15.2021.130
Minimo di esistenza. "Affitto" pagato dall’escusso alla moglie proprietaria dell’appartamento coniugale. Spese di riscaldamento della casa e di posteggio. Spese di trasferta e per i pasti fuori casa
1 aprile 2022Italiano14 min
12 marzo 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato il minimo vitale di RI 1 e
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.130
Lugano
1° aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 dicembre 2021 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento emessa il 21 settembre
2021 a favore del gruppo n. 19, composto delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e
__________ promosse nei confronti del ricorrente da
Stato
del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nella procedura eseguita nei confronti
di RI 1 a favore del gruppo n. 18, il
12 marzo 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato il minimo vitale di RI 1 e
della moglie in fr. 2'827.90 (base mensile di fr. 1'700.–, premio
LAMal di fr. 977.90 e trasferte professionali di fr. 150.–) e la
quota sua in fr. 2'668.03 (ossia il 94.35% del minimo comune,
tenuto conto del salario di lui presso la PI
2 di __________, di fr. 3'337.70 mensili, e del reddito da attività
indipendente percepito dalla moglie, di fr. 200.–),
e quindi pignorato la quota eccedente del suo salario, indicativamente
in fr. 669.65.
B. Con undici avvisi di pignoramento emessi tra il 10 giugno e il 20
luglio 2021 nelle esecuzioni citate in ingresso (gruppo n. 19), l’UE ha
informato RI 1 che avrebbe proceduto al pignoramento il 10 agosto 2021 presso i suoi uffici. Non essendo egli comparso
alla data stabilita, l’11 agosto 2021 l’UE l’ha invitato a presentarsi presso i
propri sportelli entro l’8 settembre, portando con sé pezze giustificative di
tutti i redditi (stipendio, rendita AVS, rendita
LPP) suoi e della moglie, del pagamento degli ultimi tre premi di cassa
malati, delle ultime tre pigioni, così come di eventuali altre spese.
Il
debitore non si è presentato, ma con lettera del 16 settembre 2021 ha informato
l’UE che le sue entrate assommano a complessivi fr. 5'665.30 (rendite AVS
di fr. 1'834.– e LPP di fr. 508.65,
salario di fr. 3'322.65), e che le entrate della moglie (rendita
AVS) ammontano a fr. 1'630.–. Ha
inoltre affermato di spendere mensilmente fr. 696.– per trasferte
e pasti fuori casa. Alla lettera egli ha allegato uno scritto della moglie,
datato 16 settembre 2021, in cui ella dichiara di ricevere regolarmente dal
marito fr. 1'440.– quale affitto mensile dell’appartamento di sua
proprietà a __________, e un certificato di salario dell’escusso, così come le
fotocopie di 25 ricevute di versamenti, effettuati, a seconda dei casi, dall’escusso,
dalla moglie o da una terza persona non identificata.
C. Il
21 settembre 2021 l’UE ha proceduto al
nuovo calcolo del minimo esistenziale di RI 1, determinando la quota pignorabile
dei suoi redditi sulla base del seguente computo:
Redditi
Cassa pensione __________
fr.
508.65
CCC/AVS
fr.
1'834.00
77.65% [debitore: fr. 5'664.65]
Salario PI 2
fr.
3'322.00
CCC/AVS coniuge
fr.
1'630.00
22.35%
Totale
fr.
7'294.65
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'440.00
casa di proprietà della moglie
Assicurazione malattia
fr.
1'366.00
[comune]
Pasti fuori domicilio
fr.
100.00
[debitore]
Trasferta fino al luogo di lavoro con il veicolo
privato
fr.
150.00
[debitore]
Altri
fr.
100.00
Ass. + soc. [debitore]
Totale
fr.
4'856.00
100%
L’UE
ha quindi stabilito in fr. 3'770.92 la quota (del 77.65%) del minimo
esistenziale comune a beneficio di RI 1, ridu-cendola poi a fr. 1'936.90 dopo
deduzione della rendita AVS impignorabile di fr. 1'834.–, e ha pignorato
quindi da subito la quota eccedente del suo salario e della rendita LPP,
indicativamente di fr. 1'894.– (fr. 3'322.–
+ fr. 508.65 ./. fr. 1'937.–). Come chiesto dall’escusso, lo
stesso giorno l’UE gli ha notificato la nuova decisione di pignoramento
personalmente (anziché alla datrice di lavoro).
D. Il
22 ottobre 2021 RI 1 ha scritto all’UE per contestare il provvedimento di
revisione del pignoramento. Ha affermato che nella lettera del 16 settembre
2021 s’era dimenticato d’indicare le spese di riscaldamento da lui sostenute,
pari a fr. 700.– al mese, e che le sue
spese di trasferta e lavorative ammontavano a “ben oltre CHF 450.00/500.00” mensili. Ha quindi chiesto una “consistente” riduzione della trattenuta salariale
mensile. Ha peraltro precisato di stare valutando la totale cessazione dell’attività
professionale.
E. Il
25 ottobre l’UE ha invitato RI 1 a trasmettergli cinque copie dello scritto del
22 ottobre 2021, sempreché lo scopo di tale scritto fosse quello d’impugnare il
provvedimento di revisione del pignoramento. Ha comunque anticipato ch’egli non
aveva fornito giustificazioni né per le spese di riscaldamento, né per le spese
di trasferta e lavorative. Ha inoltre informato l’escusso che, in caso di
cessazione dell’attività lavorativa, e previa produzione della lettera di
dimissioni, avrebbe rivisto il pignoramento.
F. Il
3 novembre 2021 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento.
G. Con
lettera del 19 novembre 2021 RI 1 ha reiterato le proprie contestazioni. Ha
detto di non capire perché il pignoramento fosse passato da fr. 670.– a fr. 1'894.–
al mese, considerato che la sua unica entrata supplementare è la rendita LPP di
fr. 508.65 mensili. Ha asserito che i fr. 700.–, indicati il 22
ottobre 2021, comprendono tanto le spese di riscaldamento, quanto quelle di
posteggio, e che le spese per pasti e carburante si attestano a fr. 620.–
mensili. Ha asserito inoltre d’essere impossibilitato a camminare a motivo di
una (grave) artrosi deformante, ciò che gli impone d’usare sempre l’automobile
per i propri spostamenti, aggiungendo che in futuro avrebbe conservato le
ricevute per tali spese. Allo scritto egli ha accluso la dichiarazione della
moglie, del 17 novembre 2021, in cui afferma che il marito le versa
regolarmente fr. 2'140.– al mese quale affitto dell’appartamento
di sua proprietà.
H. Il
22 novembre 2021 l’UE ha (nuovamente) spiegato ad RI 1 che un ricorso contro il
provvedimento che fissa il minimo di esistenza va presentato in cinque copie.
Ha chiarito di non poter decidere in una
simile contestazione e invitato l’escusso a trasmettere il ricorso all’autorità
di vigilanza per il suo tramite. Ha comunque precisato di aver aumentato la
somma pignorata, perché nel pignoramento del 4 aprile 2021 aveva omesso di
prendere in considerazione la sua rendita AVS, che, pur essendo impignorabile,
viene sommata agli altri redditi.
I. Con
ricorso del 6 dicembre 2021, RI 1 ha impugnato il provvedimento di revisione
del pignoramento, sostanzialmente ribadendo le motivazioni già addotte nelle
lettere del 25 ottobre e del 19 novembre 2021. Ha quindi chiesto (nuovamente)
una riduzione “consistente” dell’importo pignorato, precisando che, vista la sua attuale
situazione finanziaria, non può permettersi di pagare più di fr. 800.– al
mese.
L. Nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2021 l’UE rileva dapprima che il
ricorso è ampiamente tardivo. Nel merito conferma la correttezza del proprio
operato e chiede perciò alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il
ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2
LPR.
M. L’11
febbraio 2022 la Camera ha fissato ad RI 1 un termine fino al 24 febbraio 2022
per trasmettere i giustificativi delle spese ricorrenti indispensabili connesse
con l’abitazione che condivide con la moglie, avvertendolo al contempo che in
caso di silenzio le spese di alloggio sarebbero state computate nel suo minimo
di esistenza per fr. 1'440.–. Entro il terminato assegnatogli, il
ricorrente non ha fatto pervenire alcunché alla Camera.
Considerato
in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono
essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne
ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). Il ricorso in esame è pertanto
manifestamente tardivo, come osserva giustamente l’UE, poiché RI 1 ne è venuto
a conoscenza al più tardi il 22 ottobre 2021 (sopra ad D) e non ha inoltrato
formalmente ricorso prima del 6 dicembre.
In
virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può tuttavia in ogni tempo contestare le
decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua
famiglia, ponendoli in una situazione in-sopportabili
(DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012. 54 del 6 giugno
2012 consid. 1). RI 1 sostiene di non
potersi permettere di pagare più di fr. 800.– mensili, mentre la
trattenuta contestata è di fr. 1'894.–. Vista la differenza rilevante tra
i due importi, occorre entrare nel merito del ricorso a prescindere dalla sua
tardività.
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio
alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19
consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
Le
parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel
proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte
rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti
che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
3. A
scanso di equivoci, va anzitutto rilevato che il provvedimento impugnato non è una decisione di aggiornamento
del pignoramento eseguito il 12 marzo 2021 a favore del gruppo n. 18
(sopra ad A), bensì una nuova decisione a favore del gruppo n. 19 (sopra ad C),
che si fonda sui nuovi giustificativi nel frattempo prodotti dal ricorrente
(sopra ad B). Contrariamente a quanto egli sembra la-sciare intendere, la
rendita della cassa pensione __________ non è la sua “unica entrata supplementare” rispetto alla situazione
accertata in occasione del pignoramento precedente, ma è stata presa in considerazione
anche la sua rendita AVS (oltre a quella della moglie), che verosimilmente
aveva omesso, al pari della rendita LPP, d’indicare all’UE in occasione del
pignoramento del 12 marzo 2021 (cfr. sopra ad A). Pur essendo
impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), la rendita AVS dev’essere
infatti presa in considerazione nel calcolo del minimo esistenziale, nel senso
che riduce a debita concorrenza il fabbisogno vitale dell’escusso. Tuttavia,
soltanto redditi limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) possono essere
pignorati se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il
minimo esistenziale dell’escusso (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii). In
concreto l’UE ha quindi correttamente dedotto dal minimo esistenziale dell’escusso
l’“AVS impignorabile” di fr. 1'834.–
(v. sopra ad C).
4. RI
1 si duole che la nuova decisione non rispetta assolutamente la sua
situazione reale. Ricorda di averlo già fatto presente all’UE con scritto del
22 ottobre 2021, in cui aveva segnalato di aver dimenticato d’indicare le spese
di riscaldamento da lui sostenute, pari a fr. 700.– al mese, e specificato che le sue spese di trasferta e
lavorative erano ben superiori a fr. 500.– mensili. Ha poi ribadito la sua
contestazione con scritto del 19 novembre 2021, al quale ha allegato una nuova
dichiarazione di sua moglie del 17
novembre 2021, con cui attesta di ricevere regolarmente da lui fr. 2'140.–
quale “affitto mensile dell’appartamento di [sua] proprietà”, ovvero fr. 700.– in più rispetto alla
dichiarazione del 16 settembre 2021, somma ch’egli precisa comprendere le
spese sia per il riscaldamento sia del posteggio auto.
4.1 Ora,
l’UE ha stabilito l’“affitto” di fr. 1'440.– computato nel minimo esistenziale dell’escusso apparentemente sulla scorta della (prima)
dichiarazione della moglie del 16 settembre 2021, proprietaria dell’appartamento
in cui i coniugi convivono (doc. 10 accluso al ricorso). Sennonché, in una situazione del genere, devono essere computate
nel minimo esistenziale comune dei coniugi tutte le spese ricorrenti indispensabili
connesse con l’alloggio, ovvero gli interessi
ipotecari (senza ammortamento), i contributi di diritto pubblico e le
spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile (Tabella, ad II/1).
Appurato che l’UE aveva fino ad allora chiesto ad RI 1 di produrre solo le
ultime tre pigioni, il presidente della Camera gli ha impartito un termine per
produrre le pezze giustificative del pagamento delle spese ricorrenti
indispensabili connesse con l’abitazione che condivide con la moglie,
avvertendolo, in virtù dell’art. 19 cpv. 4 LPR, che in caso di silenzio
le spese di alloggio sarebbero state computate nel suo minimo esistenziale per fr. 1'440.–.
4.2 Siccome
il ricorrente non ha fatto pervenire alcunché alla Camera
entro il termine assegnatogli, in conformità a tale avvertenza la sua richiesta
di aggiungere fr. 700.– all’“affitto”
riconosciutogli dall’UE per spese di riscaldamento e di posteggio va respinta.
In effetti, solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare
è dimostrato possono essere computate nel minimo esistenziale dell’escusso
(sopra consid. 2). La dichiarazione della moglie del 17 novembre 2021 (doc. 11), che “annulla e sostituisce” la precedente, non
è al riguardo di rilievo, giacché non verte sulle spese ricorrenti
indispensabili connesse con l’alloggio, bensì su un presunto “affitto”.
5. Negli
scritti 22 ottobre e 19 novembre 2021 (doc. 6 e 9) cui rinvia, il ricorrente si
è doluto che le spese di trasferta e di pasti fuori casa (computate dall’UE in fr. 150.–
e fr. 100.–) sono inferiori a quelle da lui effettivamente sostenute, quantificate
dapprima in fr. 696.– (sopra ad B), poi in “ben
oltre” fr. 450/500.– (sopra ad D) e infine in fr. 620.– al
mese (sopra ad G). A proposito delle spese di trasferta, evoca una (grave)
artrosi deformante, che gli renderebbe indispensabile spostarsi con l’automobile
(doc. 9).
Ora,
a parte il fatto che il ricorrente pare non sapere con esattezza quanto gli
costa (costerebbe) andare al lavoro in auto e pranzare fuori casa, egli non ha
prodotto la benché minima prova a sostegno delle sue affermazioni, benché più
volte sollecitato al riguardo dall’UE (scritti 11 agosto e 25 ottobre 2021).
Sicché, ancora una volta, non è possibile computare le spese supplementari ch’egli
pretende di vedere riconosciute nel suo minimo vitale (sopra consid. 2).
6. Tanto
basta per respingere integralmente il ricorso, senza necessità di notificare né
il ricorso né la sentenza odierna alle controparti (art. 9 cpv. 2 LPR).
7. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione ad , , .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.