 ad 2/A/a).
A seconda dei comuni, la tassa è percepita dai proprietari, che di solito la
riportano nelle spese accessorie di eventuali inquilini, o direttamente dagli
utenti, siano essi proprietari o inquilini. Ad ogni modo, come per le spese di
acqua potabile e di scarico, essa non va computata una seconda volta come
supplemento alla base mensile (e se del caso va quindi dedotta dalle spese
accessorie), ciò che vale inoltre anche per la tassa sul sacco.
7.2
Nel
caso concreto, la tassa rifiuti non va quindi aggiunta al minimo vitale del
ricorrente, ma la metà della stessa, riferita ai rifiuti dell’inquilina, di fr. 10.70 (253.95 : 12 : 2), va dedotta dal reddito da locazione
dell’escusso.
8.
Il ricorrente postula l’aggiunta dei costi
connessi all’automobile, di fr. 411.04, producendo i giustificativi di
pagamento relativi al “prestito-leasing”, di fr. 314.13 (doc. 7), dell’assicurazione auto,
di fr. 72.73 (doc. 8), dell’imposta di circolazione, di fr. 24.61
(doc. 9) e della benzina, che afferma essere di circa fr. 100.– mensili. Egli
specifica che l’auto gli serve per l’esercizio delle relazioni personali con i
figli, che stanno da lui tutti i martedì sera fino a mercoledì dopo pranzo e un
weekend su due da venerdì prima della cena a domenica dopo la cena, dovendoli portare a scuola (elementari di __________ e medie di __________) e agli allenamenti di
unihockey ad __________ e di calcio a __________. Per lui è “impensabile” che i figli utilizzino i
mezzi pubblici. A sostegno di tali allegazioni produce la convenzione che
regola la vita separata in cui figura l’estensione del suo diritto di visita e le
dichiarazioni dei figli in occasione della loro audizione dinanzi alla Pretura
di Riviera il 13 ottobre 2021 (doc. 10). L’UE ha aderito anche a questa
richiesta.
8.1
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel
senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per
motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre
2004, consid. 5, sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4) o
quando l’escusso lo utilizzi per motivi d’ordine famigliare come l’esercizio del
diritto di visita (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021, consid. 4.1
che rinvia alla sentenza della CEF 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, consid. 4.2,
citata dal ricorrente). Nel caso contrario, possono essere computate solo le
spese effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, se per motivi di
lavoro, ove non siano rimborsate dal datore di lavoro (Tabella, punto II/4/d).
Se il veicolo è riconosciuto impignorabile, tutte
le spese fisse e correnti connesse al suo uso devono essere prese in
considerazione ai fini del calcolo del minimo esistenziale, a condizione però che
ne sia comprovato l’effettivo pagamento (già citata 15.2019.59, consid. 4 infine): in
particolare, entrano in linea di conto le spese di leasing, oltre ai costi
legati alle assicurazioni del veicolo, alla benzina e all’usura necessari per la
percorrenza dei tragitti d’inte-resse (sentenza della CEF 15.2015.77 del 10
dicembre 2015, consid. 3.1 e sopraccitata 15.2015.16 consid. 4.3). Se l’escusso
non dimostra le spese effettive da lui sopportate, esse vengono calcolate considerando
la tariffa chilometrica ponderata (franchi al chilometro)
determinata in funzione della Circolare CEF n. 39/2015 (comprensiva tra
l’altro anche dell’imposta di circolazione, l’assicurazione RC e casco e la
benzina), mentre le spese di leasing vanno conteggiate in aggiunta alle spese
di trasferta (già citata 15.2021.19 consid. 4.2).
8.2
Nel
caso di specie RI 1 non spiega precisamente quali tragitti percorre in auto per
l’esercizio del diritto di visita. Egli è rimasto in quella che era
l’abitazione coniugale in via __________ a __________, mentre la moglie si è
trasferita in un appartamento a __________ in via __________. Il figlio
tredicenne D__________ (nato il 20 maggio 2009) frequenta la scuola media di __________
mentre l’altro figlio, M__________, di 7 anni (è nato il 3 maggio 2014), le
elementari di __________. Non vi è quindi necessità di andare a prendere e
riportare il primogenito a scuola, che dista 800 metri dalla casa paterna. Si
giustifica tutt’al più la macchina per riportarlo con il fratello dalla madre
la domenica sera, se non può venire lei a riprenderli o i figli prendere il
bus. Per M__________ si giustificano al massimo quattro trasferte e mezzo
(martedì in fine giornata, mercoledì mattina, mercoledì prima e dopo pranzo, e
venerdì a fine giornata una settimana su due). Non è dato di sapere quanti
allenamenti settimanali effettuano i figli e a quanti sono accompagnati dal
padre. Ad ogni modo, volendo anche computare una trasferta settimanale ad __________
(28 km andata-ritorno), una a __________ (12 km andata-ritorno) e quattro e
mezzo a __________ (67,5 km andata-ritorno: 7.5km x 4,5 x 2), ossia 107.5 km,
tenuto conto di un consumo medio di 6.2l/100km e di un prezzo di fr. 2/l le
spese di carburante non supererebbero fr. 13.35.
8.3
Stante la mancanza di chiarezza sulla necessità e
sulla quantificazione delle trasferte eseguite dall’escusso per i figli,
occorre retrocedere l’incarto all’UE perché accerti le circostanze esatte della
questione, in particolare procedendo a un nuovo interrogatorio di RI 1.
9.
Infine
il ricorrente chiede di tenere conto nel minimo vitale del fatto che i suoi
figli passano da lui almeno una sera infrasettimanale in più dell’usuale
diritto di visita della prassi ticinese, aggiungendovi fr. 72.– mensili,
corrispondenti a due pasti fuori casa alla settimana il martedì a cena e il
mercoledì a pranzo (di fr. 9.– per pasto x 2 x 4 settimane = fr. 72.–),
oltre ad altri fr. 63.– mensili per pasti fuori casa durante le due
settimane di ferie estive e la settimana di Natale, per un totale di fr. 135.–.
Nelle sue osservazioni l’UE ha aderito alla richiesta del ricorrente.
9.1
Se il debitore, spesso e per un lasso di tempo superiore alla media,
alloggia e mantiene presso di sé un figlio, di cui non ha la custodia, se ne deve tenere conto nel computo del minimo
vitale (sentenze della CEF 15.2008.95 del 29 gennaio 2009, RtiD 2009 II 752 n.
55c, consid. 7, e dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città dell’8
gennaio 2001, BlSchK 2001, 174; Ochsner
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 107 ad art. 93 LEF; Vonder Mühll in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24b ad art. 93 LEF). La frequenza del diritto di visita di un weekend su due
corrisponde a quella abituale, che non dà diritto al debitore a un supplemento
al minimo vitale (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021, consid.
4.2).
9.2
Nella
fattispecie, il ricorrente ha quindi effettivamente diritto a un supplemento per
i due pasti infrasettimanali e per il pernottamento supplementare rispetto all’usuale
diritto di visita della prassi ticinese, ma non per le vacanze che sono invece
conformi alla prassi normale. Il riferimento al supplemento per pasti fuori
domicilio previsto dal punto II/4/b della Tabella non è pertinente, poiché i
figli non mangiano fuori casa, bensì appunto a casa del padre. È più giusto
riferirsi al supplemento per figli stabilito dal punto I/4 della Tabella (in tal senso: sentenza del Tribunale
federale 7B.145/2005 dell’11 ottobre 2005, BlSchK 2006, 135, consid.
3.3), di fr. 600.– per D__________ e di fr. 400.– per M__________,
dividendolo per 7 onde tenere conto che l’escusso li ha a casa circa un giorno
alla settimana in più dell’usuale diritto di visita. Ancorché con un altro (e
più corretto) calcolo, va accolta la richiesta del ricorrente di aggiungere fr. 135.–
supplementari a questo titolo.
10.
In
definitiva il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che vanno aggiunte al
minimo esistenziale del ricorrente le spese per la legna e la manutenzione
della stufa-camino, di fr. 39.85 (sopra consid. 4.2.2), la metà
della tassa per l’uso delle
canalizzazioni, di fr. 19.05 (consid. 5.2), così come
le spese per i pasti e il pernottamento infrasettimanali dei figli, di fr. 135.–
(consid. 9.2), dedotti fr. 60.– dalle spese di
riscaldamento (consid. 4.2.1). La metà della tassa per l’uso
delle canalizzazioni, di fr. 19.05 (consid. 5.2), per l’acqua potabile, di fr. 15.75 (consid. 6.2), e per i rifiuti, di fr. 10.70 (consid. 7.2), va dedotta dalla
pigione di fr. 1'250.– pagata da PI 1 computata nei redditi del ricorrente
(consid. 3.2). Per il resto l’incarto va retrocesso all’UE
perché accerti se le fatture d’elettricità in base
alle quali sono state calcolate le spese di riscaldamento si riferiscono solo
all’appartamento da lui occupato o se comprendono anche il consumo dell’appartamento semi-interrato, fermo
restando che nella seconda ipotesi la relativa quota dovrà essere
depennata dal minimo vitale (consid. 4.2.1), e perché appuri, in particolare
con un nuovo interrogatorio di RI 1, se l’automobile è indispensabile all’esercizio
delle relazioni personali con i figli e quanti chilometri al mese egli percorre
a tal scopo, stabilendo poi con un calcolo
delle spese concrete fatte valere dall’escusso l’eventuale supplemento
da riconoscergli quali spese di trasferte (consid. 8.2 e 8.3). Verificherà
anche se il ricorrente non percepisce dalla __________ SA, a parte il salario
computato dall’UE, altri redditi quale amministratore unico e (verosimilmente)
azionista della medesima.
11.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto è
retrocesso all’Ufficio d’esecuzione, affinché proceda a ricalcolare il minimo esistenziale di RI 1 tenendo conto
delle indicazioni contenute nel soprastante considerando 10 e dell’esito degli accertamenti ivi richiesti.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,
Bellinzona.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.