Lexipedia

Decisione

15.2021.130

Minimo di esistenza. "Affitto" pagato dall’escusso alla moglie proprietaria dell’appartamento coniugale. Spese di riscaldamento della casa e di posteggio. Spese di trasferta e per i pasti fuori casa

1 aprile 2022Italiano14 min

12 marzo 2021 la sede di Lugano dell’Uf­­ficio d’esecuzione (UE) ha determinato il minimo vitale di RI 1 e

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.130

Lugano

1° aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 dicembre 2021 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento emessa il 21 settembre

2021 a favore del gruppo n. 19, composto delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e

__________ promosse nei confronti del ricorrente da

Stato

del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nella procedura eseguita nei confronti

di RI 1 a favore del gruppo n. 18, il

12 marzo 2021 la sede di Lugano dell’Uf­­ficio d’esecuzione (UE) ha determinato il minimo vitale di RI 1 e

della moglie in fr. 2'827.90 (base mensile di fr. 1'700.–, premio

LAMal di fr. 977.90 e trasferte professionali di fr. 150.–) e la

quota sua in fr. 2'668.03 (ossia il 94.35% del minimo comune,

tenuto conto del salario di lui presso la PI

2 di __________, di fr. 3'337.70 mensili, e del reddito da attività

indipendente percepito dalla moglie, di fr. 200.–),

e quindi pignorato la quota ec­cedente del suo salario, indicativamente

in fr. 669.65.

B. Con undici avvisi di pignoramento emessi tra il 10 giugno e il 20

luglio 2021 nelle esecuzioni citate in ingresso (gruppo n. 19), l’UE ha

informato RI 1 che avrebbe proceduto al pignoramento il 10 agosto 2021 presso i suoi uffici. Non essendo egli com­parso

alla data stabilita, l’11 agosto 2021 l’UE l’ha invitato a presentarsi presso i

propri sportelli entro l’8 settembre, portando con sé pezze giustificative di

tutti i redditi (stipendio, rendita AVS, rendita

LPP) suoi e della moglie, del pagamento degli ultimi tre premi di cassa

malati, delle ultime tre pigioni, così come di eventuali altre spese.

Il

debitore non si è presentato, ma con lettera del 16 settembre 2021 ha informato

l’UE che le sue entrate assommano a complessivi fr. 5'665.30 (rendite AVS

di fr. 1'834.– e LPP di fr. 508.65,

salario di fr. 3'322.65), e che le entrate della moglie (rendita

AVS) ammontano a fr. 1'630.–. Ha

inoltre affermato di spendere mensilmen­te fr. 696.– per trasferte

e pasti fuori casa. Alla lettera egli ha allegato uno scritto della moglie,

datato 16 settembre 2021, in cui ella dichiara di ricevere regolarmente dal

marito fr. 1'440.– quale affitto mensile dell’appartamento di sua

proprietà a __________, e un certificato di salario dell’escusso, così come le

fotocopie di 25 ricevute di versamenti, effettuati, a seconda dei casi, dall’escusso,

dalla moglie o da una terza persona non identificata.

C. Il

21 settembre 2021 l’UE ha proceduto al

nuovo calcolo del mini­mo esistenziale di RI 1, determinando la quota pignorabile

dei suoi redditi sulla base del seguente computo:

Redditi

Cassa pensione __________

fr.

508.65

CCC/AVS

fr.

1'834.00

77.65% [debitore: fr. 5'664.65]­

Salario PI 2

fr.

3'322.00

CCC/AVS coniuge

fr.

1'630.00

22.35%

Totale

fr.

7'294.65

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'440.00

casa di proprietà della moglie

Assicurazione malattia

fr.

1'366.00

[comune]

Pasti fuori domicilio

fr.

100.00

[debitore]

Trasferta fino al luogo di lavoro con il veicolo

privato

fr.

150.00

[debitore]

Altri

fr.

100.00

Ass. + soc. [debitore]

Totale

fr.

4'856.00

100%

L’UE

ha quindi stabilito in fr. 3'770.92 la quota (del 77.65%) del minimo

esistenziale comune a beneficio di RI 1, ridu-cendola poi a fr. 1'936.90 dopo

deduzione della rendita AVS impignorabile di fr. 1'834.–, e ha pignorato

quindi da subito la quota eccedente del suo salario e della rendita LPP,

indicativamente di fr. 1'894.– (fr. 3'322.–

+ fr. 508.65 ./. fr. 1'937.–). Come chiesto dal­l’escusso, lo

stesso giorno l’UE gli ha notificato la nuova decisione di pignoramento

personalmente (anziché alla datrice di lavoro).

D. Il

22 ottobre 2021 RI 1 ha scritto all’UE per contestare il provvedimento di

revisione del pignoramento. Ha affermato che nella lettera del 16 settembre

2021 s’era dimenticato d’indicare le spese di riscaldamento da lui sostenute,

pari a fr. 700.– al mese, e che le sue

spese di trasferta e lavorative ammontavano a “ben oltre CHF 450.00/500.00” mensili. Ha quindi chiesto una “consisten­te” riduzione della trattenuta salariale

mensile. Ha peraltro precisato di stare valutando la totale cessazione dell’attività

professionale.

E. Il

25 ottobre l’UE ha invitato RI 1 a trasmettergli cinque copie dello scritto del

22 ottobre 2021, sempreché lo scopo di tale scritto fosse quello d’impugnare il

provvedimento di revisione del pignoramento. Ha comunque anticipato ch’egli non

aveva fornito giustificazioni né per le spese di riscaldamento, né per le spe­se

di trasferta e lavorative. Ha inoltre informato l’escusso che, in caso di

cessazione dell’attività lavorativa, e previa produzione del­la lettera di

dimissioni, avrebbe rivisto il pignoramento.

F. Il

3 novembre 2021 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento.

G. Con

lettera del 19 novembre 2021 RI 1 ha reiterato le proprie contestazioni. Ha

detto di non capire perché il pignoramento fosse passato da fr. 670.– a fr. 1'894.–

al mese, considerato che la sua unica entrata supplementare è la rendita LPP di

fr. 508.65 mensili. Ha asserito che i fr. 700.–, indicati il 22

ottobre 2021, comprendono tanto le spese di riscaldamento, quanto quel­le di

posteggio, e che le spese per pasti e carburante si attestano a fr. 620.–

mensili. Ha asserito inoltre d’essere impossibilitato a camminare a motivo di

una (grave) artrosi deformante, ciò che gli impone d’usare sempre l’automobile

per i propri spostamenti, aggiungendo che in futuro avrebbe conservato le

ricevute per tali spese. Allo scritto egli ha accluso la dichiarazione della

moglie, del 17 novembre 2021, in cui afferma che il marito le versa

regolarmente fr. 2'140.– al mese quale affitto dell’appartamento

di sua proprietà.

H. Il

22 novembre 2021 l’UE ha (nuovamente) spiegato ad RI 1 che un ricorso contro il

provvedimento che fissa il minimo di esistenza va presentato in cinque copie.

Ha chiarito di non poter decidere in una

simile contestazione e invitato l’escusso a trasmet­tere il ricorso all’autorità

di vigilanza per il suo tramite. Ha comunque precisato di aver aumentato la

somma pignorata, perché nel pignoramento del 4 aprile 2021 aveva omesso di

prendere in considerazione la sua rendita AVS, che, pur essendo impignorabile,

viene sommata agli altri redditi.

I. Con

ricorso del 6 dicembre 2021, RI 1 ha impugnato il provvedimento di revisione

del pignoramento, sostanzialmente ribadendo le motivazioni già addotte nelle

lettere del 25 ottobre e del 19 novembre 2021. Ha quindi chiesto (nuovamente)

una riduzione “consistente” dell’importo pignorato, precisando che, vista la sua attuale

situazione finanziaria, non può permettersi di pagare più di fr. 800.– al

mese.

L. Nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2021 l’UE rileva dapprima che il

ricorso è ampiamente tardivo. Nel merito conferma la correttezza del proprio

operato e chiede perciò alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il

ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2

LPR.

M. L’11

febbraio 2022 la Camera ha fissato ad RI 1 un termine fino al 24 febbraio 2022

per trasmettere i giustificativi delle spese ricorrenti indispensabili connesse

con l’abitazione che condivide con la moglie, avvertendolo al contempo che in

caso di silenzio le spese di alloggio sarebbero state computate nel suo minimo

di esistenza per fr. 1'440.–. Entro il terminato assegnatogli, il

ricorrente non ha fatto pervenire alcunché alla Camera.

Considerato

in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono

essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne

ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). Il ricorso in esame è pertanto

manifestamente tardivo, come osserva giustamente l’UE, poiché RI 1 ne è venuto

a conoscenza al più tardi il 22 ottobre 2021 (sopra ad D) e non ha inoltrato

formalmente ricorso prima del 6 dicembre.

In

virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può tuttavia in ogni tempo contestare le

decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua

famiglia, ponendoli in una situazione in-sopportabili

(DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012. 54 del 6 giugno

2012 consid. 1). RI 1 sostiene di non

potersi permettere di pagare più di fr. 800.– mensili, mentre la

trattenuta contestata è di fr. 1'894.–. Vista la differenza rilevante tra

i due importi, occorre entrare nel merito del ricorso a prescindere dalla sua

tardività.

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­­ficio

alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19

consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011

del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

Le

parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento

dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel

proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte

rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti

che non risultano dall’in­carto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).

3. A

scanso di equivoci, va anzitutto rilevato che il provvedimento impugnato non è una decisione di aggiornamento

del pignoramen­to eseguito il 12 marzo 2021 a favore del gruppo n. 18

(sopra ad A), bensì una nuova decisione a favore del gruppo n. 19 (sopra ad C),

che si fonda sui nuovi giustificativi nel frattempo prodotti dal ricorrente

(sopra ad B). Contrariamente a quanto egli sembra la-sciare intendere, la

rendita della cassa pensione __________ non è la sua “unica entrata supplementare” rispetto alla situazione

accertata in occasione del pignoramento precedente, ma è stata presa in considerazione

anche la sua rendita AVS (oltre a quella della moglie), che verosimilmente

aveva omesso, al pari della rendita LPP, d’in­dicare all’UE in occasione del

pignoramento del 12 marzo 2021 (cfr. sopra ad A). Pur essendo

impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), la rendita AVS dev’essere

infatti presa in considerazione nel calcolo del minimo esistenziale, nel senso

che riduce a debita concorrenza il fabbisogno vitale dell’escusso. Tuttavia,

soltanto redditi limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) possono essere

pignorati se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il

minimo esistenziale dell’escusso (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii). In

concreto l’UE ha quindi correttamente dedotto dal minimo esistenziale dell’escusso

l’“AVS impignorabile” di fr. 1'834.–

(v. sopra ad C).

4. RI

1 si duole che la nuova decisione non rispetta assolutamente la sua

situazione reale. Ricorda di averlo già fatto presente all’UE con scritto del

22 ottobre 2021, in cui aveva segnalato di aver dimenticato d’indicare le spese

di riscaldamento da lui sostenute, pari a fr. 700.– al mese, e specificato che le sue spese di trasferta e

lavorative erano ben superiori a fr. 500.– mensili. Ha poi ribadito la sua

contestazione con scritto del 19 novembre 2021, al quale ha allegato una nuova

dichiarazione di sua moglie del 17

novembre 2021, con cui attesta di ricevere regolarmente da lui fr. 2'140.–

quale “affitto mensile dell’appartamento di [sua] proprietà”, ovvero fr. 700.– in più rispetto alla

dichiarazione del 16 set­tembre 2021, somma ch’egli precisa comprendere le

spese sia per il riscaldamento sia del posteggio auto.

4.1 Ora,

l’UE ha stabilito l’“affitto” di fr. 1'440.– computato nel minimo esistenziale dell’escusso apparentemente sulla scorta della (prima)

dichiarazione della moglie del 16 settembre 2021, proprietaria del­l’appartamento

in cui i coniugi convivono (doc. 10 accluso al ricor­so). Sennonché, in una situazione del genere, devono essere com­putate

nel minimo esistenziale comune dei coniugi tutte le spese ricorrenti indispensabili

connesse con l’alloggio, ovvero gli interes­si

ipotecari (senza ammortamento), i contributi di diritto pubblico e le

spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile (Tabella, ad II/1).

Appurato che l’UE aveva fino ad allora chiesto ad RI 1 di produrre solo le

ultime tre pigioni, il presidente della Camera gli ha impartito un termine per

produrre le pezze giustificative del pagamento delle spese ricorrenti

indispensabili connes­se con l’abitazione che condivide con la moglie,

avvertendolo, in virtù dell’art. 19 cpv. 4 LPR, che in caso di silenzio

le spese di alloggio sarebbero state computate nel suo minimo esistenziale per fr. 1'440.–.

4.2 Siccome

il ricorrente non ha fatto pervenire alcunché alla Camera

entro il termine assegnatogli, in conformità a tale avvertenza la sua richiesta

di aggiungere fr. 700.– all’“affitto”

riconosciutogli dal­l’UE per spese di riscaldamento e di posteggio va respinta.

In effetti, solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare

è dimostrato possono essere computate nel minimo esistenziale dell’escusso

(sopra consid. 2). La dichiarazione della moglie del 17 novembre 2021 (doc. 11), che “annulla e sostituisce” la precedente, non

è al riguardo di rilievo, giacché non verte sulle spese ricorrenti

indispensabili connesse con l’alloggio, bensì su un presunto “affitto”.

5. Negli

scritti 22 ottobre e 19 novembre 2021 (doc. 6 e 9) cui rinvia, il ricorrente si

è doluto che le spese di trasferta e di pasti fuori casa (computate dall’UE in fr. 150.–

e fr. 100.–) sono inferiori a quelle da lui effettivamente sostenute, quantificate

dapprima in fr. 696.– (sopra ad B), poi in “ben

oltre” fr. 450/500.– (sopra ad D) e infine in fr. 620.– al

mese (sopra ad G). A proposito delle spese di trasferta, evoca una (grave)

artrosi deformante, che gli renderebbe indispensabile spostarsi con l’automobile

(doc. 9).

Ora,

a parte il fatto che il ricorrente pare non sapere con esattezza quanto gli

costa (costerebbe) andare al lavoro in auto e pranzare fuori casa, egli non ha

prodotto la benché minima prova a sostegno delle sue affermazioni, benché più

volte sollecitato al riguardo dall’UE (scritti 11 agosto e 25 ottobre 2021).

Sicché, ancora una volta, non è possibile computare le spese supplementari ch’egli

pretende di vedere riconosciute nel suo minimo vitale (sopra consid. 2).

6. Tanto

basta per respingere integralmente il ricorso, senza necessità di notificare né

il ricorso né la sentenza odierna alle controparti (art. 9 cpv. 2 LPR).

7. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione ad , , .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.