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Decisione

15.2021.132

Ricorso contro l’attestato di carenza di beni. Accertamenti insufficienti dell’ufficio d’esecuzione in merito al luogo in cui l’escusso vive e dorme e ai suoi redditi (in particolare mance)

30 maggio 2022Italiano11 min

ottobre 2021 l’Ufficio ha emesso un attestato di carenza di beni per fr. 7'382.15.

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.132

Lugano

30 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 novembre 2021 di

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 28

ottobre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei

confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso delle

pigioni e degli acconti per le spese accessorie dal febbraio al maggio 2021,

oltre a un credito di risarcimento per i danni subìti, ammontanti

complessivamente a fr. 7'000.– oltre ad accessori, il 29 ottobre 2021 la

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha allestito il seguente calcolo

dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

Redditi

PI 4 Sagl

Ristorante __________

fr.

1'568.83

Cameriere 50%

Totale

fr.

1'568.83

Minimo

d’esistenza

Minimo base

Affitto

fr.

fr.

1'200.00

350.00

Affitto fino a maggio 1'800 in quanto in arretrato,

da giugno 1'250.00­

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

pubblico

Contributi di mantenimento

Contributi di mantenimento

fr.

fr.

fr.

49.00

200.00

100.00

Alimenti per il figlio PI 2

Alimenti per la figlia PI 3 dedotti direttamente

dalla Pretura

Totale

fr.

1'899.00

B. Accertata

l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, lo stesso 28

ottobre 2021 l’Ufficio ha emesso un attestato di carenza di beni per fr. 7'382.15.

C. Preso

atto dell’esito del pignoramento, mediante e-mail del 2 novembre 2021 RI 1 ha

chiesto all’Ufficio di fargli avere copia

del verbale, dei documenti giustificativi delle spese indispen­sabili, di

quelli comprovanti il salario percepito dall’escusso, nonché indicazioni sugli

accertamenti svolti in merito al luogo di dimo­ra

del debitore, ai suoi conti bancari e all’esistenza di eventuali cre­diti

nei confronti del suo precedente datore di lavoro.

D. In

risposta, il 5 novembre 2021 l’UE ha informato l’escutente che avrebbe fornito

le informazioni richieste dopo aver proceduto a ulteriori accertamenti.

E. Con

ricorso dell’11 novembre 2021 RI 1 si aggrava contro l’attestato di carenza di

beni, chiedendo di annullarlo e far ordine all’UE di procedere a un nuovo

calcolo del minimo d’esi­­stenza.

F. Tramite

osservazioni del 6 dicembre 2021 l’Ufficio si è rimesso al giudizio della

Camera, specificando di aver ricalcolato il minimo d’esistenza dell’escusso sulla

base di nuovi accertamenti, da cui è risultata un’eccedenza pignorabile. Il 7

dicembre 2021 ha quindi ingiunto alla datrice di lavoro di PI 1, l’PI 4 Sagl, di

trattenere dal salario la quota eccedente fr. 1'307.55 (indicativamente fr. 260.45).

G. L’escusso non ha ritirato la raccomandata contenente la copia del

ricorso e l’assegnazione del termine per esprimersi in merito né, quindi,

presentato osservazioni.

H. Dopo

aver interrogato nuovamente l’escusso il 25 gennaio 2022 e ricevuto in seguito nuovi

documenti da parte sua, il 15 febbraio 2022 l’UE ha proceduto a ricalcolare il

suo minimo d’esistenza come segue:

Redditi

PI 4 Sagl

Ristorante __________

fr.

1'000.00

Cameriere 50%

Totale

fr.

1'000.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Totale

fr.

1'200.00

I. Alla

luce delle mutate circostanze, con ordinanza del 14 marzo 2022 il presidente di

questa Camera ha trasmesso a RI 1 i verbali interni delle operazioni di

pignoramento del 25 gennaio e 15 febbraio 2022, assegnandogli un termine di dieci

giorni per comunicare se intendeva mantenere il ricorso e, in caso affermativo,

per determinarsi sui documenti in questione.

L. Dopo

aver chiesto e ottenuto due proroghe del termine appena menzionato, mediante

scritto dell’11 aprile 2022 RI 1 ha comunicato di mantenere il ricorso e ha

preso posizione sui verbali interni delle

operazioni di pignoramento, contestando l’ope­rato dell’Ufficio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

avvenuta il 2 novembre 2021, il ricorso presentato l’11 novembre 2021 è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Stante

l’esito dell’odierno giudizio, non è necessario tentare di notificare al

resistente l’ultimo scritto del ricorrente per eventuali osservazioni, dal

momento che l’incarto viene retrocesso all’Ufficio per ulteriori accertamenti e

l’escusso verrà nuovamente interrogato, sicché in quella sede egli potrà

legittimamente determinarsi e, se del caso, impugnare il nuovo provvedimento

che adotterà l’organo esecutivo.

3.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata

alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale

n. 68/2009 del 28 agosto 2009), detta in seguito “Tabella”. Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

4.

Nel

ricorso RI 1 si duole del calcolo del minimo d’esistenza, sostenendo che l’UE

non ha svolto gli accertamenti da lui richiesti. Fa pure valere che non sono

presenti i giustificativi del­l’effettivo pagamento delle spese indispensabili.

Nelle

osservazioni ai verbali interni di pignoramento, l’insorgente fa notare in

particolare che l’escusso aveva dichiarato di abitare dal 1° novembre 2021 a L__________

con la propria compagna, ciò che – a suo dire – risulta dalle dichiarazioni dei

Comuni di M__________ e L__________ prodotti con il ricorso. Ne segue, a suo

parere, che l’Ufficio non avrebbe dovuto considerare nell’ultimo calcolo la

deduzione della pigione di fr. 699.– per il vitto e l’alloggio di una

camera pres­so il ristorante in cui lavora l’escusso, indicata nel conteggio di

stipendio del gennaio 2022. In proposito, egli rileva che tale spesa è apparsa

solo quando l’Ufficio ha cominciato a pignorare il salario. RI 1 mette pure in

dubbio l’entità della stessa, dal momento che l’escusso aveva dichiarato in

occasione del nuovo interrogatorio che la sua datrice di lavoro gli trattiene fr. 600.–

per l’affitto della camera e non fr. 699.–. Osserva altresì che secondo le

informazioni ottenute dal Comune di M__________, il gerente del noto ristorante

aveva indicato che l’escusso vi alloggia dal 1° febbraio, non già dal 1°

gennaio 2021. D’altronde, a dire del ricorrente l’e­scusso avrebbe fatto uso di

un falso attestato esecutivo vergine per ottenere da lui l’appartamento

all’origine del credito posto in esecuzione e avrebbe tentato di affittarne un

altro con la compagna pretendendo che fosse intestato solo a nome suo onde far

risultare due domicili diversi e ottenere così una situazione più favorevole a

livello esecutivo. L’insorgente si duole pure che l’UE ha determinato il

salario percepito dal debitore unicamente sulla base del conteggio di stipendio

del gennaio 2021, senza aver preteso il contratto di lavoro e chiesto a quanto

ammontano mensilmente le eventuali mance da lui percepite con l’attività di

cameriere. Ram-menta che l’Ufficio neppure ha svolto accertamenti sugli

arretrati di stipendio che il debitore sta ricevendo direttamente dal

precedente datore di lavoro, come indicato nei verbali.

Per

tutti questi motivi, RI 1 reputa che la posizione di PI 1 è ben lungi dall’essere

chiara e trasparente, sicché chiede che l’UE svolga un’ispezione sia presso il

domicilio dell’e­­scusso a L__________, sia presso il ristorante in cui dice di

affittare una camera. Domanda pure che l’organo esecutivo effettui delle

verifiche in merito ai crediti del debitore nei confronti del precedente datore

di lavoro e al salario percepito dall’attuale datrice, compre­se eventuali

mance.

4.1

Nell’allestire

il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle

indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche

sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,

n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente

in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inos­­servanza del suo dovere d’informazione

(art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare

acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione

e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora

dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dal­l’escutente emergano

fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza

della CEF 15.2019.39 del 2 ottobre 2019, consid. 7.1).

4.2

Nel

caso in rassegna, l’Ufficio si è limitato a raccogliere le dichiarazioni dell’escusso

e a fondarsi in particolare sul conteggio di stipendio del gennaio 2022, ove è

indicata una trattenuta di fr. 699.– da parte della datrice di lavoro per

l’affitto di una camera nel ristorante da essa gestito. L’organo esecutivo non

ha per contro attuato alcun accertamento sul luogo in cui il debitore vive

effettivamente e in particolare dove dorme né sui motivi che l’hanno spinto a

prendere in locazione una camera nel ristorante in cui lavora a M__________,

nonostante in precedenza egli avesse dichiarato di convivere con la compagna a

L__________. Dagli atti neppure emerge che l’Ufficio abbia verificato l’esistenza

e l’entità del credito dell’escus­so nei confronti del suo precedente datore di

lavoro, sebbene ancora negli ultimi verbali interni delle operazioni di

pignoramento è indicato che il “Datore

di lavoro __________ non ha versato uno stipendio, lo sta riversando

direttamente al debitore a mano”. A fronte di ciò, non

si può ritenere che l’UE abbia svolto tutte le indagini necessarie a stabilire

l’esistenza di un’eccedenza e di eventuali altri crediti pignorabili.

4.3

Per

le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata

va annullata e l’incarto retrocesso all’UE affinché proceda a un nuovo

interrogatorio dell’escusso, ponendogli domande puntuali sul luogo in cui egli

vive (ossia ha i propri effetti personali e documenti) e dorme, e sulla reale

necessità della camera da lui presa in locazione presso il ristorante in cui

lavora. Al fine di accertare tali circostanze, l’organo esecutivo chiederà se

del caso informazioni anche alla datrice di lavoro del debitore e procederà a

un’ispezione della camera in questione, nonché del­l’abitazione di L__________

in cui abita PI 5, ovvero la compagna del debitore con cui egli ha dichiarato

di convivere dal 1° novembre 2021.

Onde

determinare l’effettivo salario percepito da PI 1, l’Ufficio ingiungerà pure all’PI

4.

di produrre tutti i conteggi di stipendio del debitore dall’inizio della sua

attività di cameriere (dal settembre 2021) sino al momento del nuovo

interrogatorio e chiederà segnatamente come vengono gestite le eventuali mance

conseguite dall’escusso. L’UE inviterà infine il precedente datore di lavoro

del debitore a fornire informazioni sul versamento di eventuali arretrati di

stipendio, ingiungendogli di versarli direttamente all’Ufficio. Svolte le nuove

indagini, l’organo esecutivo ne darà atto nel verbale di pignoramento,

stabilirà il minimo d’esistenza del debitore e procederà al pignoramento di

eventuali altri beni pignorabili.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1

L’attestato di carenza di beni emesso il 28

ottobre 2021 nel­l’esecuzione n. __________ è annullato.

1.2

L’incarto è retrocesso

alla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione affinché proceda agli

accertamenti indicati nel considerando n. 4.3 e a una nuova determinazione

della quota pignorabile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.