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Decisione

15.2021.133

Esecuzione del sequestro. Contestazione della causa del sequestro

14 gennaio 2022Italiano5 min

i presupposti materiali del sequestro, elencati all’art. 272 cpv. 1 LEF, possono

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Incarto n.

15.2021.133

Lugano

14 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 10 dicembre 2021 della

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

o meglio contro il verbale di sequestro n. __________ emesso il 30 novembre

2021 nella procedura promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a domanda della PI 1, il 29 novembre 2021 il Pretore della

Giurisdizione di Locarno-Campagna ha decretato il sequestro di tre unità di proprietà per piani (PPP) e di una quota di comproprietà di

fondi situati ad __________ a concorrenza di pretese fondate su un contratto di

compravendita per complessivi fr. 1'610'033.85 oltre

ad accessori, indicando quale causa di sequestro quella contemplata all’art.

271 cpv. 1 n. 2 LEF (sottrazione del debitore alle proprie obbligazioni,

trafugamento dei suoi beni, latitanza o preparazione alla fuga);

che

lo stesso giorno l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Locarno, ha provveduto a

eseguire il sequestro facendolo annotare nel registro fondiario, e il giorno

successivo ha allestito il verbale di sequestro, intimato alle parti il 1°

dicembre 2021;

che

con il ricorso in esame, la RI 1 chiede a questa Camera di accertare la nullità

del sequestro e subordinatamente di annullare “la decisione esecutiva”, il

sequestro e il relativo verbale, facendo valere che la causa indicata sul

decreto di sequestro sarebbe sconfessata dal fatto ch’essa è iscritta nel

registro di commercio dal 2015, non è in vendita né in liquidazione, non è

oggetto di esecuzioni pendenti né di procedura concordataria o fallimentare ed

è riconducibile a cittadini svizzeri domiciliati in Ticino, sicché sarebbe di “meridiana evidenza la totale mancanza del

requisito essenziale cui all’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF”;

che

a partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio

1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al

solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure

d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91

a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF);

che

Fatti

i presupposti materiali del sequestro, elencati all’art. 272 cpv. 1 LEF, possono

essere contestati esclusivamente con la via giudiziaria dell’opposizione al

sequestro (art. 278 LEF; sentenza del­la CEF 15.2009.112 del 26

gennaio 2010, consid. 2), ad esclusione di un ricorso all’autorità di

vigilanza, che è di natura sussidiaria (art. 17 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF

15.2020.83 del 18 gennaio 2021 pag. 3);

che

l’autorità di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni renderebbe

pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 205 consid.

2 e 208 consid. 3; sentenza della CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c consid. 3);

che

la censura della RI 1, diretta contro uno dei presupposti materiali del

sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 2 e 272 cpv. 1 n. 2 LEF), è pertanto

irricevibile;

che

l’ufficio d’esecuzione è tenuto a rifiutare l’esecuzione del decreto di sequestro solo ove si

riveli incontestabilmente nullo, in particolare quando è lacunoso, impreciso o

inficiato da evidente nullità, segnatamente perché non designa i beni da

sequestrare con sufficiente precisione, non contiene tutte le informazioni

richieste dall’art. 274 LEF o è reso da un giudice manifestamente incompetente,

(DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294

consid. 2.1; già citata sentenza 15.2018.57 53c, consid. 3);

che

contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il decreto di sequestro contiene

tutte le informazioni essenziali prescritte dal­l’art. 274 cpv. 2 LEF, ovvero

il nome e il domicilio delle parti e dei loro rappresentanti, la designazione

del credito vantato dalla creditrice, la causa del sequestro, gli oggetti da

Considerandi

sequestrare e la menzione della responsabilità del credito per gli eventuali

danni causati dal sequestro;

che

l’art. 274 cpv. 2 LEF non esige la menzione della prova dei presupposti

materiali del sequestro, il cui esame, come visto, rientra nell’esclusiva

competenza del giudice del sequestro;

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto senza necessità

di ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.