15.2021.132
Ricorso contro l’attestato di carenza di beni. Accertamenti insufficienti dell’ufficio d’esecuzione in merito al luogo in cui l’escusso vive e dorme e ai suoi redditi (in particolare mance)
30 maggio 2022Italiano11 min
ottobre 2021 l’Ufficio ha emesso un attestato di carenza di beni per fr. 7'382.15.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.132
Lugano
30 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 novembre 2021 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 28
ottobre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei
confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso delle
pigioni e degli acconti per le spese accessorie dal febbraio al maggio 2021,
oltre a un credito di risarcimento per i danni subìti, ammontanti
complessivamente a fr. 7'000.– oltre ad accessori, il 29 ottobre 2021 la
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha allestito il seguente calcolo
dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:
Redditi
PI 4 Sagl
Ristorante __________
fr.
1'568.83
Cameriere 50%
Totale
fr.
1'568.83
Minimo
d’esistenza
Minimo base
Affitto
fr.
fr.
1'200.00
350.00
Affitto fino a maggio 1'800 in quanto in arretrato,
da giugno 1'250.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
pubblico
Contributi di mantenimento
Contributi di mantenimento
fr.
fr.
fr.
49.00
200.00
100.00
Alimenti per il figlio PI 2
Alimenti per la figlia PI 3 dedotti direttamente
dalla Pretura
Totale
fr.
1'899.00
B. Accertata
l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, lo stesso 28
ottobre 2021 l’Ufficio ha emesso un attestato di carenza di beni per fr. 7'382.15.
C. Preso
atto dell’esito del pignoramento, mediante e-mail del 2 novembre 2021 RI 1 ha
chiesto all’Ufficio di fargli avere copia
del verbale, dei documenti giustificativi delle spese indispensabili, di
quelli comprovanti il salario percepito dall’escusso, nonché indicazioni sugli
accertamenti svolti in merito al luogo di dimora
del debitore, ai suoi conti bancari e all’esistenza di eventuali crediti
nei confronti del suo precedente datore di lavoro.
D. In
risposta, il 5 novembre 2021 l’UE ha informato l’escutente che avrebbe fornito
le informazioni richieste dopo aver proceduto a ulteriori accertamenti.
E. Con
ricorso dell’11 novembre 2021 RI 1 si aggrava contro l’attestato di carenza di
beni, chiedendo di annullarlo e far ordine all’UE di procedere a un nuovo
calcolo del minimo d’esistenza.
F. Tramite
osservazioni del 6 dicembre 2021 l’Ufficio si è rimesso al giudizio della
Camera, specificando di aver ricalcolato il minimo d’esistenza dell’escusso sulla
base di nuovi accertamenti, da cui è risultata un’eccedenza pignorabile. Il 7
dicembre 2021 ha quindi ingiunto alla datrice di lavoro di PI 1, l’PI 4 Sagl, di
trattenere dal salario la quota eccedente fr. 1'307.55 (indicativamente fr. 260.45).
G. L’escusso non ha ritirato la raccomandata contenente la copia del
ricorso e l’assegnazione del termine per esprimersi in merito né, quindi,
presentato osservazioni.
H. Dopo
aver interrogato nuovamente l’escusso il 25 gennaio 2022 e ricevuto in seguito nuovi
documenti da parte sua, il 15 febbraio 2022 l’UE ha proceduto a ricalcolare il
suo minimo d’esistenza come segue:
Redditi
PI 4 Sagl
Ristorante __________
fr.
1'000.00
Cameriere 50%
Totale
fr.
1'000.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Totale
fr.
1'200.00
I. Alla
luce delle mutate circostanze, con ordinanza del 14 marzo 2022 il presidente di
questa Camera ha trasmesso a RI 1 i verbali interni delle operazioni di
pignoramento del 25 gennaio e 15 febbraio 2022, assegnandogli un termine di dieci
giorni per comunicare se intendeva mantenere il ricorso e, in caso affermativo,
per determinarsi sui documenti in questione.
L. Dopo
aver chiesto e ottenuto due proroghe del termine appena menzionato, mediante
scritto dell’11 aprile 2022 RI 1 ha comunicato di mantenere il ricorso e ha
preso posizione sui verbali interni delle
operazioni di pignoramento, contestando l’operato dell’Ufficio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
avvenuta il 2 novembre 2021, il ricorso presentato l’11 novembre 2021 è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Stante
l’esito dell’odierno giudizio, non è necessario tentare di notificare al
resistente l’ultimo scritto del ricorrente per eventuali osservazioni, dal
momento che l’incarto viene retrocesso all’Ufficio per ulteriori accertamenti e
l’escusso verrà nuovamente interrogato, sicché in quella sede egli potrà
legittimamente determinarsi e, se del caso, impugnare il nuovo provvedimento
che adotterà l’organo esecutivo.
3.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata
alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale
n. 68/2009 del 28 agosto 2009), detta in seguito “Tabella”. Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
4.
Nel
ricorso RI 1 si duole del calcolo del minimo d’esistenza, sostenendo che l’UE
non ha svolto gli accertamenti da lui richiesti. Fa pure valere che non sono
presenti i giustificativi dell’effettivo pagamento delle spese indispensabili.
Nelle
osservazioni ai verbali interni di pignoramento, l’insorgente fa notare in
particolare che l’escusso aveva dichiarato di abitare dal 1° novembre 2021 a L__________
con la propria compagna, ciò che – a suo dire – risulta dalle dichiarazioni dei
Comuni di M__________ e L__________ prodotti con il ricorso. Ne segue, a suo
parere, che l’Ufficio non avrebbe dovuto considerare nell’ultimo calcolo la
deduzione della pigione di fr. 699.– per il vitto e l’alloggio di una
camera presso il ristorante in cui lavora l’escusso, indicata nel conteggio di
stipendio del gennaio 2022. In proposito, egli rileva che tale spesa è apparsa
solo quando l’Ufficio ha cominciato a pignorare il salario. RI 1 mette pure in
dubbio l’entità della stessa, dal momento che l’escusso aveva dichiarato in
occasione del nuovo interrogatorio che la sua datrice di lavoro gli trattiene fr. 600.–
per l’affitto della camera e non fr. 699.–. Osserva altresì che secondo le
informazioni ottenute dal Comune di M__________, il gerente del noto ristorante
aveva indicato che l’escusso vi alloggia dal 1° febbraio, non già dal 1°
gennaio 2021. D’altronde, a dire del ricorrente l’escusso avrebbe fatto uso di
un falso attestato esecutivo vergine per ottenere da lui l’appartamento
all’origine del credito posto in esecuzione e avrebbe tentato di affittarne un
altro con la compagna pretendendo che fosse intestato solo a nome suo onde far
risultare due domicili diversi e ottenere così una situazione più favorevole a
livello esecutivo. L’insorgente si duole pure che l’UE ha determinato il
salario percepito dal debitore unicamente sulla base del conteggio di stipendio
del gennaio 2021, senza aver preteso il contratto di lavoro e chiesto a quanto
ammontano mensilmente le eventuali mance da lui percepite con l’attività di
cameriere. Ram-menta che l’Ufficio neppure ha svolto accertamenti sugli
arretrati di stipendio che il debitore sta ricevendo direttamente dal
precedente datore di lavoro, come indicato nei verbali.
Per
tutti questi motivi, RI 1 reputa che la posizione di PI 1 è ben lungi dall’essere
chiara e trasparente, sicché chiede che l’UE svolga un’ispezione sia presso il
domicilio dell’escusso a L__________, sia presso il ristorante in cui dice di
affittare una camera. Domanda pure che l’organo esecutivo effettui delle
verifiche in merito ai crediti del debitore nei confronti del precedente datore
di lavoro e al salario percepito dall’attuale datrice, comprese eventuali
mance.
4.1
Nell’allestire
il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle
indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche
sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,
n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente
in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione
(art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare
acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione
e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora
dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano
fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza
della CEF 15.2019.39 del 2 ottobre 2019, consid. 7.1).
4.2
Nel
caso in rassegna, l’Ufficio si è limitato a raccogliere le dichiarazioni dell’escusso
e a fondarsi in particolare sul conteggio di stipendio del gennaio 2022, ove è
indicata una trattenuta di fr. 699.– da parte della datrice di lavoro per
l’affitto di una camera nel ristorante da essa gestito. L’organo esecutivo non
ha per contro attuato alcun accertamento sul luogo in cui il debitore vive
effettivamente e in particolare dove dorme né sui motivi che l’hanno spinto a
prendere in locazione una camera nel ristorante in cui lavora a M__________,
nonostante in precedenza egli avesse dichiarato di convivere con la compagna a
L__________. Dagli atti neppure emerge che l’Ufficio abbia verificato l’esistenza
e l’entità del credito dell’escusso nei confronti del suo precedente datore di
lavoro, sebbene ancora negli ultimi verbali interni delle operazioni di
pignoramento è indicato che il “Datore
di lavoro __________ non ha versato uno stipendio, lo sta riversando
direttamente al debitore a mano”. A fronte di ciò, non
si può ritenere che l’UE abbia svolto tutte le indagini necessarie a stabilire
l’esistenza di un’eccedenza e di eventuali altri crediti pignorabili.
4.3
Per
le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata
va annullata e l’incarto retrocesso all’UE affinché proceda a un nuovo
interrogatorio dell’escusso, ponendogli domande puntuali sul luogo in cui egli
vive (ossia ha i propri effetti personali e documenti) e dorme, e sulla reale
necessità della camera da lui presa in locazione presso il ristorante in cui
lavora. Al fine di accertare tali circostanze, l’organo esecutivo chiederà se
del caso informazioni anche alla datrice di lavoro del debitore e procederà a
un’ispezione della camera in questione, nonché dell’abitazione di L__________
in cui abita PI 5, ovvero la compagna del debitore con cui egli ha dichiarato
di convivere dal 1° novembre 2021.
Onde
determinare l’effettivo salario percepito da PI 1, l’Ufficio ingiungerà pure all’PI
4.
di produrre tutti i conteggi di stipendio del debitore dall’inizio della sua
attività di cameriere (dal settembre 2021) sino al momento del nuovo
interrogatorio e chiederà segnatamente come vengono gestite le eventuali mance
conseguite dall’escusso. L’UE inviterà infine il precedente datore di lavoro
del debitore a fornire informazioni sul versamento di eventuali arretrati di
stipendio, ingiungendogli di versarli direttamente all’Ufficio. Svolte le nuove
indagini, l’organo esecutivo ne darà atto nel verbale di pignoramento,
stabilirà il minimo d’esistenza del debitore e procederà al pignoramento di
eventuali altri beni pignorabili.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1
L’attestato di carenza di beni emesso il 28
ottobre 2021 nell’esecuzione n. __________ è annullato.
1.2
L’incarto è retrocesso
alla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione affinché proceda agli
accertamenti indicati nel considerando n. 4.3 e a una nuova determinazione
della quota pignorabile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.